Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a

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Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2017-2018 Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XXII – Distacco e appalto

Distacco Fattispecie (art. 30 co. 1 d. lgs. 276/2003) Requisiti: temporaneità del distacco (intesa in senso relativo) + interesse del datore di lavoro * Distacco nel contratto di rete (art. 30 co. 4 ter) Esercizio del potere datoriale (art. 30 co. 2) Durante il periodo di distacco, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato” (art. 3 co. 6 d. lgs. 81/08). A parere della giurisprudenza, il datore di lavoro è comunque responsabile per gli infortuni incorsi al lavoratore distaccato, in quanto rimane a suo carico “il rispetto delle disposizioni prevenzionali, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati” (Cass. Pen, sez, III, n. 18926/2012; Cass. pen., sez. IV, n. 37079/2008). Mutamento mansioni (art. 30 co. 3) Mutamento di luogo di lavoro (art. 30 co. 3) Distacco irregolare (art. 30 co. 4 bis): termine di decadenza per l’impugnazione (60 gg. dalla cessazione del distacco + 180 gg.; art. 32 co. 4 lett. d) l. 183/2010)

Codatorialità (art. 30 co. 4 ter) Fattispecie: 1. due o più imprenditori della rete esercitano il potere direttivo; 2. la rete dotata di personalità giuridica e uno o più imprenditori della stessa esercitano il potere direttivo Nella circ. n. 35/2013 il Ministero del lavoro ha affermato che: “sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto”. L’interpretazione ministeriale non riguarda certamente la disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo ambito operano “norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie” (Cass. pen., sez. IV, n. 4113/2011).

Assunzione congiunta Il d.l. 76/2013 (art. 9, co. 11) ha autorizzato le imprese agricole appartenente allo stesso gruppo o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati da vincoli di parentela, a “procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende” (art. 31, co. 3-ter). La stessa facoltà è data alle imprese, legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole (ai sensi dell’art. 2135 c.c.). Nel caso di assunzione congiunta di lavoratori, “i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro” (art. 31, co. 3-quinquies).

Appalto «L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.). L’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore «può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto» (art. 29 co. 1 d. lgs. 276/2003). Nessuna distinzione tra appalti interni ed esterni Inapplicabilità ai committenti che siano persone fisiche che non esercitano un’attività d’impresa o professionale (art. 29 co. 3ter) Appalto illecito (art. 29 co. 3 bis): termine di decadenza per l’impugnazione (60 gg. dalla cessazione dell’utilizzazione illecita del lavoratore da parte dell’appaltante + 180 gg.; art. 32 co. 4 lett. d) l. 183/2010)

Appalto Responsabilità solidale, anche in caso di subappalto * derogabilità da parte dei contratti collettivi, salvo contributi previdenziali e assicurativi (art. 9 co. 1 d. l. 76/2013); v. anche art. 8 d.l. 138/2011 – ABROGATO DAL D.L. 25/2017 * beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore (art. 29 co. 2) ABROGATO DAL D.L. 25/2017 * esclusione delle sanzioni civili * applicabilità anche ai lav. autonomi (art. 9 co. 1 d. l. 76/2013) * non si applica ai contratti con le p.a. (art. 9 co. 1 d. l. 76/2013) e alle persone fisiche (art. 29 co. 3 ter)

Appalto «La ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento» (C. cost. 254/2017).

Appalto «Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda» (art. 1676 c.c.) Appalti pubblici (art. 30 co. 5 e 6 d. lgs. 50/2016) Responsabilità solidale in caso di trasporto (art. 83bis co. 4bis-4sexies d. l. 112/2008)

Appalto transnazionale (l. 136/2016) Fattispecie (art. 1) Parità di trattamento (art. 4 co. 1) Responsabilità solidale (art. 4 co. 4)

T.U. sicurezza (d. lgs. 81/2008) “Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli art. 4 e 5 d.p.r. 547/1955 [il d.p.r. 547/0955 è stato abrogato dall’art. 304 d. lgs. 81/2008. Le relative disposizioni sono state trasfuse nel T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro] sicchè ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti" (Cass. 45/2009).

T.U. sicurezza (d. lgs. 81/2008) rischi interferenziali Art. 26 t.u.: ciò che rileva è “il dato obiettivo della compresenza di più attori produttivi, che concorrono a configurare l’ambiente lavorativo nel quale il lavoratore dipendente viene inviato ad operare, e non il dato soggettivo dei rapporti giuridici tra i vari datori di lavoro” (Cass. 45/2009). l’art. 26 si applica ai casi di affidamento di lavori, servizi o forniture, “all’interno della propria azienda” o “nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda”, sempre che il datore di lavoro “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”. Obblighi del committente (art. 26 co. 1): nel caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, il datore di lavoro rimane il principale destinatario del dovere di provvedere alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti. In tali ipotesi, è configurabile una responsabilità concorrente del committente quando l’evento dannoso “si colleghi causalmente anche alla sua condotta colposa commissiva od omissiva”. Il committente assume pertanto “una specifica posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del personale dipendente dall'appaltatore” (Cass. 32119/2011; Cass. pen.,sez. IV, n. 37840/2009; Cass. 13917/2008).

T.U. sicurezza (d. lgs. 81/2008) La cooperazione è doverosa “per eliminare o ridurre i “rischi comuni” ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità” (Cass. pen., sez. IV, n. 23316/2011). L’imprenditore-committente risponde in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). La regola non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (art. 26 co. 4 d. lgs. 81/2008). L’obbligazione del committente ai sensi dell’art. 26 co. 4 sottintende una fattispecie di responsabilità oggettiva: il committente è chiamato a rispondere, nei limiti dei rischi interferenziali, dei danni imputabili all’inadempimento dell’obbligo di sicurezza dell’appaltatore, il quale, a sua volta, risponde con il committente, delle conseguenze derivanti dall’illecito del subappaltante.

T.U. sicurezza (d. lgs. 81/2008) «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro» (art. 26 co. 8). La tessera deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 l. 136/2010). La tessera di riconoscimento è fornita dal datore di lavoro o dai dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite (art. 18 co. 1 lett. u); in caso di inadempimento è prevista una sanzione amministrativa da 109,60 a 548 € per ciascun lavoratore: art. 55 co. 4 lett. i), e deve essere esposta dai lavoratori (art. 20 co. 3; in caso di inadempimento è prevista una sanzione amministrativa da 54,80 a 328,80 €: art. 59 co. 1 lett. b).

Cantieri edili Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera (art. 36bis co. 3 d.l. 223/2006 conv. l. 248/2006)

T.U. sicurezza (d. lgs. 81/2008) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, l’RLS è eletto dai lavoratori al loro interno o è individuato, per più aziende, nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 47 co. 3). L’RLS territoriale svolge le stesse funzioni dell’RLS aziendale, “con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS” (art. 48, co. 1).