IL DIRITTO ALLA SALUTE.

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Transcript della presentazione:

IL DIRITTO ALLA SALUTE

Il diritto alla salute come diritto fondamentale? Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: art 25 Atto costitutivo organizzazione mondiale della sanità del 1949 Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali del 1966: art 16 Art 2, 3, 10, 32, 117 della Costituzione italiana Artt 34 e 35 del D.lgs 286/98 esmei D.P.R. 394 del 1999: Italia primo paese al mondo a riconoscere il diritto alla salute per ogni essere umano comunque presente sul territorio Accordo Stato Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano: n 255/CSR , 20 dicembre 2012

Il quadro costituzionale di riferimento è completato, sul versante dei diritti fondamentali e sociali, dagli artt. 32 e 38 Cost., ove si tutela la salute come diritto fondamentale diritto dell’individuo, in quanto essere umano (quindi non del solo cittadino, ma anche dello straniero), e si riconoscono i diritti all’assistenza e previdenza sociale, da ritenersi estesi agli stranieri sulla base dell’analisi della giurisprudenza costituzionale che verrà condotta in seguito.

La Costituzione italiana (art La Costituzione italiana (art.32) “(…) garantisce cure gratuite agli indigenti”. Il diritto alle prestazioni sanitarie è invece garantito da un’assicurazione sociale contro la malattia, mediante l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). L'ordinamento giuridico tutela la salute non solo come diritto individuale ma anche come interesse collettivo disciplinando varie materie quali igiene pubblica, tutela dell'ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro, che vanno oltre la protezione del singolo individuo. Il Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto legislativo, 25 luglio 1998, n.286 e succ. mod.) ha dato piena attuazione anche per i cittadini stranieri al diritto alla salute nella duplice accezione prevista dall'art.32 della Costituzione (ossia diritto fondamentale della persona e interesse per la collettività). Questo comporta che il diritto alla salute non può subire limitazioni fondate sulla cittadinanza e che a tutti coloro che vivono sul territorio dello Stato devono essere prestate le cure idonee a garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica. Anche una consolidata giurisprudenza costituzionale afferma che l'assistenza sanitaria ha natura di servizio pubblico strettamente legata ad un diritto pieno ed incondizionato della persona in quanto tale al di là della cittadinanza [1]. Quindi, in quanto diritto fondamentale della persona umana ai sensi dell'art.2, comma 1, T.U. Immigrazione il diritto alla salute è riconosciuto ad ogni straniero comunque presente nel territorio dello Stato e in frontiera, in tutte le sue accezioni: - come diritto di ogni individuo alla propria integrità psicofisica; - come diritto alla non compromissione dell'ambiente, la cui salubrità è il presupposto per poter mantenere la propria integrità psicofisica; - come diritto a non essere sottoposto a cure mediche contro la propria volontà, se non nei casi e nei modo in cui la legge consenta trattamenti sanitari obbligatori; - come diritto a ricevere i trattamenti sanitari di prevenzione e di cura, anche gratuitamente per chi non sia economicamente in grado di sostenerne i costi. In particolare, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è condizionato da esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva comunque la garanzia di un nucleo irriducibile di tutele del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana che impone di interrompere situazioni prive di tutela che possono pregiudicare l'attuazione di quel diritto [2]. Tale nucleo irriducibile di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona deve essere riconosciuto anche ai cittadini stranieri, qualunque sia la posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno nello Stato, anche se il legislatore può prevedere diverse modalità di esercizio di tale diritto. In questo senso, la Corte Costituzionale ha pronunciato in numerose occasioni l’illegittimità di alcune disposizioni che condizionavano la possibilità di accedere a determinate prestazioni assistenziali o al possesso di un livello minimo di reddito [3] o alla durata del soggiorno nel Paese .

Corte Costituzionale : carattere universale dei diritti che la Costituzione proclama inviolabili, che spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani (Corte cost., sentenza n. 105 del 2001), ciò pur in considerazione della molteplicità degli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione e della percezione della gravità dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati: deve ritenersi, pertanto, che “lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana” (Corte cost., sentenza n. 198 del 2000). La Corte costituzionale abbia inteso identificare, sul versante specifico del diritto fondamentale alla salute, pur riconoscendo che il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è “costituzionalmente condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, la necessaria garanzia di “un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto” (sentenza n. 252 del 2001; cfr. altresì in tal senso, ex plurimis, le sentenze n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n. 267 del 1998).

Nell’impostazione adottata dalla Corte costituzionale, tale “nucleo irriducibile” di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona “deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso” (sentenza n. 252 del 2001). Lo straniero ( dunque anche il comunitario!) irregolarmente presente sul territorio : ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dall’art. 35, comma 3 (del d.lgs. n. 286 del 1998), trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale, dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998 (sentenza n. 432 del 2005

L’art. 41 del T.U. sull’immigrazione, contenuto nel titolo V, capo III del medesimo, equipara ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da malattie invalidanti, o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. L’art. 43, comma 1 del medesimo T.U., diretto a combattere fenomeni di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, vieta “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”, e configura (comma 2) una tipologia di condotte suscettibili di tradursi automaticamente in atti di discriminazione

Stranieri extra UE Obbligatoriamente iscritti al SSN ( art 34 c 1 e 2 ) Stranieri con iscrizione volontaria al SSN ( o ad altra assicurazione art 34 c 3 e 4) Stranieri che fruiscono di assistenza sanitaria in base a trattati o accordi di reciprocità

Chi può accedere al SSN e requisiti Iscrizione: medesima durata del permesso di soggiorno Esteso ai familiari a carico Attesa del primo rilascio: iscrizione temporanea Non è necessaria la residenza ma basta la dimora ( art 42 accordo stato regioni) Richiedenti protezione internazionale hanno accesso al SSN dal momento della presentazione delle domanda di protezione TUTTI I MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO HANNO SEMPRE E COMUNQUE accesso al SSN, AL PEDIATRA, ECC ( accordo stato regioni dpcm 12.01.2017)

Iscrizione volontaria Per coloro per i quali non è prevista iscrizione obbligatoria : per persona con permesso di soggiorno superiore ai tre mesi ( eccezione studenti e persone alla pari) Studenti, volontari, persone alla pari, affari, giornalisti non tenuti al pagamento dell’Irpef in Italia, persone che svolgono attività di lavoro diplomatico, ecc Calcolo in base al reddito

Il diritto alla salute dei cittadini dell’Unione europea Direttiva 38/2004/CE trasposta nell’ordinamento italiano con dlgs 30 del 2007; Tessera TEAM soggiorno non superiore a tre mesi: diritto di soggiorno senza alcuna condizione o formalità soggiorno superiore ai tre mesi : obbligo di iscrizione anagrafica e diritto di accesso all’assistenza sanitaria Requisiti per iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: lavoro subordinato o autonomo; familiare che accompagna o ricongiunge cittadino dello Stato Iscrizione istituto pubblico o privato riconosciuto per corso di studi o di formazione professionale Abbia propria disponibilità economica

Diritto alla salute dei cittadini di paesi terzi « irregolari» Costituzione e sentenze Corte Costituzionale T.u immigrazione; accordo Stato regioni dpcm 12 gennaio 2017 Tutela diritto fondamentale dell’individuo Tutela della collettività