Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi - APTA Associated Patent & Trademark Attorneys “LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BREVETTI: RECENTI SVILUPPI E PROSPETTIVE”

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Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi - APTA Associated Patent & Trademark Attorneys “LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BREVETTI: RECENTI SVILUPPI E PROSPETTIVE” AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE PATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS Un relatore si trova spesso a dover esporre dati tecnici a un pubblico composto da persone che non conoscono l'argomento o la terminologia specifica. È possibile che l'argomento trattato sia complesso e ricco di dettagli che ne appesantiscono l'esposizione. Per presentare in modo efficace argomenti di questo tipo, seguire le indicazioni fornite da questo modello della Dale Carnegie Training®.   Considerare la quantità di tempo a disposizione e organizzare il materiale di conseguenza. Circoscrivere l’argomento da esporre. Suddividere la presentazione in sezioni specifiche. Seguire un ordine logico. Incentrare la spiegazione sull'argomento principale. Chiudere la presentazione con un riepilogo, la ripetizione dei punti chiave o una conclusione logica. Mantenere sempre l’attenzione rivolta agli spettatori, accertandosi che i dati siano chiari e le informazioni rilevanti. Mantenere un livello di argomentazione e terminologia appropriato per gli spettatori. Utilizzare supporti visivi per illustrare i punti chiave. Dimostrare interesse per gli spettatori per conquistarne l’attenzione.

Lo scenario internazionale Maggiore facilità di ottenimento dei brevetti internazionali Costante aumento del numero di brevetti Verso un brevetto unico per l’Unione Europea Grande rafforzamento della tutela di diritti di brevetto 11/03/2010

REGOLE GENERALI NOVITA’ E’ nuovo ciò che non rientra nello stato della tecnica Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo 11/03/2010

ATTIVITA’ INVENTIVA (non ovvietà) E’ inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica Non solo l’invenzione geniale è brevettabile 11/03/2010

PRINCIPI VALUTATIVI DELL’ATTIVITA’ INVENTIVA “Problem solution approach” “Could / would approach” 11/03/2010

STRUTTURA DEL BREVETTO Titolo corrispondente all’oggetto del brevetto Descrizione illustrativa dello stato della tecnica, del problema tecnico che l’invenzione intende risolvere e dei mezzi specifici (o del procedimento) proposti per risolvere il problema Rivendicazioni (oggetto del monopolio) Eventuali disegni illustrativi 11/03/2010

RIVENDICAZIONI E’ protetto quanto forma oggetto delle RIVENDICAZIONI da interpretare con l’ausilio di descrizione e disegni Le RIVENDICAZIONI non vanno interpretate letteralmente ma in modo da garantire equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi “Principio degli equivalenti” 11/03/2010

DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO Rivendicazioni di prodotto Rivendicazioni di procedimento 11/03/2010

DURATA Brevetto invenzione: 20 anni dalla domanda Modello utilità: 10 anni dalla domanda Gli effetti della brevettazione decorrono dall’accessibilità della domanda al pubblico 11/03/2010

BREVETTAZIONE ALL’ESTERO Depositi nazionali diretti Convenzione sul brevetto europeo – CBE (EPO = European Patent Office) Convenzione sul brevetto internazionale - PCT (Patent Cooperation Treaty – WIPO = World Intellectual Property Organisation) 11/03/2010

BREVETTO EUROPEO Procedura centralizzata di esame e concessione Procedura centralizzata di opposizione Fascio di brevetti nazionali La procedura si svolge in una sola lingua fra quelle ufficiali (Inglese, Francese e Tedesco) 11/03/2010

BREVETTO EUROPEO Comprende 36 Stati e 3 Stati che riconoscono la CBE (non solo Stati Unione Europea) 11/03/2010

BREVETTO EUROPEO 11/03/2010

Domande di brevetto europeo in cifre Paesi 2004 2005 2006 2007 2008 US 32451 32623 34675 35533 37359 Germania 22914 23604 24795 25190 26653 Giappone 20633 21489 22180 22932 23081 Francia 8095 8034 8060 8357 9049 Paesi Bassi 7025 7875 7452 7118 7289 Svizzera 4744 5127 5502 5871 5972 Irlanda 341 323 357 423 484 Italia 3985 4192 4172 4408 4392 Svezia 2485 2519 2546 2730 3140 Canada 1727 1759 1918 2074 1931 11/03/2010

Concessione di brevetti europei Paesi 2004 2005 2006 2007 2008 US 14209 13003 14834 12506 12733 Germania 13610 12488 14274 11935 13498 Giappone 10441 9549 12044 10650 10917 Francia 4363 3738 4499 3980 4804 Paesi Bassi 1694 1518 1919 1828 1936 Svizzera 2115 1922 2216 1984 2420 Irlanda 113 117 121 126 123 Italia 2217 1866 2315 1985 2258 Svezia 1496 1346 1499 1489 1583 Canada 679 630 791 770 767 11/03/2010

