LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI IN ITALIA

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Transcript della presentazione:

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI IN ITALIA 1

IL LEGAME TRA TURISMO E TUTELA DEI BENI CULTURALI Turismo e cultura formano da sempre un binomio strettissimo. 2

Un bene culturale non è un bene come gli altri perché non si può riprodurre in serie, come una merce o un bene di consumo: una volta distrutto è perso per sempre. Anche per questo non dobbiamo mai scordare che i beni culturali sono l'eredità di una lunga storia che abbiamo il dovere di custodire per chi verrà dopo di noi. È per questo che tali beni ci appartengono in un modo del tutto relativo. Di essi infatti possiamo anche avere la proprietà privata, ma il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo (art. 832 cod. civ.) deve cedere di fronte a considerazioni di interesse generale (art. 42 c. 2 Cost.). 3

Inoltre bisogna considerare che i beni culturali, e specialmente i beni immobili (castelli, chiese, piazze, fontane ecc.) si trovano immersi nel paesaggio circostante. Oltre alla tutela del singolo bene, è quindi fondamentale proteggere il contesto in cui si colloca. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004, di qui in poi abbreviato cod. cult.) pone sullo stesso piano i beni culturali e paesaggistici e considera la buona gestione di entrambi come un modo per preservare la memoria collettiva e promuovere la cultura (art. 1 c. 2). Valorizzare la cultura serve al contempo a promuovere il turismo. E per questa ragione che un unico Ministero (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Mibact), oggi accorpa in sé le due competenze, culturale e turistica; ed è per la stessa ragione che il Codice del turismo (d. lgs. 79/2011, abbreviato cod. tur.) dedicava un capo apposito al turismo culturale. 4

LO STATUTO COSTITUZIONALE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO Art. 9 Art. 117 Artt. 7 e 8

L’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE - Difesa del paesaggio e tutela del patrimonio culturale rientrano tra le aspirazioni che la Costituzione del 1948 ha messo tra i principi fondamentali, all'articolo 9. La tutela dei beni naturali e culturali impegna tutti, indistintamente. In base all'articolo 9 della Costituzione, infatti, è la Repubblica che promuove lo sviluppo della cultura (c. 1); ed è sempre la Repubblica che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione (c. 2). Dunque il patrimonio culturale del Paese è un bene comune, una “res publica”, ossia una cosa pubblica che riguarda ogni cittadino. Tutti gli organi pubblici, Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, sono quindi obbligati dalla Costituzione a farsi carico della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e naturali. 6

La legislazione italiana, però, non individua un unico responsabile della tutela, della conservazione e della promozione del patrimonio ambientale e culturale: ripartisce questi incarichi tra diversi enti, individuando competenze esclusive dell'amministrazione centrale e competenze concorrenti tra lo Stato e gli enti territoriali. L’ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE – La Ripartire le competenze tra i vari enti è compito del Titolo V della Costituzione e, in particolare, dell'articolo 117 della Costituzione, riformato nel 2001. 7

Sono indicate le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva e la “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” chiude questo elenco. Di seguito viene la lista delle materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, tra cui compaiono la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” e le professioni, anche nel settore turistico (art. 117 c. 3 Cost.). In quest'ultimo caso spetta allo Stato la competenza a istituire nuove figure professionali dando i principi fondamentali, mentre le Regioni possono disciplinare i dettagli. l giuristi hanno evidenziato la possibile sovrapposizione tra la tutela dei beni ambientali e culturali (che spetta in via esclusiva alle leggi statali) e la valorizzazione dei medesimi (affidata invece alla legislazione concorrente). “Tutelare” significa essenzialmente conservare, mentre la valorizzazione consiste nel promuovere la conoscenza, l'utilizzo, l'accessibilità e la riqualificazione. 8

GLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA COSTITUZIONE – In Italia tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Un altro riferimento indiretto ai beni culturali si trova proprio nelle norme che riguardano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.). 9

Chiesa cattolica e Stato - dice l'articolo 7 della Costituzione - sono indipendenti e sovrani, e i loro rapporti sono regolati in base ai Patti Lateranensi (siglati nel 1929 e revisionati nel 1984); un analogo principio pattizio è previsto per le altre confessioni religiose grazie al sistema delle intese (art. 8 c. 3 Cost.). Negli accordi e nelle intese si prevedono numerose forme di collaborazione tra Stato ed enti religiosi per la conservazione dei beni culturali e per armonizzare la loro tutela con le esigenze di culto e di fede. 10

LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004) riunisce e organizza in un testo unitario la normativa diretta ad attuare i principi posti dalla Costituzione per la tutela del patrimonio culturale. 11

sanzioni amministrative e penali; La struttura del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Codice si compone di 184 articoli ed è suddiviso in cinque parti che affrontano i seguenti argomenti: principi generali; beni culturali; beni paesaggistici; sanzioni amministrative e penali; norme abrogate e disposizioni transitorie. Completano il Codice due allegati: nell'allegato A vengono classificati i beni culturali in distinte categorie, che sono sottoposte a specifiche norme per la loro circolazione. L'allegato B, invece, introdotto con la legge n. 7/2013, stabilisce i titoli e i punteggi, nonché i settori di competenza per la qualifica di restauratore dei beni culturali. 12

La parte prima: i principi generali La parte prima: i principi generali. Nelle disposizioni generali, il Codice si propone di attuare l'articolo 9 della Costituzione e in particolare di salvaguardare il patrimonio culturale, rispettando le attribuzioni dell'articolo 117 della Costituzione (art. 1 c. 1 cod. cult.) per quanto riguarda soprattutto il riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Il Codice estende anche agli altri enti locali il compito di assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la fruizione (c. 3). Nell'articolo 6 comma 3 e in altre disposizioni, il Codice chiama in causa anche i privati, il cui coinvolgimento è in più modi incoraggiato nella valorizzazione di questo patrimonio. 13

I principi statali e le competenze degli enti territoriali I principi statali e le competenze degli enti territoriali. Nel lessico del Codice dei beni culturali e del paesaggio in armonia con l'articolo 117 della Costituzione, il concetto di “tutela” rimanda a una materia di legislazione esclusiva dello Stato (in particolare le funzioni di tutela spettano al Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo); mentre “valorizzazione” rimanda a una materia di legislazione concorrente. L'intervento del Codice del turismo. Tra queste norme sulle competenze in tema di beni culturali si inseriscono, inevitabilmente, quelle che toccano il turismo (che è materia regionale) e in particolare il turismo culturale. Riuniti sotto l'etichetta di turismo culturale vengono a confluire materie di fatto indivisibili, ma formalmente diverse, che l'attuale Titolo V della Costituzione distribuisce in modo diverso. 14

IN BASE ALL’ART. 117 COST. La tutela dei beni culturali è materia in cui lo Stato ha legislazione esclusiva. La valorizzazione dei beni culturali è materia in cui lo Stato può dettare i principi fondamentali (materia di competenza concorrente). Il turismo è materia residuale e piena delle Regioni, ma superiori esigenze nazionali possono autorizzare uno sporadico intervento dello Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione con le Regioni. Il turismo culturale si trova nel punto di convergenza di tutte queste materie. IN BASE ALL’ART. 118 COST. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite alle Province, alle Città metropolitane alle Regioni e in ultima istanza allo Stato. La materia del turismo può motivare un intervento statale se si ritiene necessario attrarre a livello centrale alcune funzioni amministrative, nel rispetto dei prìncipi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Per la materia della tutela dei beni culturali, la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento tra centro e periferia. 15

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI I beni culturali fanno parte del patrimonio culturale, un insieme più ampio che comprende anche i beni paesaggistici (art. 2 c. 1 cod. cult.). La seconda e la terza parte del Codice sono dedicate per l'appunto ai beni culturali (in senso stretto) e a quelli paesaggistici. Sono beni culturali le cose che “presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” (art. 2 c. 2 cod. cult.). 16

CARATTERISTICHE DEI BENI CULTURALI IN BASE AL CODICE I beni culturali possono essere sia mobili, come per esempio un quadro, una moneta antica, un femore di dinosauro, sia immobili, come un castello, un sito archeologico, una piazza. In base all'articolo 812 del Codice civile si reputano immobili pure le cose unite al suolo in modo stabile: una colonna o un obelisco sono considerati beni immobili. Rientrano tra i beni culturali anche alcune cose riconducibili alla classe dei beni mobili registrati: per esempio le navi che hanno interesse artistico o storico. Infine possono essere beni culturali le universalità di beni mobili: le raccolte di pinacoteche, gallerie e musei, gli archivi e più in generale “le collezioni o serie di oggetti”, a chiunque appartenenti (art. 10 cod. cult.). “È considerata universalità di beni mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria” (art. 816 cod. civ.). 17

