Materiale giuridico di supporto

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Transcript della presentazione:

Materiale giuridico di supporto #immigrazione #rifugiatopolitico #diritti

Normativa da considerare Testo Unico sull’Immigrazione Normativa da considerare

La protezione umanitaria può essere riconosciuta anche a cittadini stranieri che non è possibile espellere perché potrebbero essere oggetto di persecuzione nel loro paese (articolo 19 della legge sull’immigrazione) o in caso siano vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta. In questi casi il permesso ha caratteristiche differenti. La durata è variabile da sei mesi a due anni ed è rinnovabile. Questa tutela è stata introdotta in Italia nel 1998. La protezione umanitaria

Una norma in cambiamento:abolizione della protezione umanitaria. Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale 24 settembre 2018 18.02 Il primo articolo contiene nuove disposizioni in materia della concessione dell’asilo e prevede di fatto l’abrogazione della protezione per motivi umanitari che era prevista dal Testo unico sull’immigrazione. Oggi la legge prevede che la questura conceda un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che presentano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, oppure alle persone che fuggono da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea. . Una norma in cambiamento:abolizione della protezione umanitaria.

Nel 2017 in Italia sono state presentate 130mila domande di protezione internazionale: il 52 per cento delle richieste è stato respinto, nel 25 per cento dei casi è stata concessa la protezione umanitaria, all’8 per cento delle persone è stato riconosciuto lo status di rifugiato, un altro 8 per cento ha ottenuto la protezione sussidiaria, il restante 7 per cento ha ottenuto altri tipi di protezione. Dal gennaio del 2018 le richieste di asilo in Italia stanno diminuendo. (per approfondimenti seguire ISPI https://www.ispionline.it/ ) Un po’ di numeri

Status di rifugiato e protezione sussidiaria La condizione di rifugiato è definita dalla convenzione di Ginevra del 1951, un trattato delle Nazioni Unite firmato da 147 paesi. Nell’articolo 1 della convenzione si legge che il rifugiato è una persona che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese”. Dal punto di vista giuridico-amministrativo è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato, perché se tornasse nel proprio paese d’origine potrebbe essere vittima di persecuzioni. Per persecuzioni s’intendono azioni che, per la loro natura o per la frequenza, sono una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono commesse per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. L’Italia ha ratificato la convenzione con la legge numero 722 del 1954. Status di rifugiato e protezione sussidiaria

Servizi oggetto di riferimento www.centroastalli.it www.cir-onlus.org www.associazionefanon.org www.naga.it Servizi oggetto di riferimento

CDA centri di accoglienza – garantiscono prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio nazionale per il tempo necessario alla sua identificazione e all’accertamento sulla regolarità della sua permanenza in Italia. CARA centro di accoglienza per richiedenti asilo – lo straniero irregolare che richiede la protezione internazionale viene invece inviato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo , qui si provvede all’identificazione e all’avvio delle procedure relative alla protezione internazionale. CPSA centro di primo soccorso e accoglienza – ospitano gli stranieri al momento del loro arrivo in Italia. Qui ricevono le primissime cure mediche necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la protezione internazionale. CIE centri di identificazione ed espulsione – gli stranieri giunti in modo irregolare che non fanno richiesta di protezione internazionale e non ne hanno i requisiti sono qui trattenuti, per evitare la dispersione sul territorio di chi è in via di espulsione e consentire l’esecuzione del provvedimento da parte delle Forze dell’Ordine. Sigle