Prof. ROSANNA MAGLIANO a.a. 2018_2019

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Transcript della presentazione:

Prof. ROSANNA MAGLIANO a.a. 2018_2019 ASPETTI GIURIDICI Ed Etici Università di tor vergata-corso di laurea in biotecnologie

Biotecnologie e diritto: rapporto in continuo divenire LE BIOTECNOLOGIE COINVOLGONO CON IL LORO AMPIO RAGGIO DI AZIONE DIVERSI ASPETTI GIURIDICI: IL DIRITTO DELLA PERSONA, PER CIÒ CHE CONCERNE I METODI TERAPEUTICI CHE UTILIZZANO PARTI DELLA STESSA PERSONA E I METODI DI UTILIZZO INDUSTRIALE DEI TESSUTI CELLULARI UMANI; I DIRITTI COLLETTIVI DI SICUREZZA RISPETTO ALLE PROBLEMATICHE CHE LE BIOTECNOLOGIE PORTANO SULL’’ AMBIENTE E SULL’’ EQUILIBRIO BIOLOGICO FRA RAZZE; I DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, IN QUANTO LE BIOTECNOLOGIE RAPPRESENTANO UNA FONTE DI RICCHEZZA PER LE INDUSTRIE CHE INVESTANO  PER LA RICERCA E L’’ UTILIZZAZIONE INDUSTRIALE

IL DIRITTO strumento NORME GIURIDICHE SISTEMA DI REGOLE PER LA SOLUZIONE DI CONFLITTI TRA GLI UOMINI : OGNI SOCIETA’ NON PUÒ VIVERE SENZA UN COMPLESSO DI REGOLE CHE DISCIPLININO I RAPPORTI TRA LE PERSONE CHE COMPONGONO L’AGGREGAZIONE E SENZA APPARATI CHE SI OCCUPINO DI FARLE OSSERVARE UBI SOCIETAS IBI IUS FUNZIONE Prevenire e risolvere i conflitti mediante l’applicazione di REGOLE PREDETERMINATE strumento NORME GIURIDICHE

ORDINAMENTO GIURIDICO È COSTITUITO DAL COMPLESSO DI NORME E DI ISTITUZIONI MEDIANTE LE QUALI VIENE REGOLATO E DIRETTO LO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE E DEI RAPPORTI TRA SINGOLI RIFLESSIONE SUL TERMINE ORDINAMENTO: SI PONE IN LUCE LA FINALITà DEL FENOMENO GIURIDICO CHE è QUELLA DI «ORDINARE» LA REALTA’ SOCIALE DEVE ESSERE COERENTE CON SE STESSO NON POTENDOSI CONCEPIRE LA CONVIVENZA DI DUE O PIU’ NORME GIURIDICHE CHE DETTINO REGOLE CONTRADDITTORIE

PROPOSIZIONE PRECETTIVA FORMULATA IN TERMINI NORMA GIURIDICA PROPOSIZIONE PRECETTIVA FORMULATA IN TERMINI GENERALI ED ASTRATTI CARATTERI PRECETTIVA: Prescrive un dato comportamento GENERALE: Si rivolge a tutti i membri della collettività ASTRATTA: Riguarda una serie ipotetica di fatti COERCITIVA: L’inosservanza comporta l’applicazione di una sanzione

DIRITTO E MORALE LA NORMA GIURIDICA E’ CARATTERIZZATA DAL FATTO CHE LA SANZIONE E’ PREVISTA ASTRATTAMENTE ED E’ IMPOSTA MEDIANTE STRUMENTI COERCITIVI IN DANNO DI COLUI CHE VIOLA LA REGOLA STESSA. DIVERSO è IL CASO DELLE NORME MORALI : IN QUESTO CASO L’OSSERVANZA E’ FRUTTO DI ADESIONE SPONTANEA E LA VIOLAZIONE COMPORTA SANZIONI SUL PIANO DELLA COSCIENZA E SUL PIANO DELLE RELAZIONI SOCIALI

TEORIA PROF. MOSCATI GLI OBBLIGHI DI CARATTERE MORALE E SOCIALE ( OBBLIGAZIONI NATURALI) SONO CONSIDERATI RILEVANTI DAL DIRITTO ED IN TAL SENSO COSTITUISCONO UN PUNTO DI INCONTRO TRA IL SOCIALE E IL GIURIDICO MA SOLO SE SPONTANEAMENTE OSSERVATI NON ESSENDO POSSIBILE SANZIONARE IN ALCUN MODO IL COMPORTAMENTO CONTRARIO

FUNZIONE PROMOZIONALE DELLE NORME LA NORMA GIURIDICA ASSOLVE ANCHE AD UNA FUNZIONE PROMOZIONALE : ATTRAVERSO LO STRUMENTO NORMATIVO SI TENDE A FAVORIRE LO SVILUPPO DI CERTI SETTORI PRODUTTIVI AL FINE DI CREARE I PRESUPPOSTI PER L’INCREMENTO DEL REDDITO NAZIONALE E DELL’OCCUPAZIONE. E’ INCONCEPIBILE OGGIGIORNO UNA CRESCITA ECONOMICA DELLA COLLETTIVITA’ A PRESCINDERE DALL’ESISTENZA DI UN IDONEO SISTEMA NORMATIVO. Art . 9 cost: la repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITA’ SOCIALE E SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA DISTINZIONI DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI. ART. 3, 1° COMMA, COST.

