JEAN BODIN (1529-1596)
NACQUE NEL (1529-1596) DA FAMIGLIA DI MODESTE ORIGINI CHE RIUSCÌ AD AVVIARLO AGLI STUDI FACENDOLO ENTRARE NEL CONVENTO DEI CARMELITANI DELLA CITTÀ 1548/49 SCIOLTO DAI VOTI 1561 AVVOCATO NEL PARLAMENTO DI PARIGI 1572 NOTTE DI SAN BARTOLOMEO
1576 PUBBLICA I SEI LIBRI DELLA REPUBBLICA ELETTO DEPUTATO DEL VERMANDOIS AGLI STATI GENERALI PROPONE POLITICA DI PACIFICAZIONE RELIGIOSA (PERDE FAVORE DEL RE ENRICO III) 1596 MUORE A LAON.
“CON BODIN IL TERMINE SOVRANITÀ ENTRAVA NEL VOCABOLARIO DEL DIRITTO E DELLA POLITICA, COSÌ COME CON MACHIAVELLI VI ERA ENTRATO IL TERMINE STATO” ALESSANDRO PASSERIN D’ENTREVES
“LA TRATTAZIONE DELLA SOVRANITÀ IN BODIN RIMANE CONGIUNTA AD UNA PREOCCUPAZIONE PRATICA E CIOÈ ALLA CONDIZIONE DELLA MONARCHIA FRANCESE” ROBERT DERATHÉ
GUERRE DI RELIGIONE: PROBLEMA DELL'UNITÀ DELLO STATO FRANCESE IN DISCUSSIONE LA COSTITUZIONE DEL REGNO DI FRANCIA: SI AFFERMAVA IL PRIMATO DELLA SOVRANITÀ DEGLI STATI GENERALI, DI CONTRO IL POTERE DELLA MONARCHIA, DA CIÒ PRIMATO DELLA RELIGIONE SULLA POLITICA E SUBORDINAZIONE QUINDI DELLO STATO ALL'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA O CATTOLICA O RIFORMATA
Quadro storico RIFORMA: INFRANTO UNITÀ DI FEDE DELLA RESPUBBLICA CRISTIANA NUOVA REALTÀ POLITICA ESIGENZA DI UNA CONCEZIONE SISTEMATICA DELLO STATO
OBIETTIVO RAFFORZARE IL POTERE POLITICO PER GARANTIRE LA GOVERNABILITÀ DELLA NAZIONE
QUESTIONE GENERALE DEL POTERE: A CHI DEVE APPARTENERE IL MASSIMO POTERE IN UNA SITUAZIONE IN CUI GLI INTERESSI PRIVATI E DI FAZIONE RISCHIANO DI TRAVOLGERE TUTTO? PER RISPONDERE A TALE DOMANDA, OCCORRE UN'OPERA DI TEORIA POLITICA
APPARTIENE AL PARTITO DEI “POLITIQUES”: MONARCHIA : RAFFORZAMENTO DELLA SUA AUTORITÀ E DEI SUOI POTERI UNICA POSSIBILITÀ PER USCIRE DALLA TRAGICA SITUAZIONE PROVOCATA DALLE GUERRE DI RELIGIONE
LE LEGGI CHE DOMINANO LO SVOLGERSI DEI DIVERSI TIPI DI ACCADIMENTI POLITICI NUOVO ARISTOTELE AUTORE DI UNA NUOVA POLITICA, A SUO AVVISO, BEN PIÙ INFORMATA E PROFONDA DI QUELLA DELL’ANTICO FILOSOFO
RAPPORTO STORIA-POLITICA: È IL PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER INTENDERE LE RAGIONI CONCRETE DEL COMPORTAMENTO POLITICO DEGLI UOMINI BODIN È UN GIURISTA: LO STATO È INSCINDIBILE DAL DIRITTO MACHIAVELLI HA OSATO SCRIVER INTORNO ALLO STATO SENZA PREOCCUPARSI DI CONOSCERE LE LEGGI MEDIANTE CUI DEVE ESSERE GOVERNATO
LA FORZA È LA VERITÀ EFFETTUALE DELLO STATO RISPETTO DELLA RELIGIONE, DELL’ETICA E DEL DIRITTO IL CUI VALORE METAEMPIRICO È ASSOLUTO E DEVE INFORMARE LE ISTITUZIONI E LE LEGGI
LA FORZA È LA VOLONTÀ, IN QUANTO ENERGIA CHE TENDE A REALIZZARE IL FINE CHE LE È STATO INDICATO DALLA RAGIONE, E NELL'ORDINE POLITICO QUESTA VOLONTÀ SI ESPRIME, A SUA VOLTA, NEL COMANDO DELLE LEGGI.
