INTRODUZIONE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVVOCATO FRANCESCA VERRECCHIA
ILLECITI DISCIPLINARI IN SENSO STRETTO ATTI SANZIONABILI ILLECITI DISCIPLINARI IN SENSO STRETTO Art. 1 Reg. Giust. ILLICITI SPORTIVI Art. 2 Reg. Giust.
ILLECITI DISCIPLINARI IN SENSO STRETTO Ogni comportamento anche omissivo, che violi le norme e i principi sanciti dai principi Fondamentali degli Statuti del Coni e delle altre Federazioni Sportive, nonché di tutta la normativa Coni, i Regolamenti di settore, il Regolamento sanitario, il regolamento Veterinario e tutte le disposizioni federali; Le morosità per tesseramento, iscrizione gare, suberizzazione, quote a fida, diritti federali, o somme comunque dovute alla FISE; I comportamenti comunque in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale; Ogni atto irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo; Ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali Centrali e Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati, particolarmente se è stata resa a mezzo stampa, radio, televisione, a mezzo internet, e non tempestivamente rettificata a mezzo degli stessi; Ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che esplichi mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio (psicologico e non) non necessario all’animale; utilizzo di metodi o sistemi di allenamento violenti.
ILLECITI SPORTIVI la somministrazione di sostanze o l'utilizzo di metodi e/o di strumenti vietati o che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni dei cavalli; ogni violazione della normativa F.E.I. e F.I.S.E. che vieta la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM; ogni comportamento, anche omissivo, diretto ad alterare lo svolgimento di una competizione oppure ad assicurare un vantaggio a chicchessia.
OBBLIGO DI DENUNCIA AL PROCURATORE FEDERALE (Art. 3 R.G.) Tutti i tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o in via di commissione. Gli Ufficiali di Gara, i Consiglieri Federali e Regionali, i Referenti Regionali. Chi ricopre incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e di formazione. Le denunce ANONIME non sono procedibili!!!!!!!! (ART. 64 R.G. )
COMPETENZE PROCURA FEDERALE GIUDICE SPORTIVO CORTE SPORTIVA DI APPELLO TRIBUNALE FEDERALE CORTE FEDERALE D’APPELLO PROCURA FEDERALE
AVVIO DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE GIUDICE SPORTIVO (Art. 35 R.G.) Si pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare: la regolarità delle gare e l’omologazione dei relativi risultati; la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara; la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara; ogni altro fatto rilevante per l’Ordinamento Sportivo avvenuto in occasione della gara.
ENTRO 15 GIORNI DAL COMPIMENTO DELL’EVENTO! Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni, come individuati nello Statuto Federale; quello Territoriale solo per ciò che attiene campionati e competizioni in ambito territoriale. I procedimenti sono instaurati (Art. 38 R.G.): d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara; su segnalazione del Procuratore Federale; su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’Ordinamento Federale. ENTRO 15 GIORNI DAL COMPIMENTO DELL’EVENTO!
TRIBUNALE FEDERALE (Art. 44 R.G.) Giudica su tutti i fatti rilevanti per l’Ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali. INSTUARATI dal Procuratore Federale = prende notizia degli illeciti Di propria iniziativa Le riceve dall’esterno
PROCURATORE FEDERALE (Art. 64 R.G.) Titolare in via esclusiva dell’azione disciplinare Promuove la repressione degli illeciti disciplinari e sportivi. Svolge indagini nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. Titolare in via esclusiva dell’azione disciplinare. Agisce a seguito di segnalazione pervenuta da Organi Federali, Ufficiali di gara, Tesserati, rappresentanti degli Affiliati e/o Aggregati, soggetti terzi, ovvero d’ufficio. Dispone archiviazione quando: la notizia di fatto illecito è infondata; gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio; l’illecito è estinto;
il fatto non costituisce illecito disciplinare; l’autore è rimasto ignoto. È possibile la riapertura delle indagini nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti, di cui il Procuratore non era a conoscenza. Quando non dispone l’archiviazione, entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini, il Procuratore informa l’interessato dell’intenzione di procedere al deferimento, gli comunica le motivazioni e gli concede un termine per chiedere di essere sentito o di presentare memoria. Se il Procuratore ritiene di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle disposizioni federali, l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e al Giudice.
Il Procuratore Federale (ART. 66 R.G.): Ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento delle violazioni statutarie e regolamenti di cui ha notizia; Iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti; La durata delle indagini non può superare il termine di 60 gg dall’iscrizione nel registro. È possibile una proroga di 40 gg su istanza motivata alla procura generale dello sport e, in casi eccezionali, può autorizzare un ulteriore termine di max. 20 gg Concluse le indagini se non ritiene di provvedere al deferimento ex art. 64, comunica entro 10 gg la volontà di procedere all’archiviazione. È tenuto a comunicare la conclusione delle indagini ai soggetti sottoposti alle stesse.
di trasmetterle alla Procura Federale COMITATI REGIONALI (Art. 50 Disp. Att. Statuto) Propone ed attua ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo dell’attività equestre nella Regione secondo le direttive generali federali. Vigila, nei limiti della propria competenza territoriale sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte dei propri tesserati, affiliati, aggregati. A norma dell’Art. 3 R.G. se riceve segnalazioni di illecito ha l’obbligo di trasmetterle alla Procura Federale
TUTELARE I PROPRI DIRITTI E INTERESSI (Art. 25 R.G.) In generale è consentito l’accesso alla giustizia a tutti coloro che vogliono tutelare i propri diritti e interessi, titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’Ordinamento Federale I tesserati Gli affiliati Altri soggetti legittimata dalla Federazione. Innanzi agli Organi di Giustizia, secondo i vari gradi: Procuratore Federale Giudice sportivo nazionale (o territoriale ove previsto) Corte Federale di Appello in funzione di Corte sportiva di appello Tribunale Federale Corte Federale di Appello