Corso di formazione per Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona Lezione del 19 Ottobre 2016 PRIMA PARTE: Normale tollerabilità vs. Accettabilità Amministrativa Con focus sull’art. 6 ter L. 13/09 (cd. nuova tollerabilità) Relatore: Avv. Santo Durelli
Sommario: L’art. 844 c.c. Rapporto tra tutela privatistica e tutela pubblicistica. La L. 13/2009 e l’art. 6 ter, cd. nuova tollerabilità. L’Ordinanza n. 103/2013 della Corte Costituzionale. Cassazione n. 8474/2015 In conclusione, alcuni casi pratici. Relatore Avv. Santo Durelli
L’art. 844 c.c.
Il disposto di cui all’art. 844 c.c. Art. 844 c.c.: Immissioni. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. E’ norma cardine del codice civile a tutela della proprietà dalle immissioni provenienti dal fondo vicinale.
Il criterio della normale tollerabilità. E’ una norma singolare, in quanto, a differenza di tutte le altre del nostro codice, non stabilisce ex ante il provvedimento che il giudice deve prendere per conseguire quello scopo. Il giudice “applica” la norma, creando il precetto; non dichiara la legge, ma la crea. Il criterio della normale tollerabilità indicato dall’art. 844 c.c. per verificare la liceità delle immissioni è un criterio relativo, poiché esso non trova il suo punto di riferimento in dati aritmetici fissati dal legislatore, ma ha riguardo a tutte le caratteristiche del caso concreto, essendo ai giudici rimesso il potere di stabilire di volta in volta e con equo apprezzamento, in relazione alle condizioni dei luoghi, del contesto sociale e produttivo nel quale si svolge l’attività presa in considerazione ed all’entità degli interessi in conflitto, il punto di equilibrio tra tali interessi” (Cass. Civ. n.11118/1997).
I criteri per la valutazione della tollerabilità. Criteri, cui il Giudice deve riferirsi per la valutazione della tollerabilità: - la condizione dei luoghi: un rumore, tollerabile in una zona disabitata, può diventare intollerabile nell’ambito di un insediamento abitativo; - la priorità di un determinato uso: se costruisco una abitazione in prossimità di una industria le mie lamentele sono meno fondate di quanto lo sarebbero nel caso opposto; - il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà: si devono soppesare comparativamente da un lato, la misura del danno sofferto dal proprietario, dall’altro la misura del costo che chi esercita l’attività dovrebbe accollarsi per eliminare le immissioni
La tutela della salute. L’art. 844 c.c. fissa unicamente uno scopo e delle direttive - che chiaramente non sono tassative – essa stessa consente una interpretazione adeguatrice nel tempo. Principi di rango costituzionale cui fare riferimento: integrità psicofisica dell’individuo di cui all’art. 32 Cost.; utilità sociale dell’iniziativa economica di cui all’art. 41Cost.; funzione sociale della proprietà ex art. 42 Cost.. Non solo. Nel tempo l’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza hanno portato ad associare all’art. 844 c.c. al principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. che recita Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La violazione dei limiti della normale tollerabilità concreta il danno ingiusto.
Il rapporto tra tutela privatistica e tutela pubblicistica.
Art. 844 c.c. e L. 447/95 e ss. decreti attuativi. Fino agli anni ’90 del secolo scorso la tutela dall’inquinamento acustico e dal rumore era affidata al solo art. 844 c.c. L’accrescersi del fenomeno acustico, lo sviluppo anche legislativo in materia (in primis la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente, anno 1986), favorirono e prepararono le basi per un salto di qualità e di ampliamento della tutela a livello generale e pubblicistico, dapprima con il D.P.C.M. 1.3.1991 e, poi, con la Legge Quadro del 26.10.1995 n. 447. L’art. 844 c.c. e le norme pubblicistiche dal punto di vista concettuale sono ben distinte e destinate ad operare su piani diversi ed autonome le une dalle altre, ma nella realtà di tutti i giorni esse si intersecano, si sovrappongono, con il rischio di generare confusione, anche tra gli stessi operatori.
Finalità diverse. L’art. 844 c.c. tutela dalla immissione rumorosa prodotta in un fondo e che si propaga in quello vicino, come emerge dal testo dell’art. 844 c.c. La L. 447/95 combatte l’inquinamento acustico ambientale allo scopo della sua riduzione (art. 1: «la presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione». La prima norma concerne la sfera dei privati e regola i rapporti fra di loro; la seconda tocca la sfera dei rapporti pubblici e regola i comportamenti verso la collettività dei cittadini, sia che si tratti di singoli che di soggetti qualificati (imprese).