Beni pubblici e privati Beni pubblici e privati. Dal punto di vista dell'appartenenza giuridica, i beni culturali possono essere pubblici o privati: possono cioè appartenere allo Stato, alle Regioni, agli altri enti o istituti pubblici; ma possono anche appartenere a persone giuridiche private senza scopo di lucro (compresi gli enti ecclesiastici) o a singoli privati persone fisiche. 18

BENI CULTURALI DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI SENZA SCOPO DILUCRO CLASSIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO BENI CULTURALI DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI SENZA SCOPO DILUCRO (beni immobili o mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) UNIVERSALITÀ DI BENI CULTURALI PUBBLICI (raccolte di musei, pinacoteche e altri luoghi espositivi, archivi, raccolte librarie) ALTRI BENI DICHIARATI DI INTERESSE CULTURALE (es. beni privati che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante).

IL RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA DEI BENI CULTURALI Per ciascuna tipologia è possibile individuare un diverso percorso affinché i beni siano riconosciuti oggetto di tutela: i beni culturali pubblici (c. 1), che appartengono a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro, necessitano di una verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; le universalità di beni culturali pubblici (c. 2), che appartengono esclusivamente a soggetti pubblici, rientrano automaticamente tra i beni culturali oggetto di tutela; gli altri beni privati (c. 3) richiedono un processo di dichiarazione dell'interesse culturale. In attesa della verifica dell'interesse culturale (da parte degli organi competenti del Ministero, art. 12 cod. cult.) o in seguito alla dichiarazione dell'interesse culturale (adottata dal Ministro), i beni culturali ricevono una tutela particolare. 20

IL REGIME GIURIDICO DEI BENI CULTURALI Innanzitutto sui beni culturali - di cui esiste un catalogo nazionale (art. 17 cod. cult.) - il Mibact esercita un generale potere di vigilanza (art. 18 cod. cult.) e può procedere per mezzo di funzionari pubblici (i soprintendenti) in ogni tempo a ispezioni per accertare lo stato del bene, se esiste ancora e se è convenientemente conservato e custodito (art. 19 cod. cult.). 21

MISURE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI MISURE DI PROTEZIONE DIVIETI INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE MISURE DI CONSERVAZIONE INTERVENTI CONSERVATIVI VOLONTARI INTERVENTI CONSERVATIVI IMPOSTI ALTRE FORME DI PROTEZIONE TUTELA INDIRETTA

le misure di protezione (artt. 20-28); La conservazione del bene, in effetti, è la prima preoccupazione in ordine logico. Una volta che questo obiettivo è raggiunto si può pensare a una sua valorizzazione anche in chiave turistica. Affinché la tutela sia effettiva, il codice prevede tre tipologie di intervento: le misure di protezione (artt. 20-28); le misure di conservazione (artt. 29-44); le altre forme di protezione (artt. 45-52). Le misure di protezione. La prima delle norme dedicate alle misure dì protezione (artt. 20 e segg.) è una lista di divieti. l beni culturali “non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”. A ciò si aggiunge - con riferimento agli archivi pubblici e a quelli privati – il divieto di smembramento, e cioè di scomporre, dividere e disperdere le raccolte anche se i singoli documenti non vengono, di per sé, deteriorati o distrutti. Infatti il valore degli archivi si lega non solo all'importanza dei documenti che vi si conservano, ma anche alla loro completezza. 23

la sua demolizione anche se seguita da successiva ricostruzione; Oltre ai divieti, il Codice prevede poi, nell'articolo 21, una lista di attività che non sono vietate in assoluto, ma il cui compimento è subordinato alla preventiva autorizzazione ministeriale: la rimozione del bene; la sua demolizione anche se seguita da successiva ricostruzione; lo spostamento dei beni culturali mobili; lo smembramento di collezioni, serie o raccolte; lo scarto dei documenti; il trasferimento in blocco di archivi ad altre persone giuridiche. La legge lascia comunque aperta la possibilità che l'autorizzazione sia richiesta anche per altre opere o lavori sui beni culturali (art. 21 c. 4 cod. cult.). 24

