Istituzioni di diritto pubblico 2018/19 docente: Raffaella Niro Qualche premessa
Le premesse “pratiche” Il manuale consigliato: Bin, Pitruzzella, Diritto pubblico, ultima edizione Rinvio : alla pagina docente tutte le indicazioni dei programmi, corrispondenti ai crediti (6,8 e 10) Un monito: il testo aggiornato della Costituzione……sempre!!!!
Le premesse “teoriche”. Il “diritto” : che cos’è? Il diritto è una “scienza sociale” studia le relazioni tra gli individui nella società Presupposto: “l’uomo è un animale sociale” (Aristotele)
dalla dimensione “sociale” dell’uomo all’organizzazione sociale al dalla dimensione “sociale” dell’uomo all’organizzazione sociale al...diritto Dalle prime forme di organizzazione sociale basate sulla parentela (famiglie, tribù) ad organismi più complessi Per aversi una civile convivenza in ogni società devono esistere delle regole, che devono essere rispettate da tutti i cittadini (chi ruba o uccide deve essere punito, nessuno può farsi giustizia da solo): l’insieme di queste norme costituisce il Diritto
Qualche interrogativo Diritto = Legge = Giustizia? In margine alle diverse “declinazioni” del diritto nella storia Diritto e/o legge (quale “legge”?) (il diritto in senso formale) Diritto e/o giustizia (quale “giustizia”?) (il diritto in senso sostanziale)
Il “caso” di Antigone Atene, V° sec. A. C. Antigone infrange la “legge” del Re di Tebe (Creonte) per seppellire il fratello Polinice Il fratello, ucciso mentre era in armi contro la sua città, non avrebbe dovuto essere seppellito, secondo il decreto del Re (tiranno), adottato a difesa della città In margine a un conflitto: Le ragioni del governo della “città”(Creonte) (la legge) Le ragioni della tutela dei diritti (Antigone) (il diritto)
In margine al conflitto legge/diritto La legge : espressione del potere Il diritto: espressione dei valori della comunità Un conflitto sanabile? Un conflitto che ha attraversato la storia dell’Occidente, fino a culminare : nell’esperienza degli Stati assoluti; nell’esperienza degli Stati totalitari (nazismo, fascismo) (discriminazione, segregazione, sterminio): massima divaricazione fra legge e giustizia (diritto)
L’esempio delle cd leggi razziali (ad ottant’anni dall’adozione) Il 1938 è annus horribilis : vengono adottati numerosi provvedimenti che sanciscono nei confronti dei cittadini - e non - di «razza ebraica»: il divieto di frequentare ed insegnare nelle scuole, il divieto di lavorare, il divieto di contrarre matrimoni «misti», il divieto di stipulare contratti etc. Provvedimenti adottati nel rispetto delle «procedure» Massima tensione fra le ragioni della «legge» e quelle della giustizia (del «diritto») Dalla «persecuzione dei diritti» alla «persecuzione delle vite»
La “risposta” del costituzionalismo il “costituzionalismo moderno” : limiti al potere e tutela dei diritti in Inghilterra Il caso della Magna Charta Libertatum (1215)
Qualche interrogativo Il caso Come considerare lo Statuto albertino? Qualche interrogativo era vigente nel 1938? conteneva principi di limitazione del potere e riconoscimento dei diritti? perché non è stato “sufficiente” ad impedire l’adozione di leggi “ingiuste”(le leggi razziali) e l’Olocausto?
