La responsabilità dell’organizzazione di manifestazioni sportive

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Transcript della presentazione:

La responsabilità dell’organizzazione di manifestazioni sportive Terni, 4/5 maggio 2018

Da cosa è composto il mondo sportivo-dilettantistico Associazioni Riconosciute Associazioni non Riconosciute Società di capitali senza scopo di lucro Terni, 4/5 maggio 2018

Cosa si intende per responsabilità? Due tipi di responsabilità: Responsabilità patrimoniale Responsabilità sportiva Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità Patrimoniale Associazioni Riconosciute e Società di Capitali Responsabilità Patrimoniale limitata al patrimonio del soggetto giuridico Associazione non Riconosciuta Responsabilità illimitata del legale rappresentante Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità “sportiva” Si verifica in caso di violazioni al regolamento federale Comporta sanzioni “sportive”: per il singolo tesserato per la società (responsabilità oggettiva) Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità «Sportiva» d.l. 19/8/2003, n. 220 (conv. l. 17/10/2003, n. 280) Art. 2: «… è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; …» Terni, 4/5 maggio 2018

Tipologia giustizia di tipo tecnico => rispetto regole federali nelle competizioni (es. ammissione atleta alla competizione) giustizia di tipo disciplinare => violazione norma disciplinare giustizia di tipo economico => controversia economica tra tesserato e Federazione giustizia di tipo amministrativo => provvedimenti CONI o FNS Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità Penale: non riguarda l’associazione, è personale ex art. 27 Cost. Non prevede alcuna forma di copertura assicurativa Ad esempio: reati tributari; reati per accordi illeciti finalizzati al condizionamento di un risultato sportivo, etc. Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità Civile Si verifica in caso di violazione norme di diritto privato Può essere: Precontrattuale (art.1337 c.c.) Contrattuale (art.1218 c.c.) Extracontrattuale (art.2043 c.c.) Conseguenze Condanna al risarcimento dei danni Rimedi Può essere prevista una polizza assicurativa Terni, 4/5 maggio 2018

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI Gestore ha il dovere di vigilanza e di controllo sull’attività che si esercita nella struttura e sull’operato del personale (collaboratori, direttore tecnico, responsabile sanitario ed istruttori) con conseguente responsabilità per fatti illeciti compiuti da questi, ai sensi dell’art. 2049/1228 c.c. Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità ex art. 2049 c. c Responsabilità ex art. 2049 c.c. è: il rapporto di preposizione o dipendenza, in cui un soggetto utilizza e dispone del lavoro altrui lavoro subordinato collaboratori sportivi Terni, 4/5 maggio 2018

La responsabilità per atti commessi dal dipendente è esclusa per i fatti commessi durante lo svolgimento dell’attività privata e di mansioni cui non è adibito. Unica prova liberatoria Terni, 4/5 maggio 2018

NB: importanza dell’assicurazione Dal 31 marzo 2009 è in vigore il decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 16 aprile 2008 in materia di: “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi” (anche per gli allenatori) Terni, 4/5 maggio 2018

Definizione Impianto sportivo (art Definizione Impianto sportivo (art. 2 DM 18/3/1996 –Dm 6/6/2005) “Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori preposti allo svolgimento di attività sportive” Terni, 4/5 maggio 2018

Assenza di una normativa nazionale per obblighi e responsabilità Normativa federale (per gare FSN; omologazione impianti); Normativa regionale (per impianti fitness terrestre e acquatico) Normativa nazionale e regionale (per impianti sciistici) Terni, 4/5 maggio 2018

art. 2051 cc. - Danno cagionato da cosa in custodia “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” Casistica: danno derivante da difetto della cyclette – danno derivante da caduta della spalliera - danno derivante da mancato ancoraggio delle reti di recinzione del campo, ecc… CHI RISPONDE Proprietario Gestore Terni, 4/5 maggio 2018

Può coincidere con il gestore persona fisica o giuridica che mette a disposizione degli utenti spazi e attrezzature “in sicurezza” Proprietario Può coincidere con il gestore In alcuni casi può essere una pubblica amministrazione che concede l’impianto alla asd Terni, 4/5 maggio 2018

Ripartizione responsabilita tra Gestore e Proprietario Necessario valutare la convenzione In mancanza di previsione esplicita nella convenzione vigono le regole dettate dal codice civile Terni, 4/5 maggio 2018

Art. 2054 c.c. «il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione» Terni, 4/5 maggio 2018

Obblighi per i proprietari: interventi strutturali adeguamento degli impianti (e consegna delle certificazioni) N.B. Vale in ogni caso quanto previsto in convenzione Terni, 4/5 maggio 2018

Obblighi Gestore Terni, 4/5 maggio 2018

Posizione di garanzia ex art. 40 c.p. la società sportiva - che quindi gestisce impianti ed attrezzature - è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 c.p., a tutela della incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "neminem laedere", sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell’art. 2051 c.c. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall'ipotesi del caso fortuito), sia infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c. (Cass. 20/09/2011 n. 18798) Terni, 4/5 maggio 2018