Le misure di conservazione Le misure di conservazione. Alle misure di protezione si sommano poi misure di conservazione (artt. 29 e segg. cod. cult.), che possono prevedere interventi conservativi volontari e interventi conservativi imposti. L'obiettivo, in tal caso, è di prevenire le situazioni di pericolo per i beni culturali, di controllarne le condizioni di salute e di provvedere, se occorre, al loro restauro. Viste nella prospettiva del titolare del bene, le misure di conservazione si traducono quindi non tanto in divieti, ma in obblighi: obblighi conservativi che impongono allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici e, infine, a tutti i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali, di “garantirne la conservazione” e di provvedere alla inventariazione dei documenti se si tratta di archivi. 25

Le misure di conservazione sono: interventi conservativi volontari. Tali interventi conservativi, volontariamente intrapresi dal titolare del bene, possono beneficiare di un contributo statale. Il Ministero può cioè concorrere alla spesa, fino alla metà dell'importo; ma può anche spingersi a coprire il suo intero ammontare se gli interventi sono di particolare rilevanza o servono a preservare beni in uso o godimento pubblico (art. 35 c. 1 cod. cult.); interventi conservativi imposti. Restaurare un bene culturale può essere necessario poiché imposto dal Ministero. L'articolo 42 della Costituzione pone dei limiti alla proprietà privata, in particolare per “assicurarne la funzione sociale” (art. 42 c. 2 Cost.). 26

Sulla base dì questo principio, l'articolo 1 comma 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che anche il privato è tenuto a garantire la conservazione del bene culturale di cui è proprietario o possessore o detentore. Anche se la cosa è sua, infatti, essa incorpora un valore collettivo che va preservato a costo di limitare la libertà del legittimo titolare. Oltre a poter disporre la custodia coattiva dei beni mobili facendoli trasportare in un luogo sicuro perché siano temporaneamente custoditi (art. 43 cod. cult.), il Ministero può ordinare interventi conservativi, o provvedervi direttamente per superare l'incapacità o la negligenza del titolare (art. 32 cod. cult.), ponendo poi gli oneri a suo carico (art. 34 cod. cult.). 27

Le altre forme di protezione Le altre forme di protezione. Alcune norme del Codice sono destinate a specifiche categorie di beni. Tra le altre forme di protezione vi sono, infatti, disposizioni rivolte agli immobili. In particolare la tutela indiretta, prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, consente al Ministero di imporre distanze, misure e altre norme di carattere urbanistico. Grazie a questa norma si può evitare che di un monumento siano snaturati l'immagine, la prospettiva, la luce e il decoro alterando le condizioni ambientali che lo rendevano unico. 28

Edifici e stili architettonici antichi e moderni, tuttavia, possono di certo coesistere. Infatti, con il passare dei secoli, si è verificata una inevitabile stratificazione nelle nostre città, dove monumenti di epoche diverse stanno fianco a fianco in modo armonioso. Non tutti gli innesti moderni però sono sempre innocui e risultano anzi nocivi se sfregiano l'equilibrio preesistente. 29

LA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI Le regole sulla circolazione internazionale sono essenziali per governare il movimento dei beni culturali tra i vari Stati e per conservare l'integrità del patrimonio di ogni Paese. Un'infinità di opere d'arte italiane dà lustro a musei sparsi in tutto il mondo, ma di norma si tratta di beni usciti dall'Italia in tempi passati e per ragioni diverse: regolari compravendite, opere commissionate ad artisti italiani da corti europee, bottini di guerra. 30

uscita definitiva dei beni culturali; Le regole sulla circolazione internazionale dei beni culturali, disciplinate nel Codice, si applicano essenzialmente ai beni culturali mobili. All'interno di questa ampia materia, vi sono tre ambiti di particolare rilevanza: l'uscita dal territorio nazionale (Sezione I bis del Codice - artt. 65-71); il divieto della illecita circolazione internazionale dei beni culturali: regolata dalla Convenzione Unidroit del 1995 e dalla Convenzione Unesco del 1970, recepite alla Sezione IV del Codice (artt. 87 e 87 bis); la restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (direttiva 2014/60/UE, recepita nel 2016 alla Sezione III del Codice - artt. 75-86). In questa unità ci concentriamo sulla normativa nazionale. Per prima cosa è necessario effettuare una distinzione relativa alla durata dell'uscita, che può essere: uscita definitiva dei beni culturali; uscita temporanea dei beni culturali. 31

L'USCITA DEFINITIVA DEI BENI CULTURALI Cominciando dal primo dei due casi, va operata una seconda distinzione, questa volta in relazione alla trasferibilità dei beni. Esistono infatti: beni culturali su cui vige il divieto di trasferimento definitivo all'estero; beni culturali trasferibili all'estero in via definitiva. Per quanto riguarda la categoria dei beni culturali non trasferibili, l'articolo 65 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, pone un divieto rispetto alla loro uscita definitiva dal territorio della Repubblica. 32