RELIGIONE PRIMA FORMA DI DISCIPLINA DELLA VOLONTÀ LA RELIGIONE E LE FORME DEL CULTO COSTITUISCONO IL VINCOLO ORIGINARIO DELLE SOCIETÀ POLITICHE
LO STATO LO STATO SI FORMA NELLA STORIA, È L'ISTITUZIONE CHE SALVA L'UOMO DALLA DISPERSIONE E DALLA VANIFICAZIONE DELLE SUE ENERGIE
STATO IL PRINCIPIO CHE LO FA SUSSISTERE È IL SUMMUM IMPERIUM, LA SUMMA POTESTAS: LA SOVRANITÀ
LA SOVRANITÀ È IL CARDINE SU CUI POGGIA TUTTA LA STRUTTURA DELLO STATO, UN LEGAME CHE RENDE CORPO PERFETTO LA MOLTEPLICITÀ DI ENTI CHE LO COMPONGONO
NEI 6 LIBRI SULLA REPUBBLICA RIVENDICA E DIMOSTRA L'AUTONOMIA DELLO STATO DI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE E I PARTITI IN LOTTA I SEI LIBRI DELLA REPUBBLICA SONO L'ATTO DI NASCITA DELLO STATO COSTITUZIONALE MODERNO
STATO “IL GOVERNO GIUSTO CHE SI ESERCITA CON POTERE SOVRANO SU DIVERSE FAMIGLIE E SU TUTTO CIÒ CHE ESSE HANNO IN COMUNE FRA DI LORO”
Gli elementi dello Stato LA FAMIGLIA LE COSE COMUNI IL GIUSTO GOVERNO LA SOVRANITÀ
INDIVIDUO È UN ANIMALE SOCIALE, NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA MERAMENTE INDIVIDUALE, MA ORGANICAMENTE INSERITO NEL GRUPPO SOCIALE PRIMARIO IN GRADO DI ESPRIMERSI COME AUTONOMA UNITÀ.
FAMIGLIA IL GRUPPO SOCIALE NATURALE ORIGINARIO, IN CUI SI STRINGONO LE PRIME, FONDAMENTALI, RELAZIONI FRA GLI INDIVIDUI, CHE RITROVA LA SUA UNITÀ NEL POTERE DEL PADRE AL SUO INTERNO SI STRINGONO I TIPI DI COMANDI E DI OBBEDIENZA SUI QUALI SI FONDA IL SISTEMA DI COMANDI ED OBBEDIENZE CHE CARATTERIZZA LA SOCIETÀ POLITICA
IL POTERE DEL PADRE DI FAMIGLIA SI RIFERISCE ALLA MOGLIE, AI FIGLI, AGLI SCHIAVI E AI SERVI: POTERE SI FONDA SULLA ORIGINARIA AUTORITÀ NATURALE PROPRIA DI OGNI UOMO PER CUI EGLI NON RICONOSCE AL DI SOPRA DI SÉ ALCUN SUPERIORE SE NON DIO, IL CHE EQUIVALE A DIRE CHE L'UOMO NON RICONOSCE ALTRE AUTORITÀ SE NON QUELLA DELLA PROPRIA RAGIONE CHE È SEMPRE CONFORME ALLA VOLONTÀ DI DIO
IL CONSOLE PAOLO EMILIO CHE RIPUDIÒ SUA MOGLIE SENZA DARE ALCUNA SPIEGAZIONE, PUR RICONOSCENDO CHE LA MOGLIE ERA DI OTTIMA FAMIGLIA, ED ERA STATA UNA MADRE ESEMPLARE DI MOLTI FIGLI. COME ELIMINA UN SANDALO CHE GLI FACEVA MALE IN UN PUNTO CHE SOLO LUI POTEVA AVVERTIRE
Tipo di potere PUBBLICO: ESERCITATO DAL SOVRANO PER IL TRAMITE DELLA LEGGE E DEI SUOI MAGISTRATI NELL'AMBITO DELLE LEGGI STESSE PRIVATO: È QUELLO CHE VIENE ESERCITATO DAI CAPI DELLE FAMIGLIE, OPPURE DEI CORPI E COLLEGI SUI LORO APPARTENENTI
BODIN FU IL PRIMO SCRITTORE POLITICO DELL'ETÀ MODERNA AD EVIDENZIARE L'ASPETTO POLITICO DELLA FAMIGLIA, COME ISTITUTO IN CUI SI GENERA LA PRIMA FORMA DI POTERE SOVRANO
