23.4.2018 Prova del contratto di società
Trib. Bari 18.10.2010 Tizio cita in giudizio Caio chiedendo: Accertarsi l’esistenza della società di fatto tra loro Ordinare lo scioglimento della società Condannare Caio a liquidare la quota
Deduzioni di Tizio - Tizio afferma: - Di avere eseguito in più versamenti un conferimento complessivo di 100mila euro - Di aver prestato la propria opera lavorativa e di amministrazione e gestione quotidiana nella società
Deduzioni di Caio Nega l’esistenza del rapporto di società: -contratto di locazione dell’immobile adibito a ristorante a suo nome Licenza rilasciata a suo nome Libro del personale dipendente assunto a suo nome Presenza di Tizio nel locale dovuta a rapporti di familiarità
Tribunale: respinge la domanda «L’esistenza di una società(anche di fatto) richiede il concorso di un elemento oggettivo (conferimento) e di un elemento soggettivo (comune intenzione di vincolarsi e collaborare per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni)». Nella specie: non sussistono evidenti e univoche manifestazioni esteriori del contratto sociale (documentazione prodotta e prove testimoniali contradditorie e insufficienti a dimostrare l’esistenza di una società: non apprezzabile partecipazione alla gestione quotidiana; pagamenti episodici; contatto con un consulente del lavoro per la costituzione di una società con testimonianza di questi che aveva appreso da Tizio che Caio non voleva più costituirla)