STUDIO MILLI MATTIACCI

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Transcript della presentazione:

STUDIO MILLI MATTIACCI PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

D.lgs n. 6 / 2003 La riforma del diritto societario ha previsto, nell’ambito delle s.p.a., il nuovo istituto dei “patrimoni destinati ad uno specifico affare” (artt. da 2447 bis a 2447 novies) Il legislatore delegato ha introdotto due diversi modelli che si differenziano notevolmente per disciplina e funzionalità

Art.2447 bis patrimoni destinati Patrimonio destinato: La s.p.a. “può costituire uno o più patrimoni separati ciascuno dei quali destinati ad uno specifico affare Questo crea un vincolo reale sui beni con obbligo di trascrizione Art .2447- quinquies Finanziamento destinato La s.p.a. può stipulare con terzi un contratto di finanziamento per uno specifico affare. Al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo sono destinati, in via esclusiva, i proventi dell’affare stesso o almeno parte di essi” I proventi dell’affare costituiscono un patrimonio separato.

L’innovazione I due modelli introducono un’ulteriore deroga sia al principio generale della inammissibilità della separazione di un patrimonio facente capo ad un unico soggetto (art. 2740), sia al principio della par condicio creditorum (art. 2741)

Patrimonio Destinato Dalla separazione patrimoniale consegue che: Il patrimonio Delle obbligazioni contratte per la realizzazione dello specifico affare risponde solo il patrimonio ad esso destinato (art. 2447 bis) Il patrimonio separato non risponde delle obbligazioni della società (art. 2447 bis) I creditori sociali I creditori della società non possono avvalersi di alcun diritto sui beni del patrimonio destinato I creditori della società non posso vantare diritti sui proventi derivanti dallo specifico affare.

Vantaggi Evitare la costituzione di tante singole società ad hoc per ogni singolo affare Rende possibile una tutela specifica per i finanziatori di uno specifico affare In ragione del regime di separatezza, può essere uno strumento in grado di attrarre finanziamenti Consente la eventuale emissione di strumenti finanziari “di partecipazione all’affare”

Precedenti tipologie di patrimoni destinati La tecnica della separazione patrimoniale non è nuova nel nostro ordinamento, nell’ultimo decennio, la costituzione di patrimoni destinati, ha trovato numerose applicazioni tra cui : le prestazioni dei servizi di investimento (art. 22 d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 T.U.F) Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti ( art. 3 L.130/99)

Art. 2447 – bis Patrimoni Destinati Il patrimonio separato, per godere del beneficio dell’ autonomia patrimoniale deve : essere “destinato in via esclusiva alla realizzazione di uno specifico affare” i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società, L’affare non deve riguardare attivita’ riservate in base a leggi speciali

Art. 2447-ter Costituzione del Patrimonio Destinato La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato deve contenere una serie di informazioni dettagliate (art. 2447 ter, co.1) L’affare a cui è destinato il patrimonio I beni e rapporti giuridici Il piano economico finanziario Congruita’ Garanzie offerte ai terzi Gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare

Art. 2447-ter La possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione Art.2447 – octies Assemblee Speciali La nomina di una società di revisione Le regole di rendicontazione dello specifico affare Salvo diversa disposizione dello Statuto, la delibera costitutiva del patrimonio destinato ad uno specifico affare deve essere assunta dall’Organo Amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti

Art 2447-quater Pubblicità L’iscrizione al registro delle imprese della deliberazione rende il patrimonio destinato giuridicamente dotato di autonomia patrimoniale Nel termine di due mesi dall’iscrizione della delibera i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre esecutivita’ della delibera previa prestazione da parte della società di idonea garanzia

Effetti Fiscali della delibera La Delibera non comporta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico Non si ha trasferimento di beni o rapporti giuridici all’interno della societa’ gemmata La Delibera crea solo un vincolo di destinazione sui beni del patrimonio destinato Imposte Indirette Minori Imposta di Registro imposta fissa (art.11Tariffa dpr 131/86) Ipotecarie e catastali imposta fissa (art.10 DLgs n.347/90)

Effetti Fiscali della delibera con gli apporti di terzi Gli apporti di terzi possono essere : 1. Denaro, beni mobili /immobili, diritti di credito Entrano nel patrimonio della societa’ Sono considerati conferimenti 2. Opere o servizi la societa’ conferitaria rileva il costo Si rimanda all’associazione in partecipazione