Limiti di accettabilità e limiti di tollerabilità Differenza sostanziale riguarda i parametri cui fare riferimento: la accettabilità amministrativa e la normale tollerabilità civile. L’accettabilità indica quel livello di immissione rumorosa, considerata in relazione ad un ambiente esterno o abitativo, che, prescindendo dalle esigenze del suo fruitore, sia compresa entro un limite minimo ed uno massimo stabiliti dal legislatore, vuoi in termini assoluti vuoi in termini differenziali. Il soggetto passivo è normativamente irrilevante. La tollerabilità invece indica quel livello massimo di immissione rumorosa, considerata in relazione allo specifico fruitore di un bene immesso, che sia tale da non attentare alla sua integrità psicofisica o meglio ancora al suo benessere psicofisico. Il soggetto passivo è parametro essenziale ed imprescindibile per la valutazione della tollerabilità delle immissioni.
Differenze quanto al soggetto della tutela. L’art. 844 c.c. tutela il soggetto in quanto singolo, ossia quale individuo vittima di immissioni intollerabili, prescindendo dal rilievo pubblicistico delle stesse. Se ne ha che le immissioni potrebbero, da un lato, essere rispettose dei limiti di ammissibilità pubblicistici ma, dall’altro, risultare in concreto intollerabili sotto il profilo privatistico. La normativa pubblicistica concerne esclusivamente la tutela che la p.a. deve apprestare in via generale a presidio della incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l’interesse pubblico anzidetto (il che è applicazione del principio generalissimo del diritto amministrativo per cui l’interesse individuale è tutelato solo se coincide con quello pubblico).
Differenza delle metodiche di rilevamento Il criterio della normativa pubblicistica considera il livello equivalente di rumorosità, e cioè la media di tutte le immissioni sonore ricevute dal soggetto passivo, inclusa l’immissione indicata come intollerabile. Il che è incompatibile con la struttura della domanda basata sull’art. 844 c.c. in quanto qui si chiede tutela contro una determinata, specifica immissione rumorosa, ragion per cui si deve isolare e valutare l’intollerabilità di questa. I limiti di accettabilità sono dati rilevabili soltanto tramite l’apparecchiatura tecnica, attraverso metodiche rigide e predeterminate. Non così quelli della normale tollerabilità: quasi sempre anche per questa valutazione si ricorre allo strumento, ma il Giudice, in linea teorica, potrebbe prendere la sua decisione anche sulla base di altre prove, in primis le testimonianze delle persone e la descrizione che queste fanno del rumore disturbante.
Differenti criteri di determinazione. Per la normativa pubblicistica: il Livello di rumore ambientale (LA) è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in una dato luogo e durante un determinato tempo; il Livello di rumore residuo (LR): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante; il Livello differenziale di rumore (LD): è la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): L D = LA- LR Livello di emissione: è il livello di rumore dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione. Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
La legge quadro n. 447 /95 sull’inquinamento acustico stabilisce che il parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni e nell’ambiente esterno è il livello equivalente Leq e il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite di immissione assoluti e differenziali. Il livello equivalente, cioè medio, è un indicatore utile per valutare l’inquinamento del territorio, ma non è tecnicamente adatto per valutare il disturbo subito dal singolo cittadino, dalla singola persona o da un gruppo determinato di persone, perché il rumore disturba soltanto quando c’è e disturba di più nell’istante del valore massimo del livello sonoro. Invece di regola la misurazione del valore medio-equivalente è effettuata in un intervallo di tempo necessariamente più lungo dell’istante del massimo e questo significa che l’evento sonoro disturbante viene diluito e il valore risultante sarà inferiore a quello dell’effettivo disturbo.
Per il criterio privatistico: il parametro corretto per la valutazione giudiziaria della «normale tollerabilità» delle immissioni di rumore nelle abitazioni secondo l’art. 844 c.c. non è il livello equivalente Leq ma è il livello sonoro istantaneo (con costante di tempo veloce). Analogamente la misurazione del rumore di fondo (che pertanto è diverso dal residuo di cui alla norma pubblicistica) deve essere il valore medio dei minimi (L95), cioè il livello sonoro istantaneo durante le pause di silenzio dei rumori del traffico e del vicinato, perché il rumore intrusivo è percepito ed è più disturbante proprio quando capita durante una pausa degli altri rumori. La giurisprudenza ha assunto come parametro di valenza generale quello comparativo relativo dei + 3dB rispetto al rumore di fondo. Non è un parametro rigido tanto che il Giudice potrebbe individuare la soglia del concreto disturbo per quel singolo caso di cui si controverte in un valore diverso dal + 3 dB.
