Tipologie di competenza art. 117 Cost. Competenza esclusiva dello Stato: nelle materie indicate dal comma 2 dell’art 117 solo lo Stato può emanare norme per la loro disciplina senza che le Regioni possano intervenire es. in materia tutela dei beni culturali solo lo Stato è competente ad emanare norme relative alla loro individuazione. Competenza Concorrente delle Regioni: nelle materie indicate nel comma 3 dell’art 117 cost le Regioni possono emanare una normativa c.d. di dettaglio e lo Stato emana le norme di principio es. nella valorizzazione dei beni culturali lo Stato emana le norme di principi che regolano questa materia e all’interno di questa cornice le Regioni possono emanare delle proprie normative non in contrasto con questi principi che troviamo nel codice 42/2004. Competenza residuale delle regioni: teoricamente tutte le materie non espressamente contenute negli elenchi dei commi 2 e 3 sono di competenza «esclusiva» delle Regioni; di fatto, ci dice la Corte Costituzionale, bisogna verificare che quella materia non sia concettualmente contenuta in quelle elencate; inoltre, la competenza non è esclusiva coma quella del comma 2 dello Stato che deve sottostare ai soli limiti di cui al comma 1 perché di fatto ci sono materie di competenza statale che interferiscono anche nelle materie di cui al comma 4 agendo come limite a questa competenza che meglio sarà definita come «residuale» regionale es. la gestione dei beni culturali pur non essendo espressamente nominata di fatto rientra nella valorizzazione (per certi aspetti anche nella tutela).