Strumenti Finanziari di partecipazione aspetti fiscali Sono assimilabili alle azioni, danno diritto alla restituzione del capitale Non attribuiscono la qualifica di socio Sono privi di diritto di voto in Assemblea La remunerazione parametrata ai risultati dell’affare e’ indeducibile (art.109 c.9 Tuir) La remunerazione e’ un dividendo relativo al risultato dell’affare La tassazione dei proventi,in capo al percettore, varia in funzione della natura giuridica dello stesso e dell’ ambito in cui vegono percepiti (capital gain)

Art 2447-quinquies Diritti dei creditori Decorso il termine di cui al c.2 del precedente art. e dopo l’iscrizione del provvedimento del tribunale: I creditori della società non possono vantare alcun diritto sul patrimonio destinato Qualora nel patrimonio siano compresi beni immobili o mobili registrati, il vincolo deve essere trascritto Resta la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da atti illeciti Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare devono menzionare espressamente il vincolo di destinazione

Libri obbligatori e scritture contabili bilancio Art Libri obbligatori e scritture contabili bilancio Art.2447-sexies e septies Il patrimonio destinato deve avere : contabilità separata il rendiconto I beni ed i rapporti devono essere indicati nello stato patrimoniale la nota integrativa deve indicare: Il valore, la tipologia dei beni, i rapporti giuridici e gli apporti di terzi al patrimonio destinato I criteri adottati per l’ imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo Il regime di responsabilità

Responsabilita’ illimitata e sua valutazione L’art. 2447 septies, co.4 stabilisce che l’impegno assunto dalla società nei confronti dei creditori del patrimonio destinato deve risultare in calce allo stato patrimoniale della società, e formare oggetto di valutazione secondo i criteri illustrati nella nota integrativa

Art. 2447 – octies Assemblee spleciali L’ articolo 2447 ter e) prevede la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare stesso Per ogni categoria di strumenti finanziari emessi la societa deve: Istituire il libro degli strumenti finanziari Costituire assemblee speciali (Art.2447 -Octies )

Soggettività Tributaria Patrimoni Destinati Il Patrimonio Destinato non ha un’ autonomia disgiunta dalla soggettività giuridica Non e’ un soggetto passivo d’imposta richiamato nell’Art. 73 del Tuir Assenza di una normativa fiscale dei patrimoni destinati Aggregazione di risultati e quindi determinazione unitaria del reddito Opportunità di accordi per valutare utilizzo perdite fiscali Riconoscimento ai terzi di un risultato (netto imposte)

ee La società ha perdite fiscali pregresse Ie perdite possono essere utilizzate solo dopo aver sterilizzato gli eventuali utili di spettenza dei terzi (Art. 84 Tuir) La società ha perdite fiscali, il patrimonio ha reddito imponibile I terzi subiscono le imposte sulla quota di loro spettanza creando un rapporto debito/credito (consolidato nazionale o mondiale) La società ha reddito imponibile, il patrimonio ha perdita fiscale Le perdite restano all’interno del patrimonio Sono riportabili in cinque esercizi e compensabili con futuri utili dello specifico affare ee

Art. 2447-novies Cessazione del vincolo Il Vincolo di destinazione del patrimonio puo’ cessare per : Impossibilita’ sopravvenuta dell’affare Realizzazione dell’affare Fallimento della societa’ Altri casi previsti nella delibera di costituzione del patrimonio destinato

Conseguenze Creditori non soddisfatti possono richiedere la liquidazione del patrimonio destinato I creditori sociali non possono avvalersi sui beni del patrimonio destinato La societa’, se previsto in delibera, puo’ essere illimitatamente responsabile delle obbligazioni relative allo specifico affare La societa’ e’ responsabile illimitatamente per obbligazioni da fatti illeciti e quando negli atti compiuti si omette di menzionare il vincolo

Art. 2447- novies Rendiconto finale Realizzati i presupposti della cessazione del vincolo: L’Organo amministrativo o il Consiglio direttivo devono redigere un rendiconto finale, accompagnato dalla relazione del collegio o del revisore contabile Il fascicolo deve essere depositato presso il registro delle imprese

Insolvenza della societa’ Il patrimonio destinato potra’ essere anche liquidato destinandolo in via prioritaria ai creditori dell’affare (Art. 155 L.F) La liquidazione avviene secondo le regole della liquidazione della societa’ In caso di patrimonio incapiente lo stesso dovrà essere liquidato dal curatore (art.156L.F.) In caso di violazione delle regole di separazione, il curatore potra’ agire nei confronti dell’organo amministrativo e di controllo (art.146 L.F.)