IL PARLAMENTO FUNZIONE LEGISLATIVA

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Transcript della presentazione:

IL PARLAMENTO FUNZIONE LEGISLATIVA DUE CAMERE DEPUTATI E SENATORI

DURATA IN CARICA DEI PARLAMENTARI DEPUTATI 5 ANNI (LEGISLATURA) SENATORI 5 ANNI (LEGISLATURA) SENATORI A VITA (5 ELETTI DAL P.D.R.) EX P.D.R.

BICAMERALISMO PERFETTO ENTRAMBE LE CAMERE HANNO GLI STESSI POTERI IN MERITO ALLE LEGGI DA APPROVARE I DEPUTATI SONO N.630 I SENATORI SONO N.315

LE LORO SEDI LA SEDE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E’PALAZZO MONTECITORIO LA SEDE DEL SENATO PALAZZO MADAMA

ELEZIONE DEI PARLAMENTARI I PARLAMENTARI (DEPUTATI E SENATORI) SONO ELETTI DAL POPOLO ELETTORATO ATTIVO consiste nella capacità giuridica di votare. L’elettorato attivo è disciplinato dall’art.48 per il quale sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età. Ma la capacità di votare necessita del possesso di due requisiti positivi: 1)cittadinanza italiana: coloro che godono della cittadinanza dell’U.E. hanno riconosciuto il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del parlamento europeo. L’art.48 cost è stato modificato dalla legge cost. 17-1-2000, n°1, che ha riconosciuto ai cittadini italiani residenti all’estero l’esercizio del diritto di voto. A tale scopo la legge istituisce una circoscrizione estero per l’elezione delle camere. Inoltre con la legge cost 23-1-2001, n°1 si è provveduto all’individuazione dei deputati(12) e dei senatori(6) che appartengono al neo istituto circoscrizione estero. 2)maggiore età: la legge fissa il raggiungimento della maggiore età a 18 anni per le elezioni della camera e 25 anni per quella del senato (art.48 comma 1;art 58 comma 1). Anche i detenuti che non siano incorsi in una causa di incapacità elettorale, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, mentre i malati possono votare negli ospedali e   nelle case di cura(art.8 e 9 della legge 136/1976).

ELETTORATO PASSIVO ELETTORATO PASSIVO: Per elettorato passivo si intende la capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive. L'art. 51 Cost. disciplina tale istituto nel nostro ordinamento, considerando tutti i cittadini italiani dell'uno e dell'altro sesso capaci di accedere a pubbliche cariche secondo i requisiti espressi dalla legge in materia e con particolare attenzione alle pari opportunità tra sessi[1].

consiste nella capacità di essere eletti consiste nella capacità di essere eletti. Di regola chiunque è elettore è  anche eleggibile, ma  differenze si rinvengono in base all’età: per l’appartenenza alla camera dei deputati è richiesto il compimento del 25 anno di età(art.56.3), per il senato il compimento del 40° anno(art.58.2).

LA FUNZIONE LEGISLATIVA PROCEDURA DI ATTUAZIONE La Funzione Legislativa spetta alle due Camere ed è disciplinata nella parte II della Costituzione al titolo I, sez. II dagli artt. 71-74, e dai regolamenti parlamentari. Questo procedimento consta delle seguenti fasi: Fase dell'iniziativa Fase della discussione e della votazione (da parte del Parlamento) Fase della promulgazione (da parte del presidente della Repubblica) Fase della pubblicazione (sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana) Fase della vacatio legis (per un periodo di 15 giorni dalla pubblicazione) Fase dell'entrata in vigore

FASE DELL’INIZIATIVA La Costituzione riconosce tale potere: La Fase dell'Iniziativa La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge al Parlamento. La Costituzione riconosce tale potere: ai membri del Parlamento. al Governo.

al corpo elettorale (che può essere esercitata attraverso la presentazione alle Camere da una proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori) mediante iniziativa legislativa popolare, sulla base dell'art. 71 della Costituzione. ai Consigli Regionali al CNEL; generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva, ma la Costituzione gli attribuisce la facoltà di proporre leggi. agli organi ed enti cui sia conferito suddetto potere da legge costituzionale.

FASE DELIBERATIVA La seconda fase del procedimento legislativo comincia con l'assegnazione da parte del Presidente della camera (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) cui è pervenuto il progetto di legge alla commissione parlamentare competente (ovvero, per materia).

Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto di legge al presidente di una delle camere del parlamento il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo e infine la votazione finale sull'intero progetto di legge.

Qualora la maggioranza dei presenti in aula abbiano votato favorevolmente il disegno di legge si intende approvato e passa all'altra camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche fa sì che sia completata la fase deliberativa. Se invece vi apporta modifiche il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta se apporta modifiche deve ripassarlo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Questo fenomeno viene definito con il termine navette.

l Procedimento di Revisione Costituzionale La rigidità della costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.

L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato. Sussistono inoltre altri limiti considerati impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i princìpi supremi dello Stato nonché i valori su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità e indivisibilità dello Stato.)

FASE INTEGRATIVA E DELL’EFFICACIA La terza e ultima fase è quella che attiene alla produzione degli effetti normativi della legge e riguarda la promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambe le Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarano l'urgenza (Art. 73 della Costituzione) e spetta al Presidente della Repubblica. Non sempre il Presidente della Repubblica decide di promulgare la legge, in quanto essa potrebbe avere dei difetti sostanziali (essere in contrasto con i dettati costituzionali) oppure vizi formali (difetti sul procedimento legislativo) quindi spetta a lui porre il primo vero sindacato (preventivo) della legge.

Se la decisione di promulgare fosse negativa, la legge viene rinviata alle camere con un messaggio motivato del Presidente della Repubblica (il cosiddetto "veto sospensivo"). Se il progetto di legge viene approvato nuovamente il presidente è obbligato a promulgarlo. Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata. Quest'ultima fase vede l'intervento del Ministro della Giustizia, depositario del sigillo dello Stato. Una volta posto il sigillo alla legge, essa viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale (vacatio legis), a meno che la stessa legge non preveda un termine diverso.