Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile

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Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Vecchio testo Testo riformato Art. 191 Nomina del consulente tecnico Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l’ordinanza prevista nell’articolo 187, ultimo comma, o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in casi di gravi necessità o quando la legge espressamente lo dispone. I. Nei casi previsti dagli art. 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art. 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. II. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio dovrà dunque prevedere: Il nominativo dell’esperto; La compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al ctu; La fissazione dell’udienza nella quale lo stesso dovrà comparire per l’accettazione ed il giuramento dell’incarico, unitamente all’ordine di convocazione a cura della cancelleria; La succinta motivazione delle ragioni che giustificano l’ammissione della consulenza tecnica, La fissazione del termine ex art. 201 cpc concesso alle parti per la nomina di propri consulenti tecnici.

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Il CTU, quindi, attraverso l’esame del fascicolo e dei nominativi delle parti, potrà valutare se sussistano o meno eventuali condizioni ostative all’accettazione dell’incarico. Le nuove disposizioni stabiliscono che il giudice deve formulare i quesiti con la stessa ordinanza con la quale nomina il perito e fissa l’udienza per il giuramento. Lo scopo principale di tale modifica è quello di accellerare i tempi di nomina e giuramento del consulente, anticipando le eventuali discussioni in ordine al quesito e riducendo il tempo dell’udienza di giuramento.

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Vecchio testo Testo riformato Art. 195 Processo verbale e relazione Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. I. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. II. Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. 4

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Vecchio testo Testo riformato Art. 195 Processo verbale e relazione La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa. III. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione ed il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse. 5

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Il CTU dovrà far conoscere alle parti la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine fissato dal giudice; queste dovranno entro un secondo termine, di regola estremamente breve, comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU, dovrà depositare, entro l’ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti. E’ stato consentito ai ctp di svolgere le loro osservazioni nel corso delle operazioni peritali, al fine di garantire il contraddittorio con le parti ed evitando un inutile passaggio di udienza. 6

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Nel verbale di giuramento il giudice deve indicare al CTU: Un primo termine, entro il quale costui deve inviare alle parti una relazione provvisoria, per il loro esame; Un secondo termine, per far pervenire al CTU le eventuali memorie critiche dei consulenti di parte; Un terzo termine, con scadenza anticipata rispetto all’udienza di rinvio, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione conclusiva; questa dovrà necessariamente contenere le osservazioni delle parti e la sintetica risposta del consulente d’ufficio alle stesse. 7

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Tali termini devono essere indicati dal giudice nel verbale di giuramento. Questo meccanismo consente di anticipare le discussioni che normalmente si aprivano all’udienza successiva al deposito e che spesso comportavano ulteriore attività istruttoria. E’ di tutta evidenza che la concessione dei termini previsti dal riformato art. 195 cpc è finalizzata a consentire alle parti, attraverso i propri consulenti nominati, il compiuto esercizio del contraddittorio sulle risultanze peritali e pertanto la mancata concessione del termine per formulare osservazioni dovrebbe integrare un’ipotesi di nullità o inutilizzabilità della stessa relazione di consulenza tecnica. 8

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile A ciò aggiungasi come il mancato svolgimento di tale attività da parte del CTU in contraddittorio con i consulenti di parte dovrebbe giustificare la eventuale richiesta delle parti perché siano disposte a cura dell’esperto ulteriori indagini suppletive o comunque di chiamare lo stesso a chiarimenti. 9

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Vecchio testo Testo riformato Art. 23 Disposizioni di attuazione al c.p.c Il Presidente del tribunale vigila affinchè, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti fra gli iscritti all’albo. I. Il Presidente del tribunale vigila affinchè, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti fra gli iscritti all’albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi superiori al dieci per cento di quelli affidati dall’ufficio e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. 10

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Vecchio testo Testo riformato Art. 23 Disposizioni di attuazione al c.p.c Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono ed i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. II. Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono ed i compensi liquidati da ciascun giudice. 11

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Vecchio testo Testo riformato Art. 23 Disposizioni di attuazione al c.p.c Il primo presidente della corte d’appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati alla corte. IV. Il primo presidente della corte d’appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati alla corte. 12

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Pur essendo stata auspicata da tempo la necessità di garantire un’equa ripartizione e rotazione degli incarichi affidati ai CTU, non può non obiettarsi come questa regola non garantisca in effetti che il consulente abbia capacità professionali adeguate e conoscenza delle fondamentali norme di diritto processuale civile, in quanto la semplice iscrizione all’albo di regola non è di per sé garanzia dell’onestà e della capacità del consulente. 13

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Acquisizione documentazione da parte del CTU I difensori ed i CTP, possono sottoporre al CTU due tipi di atti : osservazioni ed istanze. Entrambi, pur non dovendo essere necessariamente trascritti nella relazione, devono costituire oggetto di adeguata valutazione da parte del consulente d’ufficio. 14

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Acquisizione documentazione da parte del CTU Nel processo civile, i documenti possono essere prodotti dalle parti in vari modi: - con atto di citazione, al momento della costituzione (art. 163, comma 2, n. 5 c.p.c.); con la comparsa di risposta, al momento della costituzione (art. 167 c.p.c.); con le eventuali memorie, entro i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.; mediante deposito in cancelleria e comunicazione alle altre parti dell’elenco dei documenti depositati, entro i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.; mediante ottemperanza ad un’ordinanza di esibizione (art. 210 c.p.c.), entro il termine fissato nell’ordinanza. Il CTU può esaminare solo i documenti ritualmente prodotti dalle parti nelle forme sopra descritte e cioè validamente acquisiti nel materiale probatorio. Documenti eventualmente prodotti dalle parti al di fuori di questi canali tipici non possono essere utilizzati dal giudice e neanche dal CTU. 15

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Acquisizione documentazione da parte del CTU Deve perciò ritenersi non corretta l’eventualità che il CTU accetti, esamini e ponga a fondamento della relazione documentazione che l’avvocato, o talora la stessa parte sostanziale del processo, abbia consegnato direttamente al CTU brevi manu, al momento stesso delle indagini peritali. Tale possibilità è scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documento consegnato al CTU. 16

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Acquisizione documentazione da parte del CTU Si ricorda tuttavia che, a differenza di quanto previsto per il CTU ordinario, la legge espressamente consente al CTU contabile di esaminare documenti non prodotti in causa e di menzionarli nella relazione (art. 198, comma 2, c.p.c.). L’una e l’altra possibilità però, sono subordinate al consenso unanime delle parti “in mancanza di tale elemento la suddetta attività dell’ausiliare, è al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa”. 17

Relazione di Consulenza Tecnica in sede civile Esame contabile ex. Art. 198 C.P.C. L’esame contabile è un particolare tipo di consulenza tecnica, avente ad oggetto l’esame di scritture contabili, al fine prevalentemente di accertare: l’ammontare di un debito; Il valore di un bene; L’entità di un danno; La ricostruzione di flussi di reddito; Il CTU contabile ha poteri maggiori rispetto al CTU ordinario e quindi è estremamente importante stabilire se la controversia pendente tra le parti abbia o meno natura contabile. 18