La responsabilità degli Stati per illecito internazionale

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La responsabilità degli Stati per illecito internazionale
Advertisements

La responsabilità degli Stati per illecito internazionale
Articolo 48 Invocazione della responsabilità da parte di uno Stato diverso da uno Stato leso 1. Ogni Stato diverso da uno Stato leso è legittimato ad.
Il sistema giudiziario
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Diritto pubblico 2° Lezione.
LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI
RISARCIMENTO e DATA PROTECTION:
L’illecito internazionale e la responsabilità
L’illecito internazionale e la responsabilità
I SISTEMI DI GARANZIA DEI DIRITTI UMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Diritto internazionale privato e dei contratti
L’illecito internazionale e la responsabilità
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
Articoli della costituzione
Art. 19 (1) TUE La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto.
CONTRATTO INDIVIDUALE & COLLETTIVO
I soggetti del diritto internazionale
Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento
Art c.c. responsabilità solidale
Il diritto dei trattati (segue)
Causa diverge dal TIPO che designa un modello di contratto definito
INADEMPIMENTO Art c.c. Definitivo o assoluto Relativo o ritardo
La legge n. 287 del 1990 l’art. 1: Il richiamo all’art. 41 della Costituzione I rapporti con il diritto comunitario: l’ambito oggettivo di applicazione.
Convegno Omnia Executiones – Milano 20 ottobre 2017
IL DIRITTO Mariangela Ferrari 17/06/2018.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
Dalla costituzione al cpa
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA I diritti fondamentali
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE (DANNEGGIATO)
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso per infrazione
Cittadinanza e Costituzione
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
Decreto - legge Art. 77 Cost.
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso per annullamento
Il ricorso di annullamento artt TFUE
Diritto e globalizzazione: l’america latina nel mercato globale
Il diritto dell’Unione e i soggetti degli ordinamenti interni (III)
Norme giuridiche ed ordinamento giuridico
Il divieto dell’uso della forza prima della Carta delle Nazioni Unite
La condotta illecita.
TRATTAMENTO DELLO STRANIERO E PROTEZIONE DIPLOMATICA
Le Fonti del diritto Principi generali.
Il mercato interno e la tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE I principi.
I giudici e la legge Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.» legge giudice.
Il provvedimento amministrativo
Introduzione Nozione di controversia internazionale: un disaccordo su di un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, ovvero un’opposizione di tesi.
Le Fonti del diritto Principi generali.
LE AZIONI DI RESPONSABILITA’
IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia
Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista
L’amministrazione della giustizia
LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista
REGOLE nella società = NORME SOCIALI.
Il diritto dell’Unione e i soggetti degli ordinamenti interni (III)
Il diritto dell’Unione e i soggetti degli ordinamenti interni (III)
Dipartimento di Scienze Politiche Corso di Tutela internazionale dei diritti umani (SPRISE) a.a. 2018/2019 Prof.ssa Egeria Nalin Schema riassuntivo sui.
REGOLE nella società = NORME SOCIALI.
IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia Università di Pavia
TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Mini - training SCRITTI di Magistratura 2019
La tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE
Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.»
IL RICORSO IN CARENZA (I PRESUPPOSTI)
Transcript della presentazione:

La responsabilità degli Stati per illecito internazionale Corso di diritto internazionale 18 marzo 2009

Elementi costitutivi dell’illecito internazionale - I La codificazione del 2001 da parte della CDI I due elementi costitutivi dell’illecito internazionale: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e b) l’attribuzione della condotta allo Stato Il fatto illecito (violazione+attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale

Elementi costitutivi dell’illecito internazionale - II Il danno materiale non è elemento costitutivo della responsabilità (il c.d. danno giuridico) La colpa non è elemento costitutivo della responsabilità: dipenderà dal contenuto delle regole primarie e degli obblighi che da esse scaturiscono (genocidio, obbligo di protezione delle sedi diplomatiche, violazione dello spazio aereo)

Tipi di violazioni di norme La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale: 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo, ma i cui effetti possono perdurare (es. esproprio illegittimo) 2) Violazioni continuative (es. detenzione di ostaggi) 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad)

Attribuzione del comportamento illecito - I 1) Il comportamento illecito è posto in essere da un organo o agente dello Stato (art. 4 CDI) – rilevano anche i c.d. atti ultra vires (art. 7) 2) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui, formalmente non inquadrati come organi dello Stato, autorizzati a esercitare poteri di governo (art. 5 CDI): sentenza CIG nella causa Stati Uniti c. Iran 3) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto le istruzioni, la direzione o il controllo dello Stato (art. 8): sentenze CIG Nicaragua c. Stati Uniti e Bosnia c. Serbia e Corte di Strasburgo Loizidou c. Turchia

Circostanze escludenti la responsabilità il consenso (art. 20) la legittima difesa (art. 21) le contromisure (art. 22) la forza maggiore (‘forza irresistibile o avvenimento imprevedibile’ che rendano impossibile il rispetto dell’obbligo - art. 23) la détresse (l’arbitrato Rainbow Warrior - art. 24) lo stato di necessità (formulazione restrittiva, ma v. giurisprudenza italiana in tema di bond argentini - art. 25)

Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche Obbligo di cessazione dell’illecito Obbligo di riparazione in senso stretto in capo allo Stato autore dell’illecito La riparazione si può articolare in: a) restituzione; b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione; c) risarcimento

Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche La riparazione in senso ampio per il c.d. danno giuridico La protesta come forma di tutela del diritto soggettivo violato e delle norme a tutela di tale diritto Le sentenze dichiarative dei tribunali internazionali come strumento di riparazione

Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche La mancata previsione della nozione di ‘crimine dello Stato’ (ex art. 19): elementi problematici Il regime speciale di responsabilità per le violazioni gravi di norme imperative (artt. 40-41) Obblighi derivanti per gli Stati terzi: non-riconoscimento; non-collaborazione; cooperazione attraverso gli organi competenti per porre fine alla grave violazione

Gli Stati legittimati ad invocare la responsabilità internazionale - I Lo Stato leso è lo Stato i cui diritti soggettivi siano stati violati: rapporti bilaterali e sinallagma La situazione è più complessa quando sussista una pluralità di Stati legittimati ad invocare la responsabilità: si distinguono tre ipotesi

Gli Stati legittimati ad invocare la responsabilità internazionale - II Ipotesi 1: la violazione colpisce materialmente uno o più Stati (art. 194 UNCLOS sull’inquinamento marino) Ipotesi 2: la violazione incide sulla posizione soggettiva di tutti gli Stati parti ad una certa disciplina (trattati multilaterali sul disarmo o trattati sull’ambiente) Ipotesi 3: la violazione dei c.d. obblighi erga omnes

Gli Stati legittimati ad invocare la responsabilità internazionale - III Ipotesi 3: approccio CDI e critica della dottrina Barcelona Traction Art. 48 CDI Timor orientale Muro in Palestina