A questi vanno aggiunti i seguenti beni: I beni non trasferibili sono innanzi tutto le tre tipologie di beni culturali indicate all'articolo 10, cioè i beni culturali pubblici, le universalità di beni culturali pubblici e i beni privati. A questi vanno aggiunti i seguenti beni: le cose mobili che appartengono a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro (compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), “che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni”, finché non sia effettuata la verifica dell'interesse culturale; i beni privati, a chiunque appartenenti, che il Mibact ha preventivamente individuato ed escluso dall'uscita per periodi di tempo definiti, in quanto dannosa per il patrimonio culturale. Beni culturali trasferibili. Anche per quanto riguarda la categoria dei beni culturali per cui è ammesso il trasferimento definitivo all'estero, bisogna introdurre un'ulteriore distinzione. In base alla libertà (o meno) del trasferimento si parla di: beni culturali trasferibili solo previa autorizzazione; beni culturali trasferibili liberamente. 33

L'autorizzazione consiste in un attestato di libera circolazione che viene rilasciata dal competente ufficio di esportazione sulla base delle informazioni fornite dal Mibact. Restano, infine, i beni trasferibili liberamente, il cui elenco è assai più ridotto dei precedenti (ad esempio è possibile il trasferimento definitivo delle opere di pittura, di scultura, di grafica e di “qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 70 settanta anni” - art. 65 c. 4 cod. cult.). 34

L'USCITA TEMPORANEA DEI BENI CULTURALI Rispetto alla rigida regolamentazione per l'uscita definitiva dei beni appena esaminata, quella dell'uscita temporanea si mostra più flessibile. È ammissibile, infatti, che escano temporaneamente dal territorio della Repubblica la maggior parte delle cose e dei beni culturali per i quali è previsto il divieto di uscita definitiva (precisamente, tutti quelli elencati nell'art. 65 cc. 1, 2 lett. a, e 3 cod. cult.), a condizione che “ne siano garantite l'integrità e la sicurezza”, (ad esempio è consentita l'uscita temporanea del dipinto di un famoso pittore del Cinquecento per la partecipazione a una mostra internazionale di quadri). Per l'uscita temporanea, è necessaria un'autorizzazione, denominata “attestato di circolazione temporanea” (art. 71). Per ottenere questo attestato occorre indicare il responsabile della sua custodia all'estero e il termine per il rientro dei beni, che non può essere comunque superiore a 18 mesi. 35

USCITA DEI BENI CULTURALI L'articolo 66 si occupa di stabilire per quali categorie di beni risulta sempre vietata l'uscita, anche provvisoria: beni che possono subire “danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli”; beni che costituiscono “il fondo principale” di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. Naturalmente le limitazioni descritte non valgono per i beni trasferibili liberamente. USCITA DEI BENI CULTURALI DEFINITIVA TEMPORANEA Divieti Beni trasferibili previo attestato di libera circolazione oppure liberamente Divieti Beni trasferibili previo attestato di circolazione temporanea oppure liberamente 36

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PAESSAGGISTCI I beni culturali spesso formano un insieme unitario con il paesaggio in cui si trovano. Riconoscere questo intimo legame estetico vuol dire adottare sistemi integrati di protezione e di valorizzazione. In un'ottica turistica, significa aver chiaro che il turismo vive di un insieme di fattori naturalistici e distintivi, con i suoi piatti tipici, il suo folclore o i suoi prodotti dell'artigianato. Come stabilisce la legge regionale del Veneto 11/2013: “sono risorse turistiche il mare, la montagna, i laghi, i fiumi, le terme, le città d'arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico, nonché ogni altro bene, manifestazione e servizio in grado di generare flussi turistici”. 37

