LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL 2018

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Transcript della presentazione:

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL 2018 Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco

Dott. Arturo Bianco Esperto gestione delle risorse umane, consulente amministrazioni pubbliche Autore di numerosi volumi, tra cui “Contrattazione decentrata, controlli e responsabilità” (Maggioli editore 2016), “La manovra finanziaria 2017” (Cel editore), “La gestione del personale negli enti locali” (Cel editore 2017), “La gestione associata dopo il DL n. 95/2012” (Maggioli editore 2012), “L’applicazione della legge Brunetta” (Sole 24 ore editore 2009) Dirige le riviste telematiche “Oggi PA”, “Il Bollettino del personale degli enti locali”, giornalista, collabora con Il Sole 24 Ore Già presidente Anci Sicilia, già componente la presidenza nazionale Anci, già dirigente Ancitel Già consulente DAGLA (Presidenza del Consiglio), Anci ed Aran

Le condizioni Effetti del D.Lgs. n. 75/2017 di ampliamento dello spazio della contrattazione: rapporto con norme di legge, competenze datoriali, materie, deliberazioni unilaterali Rinnovo dei contratti collettivi a distanza di quasi 9 anni Revisione dei principali istituti contrattuali

La contrattazione Tetto agli aumenti contrattuali rispetto all’ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell’indennità di vacanza contrattuale – 0,36% per il 2016; – 1,09 % per il 2017; – 3,48 % per il 2018 Oneri a carico dei singoli bilanci delle amministrazioni non statali Disposizioni di deroga ai tetti al fondo per amministrazioni statali

Il fondo 2018 Divieto di superamento del tetto del fondo 2016 (sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 75/2017) Tetto da considerare in modo unitario e non per singole voci Non più vincolo alla riduzione per la diminuzione del personale in servizio Tetto al salario accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti

Incentivazione delle funzioni tecniche/1 Gli oneri per la incentivazione delle funzioni tecniche vanno inseriti nello stesso capitolo di spesa previsto per la realizzazione dei singoli lavori, forniture o servizi Disposizione applicabile dallo 1.1.2018 Disposizione analoga già contenuta nel comma 1 dell’articolo 113 D.Lgs. n. 50 Possibili tre tesi: fuori dal fondo, fuori dal tetto del fondo, non cambia nulla Le incentivazioni per le attività svolte ex artt. 92 e 93 D.Lgs n. 163/2006 continuano ad andare al di fuori del tetto del fondo Ricordare che l’inserimento nel fondo va fatto sulla base delle risorse che devono essere erogate nell’anno

Incentivazione delle funzioni tecniche/2 Corte Conti Umbria 14/2018: “la lettura del nuovo comma 5 bis dell’art. 113 .. consentono a questo Collegio di escludere il fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (anche per le quote assegnate ai dipendenti delle centrali uniche di committenza ai sensi del comma 2, terzo periodo, e comma 5) dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 23 del d.lgs. 75 del 2017” Corte Conti Friuli VG 6/2018: Si ribadisce l’impianto determinato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 7/2017, secondo la quale le spese per incentivi tecnici non debbano gravare sul fondo per le risorse decentrate. Come previsto dalla L. 205/2017, dal 2018 gli incentivi dovranno essere ricompresi nel costo complessivo dell’opera” Corte Conti Puglia 18/2018, questione rimessa alla sezione autonomie. Non vi sono i margini per ritenere che queste risorse vadano al di fuori del fondo e della spesa per il personale

Incentivazione delle funzioni tecniche/3 Dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017 le incentivazioni per gli appalti di forniture e servizi solo nel caso di nomina del direttore dell’esecuzione Linee Guida Anac 3/2017 sui casi in cui il direttore della esecuzione di appalti di forniture e servizi non può coincidere con il RUP Condizioni per la erogazione del compenso: adozione del regolamento e contrattazione decentrata Contrasti sulle sostanziale retroattività del regolamento: posizione negativa sezione Toscana Corte Conti e positiva Lombardia (in parte anche Veneto) Dubbi sulla possibilità di adottare oggi regolamenti per l’applicazione delle novità di cui al DL n. 90/2014

LE PROGRESSIONI VERTICALI Per il triennio 2018-2020, le PA, al fine di valorizzare le professionalitàinterne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive,

LA SANATORIA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ILLEGITTIMA In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.