ELEZIONI 2018 LEGGE N. 165 DEL 3 NOVEMBRE 2017 – c.d. ROSATELLUM BIS

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Transcript della presentazione:

ELEZIONI 2018 LEGGE N. 165 DEL 3 NOVEMBRE 2017 – c.d. ROSATELLUM BIS La nuova norma sostituisce l’Italicum, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dalla Suprema Corte, ed il Consultellum per l’elezione del Senato. MICHELE BONETTI avvocato & partners

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2017 "I sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee". E' quanto si legge nelle motivazioni della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 35/2017, si è espressa in merito alle questioni di costituzionalità della legge elettorale per la Camera dei Deputati (cd. "Italicum", legge 6 maggio 2015, n. 52) sollevate dai tribunali di Messina, Torino, Genova, Perugia e Trieste. No al ballottaggio perché, per come è congeniato nell'Italicum, determina una lesione della rappresentatività degli elettori. Sì ai capilista bloccati riconoscendo su questo piano il ruolo dei partiti. Sì al premio di maggioranza considerato ragionevole per la lista che raggiunge il 40 per cento dei voti. Invito finale al legislatore a garantire maggioranze omogenee nei due rami del parlamento.  La Costituzione, scrive infatti la Consulta, "non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee". E' proprio da qui che il Parlamento doveva ripartire per individuare uno strumento che assicurasse rappresentanza e governabilità. MICHELE BONETTI avvocato & partners

Premio di maggioranza. Ballottaggio lesivo. L'Italicum prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza che attribuisce 340 seggi alla Camera alla lista che ottenga il 40% dei voti. E secondo la Corte Costituzionale questa soglia "non è irragionevole". Un passaggio importante, che 'promuove' appieno il premio, che punta a "bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività" "con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale". Ballottaggio lesivo. Il secondo turno previsto nell'Italicum attribuisce, al partito che vince, 340 seggi indipendentemente da una soglia minima di voti. Ma così strutturato determina "una lesione". La Corte spiega infatti che "il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità". Così costruito deve essere vincolato all'esigenza costituzionale "di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto". Una compressione che invece si realizza perché "una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno". Niente a che vedere, specificano le motivazioni, con il ballottaggio previsto per l'elezione dei sindaci, che avviene in maniera diretta e riguarda una carica monocratica.

Sorteggio per multicandidature ma va adeguato. Capilista bloccati. La Corte non solo non ha bocciato i capilista bloccati, ma anzi nella sentenza ne sottolinea la legittimità. Innanzitutto, le motivazioni fanno notare che nel Porcellum erano bloccate le liste nella loro interezza, e questo fu giudicato incostituzionale perché non lasciava alcun margine di scelta all'elettore. Nell'Italicum le liste sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte, è bloccato solo il capolista, il suo nome compare sulla scheda e l'elettore può esprimere sino a due preferenze. Non solo, c'è da considerare un altro aspetto: il ruolo che la Costituzione stessa affida ai partiti "quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale". E i capilista ne sono espressione. Sorteggio per multicandidature ma va adeguato. Restano valide anche le multicandidature, ma cade la norma che consentiva al candidato di scegliere, a urne chiuse, in quale collegio essere materialmente eletto. La Corte l'ha giudicata "irragionevole" perché viola il principio d'uguaglianza e della personalità del voto. Sopravvive il criterio del sorteggio per la scelta. Ma è la stessa Corte a dire che questa non è la regola più adeguata. Spetta al "legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori". La Corte Costituzionale concludeva invitando l’organo Parlamentare ad armonizzare le leggi elettorali di Camera e Senato.

IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE PARLAMENTARE DISEGNATO DALLA LEGGE N Con la normativa di nuovo conio, si prevede un sistema misto proporzionale e maggioritario, nel quale i due terzi di deputati e senatori sono eletti con un sistema proporzionale di lista mentre il restante terzo è eletto mediante collegi uninominali. Il territorio nazionale è dunque diviso in collegi plurinominali, per i quali vale il sistema proporzionale, e in collegi uninominali ai quali si applica il sistema maggioritario. Tutti i collegi sono definiti con decreto legislativo dal Governo. Il Rosatellum, infatti, reca una delega al Governo da esercitare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI Alla Camera i 630 seggi saranno assegnati come segue: 232 in collegi uninominali, di cui: Sei per il Trentino Alto Adige Due per il Molise Uno per la Val d'Aosta 386 in collegi plurinominali (circa 65 collegi, da definire con legge delega); 12 nella circoscrizione estero. Al Senato, i 315 seggi si divideranno così: 116 in collegi uninominali, di cui: Sei per il Trentino Alto Adige Uno per il Molise Uno per la Val d'Aosta 193 in collegi plurinominali 6 nella circoscrizione estero 