11/03/2010

DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT La procedura PCT non prevede la concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda 11/03/2010

DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) Altissimo numero di paesi aderenti 11/03/2010

STATI DELLA CONVENZIONE PCT 11/03/2010

BREVETTI INTERNAZIONALI PCT IN CIFRE 11/03/2010

REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE SEQUESTRO Dei prodotti costituenti contraffazione Dei mezzi adibiti alla produzione Dei mezzi di prova concernenti la violazione (contabilità, contratti, documenti) Anche presso terzi 11/03/2010

REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE INIBITORIA Ordine di immediata astensione da qualunque violazione del brevetto (fabbricazione, commercio ed uso del prodotto contraffatto) attuale o anche solo imminente Ordine del ritiro dal commercio (anche nei confronti dell’intermediario) 11/03/2010

PROTEZIONE GIUDIZIARIA CIVILE C.D. “DIRITTO D’INFORMAZIONE” Il Giudice può: Chiedere l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale relativa alla contraffazione Interrogare l’autore o terzi per avere informazioni sull’origine e sulla filiera di distribuzione dei prodotti costituenti contraffazione 11/03/2010

REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE RISARCIMENTO DEL DANNO 3 criteri: perdita di fatturato, utile del contraffattore, giusto prezzo del consenso (royalty) Danno non patrimoniale (danno all’immagine) Retroversione degli utili del contraffattore (in aggiunta al risarcimento patrimoniale) 11/03/2010

TUTELA PENALE (LEGGE 23.7.2009 N° 99) Art. 517 ter cp Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro per chi “potendo conoscere” l’esistenza del brevetto, fabbrica, vende, importa, offre in vendita o usa prodotti in violazione di un brevetto 474 bis Confisca dei beni costituenti contraffazione o di beni di valore corrispondente del contraffattore 11/03/2010

TUTELA PENALE (LEGGE 23.7.2009 N° 99) Art. 474 ter Se la contraffazione è commessa in modo sistematico o con mezzi o attività organizzate (attività d’impresa) pena da 2 a 6 anni e multa da 5.000 a 50.000 Euro I reati sono punibili se sono state osservate le norme interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla registrazione dei brevetti 11/03/2010

Brevetto unico per tutta l’Unione Europea L’EVOLUZIONE DEL BREVETTO COMUNITARIO “Conclusioni del Consiglio Europeo del 4.12.2009” Brevetto unico per tutta l’Unione Europea Esame e concessione sempre affidati all’Ufficio Brevetti Europeo Ricerche di anteriorità condotte anche dagli Uffici Nazionali 11/03/2010

GESTIONE DEL CONTENZIOSO DUE CORTI EUROPEE (PER IL PRIMO E SECONDO GRADO) La Corte di primo grado avrà: Una sede centrale (con competenza esclusiva per le domande di nullità) Divisioni nazionali e divisioni regionali (in funzione del numero di cause brevettuali di ciascun paese) con competenza per le domande di contraffazione (anche in sede d’urgenza) e per le riconvenzionali di nullità 11/03/2010

GESTIONE DEL CONTENZIOSO La Corte d’Appello avrà una sede unica in Europa (per tutte le domande sia di nullità che di contraffazione) La lingua di procedura sarà: - per le divisioni nazionali o regionali quella del paese in cui si svolge il procedimento (ma le divisioni potranno stabilire l’uso di una delle lingue ufficiali dell’EPO) - per la divisione centrale quella nella quale è stato concesso il brevetto comunitario 11/03/2010

CINA Nuova legge brevetti Possibilità di doppia brevettazione come invenzione (esaminata) e come modello (non esaminato) Introdotto il principio della novità assoluta (le divulgazioni all’estero annullano un brevetto cinese) 11/03/2010

CINA Nuova legge brevetti Legalizzate le importazioni parallele (non è possibile far valere brevetti registrati in Cina) per impedire l’importazione di prodotti commercializzati all’estero dal titolare del brevetto con il suo consenso 11/03/2010

CINA Nuova legge brevetti Più severo il risarcimento del danno: se il titolare del diritto non riesce a fornire prove di danno il Tribunale può comunque riconoscere “statutory damages” fino a 1 milione di RMB oltre alle spese sostenute Il diritto di agire in giudizio si prescrive in due anni dalla conoscenza della contraffazione 11/03/2010

CONCLUSIONI La registrazione dei brevetti riceve una severa tutela penale e si avvia ad una disciplina europea comune anche sul piano contenzioso. Necessità di aumentare la registrazione dei brevetti (ricorrendo agli strumenti offerti dalle convenzioni internazionali per contenere i costi) Controllo dell’attività di registrazione di brevetti dei concorrenti (attraverso sorveglianze e ricerche preventive) E’ indispensabile che le organizzazioni imprenditoriali nazionali si impegnino maggiormente per tutelare l’industria nazionale 11/03/2010