Per tornare al dilemma iniziale… Le Costituzioni contemporanee come strumento di composizione del “conflitto” diritto/legge/giustizia
Qualche prima osservazione La Costituzione è la pietra angolare del diritto pubblico italiano, che definisce i principi fondamentali, la tavola dei valori condivisi sulla base dei quali è costruita la “casa comune” (l’ordinamento italiano) C’è un inevitabile collegamento fra diritti della persona (al centro del sistema) e principi fondamentali ed “architettura costituzionale” definita dalla medesima Costituzione (le regole della costruzione della “casa comune”, la polis)
La Costituzione italiana : la base del diritto pubblico italiano La Costituzione italiana espressione del costituzionalismo moderno (in margine alla «lotta per la costituzione» : dottrina XVII- XVIII sec.) (idea-base:sottoporre il potere a regole a tutela dei diritti) L’idea di Costituzione: “ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, nè la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione” (art. 16 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino)
Alle origini della Costituzione italiana dallo Statuto Albertino del 1848 (la prima costituzione dello Stato italiano: una costituzione “flessibile”; concessa dal Re che influiva su tutti i poteri ; i diritti riconosciuti non a tutti e non garantiti) alla Costituzione repubblicana
Una parentesi : il ventennio fascista (1922-1943) i presupposti: la crisi economica post-bellica, la questione sociale , l’instabilità degli esecutivi la cd marcia su Roma (28 ottobre 1922: il Re rifiuta di firmare lo stato d’assedio richiesto dal Governo; il Governo si dimette) La nomina di Mussolini Presidente del Consiglio dei ministri L’instaurazione dello Stato autoritario: l’approvazione della legge elettorale Acerbo (i 2/3 dei seggi alla lista che ottenesse il maggior numero di voti, purché non inferiore al 25%) Progressivo esautoramento del Parlamento e correlativa preminenza del Governo e della figura del Capo del Governo (1925); Abolizione del sistema parlamentare (dalla Camera dei deputati alla Camera dei fasci e delle corporazioni: 1939); Graduale compressione delle libertà politiche; Soppressione delle istituzioni elettive locali; Soppressione dei partiti ed instaurazione del partito unico, istituzione statale (1928) Discriminazioni della capacità giuridica per motivi razziali
Il cd periodo transitorio la crisi del fascismo: dal governo Mussolini al governo Badoglio (un governo di “tecnici”) dal 25 luglio 1943: il Senato in stato di quiescenza; scioglimento delle Camera dei fasci; preannuncio delle elezioni di una nuova Camera dei deputati elettiva; problema: è rispettato lo Statuto ?) il potere legislativo è esercitato dal Governo del Re con decreti-legge motivati dallo stato di necessità per causa di guerra (il Re sopprime organi ed istituzioni del sistema di governo fascista): sanatoria dei decreti-legge (i d.l. conservano efficacia e devono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace e convertiti entro un anno dall’inizio del funzionamento dei nuovi organi legislativi): 8 settembre 1943: il “Regno del Sud” guidato dal Re e dal governo Badoglio; al nord la Repubblica sociale italiana presieduta da Mussolini (governo locale di fatto con Mussolini Capo del Governo e Capo dello Stato)
Segue: il periodo transitorio dal contrasto tra la Corona ed i CLN rappresentativi della collettività territoriale alla “tregua istituzionale”(il cd Patto di Salerno) : il d.lgt. 25 giugno 1944, n. 151 e la nomina del Luogotenente del Regno. Le strutture del CLN partecipano al Governo monarchico in attesa che la questione istituzionale sia decisa da un’assemblea costituente, da eleggersi dopo la liberazione del territorio nazionale (dal principio monarchico al principio della sovranità popolare: preannuncio dell’art. 1 Cost.: quale differenza? Al popolo il potere “costituente”); con d.lgs.lgt. 26 marzo 1946, n. 98 : al popolo la scelta fra monarchia e repubblica con referendum unitamente all’elezione dell’Assemblea costituente 9 maggio 1946: il Re abdica. E’ violato il Patto di Salerno?
La fase costituente 2 giugno 1946: l’esito del referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente la scelta della Repubblica Il “mandato” assegnato all’Assemblea Il limite di tempo : otto mesi “prorogabili” b) Il limite di “oggetto”: la forma repubblicana La commissione dei 75 Le tre sottocommissioni (diritti e doveri dei cittadini; l’ordinamento della Repubblica; diritti e doveri economico-sociali)
La “nuova” costituzione …ha settant’anni! Approvazione il 22 dicembre 1947 (452 voti favorevoli contro 52 contrari) promulgata dal Capo provvisorio dello Stato (De Nicola), entra in vigore il 1° gennaio 1948 opera fino al 31 gennaio 1948: legge elettorale del Senato; Legge sulla stampa periodica; Statuti delle Regioni ad autonomia speciale
I caratteri della nuova Costituzione secondo l’Assemblea Costituente Quali i “contenuti” dell’ “armistizio costituente”? repubblicanesimo democratico (e sovranità popolare e costituzione rigida) principio “personalistico” (e tutela del pluralismo e dell’eguaglianza sostanziale) principio del lavoro come strumento di sviluppo della persona umana (e tutela dei diritti sociali) principio delle autonomie territoriali (ed ordinamento regionale) principio “internazionalista” (ed apertura ad altri ordinamenti anche sovranazionali)