DIFFERENZE COLLEGI UNINOMINALE E COLLEGI PLURINOMINALI Nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti secondo il sistema maggioritario; i 232 candidati più votati in ogni collegio uninominale alla Camera e i 116 più votati al Senato otterranno direttamente il proprio seggio (come nel Mattarellum), anche se avessero un solo voto in più rispetto al loro diretto avversario (ciò corrisponde alla logica anglosassone del first past the post). In caso di parità tra candidati, è eletto quello più giovane di età. I collegi plurinominali, sono formati dall’accorpamento di più collegi uninominali e ognuno di questi non può eleggere più di 8 deputati. Il riparto dei seggi avviene con metodo proporzionale tra le coalizioni e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Sostanzialmente i seggi vengono suddividi proporzionalmente rispetto ai voti conseguiti dalla lista o coalizione. Le liste sono bloccate. In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a 2 né superiore a 4. I collegi devono essere abbastanza piccoli da garantire la conoscibilità dell’eletto, così da non contrastare con la pronuncia della Corte Costituzionale che bocciava i listini bloccati in grandi collegi.

LA DOPPIA SOGLIA DI SBARRAMENTO I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali. Nella parte proporzionale, lo sbarramento è al 3% per le singole liste e al 10% per le coalizioni, sia al Senato sia alla Camera, con l'eccezione delle liste relative alle minoranze linguistiche per le quali la soglia è al 20% nella regione di riferimento. Per le coalizioni non vengono comunque computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell’1%. Se una lista non raggiunge il 3% ed è parte di una coalizione i voti vengono, a quel punto, “dirottati” al partito prevalente all’interno dell’alleanza. Il candidato eletto in un collegio maggioritario (uninominale - vince chi ha un voto in più) mantiene il seggio anche se il partito a cui appartiene viene escluso dalla ripartizione proporzionale. La legge non prevede alcun premio di maggioranza.

DIFFERENZA PROPORZIONALE ALLA CAMERA ED AL SENATO In ossequio al dettato costituzionale, il Senato deve essere eletto su base regionale. Di conseguenza, il Rosatellum dispone che la ripartizione dei seggi tra le liste del Senato avviene su base regionale (e non nazionale come alla Camera) risultando così meno dipendente dal risultato nazionale di ogni lista/coalizione. Anche per il Senato, restano ferme in linea di massima le soglie del 3% e del 10% che si calcoleranno sempre su base nazionale. Per il resto, la parte proporzionale delle due Camere è sostanzialmente uguale.   COALIZIONI Le coalizioni, da una parte, sono ammesse come gruppo di liste che sostengono un singolo candidato nell’uninominale e, dall’altra, possono concorrere da sole nel proporzionale. Naturalmente, atteso che la Costituzione non impone il c.d. vincolo di mandato, i partiti coalizzati possono sciogliere l’alleanza in qualsiasi momento nel post-voto.

GARANZIA DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE. PLURICANDIDATURE È previsto che un candidato possa presentarsi in un unico collegio uninominale ma, contemporaneamente, in più collegi plurinominali fino ad un massimo di cinque: Se sarà eletto con l’uninominale e col proporzionale, vincerà il seggio uninominale; Se eletto in più di un collegio plurinominale ma non in quello uninominale, gli sarà assegnato il seggio corrispondente al collegio in cui la lista ha preso una percentuale minore di voti. Nessun candidato potrà accettare la candidatura contestuale alla Camera ed al Senato a pena di nullità. GARANZIA DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE. “Nei collegi uninominali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%”. Il rapporto è valido anche per i collegi plurinominali, nei quali si prevede che la quota massima 60-40 venga rispettata a livello regionale.  Dunque, ciascuno dei due sessi non può rappresentare più del 60% dei candidati di un listino bloccato e non può rappresentare più del 60% dei capilista nei listini di un singolo partito. Es: nei collegi plurinominali con due seggi da assegnare, i candidati del listino dovranno essere un uomo e una donna; con tre seggi, due uomini e una donna o due donne e un uomo; con quattro seggi, fino a tre uomini e una donna (o l'inverso). E così via.  

