Come si scrive la comparsa di costituzione e risposta Lezione su Come si scrive la comparsa di costituzione e risposta
La comparsa di costituzione e risposta è l’atto con cui il convenuto entra in scena nel processo Art. 167 c.p.c. «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni […]».
Il convenuto si costituisce a mezzo procuratore, o personalmente nei casi previsti dalla legge
DEPOSITO La costituzione deve avvenire depositando nella cancelleria del giudice il fascicolo di parte contenente la comparsa di costituzione e risposta ed i documenti offerti in comunicazione, la copia della citazione notificata e la procura alle liti. Novità introdotte dal D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014: obbligo dell’invio con modalità telematiche degli atti endoprocedimentali.
COSTITUZIONE TEMPESTIVA Se la comparsa è depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dall’attore nell’atto di citazione, allora è tempestiva.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DI UNA COSTITUZIONE TARDIVA? Si decade dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali si decade dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio si decade dalla possibilità di chiamare in causa un terzo (???)
REQUISITI FORMALI: 1) Indicazione dell’ufficio giudiziario competente 2) Generalità e codice fiscale del convenuto 3) Sottoscrizione del difensore 4) Procura alle liti
CONTENUTO MINIMO DI CUI ALL’ART. 167 C.P.C. Il convenuto ha l’onere di: - proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda - indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione
- proporre tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio e le eventuali domande riconvenzionali - formulare le conclusioni - chiamare un terzo in causa
A p p r o f o n d i m e n t o
Domanda riconvenzionale A differenza della mera difesa o delle eccezioni (che tendono solo a far rigettare la pretesa attorea e non dilatano l'oggetto del processo) la domanda riconvenzionale è un'autonoma azione, attraverso la quale il convenuto chiede un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole alla controparte, ovverosia una vera e propria contro-domanda che amplia il thema decidendum.
Eccezioni non rilevabili d’ufficio di merito allegazioni di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa attorea che il giudice, d’ufficio, non potrebbe rilevare senza una esplicita manifestazione di volontà delle parti (es. l’opposizione di una prescrizione). di rito previste dalla stessa legge processuale, come l’eccezione di incompetenza territoriale, l’inosservanza dei termini di comparizione
Chiamata di un terzo (Il convenuto potrebbe chiamare in causa il terzo al fine di ottenere la propria liberazione e l’individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile). Art. 269, co.2, c.p.c. «Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza…».