Rapporti tra le due normative. Corte di Cassazione (sent. n. 3438 del n. 5564 del 2010 e la n. 939 del 2011: un rumore che supera i limiti della accettabilità amministrativa è sempre eccedente il limite della normale tollerabilità; un determinato rumore può rientrare nei limiti di accettabilità amministrativa ma essere eccedente il limite della normale tollerabilità; il parametro da utilizzare per stabilire se vi sia o meno concreto disturbo per il privato non è tanto quello dell’accettabilità amministrativa, bensì quello della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. al cui rispetto anche la Pubblica Amministrazione, laddove svolga delle attività, è comunque tenuta.
La novella legislativa La L. 13/2009 e l’art La novella legislativa La L. 13/2009 e l’art. 6 ter La nuova tollerabilità
Il disposto dell’art. 6 ter. Art. 6 ter: “Normale tollerabilità delle immissioni acustiche. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”. “Codicizzazione” delle norme pubblicistiche. Con l’art. 6 ter il Legislatore ha voluto imporre al Giudice civile un nuovo precetto, ossia tenere necessariamente conto a questo fine delle “disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti”.
Le reazioni alla Novella legislativa. Un primo orientamento: “nel caso di strade, ferrovie, aereoporti, per le quali esistono specifiche disposizioni di legge (d.p.r. 18.11.99 n. 459 per le ferrovie, d.p.r. 30.03.2004 n. 142 per il traffico stradale) la soglia di tollerabilità del rumore viene a coincidere con quella della accettabilità.” (in tal senso, tra le altre, Tribunale di Udine, sent. n. 1306/2010). Inoltre si sanciva la retroattività della nuova norma in quanto di natura interpretativa. In senso diametralmente opposto, altre pronunce hanno affermato la inderogabilità dell’art. 844 c.c. e, comunque, del diritto alla salute costituzionalmente garantito, da parte della normativa pubblicistica (vedasi Tribunale di Verona Dott. Lanni del 16.03.11, Tribunale di Lodi Dott.ssa Ciriaco del 27.09.2010, Tribunale di Lecco Dott.ssa Trovò del 13.07.09, Tribunale di Genova Dott.ssa Vinelli del 26.04.2010).
In particolare, Cassazione n. 2319/2011. La sentenza, pure dopo l’entrata in vigore dell’art. 6 ter, ribadisce la efficacia e validità dei seguenti e consolidati principi: in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c. (Cass. 1418/2006); le disposizioni contenute nei singoli decreti attuativi della Legge 447/95 non escludono l’applicabilità dell’art. 844 c.c. nei rapporti tra proprietari di fondi vicini (Cass. 10733/2001).
L’Ordinanza 103 del 2013 della Corte Costituzionale
L’ordinanza del Tribunale remittente. Il Tribunale di Sondrio, nell’ambito di controversia promossa dal proprietario di una abitazione che lamentava disturbo da immissioni acustiche prodotte da impianto di risalita ad uso turistico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 ter L. 13/2009. Secondo il Tribunale di Sondrio l’art. 6 ter L. 13/2009 non potrebbe che interporsi come una deroga e limitazione dell’art. 844 c.c. La domanda del soggetto disturbato, in applicazione del citato art. 6 ter L. 13/2009, dovrebbe essere rigettata nonostante il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844, tanto che potrebbe essere pregiudicato il diritto alla salute dei soggetti esposti al disturbo (diritto alla salute che, come noto, è diritto assoluto ed incomprimibile, tutelato dall’art. 32 Cost.).
La «non-decisione» della Corte. La Corte Costituzionale non si è pronunciata nel merito della questione, non ha deciso sulla costituzionalità o non costituzionalità dell’art. 6 ter, ma si è limitata a dichiarare inammissibile la sollevata questione. La Corte ha ben spiegato quali siano state le ragioni che hanno impedito di scendere nel merito della questione, passando in rassegna (impietosamente, viene da osservare) le carenze che inficiano l’ordinanza del Tribunale di Sondrio. Quella che qui interessa è peraltro una soltanto e cioè il fatto che il Tribunale, nel sospettare l’art. 6 ter di incostituzionalità in quanto limitativo della applicabilità dell’art. 844 c.c, non abbia neppure tentato di sperimentare diverse interpretazioni della norma idonee a preservarla dai sollevati profili di incostituzionalità (tentativo che il Giudice rimettente deve invece sempre operare).