NUOVE FORMAZIONI E NUOVI PARTITI I partiti o le nuove formazioni che non sono in Parlamento o non hanno un proprio gruppo per candidarsi dovranno raccogliere, per le prossime elezioni, 750 firme (a fronte delle precedenti 1500-2000 circa) per ognuno dei 65 seggi plurinominali. A partire dal prossimo turno elettorale il numero verrà raddoppiato. Sempre e solo per questa tornata, gli avvocati della Cassazione potranno autenticare le firme per le liste elettorali. Sono esentati dalla raccolta i partiti che si sono formati prima del 15 aprile 2017. UNICA SCHEDA E DIVIETO DI VOTO DISGIUNTO Sarà messa a disposizione dell’elettore un’unica scheda elettorale ove esprimere il voto e sarà vietato quello disgiunto (a differenza di quello che accade nelle elezioni regionali), cioè la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale (come invece consentiva il Mattarellum che per questo prevedeva due schede diverse). Nell’unica scheda, il nome del candidato nel collegio maggioritario (uninominale) sarà affiancato dai simboli dei partiti che lo sostengono, con i nomi dei candidati dei listini. L'elettore, pertanto, dovrà scegliere un abbinamento candidato-partito. Barrando il simbolo del partito il voto andrà al candidato del collegio ed al partito, per la parte proporzionale. I voti degli elettori che avranno barrato solo il nome del candidato del collegio uninominale saranno distribuiti proporzionalmente ai partiti che sostengono quel collegio.

SCHEDE ANTIFRODE Si cerca di arginare il voto di scambio utilizzando le schede antifrode. Ogni scheda avrà un tagliando antifrode con un numero univoco che gli scrutatori segneranno nel momento in cui consegnano la scheda all'elettore. Al momento della riconsegna della scheda gli scrutatori controlleranno che il numero segnato e quello del tagliando sia uguale (impedendo quindi lo scambio con schede pre-votate) e solo allora, prima di inserire la scheda nell'urna, toglieranno il tagliando antifrode, rendendo la scheda così anonima e non tracciabile. Sulla scheda ci saranno anche istruzioni per informare gli elettori su come verrà distribuito il proprio voto. CANDIDATURE ALL’ESTERO Chi risiede in Italia potrà candidarsi anche nella circoscrizione estero. Tuttavia, il candidato all’Estero non può essere candidato in un collegio, sia esso plurinominale che uninominale, del territorio italiano.  CAPO POLITICO Al momento di presentare le liste, i singoli partiti (ma non le coalizioni) devono indicare il proprio programma e il proprio "capo". Il testo precisa che ciò è indipendente dai poteri del Presidente della Repubblica (art 92 della Costituzione) di nominare il Presidente del Consiglio. Sul sito del Viminale i partiti pubblicheranno non solo liste, nome del "capo" e programma, ma anche lo Statuto e il titolare del simbolo.

IL VOTO Sull’unica scheda, l’elettore esprime il voto sia per la parte maggioritaria sia per la quota proporzionale. Sotto ad ogni candidato nel maggioritario ci saranno i simboli delle liste a lui collegate nel proporzionale e accanto al simbolo delle liste saranno stampati i nomi dei candidati del corrispondente listino bloccato. Si potrà votare: con un segno su una lista, ed il voto andrà anche al candidato corrispondente (sostenuto all’uninominale).  con un segno sul nome di un candidato nell'uninominale. Due le possibilità in questo caso per quanto riguarda la parte proporzionale: se il candidato è sostenuto da una sola lista, il voto si trasferisce a quella lista; se il candidato è sostenuto da più liste (cioè nel caso di coalizione), il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati dalle stesse ottenuti in quel collegio elettorale; È previsto espressamente che in caso di doppio segno su un candidato e sulla lista corrispondente il voto rimanga valido.

Sistema elettorale Regione del Lazio La norma “capostipite”, concepita per regolare l’intero sistema elettorale delle regioni a statuto ordinario, è la c.d. Legge Tatarella (n. 43 del 23 febbraio 1995) la quale prevede l’elezione diretta e congiunta del Presidente della Regione (rectius della Giunta) e dei Consiglieri Regionali. La norma è stata oggetto di revisione costituzionale nel 1999 con la previsione dell’elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto ordinario. Il sistema elettorale che ne scaturisce risulta misto poichè attribuisce l’80% dei seggi con un meccanismo proporzionale con voto di preferenza e il 20% con un metodo maggioritario plurinominale.

