Le costituzioni liberali
Le costituzioni francesi del 1814/1830 Non è definito il soggetto della sovranità (Re di Francia nel 1814, Re dei francesi 1830) I poteri sono separati fra monarchia e parlamento bicamerale Il re però ha iniziativa legislativa e (soprattutto nel 1814) un potere regolamentare autonomo Non è prevista una procedura rafforzata di modifica della costituzione
Il ‘48 Costituzione del Regno delle Due Sicilie Costituzione siciliana Statuto fondamentale del Granducato di Toscana Statuto (albertino) del Regno di Sardegna Statuto dello Stato pontificio
La costituzione della repubblica francese Preambolo Camminare sulla via del progresso e della civiltà, ripartizione più equa degli oneri e vantaggi, aumento dell’agiatezza e del benessere
Carattere democratico Repubblica democratica, la sovranità appartiene alla universalità dei cittadini francesi Suffragio universale diretto Parlamento monocamerale Elezione diretta del presidente Responsabilità del presidente verso il legislativo
Carattere solidaristico Libertà, uguaglianza, fraternità. Basi della repubblica sono famiglia, lavoro, proprietà, l’ordine pubblico I cittadini devono aiutarsi fraternamente gli uni con gli altri La repubblica deve proteggere il cittadino nella famiglia, nella religione, nella proprietà, nel lavoro. Deve, con un’assistenza fraterna, procurare il lavoro nei limiti delle possibilità e offrire sussidi a chi non può lavorare La società favorisce e incoraggia lo sviluppo del lavoro
Costituzione della repubblica romana, 1849
Principi fondamentali I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo II. Uguaglianza, libertà, fraternità III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini VII. Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici VII. Il papa avrà tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale
Diritti e doveri dei cittadini Inviolabilità della persona e della proprietà Garanzie giudiziarie e abolizione della pena di morte, della confisca, del carcere per debiti Inviolabilità del domicilio Libertà di pensiero e insegnamento Segretezza della corrispondenza Libertà di associazione La legge determina il modo di contribuire alle spese della Repubblica
Ordinamento politico Assemblea legislativa monocamerale eletta a suffragio universale per tre anni. Ha il potere legislativo e la prerogativa in politica estera Esecutivo: tre consoli eletti dall’Assemblea. Eleggono i ministri. Sono coadiuvati da un Consiglio di Stato nominato dall’Assemblea Magistratura indipendente Procedimento rafforzato di revisione costituzionale
Lo Statuto albertino Forte posizione della chiesa cattolica: art. 1 Primario rilievo della monarchia (monarchia costituzionale): artt. 2-23 Parlamento bicamerale: artt. 33-64 Suffragio censitario: art. 39 – Divieto di mandato imperativo: art. 41 Uguaglianza formale: art.24 Diritti dei cittadini limitati a quelli classici e rimessi alla legge: artt. 24-32 Giudiziario poco garantito: art. 69 Stato accentrato: 74 Costituzione flessibile
Il governo: artt. 65-67, intitolati «Dei ministri» Art. 65 – Il Re nomina e revoca i suoi Ministri. Art. 66 – I Ministri non hanno voto deliberativo nell’uno o nell’altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano. Art. 67 – I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.
Rechtstaat Friedrich Julius Stahl (1802- 1861) Karl von Gerber (1823-1891) Paul Laband (1838-1918) Georg Jellinek (1851-1911)
Sistema dei diritti pubblici soggettivi (1892) Status libertatis Status civitatis Status activae civitatis