I passaggi motivazionali significativi. Il primo. La locuzione “sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento…e la priorità di un determinato uso” è, afferma espressamente la Corte Costituzionale, assai generica e la cui portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica è – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Sondrio - tutta da verificare, in particolare è tutto da dimostrare che essa abbia influenza rispetto ai criteri civilistici di accertamento del limite della normale tollerabilità. Il secondo. E’ principio ormai consolidato, ricorda la Corte Costituzionale, quello secondo cui sono differenti l’oggetto, le finalità e sfera di applicazione della disciplina codicistica (art. 844 c.c.) rispetto a quella pubblicistica (Legge 447/95 e successivi decreti attuativi)
Conclusioni. La Corte ha implicitamente affermato che non è affatto consentita una interpretazione della clausola di salvezza nel senso che per le specifiche sorgenti i limiti da rispettare siano quelli, e solo quelli, previsti dalla normativa pubblicistica; in altre parole non è da ritenersi che sussista coincidenza ed identificazione tra i limiti di accettabilità amministrativa ed il limite della normale tollerabilità. La regola, il principio, che deve essere seguito, fa intendere la Corte, è quello in base al quale la normativa pubblicistica (nonostante il disposto di cui all’art 6 ter in commento) continua ad applicarsi soltanto nel (e a regolare il) rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti che svolgono attività produttive, commerciali ecc., mentre il disposto di cui all’art. 844 c.c. continua a regolamentare il rapporto interprivatistico.
Finalmente, Cassazione 8474/2015!
Breve esposizione dei fatti. Provvedimento d’urgenza presentato da alcuni soggetti disturbati dal rumore proveniente dalla vicina ferrovia. Il Giudice dell’urgenza prima, e Tribunale e Corte d’Appello poi, condannavano le Ferrovie a porre in essere tutte le cautele necessarie atte ad eliminare definitivamente le immissioni di rumore e vibrazioni eccedenti la normale tollerabilità e prodotte specificamente dal passaggio dei convogli ferroviari. Le Ferrovie proponevano ricorso in Cassazione con le seguenti motivazioni: il Giudice avrebbe accertato l’illiceità delle immissioni sulla base dell’art. 844 c.c., senza considerare che l’inquinamento acustico causato dal traffico ferroviario è specificamente disciplinato dal D.P.R. 459/1998 e che, conseguentemente, alla luce del disposto di cui all’art. 6 ter, sopravvenuto nel corso del giudizio di appello ma avente efficacia retroattiva, le immissioni dovevano essere valutate utilizzando il parametro di cui alla specifica norma pubblicistica.
La decisione – Le motivazioni. La Cassazione rigetta il ricorso, sviluppando un iter argomentativo puntuale e perentorio. Differenza tra i cosiddetti “rapporti verticali” fra privati e P.A., laddove il livello di accettabilità legislativamente fissato è volto ad assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, e i “rapporti orizzontali” tra privati confinanti per i quali l’art. 844 c.c. fissa i parametri per valutare la normale tollerabilità delle immissioni, superata la quale il rumore deve considerarsi illecito. La pronuncia non si discosta, ma anzi ribadisce, il consolidato principio secondo cui l’immissione che supera il limite di accettabilità è senz’altro illecita, ma allo stesso tempo il rumore “accettabile” secondo la norma pubblicistica non dà alcuna garanzia circa la liceità della immissione sotto il profilo privatistico.
L’inderogabilità dell’art. 884 c.c. La tutela della salute. La valutazione della intollerabilità dell’inquinamento acustico, è strettamente legato alla tutela di diritti aventi rilevanza costituzionale: il diritto alla salute e il diritto alla qualità della vita, di cui, rispettivamente, agli artt. 32 e 2 della Costituzione, principi la cui efficacia non può venire travolta dalla sopravvenienza dell’art. 6 ter della L. 13/09, come ha affermato perentoriamente la Corte. Non foss’altro che per la genericità della locuzione utilizzata dal legislatore del 2009 (“sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”) che non permette di attribuire portata derogatoria alla norma nei confronti della disciplina codicistica. La sentenza in commento ha dunque ridimensionato, anzi direi sterilizzato, la portata applicativa dell’art. 6 ter.