Per ciò che attiene specificatamente la Regione Lazio, la legge regionale n. 2/2005, come da ultimo modificata dalla recentissima l. n. 10/2017, ha introdotto novità al sistema elettorale noto come “Tatarellum”, pur senza mutare i tratti essenziali di quello disegnato dalla normativa del ‘99. Poche sono le differenze rispetto al sistema elettorale nazionale. È eletto presidente il candidato governatore che ottiene più voti. Non è previsto alcun ballottaggio (come invece accade per l’elezione dei sindaci). Per l’elezione del consiglio regionale, il territorio della Regione è diviso in tanti collegi quante sono le provincie (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma). In ogni collegio sono presenti i candidati governatori con la lista (ovvero con le liste coalizzate) dei candidati consiglieri regionali. Le liste che appoggiano il neogovernatore ottengono un bonus di 10 seggi ripartiti in maniera proporzionale.

LE MODALITA’ DI VOTO La legge regionale sopra richiamata le indica in maniera chiara, l’elettore potrà difatti votare: per un candidato alla carica di Presidente della Regione tracciando un segno o sul contrassegno o sul nome del candidato scelto, senza voto ad una lista circoscrizionale; per un candidato alla carica di Presidente della Regione tracciando un segno o sul contrassegno o sul nome del candidato scelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate; Inoltre è prevista la possibilità del c.d. voto disgiunto. L’elettore potrà esprimere due voti uno per la scelta del partito, l’altro per la scelta del candidato, potendo quindi manifestare la preferenza anche per un candidato di un partito differente (quindi per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate). per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato, intendendosi in tal caso validamente espresso il voto anche a favore del Presidente collegato. Viene altresì prevista la c.d. preferenza di genere. Relativamente al voto espresso in favore della lista circoscrizionale, l’elettore può esprimere fino a due preferenze ma, la seconda deve essere riservata ad un candidato di sesso diverso dal primo, pena l’invalidità della seconda preferenza apposta mantenendosi valida solo la prima.

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI A LIVELLO EUROPEO Ogni Stato appartenente all'Unione europea ha il diritto di eleggere alcuni dei suoi rappresentanti al Parlamento europeo. Il numero dei parlamentari, ovvero il numero dei seggi che spettano ad ogni Stato in Parlamento, è stabilito in base al principio di proporzionalità degressiva: i Paesi con una popolazione più elevata hanno più seggi rispetto ai Paesi di dimensioni minori, ma questi ultimi ottengono un numero di seggi superiore a quello che avrebbero sotto il profilo puramente proporzionale. Sebbene gli Stati membri dell'Unione abbiano sistemi elettorali diversi, esistono elementi comuni a tutti: ciascun gruppo politico ottiene un numero di seggi proporzionalmente al numero dei voti ottenuti (sistema elettorale proporzionale). Ogni paese ha la libertà di decidere su alcuni aspetti importanti della procedura di voto (per esempio, alcuni paesi suddividono il proprio territorio in circoscrizioni elettorali regionali, mentre altri sono costituiti da un'unica circoscrizione elettorale).

In Italia Ai fini delle votazioni, il territorio italiano viene suddiviso in cinque macro-aree, denominate circoscrizioni. L'Italia appare così divisa: Circoscrizione I° - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Lombardia); Circoscrizione II° - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna); Circoscrizione III° - Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Toscana); Circoscrizione IV° - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria); Circoscrizione V° - Italia insulare (Sardegna e Sicilia). L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia Sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale tra liste concorrenti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. Elettorato attivo Possono votare i cittadini residenti nei Paesi membri dell’Unione che siano iscritti nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza; la richiesta deve essere presentata nei 90 giorni prima delle elezioni. Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che intendono votare per i candidati italiani, possono votare presso i seggi messi a disposizione (presso consolati d’Italia, istituti di cultura, scuole italiane, ecc). La domanda, diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, va consegnata al Consolato competente entro 80 giorni prima dell'ultimo giorno fissato per l’elezione, per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno. Nel caso in cui gli elettori rientrino in Italia, possono votare presso la sezione in cui sono iscritti; entro la data delle elezioni devono comunicare al Sindaco l'intenzione di voler votare in quel Comune.