ORDINAMENTO GIURIDICO ISTITUTO GIURIDICO INSIEME DELLE NORME CHE REGOLANO UN DETERMINATO FENOMENO DELLA VITA SOCIALE ORDINAMENTO GIURIDICO SISTEMA NORMATIVO UNITARIO CHE REGOLA LO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DI UNA DATA COLLETTIVITA’ DI INDIVIDUI COERENTE CON SE STESSO

DIRITTO PRIVATO PUBBLICO Regola i rapporti tra privati e quelli cui partecipa lo Stato se si svolgono su un piano di parità Regola solo i rapporti cui partecipa lo Stato (o un altro ente pubblico) e nei quali lo Stato si pone in una posizione di supremazia PRINCIPI PRINCIPI parità libertà autonomia disparità soggezione Sottosistemi Sottosistemi PENALE AGRARIO COSTITUZIONALE CIVILE TRIBUTARIO LAVORO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO COMMERCIALE

Le fonti del diritto privato DAL PUNTO DI VISTA TERMINOLOGICO L’ESPRESSIONE FONTE DEL DIRITTO SI SEGNALA SUBITO PER LA SUA AMBIGUITA’: ESSA PUÒ INDIFFERENTEMENTE RIFERIRSI AL PROCEDIMENTO CON CUI IL DIRITTO VIENE IN VITA OVVERO AL RISULTATO DI TALE PROCEDIMENTO, AL SUO PRODOTTO

MODI DI FORMAZIONE DELLE NORME FONTI DEL DIRITTO QUALUNQUE ATTO O FATTO CHE, IN UN DATO ORDINAMENTO GIURIDICO, E’ CAPACE DI CREARE NORME GIURIDICHE FONTI DI PRODUZIONE MODI DI FORMAZIONE DELLE NORME FONTI DI COGNIZIONE TESTI CHE CONTENGONO LE NORME GIA’ FORMATE DALLE FONTI DI PRODUZIONE: DETTANO SEMPRE REGOLE GENERALI ED ASTRATTE. IL NOSTRO ORDINAMENTO NON ACCOGLIE IL PRINCIPIO VIGENTE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAW DOVE IL DIRITTO E’ CREATO ANCHE DALLE SENTENZE DEI GIUDICI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE ‘42 ART. 1 INDICAZIONE DELLE FONTI Sono fonti del diritto: 1) LE LEGGI 2) I REGOLAMENTI 3) ( LE NORME CORPORATIVE) 4) GLI USI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE ’42 NON Più SUFFICIENTI ART. 1 INDICAZIONE DELLE FONTI del diritto nazionale COSTITUZIONE ‘48 LEGGI DELLO STATO + LEGGI REGIONALI REGOLAMENTI USI

Fonti europee + FONTI EUROPEE (ART. 11 COSTITUZIONE: L’ITALIA CONSENTE ALLE LIMITAZIONI DI SOVRANITà NECESSARIE AD UN ORDINAMENTO CHE ASSICURI LA PACE E LA GIUSTIZIA FRA LE NAZIONI) REGOLAMENTI DIRETTIVE

SISTEMA DELLE FONTI PRINCIPIO DI PLURALITA’ DELLE FONTI ESISTONO MOLTEPLICI FONTI DEL DIRITTO ESIGENZA DI COORDINAMENTO: PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI NON TUTTE LE FONTI HANNO STESSO VALORE, POSSONO AVERE GRADO DIVERSO PRINCIPIO CRONOLOGICO FRA FONTI DI PARO GRADO CONTRASTANTI PREVALE QUELLA CREATA SUCCESSIVAMENTE PRINCIPIO DI COMPETENZA DETERMINATE FONTI POSSONO CREARE NORME SOLO IN CERTE MATERIE

Rapporto norme interne ed europee LA NORMA COMUNITARIA QUANDO E’ POSTERIORE ALLA NORMA INTERNA PROVOCA LA CADUCAZIONE DI QUEST’ULTIMA PER LA SOPRAVVENIENZA DELLA NORMA EMANATA DALLA COMUNITà IN MATERIE AD ESSA RISERVATE

Principi di sussidiarietà e proporzionalita’ Art. 5 trattato ue 1. La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.  2. In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati, per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.  3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene, soltanto se e in quanto, gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.  4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Corte Costituzionale 18 aprile 1968, n.168 « L’ORDINAMENTO STATALE NON SI APRE INCONDIZIONATAMENTE ALLA NORMAZIONE COMUNITARIA GIACCHé IN OGNI CASO VIGE IL LIMITE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL NOSTRO ORDINAMENTO COSTITUZIONALE E DEI DIRITTI INALIENABILI DELLA PERSONA UMANA».

EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE AMBITO DI EFFICACIA NEL TEMPO # INIZIO OBBLIGATORIETA’ = ENTRATA IN VIGORE (ART. 10 PREL.) # PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ = (ART. 11 PREL.) # CESSAZIONE = ABROGAZIONE (ART. 15 PREL.)

EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE AMBITO DI EFFICACIA NELLO SPAZIO # PRINCIPIO DI STATUALITA’ DEL DIRITTO # DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (l. 218/1995)

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Procedimento attraverso il quale si specifica il significato delle disposizioni legislative CRITERI NORMATIVI (Art. 12, 1 prel.) # INTERPRETAZIONE LETTERALE (alla lettera, ma in relazione al contesto) # INTERPRETAZIONE LOGICA (coerente con lo scopo cui la regola è diretta = RATIO LEGIS)

INTERPRETAZIONE ANALOGICA ART. 12, 2 PREL. IN MANCANZA DI PRECISA DISPOSIZIONE NORMATIVA (C.D. LACUNA) SI APPLICANO DISPOSIZIONI CHE REGOLANO CASI SIMILI (EADEM RATIO) (C.D. ANALOGIA LEGIS) IN MANCANZA SI HA RIGUARDO AI “PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO”, OSSIA PRINCIPI NON SCRITTI CHE RAPPRESENTANO LE DIRETTIVE FONDAMENTALI CUI SI E’ ISPIRATO IL LEGISLATORE (C.D. ANALOGIA IURIS)

CONCETTI GIURIDICI FONDAMENTALI DIRITTO OGGETTIVO SOGGETTIVO NORMA GIURIDICA ORDINAMENTO GIURIDICO POSIZIONE DI VANTAGGIO TUTELATA DALLA NORMA GIURIDICA definizione POTERE DI AGIRE PER IL SODDISFACIMENTO DEL PROPRIO INTERESSE, PROTETTO DALL’ORDINAMENTO

DIRITTI SOGGETTIVI CATEGORIE DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI ASSOLUTI DIRITTI RELATIVI DIRITTI REALI DIRITTI DELLA PERSONA DIRITTI DI CREDITO DIRITTI DI FAMIGLIA DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI NON PATRIMONIALI

SOGGETTI DEL DIRITTO COLORO CHE POSSONO ESSERE TITOLARI DI SITUAZIONI GIURIDICHE E DUNQUE DI RAPPORTI GIURIDICI PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE INDIVIDUI UMANI LIBRO I TITOLO I ARTT. 1-10 C.C. ENTI, ORGANIZZAZIONI LIBRO I TITOLO II ARTT. 11 SS. C.C.

I SOGGETTI DEL DIRITTO HANNO CAPACITA’ GIURIDICA ATTITUDINE AD ESSERE TITOLARI DI RAPPORTI GIURIDICI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA = CAPACITA’ GIURIDICA CAPACITA’ GIURIDICA V. ART. 22 COST.; ART. 1 C.C.

CAPACITA’ GIURIDICA ACQUISTO Art.1,1 C.C. CON LA NASCITA (INIZIO RESPIRAZIONE) Art. 1,2 C.C. CON IL CONCEPIMENTO SOLO SE NASCE VIVO CAPACITA’ GIURIDICA RELATIVA: CAPACITA’ DI RICEVERE PER TESTAMENTO (ART. 462 C.C.) E PER DONAZIONE (ART. 784 C.C.) Art. 2,2 C.C. CAPACITA’ GIURIDICA SPECIALE (IDONEITA’ AD ESSERE TITOLARE DI UN DETERMINATO RAPPORTO GIURIDICO) CAPACITA’ DI PRESTARE IL PROPRIO LAVORO = 15 ANNI

CAPACITA’ GIURIDICA PERDITA CON LA MORTE (MORTE CELEBRALE) ART.48 C.C. SCOMPARSA ART.49 C.C. ASSENZA ART.58 C.C. MORTE PRESUNTA

CAPACITA’ DI AGIRE ACQUISTO ART. 2 C.C. COMPIMENTO 18° ANNO ATTITUDINE DI UN SOGGETTO A COMPIERE ATTI GIURIDICI, MEDIANTE I QUALI ACQUISTA DIRITTI O ASSUME DOVERI ACQUISTO ART. 2 C.C. COMPIMENTO 18° ANNO

DIRITTI DELLA PERSONA TIPOLOGIE DIRITTO ALLA VITA (Art. 575 c.p.) DIRITTO ALL’INTEGRITA’ FISICA (Art. 5 c.c.) DIRITTO ALLA SALUTE (Art. 32 Cost.) DIRITTO AL NOME (Art. 6/7 c.c.) DIRITTO ALL’IMMAGINE (Art. 10 c.c., l. 633/1941) DIRITTO ALL’INTEGRITA’ MORALE (Art. 594 c.p.) DIRITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE DIRITTO ALLA RISERVATEZZA (d. lgs. 196/2003) …..

DIRITTI DELLA PERSONA MEZZI DI TUTELA INIBITORIA RISARCIMENTO DEI DANNI INIBITORIA PUBBLICAZIONE SENTENZA DI CONDANNA