GENERALITA’ Qualsiasi bene immobile può appartenere in proprietà esclusiva a una sola persona, fisica o giuridica, oppure contemporaneamente a più persone.

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Transcript della presentazione:

GENERALITA’ Qualsiasi bene immobile può appartenere in proprietà esclusiva a una sola persona, fisica o giuridica, oppure contemporaneamente a più persone. Nel caso particolare di un immobile urbano, si possono in pratica verificare due diverse forme di proprietà contemporanea fra più persone, giuridicamente classificate in: Comproprietà Condominio

COMPROPRIETA’ CONDOMINIO La proprietà in questo caso è divisa per piani o porzioni di piano e si viene a creare quando alcune parti di un edificio bene individuate (unità immobiliari) sono, separatamente tra di loro, di esclusiva proprietà di una o più persone (condomini), mentre altre parti dello stesso immobile, risultando indivisibili perché di uso comune, costituiscono di fatto proprietà indivisa fra i diversi condomini, anche se divisi in quote di diritto. Così in sintesi, di un edificio posseduto in condominio si hanno: Proprietà esclusive, dei singoli condomini Proprietà comune, indivisa tra gli stessi condomini Questa particolare forma di proprietà, che è una «comunio pro indivisa», si viene a creare quando più persone sono proprietarie dello stesso edificio con parità di diritti o in quota parte; ciascuna di queste, quindi, ha diritto ad una determinata quota indivisa e pertanto non bene individuata tra i vari comproprietari. In definitiva, si ha che l’ intera proprietà viene ad essere divisa di diritto ma non di fatto, e che pertanto i redditi e le spese saranno suddivisi tra i comproprietari in proporzione diretta alle rispettive quote di diritto, salvo diversa convezione

TITOLO VII DELLA COMUNIONE CAPO I Della comunione in generale CODICE CIVILE TITOLO VII DELLA COMUNIONE CAPO I Della comunione in generale

IL CONDOMINIO NEL CODICE CIVILE modificato dalla L. 11. 12. 2012 n IL CONDOMINIO NEL CODICE CIVILE modificato dalla L. 11.12.2012 n. 220 Libro terzo della proprietà Titolo VII della comunione Capo II Del condominio negli edifici

PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO Scale Ascensore Copertura Fondazioni Ingresso/portineria

INNOVAZIONI Sistema anti intrusione Eliminazione barriere Contenimento consumo energetico Eliminazione barriere architettoniche Sistema anti intrusione

SECONDA PARTE: H : 500 = h : Vp Vp = 500 x h / H In cui: -Vp è il valore espresso in cinquecentesimi del piano p -h è l’ altezza del piano p misurata dall’androne -H è la somma dei numeri h rappresentanti le altezze dei vari piani PRIMA PARTE: ∑SC : 500 = SCi : Ci Ci = 500 x SCi / ∑SC In cui: -Ci è il valore espresso in cinquecentesimi dell’ i-esima unità immobiliare -SCi è la superficie convenzionale dell’ i-esima unità immobiliare -∑SC è la somma delle superfici convenzionali di tutte le unità immobiliari

Stima di indennità di sopralzo Per stimare l’ indennità di sopralzo di cui all’ art. 1127 cod. civ., stabilire il valore iniziale dell’ area, considerando la somma delle superfici delle unità di proprietà esclusiva del condominio. Dividere il valore ottenuto per il numero dei piani esistenti aumentato del numero di piani del sopralzo, considerando piano intero anche l’ eventuale sopralzo parziale, moltiplicare il risultato per il numero dei piani del sopralzo, ottenendo così l’ indennità di sopralzo per ciascuno dei nuovi piani, che sarà ripartita fra tutti i condomini, compreso quello che ha effettuato il sopralzo. Per il piano che fosse stato sopraelevato solo parzialmente dividere la somma corrispondente all’ indennità di un piano intero per la superficie dell’ intero corpo di fabbrica e moltiplicare il risultato per la superficie del sopralzo parziale.

Esempio: DATI: ESECUZIONE ESERCIZIO: Valore area= Euro 600 000 Piani esistenti= 4 Sopralzo piani= 2 ( di cui il secondo solo parziale di superficie mq 125 contro superficie complessiva del corpo di fabbrica mq 250) 600 000 /6 (piani)=100 000 per il primo piano intero del sopralzo (100 000/250*125)=50 000per il secondo piano parziale 100 000 +50 000= 150 000 indennità di sopralzo tot.

DISPOSIZIONI PER L’ ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

LE MAGGIORANZE NECESSARIE PER DECIDERE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI CAPO I DEL GIUDICE SEZIONE III DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

ULTERIORI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO DI RIFORMA DEL CONDOMINIO

Legge 9-1-1991 n. 10 NORME PER L’ ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL’ ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA. TITOLO I Norme in materia di uso razionale dell’ energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

TITOLO II Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

D.L. 23 gennaio 2001, n. 5 coordinato con la legge di conversione 20 marzo 20001, n.66 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE ANALOGICHE E DIGITALI, NONCHE’ PER IL RISANAMENTO DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

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