Quali obblighi la cui inosservanza determina responsabilità del gestore? Garantire la sicurezza: 1) locali; 2) attrezzi (manutenzione periodica e rimozione); 3) salute dei praticanti ... Fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei luoghi e degli utenti (cautele imposte dalla legge, diligenza, prudenza, conoscenza dei luoghi) Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità oggettiva - art. 1228 c. c Responsabilità oggettiva - art. 1228 c.c. (responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi dei collaboratori) - art. 2049 c.c. «datori di lavoro rispondono dei fatti illeciti commessi dai «dipendenti» nell’esercizio delle mansioni cui sono adibiti» Terni, 4/5 maggio 2018

Quindi: Se durante l’attività motoria si verifica un illecito che comporta danni ad un utente si configurano: reato (ex art. 40 c.p.) e/o responsabilità civile (ex art. 2043 c.c.) Terni, 4/5 maggio 2018

Cause: - locali - attrezzi inidonei o non sicuri - mancata tutela sanitaria - mancanza defibrillatore NB clausole di esonero sono nulle !!! Terni, 4/5 maggio 2018

CASISTICA civile: 1) Cass. civ. 1° ottobre 2004 n CASISTICA civile: 1) Cass. civ. 1° ottobre 2004 n. 19653 (responsabilità comune-gestore palazzetto); 2) Trib. Monza 16 aprile 2004 (responsabilità gestore campo da calcetto) un giocatore di un partita di calcetto, cadendo sul campo di gioco e finendo contro le reti di recinzione (disancorate da terra e non ben tese), aveva urtato un lampione dell'illuminazione (non adeguatamente protetto) posto a ridosso delle reti stesse, riportando lesioni) Terni, 4/5 maggio 2018

Casistica Penale: 1- Cass. Pen. , sez. IV, 20/09/2011 n Casistica Penale: 1- Cass. Pen., sez. IV, 20/09/2011 n. 8798 (Frattura omerale per un giocatore di calcetto caduto contro cordolo di cemento) … omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo di adeguata tutela (anche in termini di non adeguata manutenzione delle strutture e dei presidi esistenti –rete di recinzione < 1m e cordolo, dislivello 10 cm ) in presenza dei quali l’incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'utente … (art.40 cp) Terni, 4/5 maggio 2018

Motivazioni sentenza: l'attività sportiva del gioco del calcio a cinque è comunque attività pericolosa, in ragione dei coessenziali rischi per l'incolumità fisica dei giocatori, dalla stessa derivanti La posizione di garanzia di cui il titolare o il responsabile dell'impianto è investito impone di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano detto sport, previa utilizzazione dell'impianto e delle connesse attrezzature. Ravvisate una serie di omissioni colpose, ascrivibili allo stesso imputato, sul presupposto del prevedibile rischio che i giocatori, nel corso della normale azione di gioco, potessero finire per entrare in contatto con la rete,con il cordolo o con la cunetta di scolo e della evitabilità, attraverso l'adozione delle necessarie cautele, dei pregiudizi per l'incolumità degli stessi (elementi essenziali, entrambi ai fini della configurabilità dell'addebito a titolo di colpa). Terni, 4/5 maggio 2018

Non erano stati posti in atto appositi interventi anche manutentivi, in particolar modo, alla rete che, ove integra e ben infissa alla base, avrebbe contribuito al "respingimento" e, nel contempo, al "contenimento" del giocatore che, come accaduto nel caso de quo, lanciato in corsa verso la porta avversaria e nell'impossibilità di arrestarsi preventivamente, avrebbe potuto verosimilmente evitare il successivo impatto contro il cordolo di cemento sottostante. Parimenti, colposamente omessa doveva ritenersi l'adozione di eventuali altri accorgimenti (quali appositi rivestimenti con materiale elastico) idonei ad impedire ulteriori pregiudizi derivanti agli utilizzatori del campo di gioco in caso di violento impatto con la canaletta di scolo, fiancheggiante il cordolo Terni, 4/5 maggio 2018

Cass. Civ., sez. III, 17/01/2008 n. 858 La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa Terni, 4/5 maggio 2018

Onere della prova Danneggiato: Deve provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Custode: Deve offrire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Terni, 4/5 maggio 2018

Confermato la sentenza di appello che, valutati esaurientemente tutti gli elementi del caso concreto, aveva ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei gestori di una palestra per i danni provocati ad un associato da una cyclette difettosa Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità gestore della piscina Cass., sez.IV, 1/12/2009 n. 3348 Posizione di garanzia del gestore Non avere impedito ad un minore di 14 anni di salire sul trampolino di 5 metri che si aggrappava alla tavola, cadeva sul bordo della piscina e riportava gravi ferite Garanzia Assicurare integrità fisica degli utenti Vigilare sul rispetto delle regole interne e FIN Terni, 4/5 maggio 2018

