L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE (1) Il sistema delle fonti
L’AUTONOMIA DELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE Sentenze Van Gend & Loos e Costa c. Enel (II.1.1 p. 145-6) - Rispetto al diritto internazionale - Rispetto al diritto interno degli Stati membri
Il sistema delle fonti del diritto dell’Unione Diritto primario Trattati (UE e FUE) Principi generali del diritto (es. proporzionalità; non discriminazione) Carta dei diritti fondamentali Fonti intermedie Diritto internazionale generale Accordi internazionali (art. 216.2 TFUE)
Diritto secondario o derivato - Atti di base adottati dal P.E, dal Consiglio o congiuntamente (art. 289 TFUE) - Atti d’attuazione (art. 290 TFUE) o d’esecuzione (art. 291 TFUE) adottati dalla Commissione
Natura Atti legislativi Atti non legislativi
Tipi (art. 288 TFUE): Regolamenti Direttive Decisioni Atti ex-III pilastro: decisioni-quadro Atti atipici
Rapporti tra le fonti Rapporti tra le fonti di diritto primario tra di loro - i Trattati devono essere interpretati in maniera conforme a principi generali e alla Carta
Rapporti tra le fonti di diritto primario e le fonti intermedie (accordi internazionali) - gli accordi internazionali devono rispettare le fonti di diritto primario - in caso di incompatibilità, gli atti delle istituzioni con cui l’accordo è stato concluso possono essere annullati (art. 263 TFUE) o dichiarati invalidi (art. 267 TFUE).
Rapporti tra le fonti di diritto primario e le fonti di diritto derivato - gli atti delle istituzioni devono essere interpretati in maniera conforme alle fonti di diritto primario - in caso di incompatibilità non sanabile, gli atti delle istituzioni possono essere annullati (art. 263 TFUE) o dichiarati invalidi (art. 267 TFUE)
Rapporti tra fonti intermedie (accordi internazionali) e fonti di diritto derivato - gli atti delle istituzioni devono rispettare gli accordi internazionali (art. 216.2 TFUE) e possono essere annullati (art. 263 TFUE) o dichiarati invalidi (art. 267 TFUE) - eccezione: gli accordi OMC (III.8.1, p. 220)
Rapporti tra le fonti di diritto derivato Non vi è gerarchia tra atti appartenenti a tipi diversi Vi è gerarchia tra atti di base (legislativi) e atti d’attuazione o d’esecuzione (non legislativi): in caso di incompatibilità, i secondo possono essere annullati (art. 263 TFUE) o dichiarati invalidi (art. 267 TFUE)
I trattati Art. 1. comma terzo, TUE: pari valore giuridico Protocolli e allegati (art. 51 TUE) Dichiarazioni Natura giuridica: costituzione o trattati internazionali? Interpretazione costituzionale
Revisione Art. 48 TUE Revisione ordinaria Revisioni semplificate: Par. 6 (v. sentenza C-370/12, Pringle, III.2.5, p. 164) Par. 7
Adesione e recesso Art. 49 Art. 50 e la Brexit Revisione e prassi del Consiglio europeo