Prevenzione e contrasto alla tratta di persone nel contesto europeo

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Transcript della presentazione:

Prevenzione e contrasto alla tratta di persone nel contesto europeo Università di Macerata, 6.3.2019 Prevenzione e contrasto alla tratta di persone nel contesto europeo Marco Borraccetti, Ph.D. MigLab – Studi sulle migrazioni Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Cos'è la tratta di persone? Riguarda anche noi? 2. Il quadro europeo - La Dir. 2011/36 - La direttiva Sanzioni - La direttiva sul permesso di residenza 3. Criticità 4. Considerazioni Finali

Cos'è la tratta? -E’ un crimine caratterizzato da domanda e profitto attraverso lo sfruttamento di persone e delle loro vulnerabilità. -Consiste in una grave violazione dei diritti umani; -E’ espressamente vietato dalla Carta dei diritti fondamentali (art.5); -Ha una doppia base giuridica nel TFUE: ARTT. 79 e 83

Elementi che caratterizzano la tratta: l’atto (il cosa): per esempio il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’accoglienza o il ricevimento; i mezzi (il come): con violenza o uso della forza; lo scopo (il perché): lo sfruttamento, che include lo sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche simili, la servitù e l’espianto di organi.

Inoltre, - l’espresso consenso delle vittime è irrilevante, nel caso siano coinvolti minori, il solo reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di un minore per finalità di sfruttamento, vanno considerati come fenomeno di tratta, al di là degli strumenti all’uopo utilizzati. Lo sfruttamento può essere: lavorativo (uomini e minori) o sessuale (donne e minori).

Riguarda anche noi? Il 65% delle vittime registrate ha la cittadinanza europea (Eurostat-Report 2015). EU TOP FIVE: Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania. NON EU TOP FIVE: Albania, Cina, Marocco, Nigeria, Vietnam

Il quadro europeo (UE) Carta dei Diritti Fondamentali (4 P-P-P-P) La tratta di persone è proibita (art. 5). Collegata a : Dignità; Lavoro Forzato; Schiavitù e Servitù.

TFUE Doppia Prospettiva: Art. 79, lotta alla tratta come contrasto all’immigrazione irregolare. II. Art. 83, Tratta e sfruttamento sessuale di donne e minori –grave forma di criminalità- rientrano nella cooperazione penale.

Direttiva 2011/36 (direttiva tratta o direttiva anti-tratta) Direttiva sulla prevenzione e la repressione della tratta di persone e la protezione delle vittime. Inserisce anche la definizione di posizione vulnerabilità : “una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima”. In breve, non ha la disponibilità del proprio destino. Il consenso della vittima è irrilevante.

Le sanzioni: riguardano tanto le persone giuridiche che quelle fisiche. Sono contro I trafficanti MA, non vi sono disposizioni che colpiscano coloro (non trafficanti) che beneficiano dei servizi delle vittime. Art. 18.4, gli St. M. solamente “valutano la possibilità di adottare misure” per punire la condotta “di chi ricorre consapevolmente ai servizi”. COM(2016) 267.

La Protezione delle vittime: - Sostegno non appena sono individuate come vittime; - Sostegno prima/durante/dopo il procedimento penale; - Sostegno non subordinato alla collaborazione, ma fatta salva la dir. Permesso. (Cosa significa?)

Criticità 1: Come rimediare all’assenza di norme sanzionatrici degli sfruttatori non trafficanti? Utilizzo della direttiva sanzioni (2009/52): Possibile solo se le vittime sono non europee e irregolari in uno St. M.

Sono escluse: Vittime regolari; Vittime con contratto regolare; Vittime lavoratrici autonome; Vittime europee; Sfruttamento sessuale; es. la prostituzione non è un reato (Jany), ma non è attività ‘legale’.

Criticità 2: Legame regolarità – Assistenza alle vittime (medio/lungo periodo) Direttiva anti-tratta non richiede la collaborazione delle vittime, MA, Direttiva Permesso (2004/81) richiede attiva collaborazione per ottenere il permesso. Senza posizione regolare sul territorio, minori tutele: gli St. M. non sono obbligati.

Per concludere: Perché non sfruttare l’art. 83.2 e concentrarsi sullo sfruttamento? Significherebbe : I) Nessuna differenza di approccio fondata sull’origine della vittima; II) Un quadro giuridico comune contro gli sfruttatori (beneficiari dei servizi), tanto per ragioni sessuali che lavorative. Sarebbe eccellente strumento a supporto della lotta contro la tratta di persone.

E il rapporto regolarità della posizione/assistenza? La gravità della violazione dei diritti della persona spinge alla separazione; Maggiore tutela potrebbe portare maggiore collaborazione Maggiore Collaborazione vuole Maggiore Coop. Internazionale

GRAZIE! marco.borraccetti@unibo.it