PROPRIETÀ SECONDO ELEMENTO DELLO STATO È CIÒ CHE È COMUNE ALLE FAMIGLIE E A QUANTI VIVONO NELLO STATO E CHE È COSTITUITO DAI BENI, DAI SERVIZI, DALLE DISPOSIZIONI SENZA LE QUALI NON È POSSIBILE REALIZZARE UN'ORGANIZZAZIONE CHE POSSA SERVIRE TUTTI LA SFERA DEL PUBBLICO PER ESSERE INDIVIDUATA NEI SUOI ESATTI CONFINI RICHIEDE NECESSARIAMENTE LA SFERA DEL PRIVATO
SOVRANITÀ UNIFICA LE PERSONE, LE COSE E LE FA SUSSISTERE IN UNA UNITÀ REALE CHE SI ESPRIME NELLO STATO
SOVRANITÀ IL POTERE ASSOLUTO CHE NON RICONOSCE AL DI SOPRA DI SÉ ALCUN ALTRO POTERE, SE NON QUELLO DI DIO IN ESSA LA VOLONTÀ, IL COMANDO, NON PUÒ NON ESPRIMERSI SECONDO RAGIONE, CIOÈ MEDIANTE IL DIRITTO.
Lo Stato = un governo giusto L'ESSENZA DELLO STATO NON SI MANIFESTA NEL MONOPOLIO E NELL'ESERCIZIO DELLA FORZA SU CERTI INDIVIDUI E SU UN DETERMINATO TERRITORIO IN QUANTO ENTE SOVRANO, DEVE FAR VALERE IL PRINCIPIO DELLA GIUSTIZIA.
DIRITTO È LA REGOLA CON CUI LA FORZA DEVE AUTODISCIPLINARSI, IN MODO DA REALIZZARE L'ORDINE, CHE CONSENTE AD UNA PLURALITÀ DI INDIVIDUI E A UN INSIEME DI COSE DI COESISTERE IN UNA ARMONICA UNITÀ: LO STATO
TIPI DI POTERE LA SOVRANITÀ IL DOMINATO LA TIRANNIA
IL POTERE SOVRANO È LA FORZA CHE SI MANIFESTA PER IL TRAMITE DEL DIRITTO IL DOMINATO È IL POTERE CARATTERISTICO DEL PERIODO DELLE ORIGINI DELLE SOCIETÀ POLITICHE, CHE RITROVA UNICAMENTE NELL'ETICA, NELLA RELIGIONE I PRINCIPI CHE LO LIMITANO. LA TIRANNIA È IL POTERE CHE NON ESPRIME ALCUNA REGOLA O ALCUN VALORE CHE LO LIMITI E LO DISCIPLINI
LA SOVRANITÀ ASSOLUTA: NESSUNA ISTANZA SUPERIORE È IN GRADO DI DARE LEGGI AI SUDDITI ABSOLUTUS, CIOÈ SCIOLTO DALLE LEGGI DEI SUOI PREDECESSORI SIA DA QUELLE CHE ESSO STESSO HA FATTO. IL RE NON È DUNQUE SOTTOPOSTO ALLA LEGGE
PERPETUA PERCHÉ NON PUÒ ESSERE LIMITATA NEL TEMPO IN QUESTO CASO LA SOVRANITÀ RISIEDE IN CHI HA POSTO TALE LIMITE DI TEMPO INDIVISIBILE PERCHÉ LA SOVRANITÀ CONSISTE NELL'UNITÀ DEI POTERI IN CUI SI ESPLICA INTRASFERIBILE IN QUANTO DELEGARE AD ALTRI L'ESERCIZIO DELLA SOVRANITÀ SIGNIFICA SPOGLIARSENE IN MODO DEFINITIVO IMPRESCRITTIBILE IN QUANTO ATTIENE ALL'UNITÀ DELLO STATO, L'ESISTENZA DELLO STATO, NON PUÒ ESSERE PERDUTA PER IL MANCATO ESERCIZIO DI ALCUNE PREROGATIVE PER UN CERTO PERIODO DI TEMPO
POTERI LA POTESTÀ DI FARE LE LEGGI DI MODIFICARE LE LEGGI DI INTERPRETARE LE LEGGI
ATTIVITÀ DETERMINANTI PER L'ESISTENZA DELLO STATO A. DICHIARAZIONE DELLA GUERRA E CONCLUSIONE DELLA PACE; B. ESAME IN SEDE DI APPELLO DEI GIUDIZI DEI MAGISTRATI; C. NOMINA E DESTITUZIONE DEI PIÙ ALTI UFFICIALI DELLO STATO; D. IMPOSIZIONE DEI TRIBUTI O ESENZIONE; E. CONCESSIONE DI GRAZIE O DI DISPENSE A RIGORE DELLA LEGGE; F. DIRITTO DI FISSARE IL VALORE LEGALE DELLE MONETE; G. IMPOSIZIONE AI SUDDITI DEL GIURAMENTO DI FEDELTÀ.
