I SOGGETTI DEL DIRITTO: LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE CHI SONO I SOGGETTI DEL DIRITTO? LE PERSONE FISICHE: essere umano vivente LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE: insieme di persone e/o beni finalizzati al raggiungimento di uno scopo comune Loris Poloni
I SOGGETTI DEL DIRITTO: LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE insieme di persone e/o beni finalizzati al raggiungimento di uno scopo comune Si dividono in Persone giuridiche Enti di fatto Hanno autonomia patrimoniale Perfetta imperfetta (Patrimonio separato) (patrimonio non separato) Loris Poloni
I SOGGETTI DEL DIRITTO: LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE LE PERSONE GIURIDICHE Sono organizzazioni collettive dotate di autonomia patrimoniale perfetta. I creditori possono rifarsi solo sul patrimonio sociale. Associazioni riconosciute insieme di persone senza fine lucrativo scopo culturale, sportivo, religioso… Fondazioni patrimonio senza fine lucrativo ambito culturale e assistenziale Società di capitali scopo di lucro svolgono attività economica di natura imprenditoriale (cioè produzione e/o scambio di beni e servizi) s.p.a. – s.r.l. – s.a.p.a. Loris Poloni
I SOGGETTI DEL DIRITTO: LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE GLI ENTI DI FATTO Sono organizzazioni collettive dotate di autonomia patrimoniale imperfetta. I creditori possono rifarsi sul patrimonio sociale e sul patrimonio dei singoli soci. Associazioni non riconosciute insieme di persone senza fine lucrativo partiti, sindacati… Comitati raccolta di fondi destinati a fini non lucrativi Comitato civico, comitato dei genitori dell’infanzia, … Società di persone scopo di lucro svolgono attività economica di natura imprenditoriale (cioè produzione e/o scambio di beni e servizi) s.s. – s.n.c. – s.a.s. Loris Poloni
I SOGGETTI DEL DIRITTO: LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE IMPRENDITORE (art. 2082 c.c.) Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi Professionalmente = in maniera abituale Attività economica organizzata = impresa Organizzazione di beni, persone, servizi = azienda Produzione = trasformazione di beni (avvalendosi di altri beni – materie prime… - e servizi – trasposto, deposito…) in altri beni e/o servizi che soddisfano i bisogni degli uomini Scambio = vendita di beni e/o servizi in cambio di denaro Loris Poloni
I SOGGETTI DEL DIRITTO: LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 c.c.) È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge Loris Poloni
I SOGGETTI DEL DIRITTO: LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 c.c.) chi si dedica alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali oppure ad attività agricole connesse Coltivazione del fondo = lavorazione del terreno per ottenere prodotti agricoli Selvicoltura = coltivazione delle piante per ottenere legname, cellulosa, ecc. Allevamento = riproduzione e crescita di animali Attività connesse = manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti agricoli, agriturismo. n.b.: l’imprenditore agricolo deve comunque svolgere una delle tre attività sopra descritte, non la sola ‘‘attività connessa’’ Loris Poloni