Tutela internazionale dei diritti umani 2010-2011 Pacchetto “EUROPA”
Dichiarazione universale dei diritti umani GA Res Dichiarazione universale dei diritti umani GA Res. 217 A (III), 10 dicembre 1948 Art. 1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. (Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e coscienza e dovrebbero agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza)
Quali standard normativi? A chi si rivolgono? Quali modalità di attuazione? Quali strumenti per reagire alle violazioni?
Diritti individuali e diritto internazionale classico Il diritto internazionale umanitario L’affermazione del divieto di schiavitù La protezione diplomatica
La protezione diplomatica Concessioni Mavrommatis in Palestina (Corte permanente di giustizia internazionale, 30 agosto 1924) “En prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l’action diplomatique ou l’action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants le droit international”(p. 12)