Gli stati generali IL COMPITO DI INFORMARE E RAGGUAGLIARE IL RE SULLA SITUAZIONE DEL PAESE IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATI E DI INFORMARE A LORO VOLTA PER QUANTO RIGUARDA I PROVVEDIMENTI CHE SONO RICHIESTI DALLE ESIGENZE DEL PAESE
NESSUN PRINCIPE AL MONDO HA IL POTERE DI IMPORRE TRIBUTI A SUO ARBITRIO, EGLI DEVE INFORMARE GLI STATI GENERALI ED OTTENERE IL LORO PARERE FAVOREVOLE ECCEZIONE: IN PERICOLO LA SICUREZZA DELLO STATO
LIMITI 1. DIRITTO DIVINO E NATURALE 2. LA PROPRIETÀ PRIVATA 3. L'INALIENABILITÀ DEL TERRITORIO DELLO STATO DA PARTE DEL RE 4. LA LEGGE SALICA
LA PROPRIETÀ SU DI ESSA SI FONDANO LE REALI GARANZIE DI LIBERTÀ DI CUI GODE IL SINGOLO INDIVIDUO NELL'AMBITO DELLO STATO
LA PROPRIETÀ NON DERIVA DA UN ATTO DI CONCESSIONE DEL POTERE SOVRANO, MA SI FONDA SULLO STESSO DIRITTO DIVINO NATURALE
INDIVISIBILITÀ NO COSTITUZIONE MISTA
FORMA DI STATO: È DETERMINATA DALLA SEDE DELLA SOVRANITÀ FORMA DI GOVERNO: È DETERMINATA DAL MODO IN CUI CONCRETAMENTE VIENE ESERCITATA LA SOVRANITÀ
MISTA SOLO L'ATTIVITÀ DI GOVERNO E RIGUARDA PIÙ PROPRIAMENTE I CRITERI CUI DEVE ESSERE INFORMATA “LO STATO PUÒ ESSERE UNA MONARCHIA E TUTTAVIA SARÀ GOVERNATO POPOLARMENTE (OSSIA DEMOCRATICAMENTE) SE IL PRINCIPE RIPARTISCE RANGHI…. UFFICI E BENEFICI IN MODO UGUALE FRA TUTTI SENZA TENERE CONTO DELLA NOBILTÀ O DELLE RICCHEZZE O DELLA VIRTÙ. PUÒ ANCHE DARSI IL CASO DI UNA MONARCHIA CHE HA UNA FORMA DI GOVERNO ARISTOCRATICA E QUESTO AVVIENE QUANDO IL PRINCIPE CONCEDE RANGHI E BENEFICI SOLO AI NOBILI O ANCHE SOLO AI PIÙ DOTATI O ANCHE SOLO AI PIÙ DOVIZIOSI. DEL PARI LA SIGNORIA ARISTOCRATICA PUÒ GOVERNARE IL SUO STATO POPOLARMENTE QUALORA DISTRIBUISCA ONORI E BENEFICI IN MISURA EGUALE A TUTTI I SUOI SUDDITI”
GIUSTIZIA NELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO CRITERIO L'ARITMETICO SI FONDA SULLA MERA EGUAGLIANZA NUMERICA ED È LA NORMA DI TUTTE LE DEMOCRAZIE IL GEOMETRICO SI RIFERISCE AL CONCETTO DI PROPORZIONE AL QUALE SI RICHIAMANO LE ARISTOCRAZIE L'ARMONICO RAPPRESENTA UN CONTEMPERAMENTO DEL PRIMO E DEL SECONDO CHE INFORMA SOSTANZIALMENTE LA COSTITUZIONE MONARCHICA
SOLAMENTE LA MONARCHIA È IN GRADO DI FAR DA ARBITRO FRA LE DUE CONTRASTANTI FORZE SOCIALI CHE SONO RAPPRESENTATE DA L’ARISTOCRAZIA E DAL POPOLO E DI IMPEDIRE CHE L'UNA SOVVERCHI L'ALTRA CON GRAVE DANNO PER IL BENE DELLA COMUNITÀ