La nozione di paesaggio, l'oggetto e le finalità della sua tutela sono illustrate nell'articolo 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per paesaggio si intendono quelle porzioni di “territorio espressivo di identità”, il cui carattere deriva dall'azione della natura, dell'uomo e dalle relazioni tra essi. La tutela ha come finalità quella di “riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali” che il paesaggio stesso esprime. 38

bellezza come valore estetico; singolarità geologica; Tra i beni paesaggistici - in base all'articolo 136 - rientrano così varie tipologie di cose: i beni immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica» (lett. a); le ville, i giardini e i parchi, non tutelati come beni culturali, “che si distinguono per la loro non comune bellezza”, (lett. b); i complessi di beni immobili che compongono un caratteristico aspetto “avente valore estetico e tradizionale, (lett. c) (ad esempio il centro storico di un paese); le bellezze panoramiche e così pure i belvedere da cui si può godere dello spettacolo di tali bellezze (lett. d). Da questa classificazione si desumono i caratteri peculiari dei beni paesaggistici: bellezza come valore estetico; singolarità geologica; valore di memoria storica e tradizionale. 39

pianificano la gestione del territorio; Chi individua le aree meritevoli di tutela. Individuare le aree che meritano di essere sottoposte aspecifica tutala è compito di apposite commissioni regionali, di cui fanno parte anche componenti ministeriali ed esperti. Sulla base della proposta della commissione, la Regione emana la dichiarazione di notevole interesse pubblico, accompagnandole con regole, limiti e divieti, che devono essere rispettati anche dai proprietari dei beni coinvolti. La pianificazione paesaggistica. Mediante i piani paesaggistici, le Regioni, di concerto con il Ministero: pianificano la gestione del territorio; delimitano i beni paesaggistici da tutelare; censiscono le aree che ricadono tra i beni tutelati per legge (es. parchi, ghiacciai, vulcani, zone archeologiche ecc.); individuano i fattori di rischio; programmano gli interventi da effettuare. 40

LA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE Senza l'aiuto dei privati sarebbe difficile oggi riuscire a tutelare un patrimonio culturale sterminato come quello che l'Italia possiede. L'articolo 6 del Codice pone il principio generale secondo cui la Repubblica italiana “favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”. La collaborazione pubblico-privato può avvenire in due modi: attraverso un intervento diretto del privato; mediante il coinvolgimento del privato in programmi più ampi che interessano un dato territorio o un contesto turistico omogeneo. 41

Le donazioni dei privati Le donazioni dei privati. Nel primo caso, oltre alle donazioni di beni culturali per arricchire le collezioni pubbliche, occorre considerare le donazioni di denaro fatte dai privati per sostenere le attività culturali. Alla regola sulla forma solenne delle donazioni fanno eccezioni le donazioni di modico valore, per le quali è sufficiente la tradizione, cioè la consegna manuale della cosa mobile (art. 783 cod. civ.). Si considerano di modico valore le donazioni fino a cinquemila euro effettuate dai privati a favore dei beni e delle attività culturali, in base all'articolo 12 del decreto-legge Valore Cultura 91/2013. Una donazione è un contratto col quale un soggetto arricchisce un altro per spirito di liberalità, senza ricevere una controprestazione. 42

L'artbonus. Nel 2014, il decreto Cultura (convertito nella l L'artbonus. Nel 2014, il decreto Cultura (convertito nella l. 106/2014) ha introdotto misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale: tra queste vi è l’artbonus, che consiste in un credito d’imposta del 65% per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1). Le sponsorizzazioni. Possono ricomprendersi tra gli atti di sostegno da parte dei privati anche le sponsorizzazioni. È evidente la differenza rispetto alle donazioni: lo sponsor non dà gratuitamente, ma riceve in cambio il diritto di poter associare il proprio nome o il proprio marchio all'iniziativa culturale che egli finanzia o al bene culturale che viene tutelato o valorizzato grazie al suo contributo. Il contratto di sponsorizzazione deve specificare sia le modalità con cui viene erogato il contributo, sia come deve essere data visibilità al nome dello sponsor, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale. 43

Le fondazioni. Tra i soggetti che operano nella materia della valorizzazione dei beni culturali vi possono essere le fondazioni e le pro-loco. Le fondazioni sono persone giuridiche di diritto privato essenzialmente caratterizzate dalla presenza di un patrimonio destinato a perseguire uno scopo non lucrativo di interesse generale. La Pro Loco è un’associazione di volontariato. Si tratta di un contratto privato tra singoli cittadini che vogliono sviluppare, insieme, delle forme di attrattiva turistica per la propria comunità. La Pro Loco è un’associazione, cioè un insieme di persone costituito per perseguire uno scopo non lucrativo. Di solito la pro loco è un’associazione di volontariato e persegue finalità attinenti al settore turistico, includendo moltissimi fenomeni, come il turismo culturale, enogastronomico, sportivo, religioso. 44