Il nuovo reclutamento previsto dalla Legge di bilancio 2019 Modifiche al Dlgs 59/2017
L’accesso ai ruoli del personale docente di scuola secondaria di I e II grado L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado avviene tramite: a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; b) un successivo percorso annuale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso; c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Cadenza biennale e su base regionale 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso annuale di formazione inziale e prova ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale. Il concorso è bandito, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
Immissioni solo sui posti messi a concorso Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono ammessi al percorso annuale di formazione iniziale e prova in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.
Contingenti separati per: docenti su posto comune, Itp e sostegno Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso: a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari; b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria; c) posti di sostegno.
Domanda in una sola regione e per una sola classe di concorso per ogni grado + sostegno I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per una classe di concorso, separatamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per il sostegno se in possesso del titolo di specializzazione.
Requisiti di accesso docenti posto comune Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente su posto comune il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Requisiti di accesso Itp Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Requisiti di accesso sostegno Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di sostegno, il possesso dei requisiti previsti per accedere al posto comune ivi compresi i posti di Itp, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità In ogni caso, per accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno è necessario possedere i requisiti per accedere ai posti comuni, ivi compresi gli Itp (laurea quinquennale + 24 CFU o Cfa) con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo e secondo grado.
Gli abilitati sono ammessi senza Cfu o Cfa I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei Cfu e Cfa quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso.
Il superamento di un concorso vale come abilitazione Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento del punteggio non inferiore a 7/10 in tutte le prove costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.
Le prove per i posti comuni e il sostegno Il concorso per i posti comuni prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo- psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. La prova orale consiste in un colloquio e prevede anche la valutazione della conoscenza della lingua straniera al livello B2. Per il sostegno è prevista una prova scritta specifica e una orale.
Superamento delle prove Per superare le prove è necessario che al candidato venga assegnata una valutazione non inferiore a 7/10 in ognuna delle prove. Il superamento della prova precedente è condizione necessario per essere ammessi alla prova successiva.
La graduatoria di merito dei vincitori In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli. Alla valutazione dei titoli è riservata fino a un massimo del 20% del punteggio totale. Tutti i vincitori hanno diritto ad essere immessi in ruolo anche dopo la perdita di efficacia della graduatoria dei vincitori, la cui durata è fissata in due anni dalla data della pubblicazione. Dopo l’immissione in ruolo dei vincitori non è più prevista la possibilità di immettere in ruolo anche gli idonei tramite lo scorrimento della graduatoria. N.B. Si intendono per “vincitori” i candidati collocati in graduatoria in posizione utile per coprire i soli posti messi a concorso.
Scelta della sede e opzioni I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, quelle che presentano posti vacanti e disponibili cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola ed accettare la relativa immissione in ruolo.
La conferma in ruolo L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione inziale e prova. In caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Mobilità bloccata per 4 anni Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri 4 anni, salvo che in caso si sovrannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6 (sic!) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Graduatorie a esaurimento, concorsi ordinari e concorso riservato agli abilitati La legge di bilancio di quest’anno fa salva la disciplina delle graduatorie a esaurimento e quella relativa al concorso del 2016 e al concorso riservato agli abilitati previsto dal Dlgs 59/2017. Pertanto, il 50% delle immissioni in ruolo, che saranno disposte anno per anno, saranno destinate agli aventi titolo utilmente collocati nelle graduatorie del concorso ordinario del 2016 e dei nuovi concorsi ordinari, agli aventi titolo tratti dalle graduatorie di merito del concorso riservato agli abilitati e, il restante 50%, sarà riservato agli aventi titolo utilmente collocati nelle graduatorie a esaurimento.
Precari triennalisti senza concorso riservato, riserva del 10% dei posti una tantum In prima applicazione, i soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, su posto comune o di sostegno presso le scuole statali o paritarie potranno partecipare al concorso fruendo di una riserva del 10% dei posti. L’accesso al concorso sarà consentito per una tra le classi di concorso dove abbiano prestato almeno uno dei tre anni utili a tal fine.
Il periodo di formazione e di prova Il FIT di 3 anni previsto dalla legge 107/2015 viene sostituito da un percorso annuale di formazione iniziale e prova che svolge la funzione di periodo di formazione e di prova di cui all’art. 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il superamento del periodo di formazione e di prova e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attivita' didattiche così come previsto dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. .