“BISOGNA DUNQUE CHE IL RE SAGGIO GOVERNI IL SUO REGNO ARMONICAMENTE MESCOLANDO CON DOLCEZZA (OSSIA CON ABILITÀ) NOBILI E PLEBEI, RICCHI E POVERI, USANDO SEMPRE PERÒ TALE DISCREZIONE CHE I NOBILI ABBIANO UN QUALCHE VANTAGGIO SUI PLEBEI. INFATTI È RAGIONEVOLE CHE IL GENTILUOMO CHE SIA ECCELLENTE NELLE ARMI O NELLE LEGGI COME IL PLEBEO SIA A QUESTO PREFERITO NELLE CARICHE GIUDIZIARIE O NEI COMANDI MILITARI; COSÌ PURE È RAGIONEVOLE CHE IL RICCO, UGUALE IN OGNI ALTRA COSA AL POVERO, SIA PARIMENTI PREFERITO PER COPRIRE LE CARICHE CHE COMPORTANO PIÙ ONORE CHE PROFITTO E CHE IL POVERO, INVECE, ABBIA GLI UFFICI CHE RECANO PIÙ PROFITTO CHE ONORE; COSÌ L’UNO E L’ALTRO SE NE STARANNO CONTENTI”
Religione È IL PRIMO FRENO CHE MANTIENE GLI UOMINI NEL RISPETTO DELLE LEGGI E CHE CONSENTE PERTANTO DI REALIZZARE QUELLA DISCIPLINA, SENZA LA QUALE NON È POSSIBILE GARANTIRE UN'ORDINATA VITA SOCIALE. L'ATEISMO È IL PRINCIPIO SOVVERTITORE DELL'ORDINE POLITICO
RE/RELIGIONE L'UNITÀ DELLA FEDE RELIGIOSA PUÒ ESSERE RICOSTITUITA DAL MONARCA SOLAMENTE MEDIANTE UNA SINCERA PROFESSIONE DELLA VERA RELIGIONE, TRAMANDATA DALLA TRADIZIONE DEL SUO REGNO
PAPATO GIURISDIZIONE NELL'AMBITO DELLO SPIRITUALE SOPRATTUTTO PER QUANTO ATTIENE ALLA DISCIPLINA DEL CULTO E DEL COSTUME CHE DEVE ESSERE INFORMATO ALLE NORME ETICO RELIGIOSE IL PAPATO SI DEVE ISPIRARE AI PRECETTI DELL'AUTENTICA SEMPLICITÀ EVANGELICA
FORME DI ASSOCIAZIONE PIENA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE ANCHE SE TEME QUELLE RELIGIOSE 1. IL COLLEGIO, L'UNIONE DI TRE O PIÙ PERSONE; 2. LA CORPORAZIONE, L'UNIONE DI PIÙ COLLEGI; 3. L'UNIVERSITAS, COSTITUITA DALL'UNIONE DELLE FAMIGLIE, DEI COLLEGI E DELLE CORPORAZIONI DI UNA MEDESIMA COMUNITÀ
STATI GENERALI IL SISTEMA DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COLLEGI, DI CORTI, DELL'UNIVERSITÀ E DEGLI ORDINI TROVA LA SUA ISTITUZIONALIZZAZIONE, DAL PUNTO DI VISTA POLITICO, NEGLI STATI GENERALI
Riferimenti bibliografici M. D’Addio, Storia Delle Dottrine Politiche, vol. I, Genova, ECIG, 1996, pp. 345-362 C. Galli (a cura di), Manuale di storia del pensiero politico, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 166-169 J. J. Chevalier, Storia del pensiero politico, vol. II, Il Mulino, Bologna, 1989, pp. 101-124