Principali effetti della pronuncia. Assumiamo una immissione prodotta da una qualsiasi “specifica sorgente” e che questa immissione ecceda il limite della normale tollerabilità, ma rispetti il limite pubblicistico. Qualora il disturbato provi che l’immissione sia tale da pregiudicare il suo diritto alla salute e/o la sua qualità della vita, allora quella immissione dovrà considerarsi illecita e il disturbato potrà far valere contro l’autore della immissione (soggetto pubblico o privato che sia) il suo diritto alla inibizione/contenimento e le conseguenti pretese risarcitorie. Intendiamo rimarcare la pregnanza della espressione “qualità della vita”, assunta esplicitamente dalla Corte come valore primario la cui tutela la norma (ed il Giudice) deve perseguire.
Alcuni casi pratici di applicazione della normale tollerabilità
Tribunale di Chiavari, sent. n. 373/2008, Il procedimento aveva ad oggetto le immissioni rumorose dovute alle campane della Chiesa sita a poca distanza dall’appartamento dell’attore, il quale assumeva che lo scampanìo, per numero e costanza dei rintocchi nel corso della giornata e per intensità del rumore, era tale da impedire lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e di avere relazioni sociali. Il Tribunale, dopo aver sinteticamente richiamato la normativa, anche pubblicistica, vigente in materia, afferma che è corretto ricorrere in casi di tal fatta alla valutazione dell’intollerabilità ex art. 844 c.c. con riferimento al criterio relativo-comparatistico dei +3 dB sul rumore di fondo. In particolare si è prevista la possibilità di oltrepassare detto limite solo in occasione di funzioni liturgiche collegate a momenti forti della vita della Chiesa (applicazione concreta del criterio di contemperamento).
Corte d’Appello di Torino, sent. del 07.12.2011. L’attore chiamava in giudizio l’Associazione sportiva, a causa degli schiamazzi, delle urla, del suono dei fischietti provenienti dal campo da gioco posto nelle immediate vicinanze della sua abitazione e che si protraevano fino a tarda sera. La motivazione è articolata ed interessante sotto diversi profili. Nel caso di specie, valutata la frequenza degli eventi sportivi che si tenevano in quell’impianto (sia nella stagione estiva che in quella invernale senza soluzione di continuità), il numero di persone coinvolte (giocatori e “tifosi”), e valutata comunque la legittimità a svolgere attività fisica all’aria aperta, la Corte conclude per l’adozione di misure di abbattimento dei rumori, quali l’installazione di barriere antirumore, oggettivamente disponibili e tali da contemperare le opposte esigenze dei soggetti coinvolti.
Corte di Cassazione, sent. n. 18194/14 La sentenza ha confermato la condanna di Autostrade al risarcimento del danno subito da 9 persone residenti nelle vicinanze dell'autostrada in un tratto privo di barriere. La Suprema Corte ha affermato che in tema di immissioni rumorose non vi sono ostacoli all'applicabilità del criterio comparativo differenziale per determinare la soglia dell'intollerabilità anche nei rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione ex art. 844 c.c.; I criteri previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e la tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati, quindi anche per valutare la rumorosità di un ascensore condominiale. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 25019/13.
Corte di cassazione sent. n. 25019/2013 Una condomina aveva convenuto dinanzi al Giudice il Condominio, affinché fossero dichiarate illegittime le immissioni acustiche provenienti dall’ascensore condominiale. In sede di merito, le immissioni acustiche provenienti dall’ascensore erano state dichiarate illegittime sulla base della c.t.u., che aveva valutato la rumorosità con riferimento al DPCM 5.12.1997. I criteri dalla norma pubblicistica per la determinazione di limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché considerati come limite minimo e non massimo, dato che sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell’art. 844 c.c. (immissioni), con la conseguenza che, in difetto di altri eventuali elementi, il loro superamento è idoneo a determinare la violazione di tale norma.
Tribunale di Salerno sent. del 23/03/2004 Il Tribunale della città Campana ha statuito che il Giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali molesti dal condominio, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale già solo ove esista una norma regolamentare che faccia divieto agli inquilini di tenere animali molesti. Pertanto, sussistendo tale norma regolamentare non sono ulteriormente richiesti gli estremi della immissione rumorosa ed intollerabile di cui all'art. 844 c.c.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE! Avv. Santo Durelli Mail: studio@avvocatodurelli.it www.avvocatodurelli.it Fb: Inquinamento acustico e rumore - Conoscerlo per difendersi