“a norma dell’art. 2050 c.c. la pericolosità deve essere tale per la natura stessa dell’attività o per i mezzi adoperati dall’agente (norma aperta, potenzialità offensiva), mentre non può parlarsi di pericolosità quando il pericolo sia insito non nell’attività svolta dall’agente, ma nel modo in cui i terzi si servono di tale attività”. Con riferimento al caso in esame, intanto non si ravvisa pericolo in una piscina di nuoto in quanto l’utente della piscina, per sua incapacità o per imprudenza o per stato di salute, non riesce a nuotare, mentre l’esercizio della piscina è svolto nell’interesse di persone che si presume sappiano stare in acqua. Terni, 4/5 maggio 2018

Casistica sport ritenuti attività pericolosa: - organizzazione di gare automobilistiche - attività venatoria - attività degli aeroclub - attività equestre da parte di dilettanti Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità ASD e SSD verso PA per impianti pubblici - Danni cagionati agli impianti e attrezzature (Anche prodotto da terzi) - Responsabilità derivante da obbligo di vigilanza e custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell’art. 1768 C.C. Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità ASD e SSD verso terzi - Responsabilità ASD e SSD verso terzi - Danni cagionati da mancanza di sicurezza di impianti e attrezzature Terni, 4/5 maggio 2018

Cautele - Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi - Polizza assicurativa per danni alle strutture in uso (spesso richiesta nelle convenzioni) Terni, 4/5 maggio 2018

ORGANIZZAZIONE GARE Terni, 4/5 maggio 2018

DEFINIZIONE L’organizzatore è la persona fisica o giuridica che promuove, assumendosi le relative responsabilità, l’incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato sportivo, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori Terni, 4/5 maggio 2018

Obblighi Organizzatore - Controllo sicurezza e idoneità dei luoghi - Predisposizione misure necessarie per garantire sicurezza e incolumità di ateti e pubblico Terni, 4/5 maggio 2018

Nessuna responsabilità per uso non corretto di attrezzature e impianti conformi ai regolamenti, se dimostrato diligenza o prundenza Terni, 4/5 maggio 2018

Tribunale Milano, sez. X, 23 febbraio 2009, n Tribunale Milano, sez. X, 23 febbraio 2009, n. 2430 L’organizzatore è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti, rispettando le prescrizioni specifiche e le norme generali di prudenza. L'attività agonistica, infatti, implica accettazione del rischio da parte di chi la pratica, l'accettazione è circoscritta al cd. rischio consentito, vale a dire a quello che può ritenersi costituire la normale alea inerente la pratica di quel determinato sport e non anche ricomprendere un'alea eccezionale, o che comunque non tragga giustificazione diretta dalla stessa pratica sportiva, corretta e regolamentata (esempio per obsolescenza dell’impianto). Eliminare i pericoli dell’impianto/neutralizzare le fonti di pericolo, solo rischio connesso alla pratica sportiva Distinzione fra rischio consentito (riferito alla prestazione sportiva e ad essa funzionale) = a carico della vittima e rischio riconducibile, ad es. a carenze dell’impianto Terni, 4/5 maggio 2018

Rischio riconducibile, ad es. a carenze dell’impianto a carico gestore Rischio consentito: (riferito alla prestazione sportiva e ad essa funzionale) = a carico della vittima Rischio riconducibile, ad es. a carenze dell’impianto a carico gestore Terni, 4/5 maggio 2018

Obblighi Organizzatore: - Evitare danni agli atleti e ai terzi; - Ottenere la licenza dall’autorità di pubblica sicurezza se manifestazione in luogo aperto al pubblico o a pagamento; - Predisporre un servizio di assistenza sanitaria; - Ottenere l’agibilità e l’idoneità dell’impianto Terni, 4/5 maggio 2018

Evento a pagamento Responsabilità contrattuale Evento gratuito Evento a pagamento Responsabilità contrattuale Evento gratuito Responsabilità extracontrattuale Terni, 4/5 maggio 2018

Responsabilità in caso di infortunio/malore atleta Presidente dell’associazione risponde se manca la certificazione Attività non agonistica (Decreto Balduzzi) (certificato del medico di base; pediatra; medico dello sport secondo le linee guida) Attività agonistica (certificato medico-sportivo) Terni, 4/5 maggio 2018

Decreto Balduzzi Terni, 4/5 maggio 2018

Terni, 4/5 maggio 2018

Sicurezza sul lavoro Nei confronti de soggetti rientranti nella previisone dell’art.67 co.1 lett. m) del Tuir si applicano le disposizioni dell’art. 21 del Dlgs 81/2008 Terni, 4/5 maggio 2018

DVR Solo per asd che hanno dipendenti o collaboratori In caso di collaboratori inquadrati ai sensi dell’art.67 co.1 lett.m DVR semplificato come previsto per lavortatori autonomi Terni, 4/5 maggio 2018