Il sistema pensionistico italiano: il primo e il secondo pilastro Avv. Paolo Bonetti Università di Trieste Scienze statistiche e attuariali 11 dicembre 2018
IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO PENSIONI DI BASE Primo pilastro PENSIONE COMPLEMENTARE Secondo pilastro Ad onor del vero la dottrina più recente parla addirittura di secondo, terzo e quarto pilastro con ciò intendendo rispettivamente i fondi complementari di formazione contrattuale (fondi pensione aperti ad adesione collettiva e chiusi), quelli ad accumulo (i fondi pensione aperti ed i PIP o FIP) ed i prodotti finanziari ed assicurativi.
IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO: LE FONTI Legge 30 aprile 1969, n. 153; Dec. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; Legge 8 agosto 1995, n. 335; Legge 27 dicembre 1997, n. 449; D.L. 201/2011, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Pensioni di base Dec. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; Legge 23 agosto 2004, n. 243; Dec. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Pensioni complementari
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Art. 38 Cost. Distinzione tra previdenza e assistenza; Distinzione tra lavoratori e cittadini; Distinzione tra prestazioni pensionistiche e prestazioni a sostegno del reddito.
RAPPORTO PREVIDENZIALE Trilatero nei rapp. lav. sub.: datore di lavoro / lavoratore / Ente previdenziale (eccezione: VV). Bilaterale nei rapp. lav. autonomi: lavoratore / Ente previdenziale (eccezione collaboratori familiari).
OBBLIGO DI VERSARE I CONTRIBUTI (art. 2115 c.c. e L. 218/52) 2018 33 % (FPLD) Quota a carico dat.lav. 9,19 % Quota a carico lavoratore
ENTITA’ DEL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO Dipende da: Inquadramento del datore (no applicazione 2195 cod. civ., ma classificazione attività impresa su base ISTAT); Tipologia di CCNL applicato; Individuazione Ente previdenziale; Applicazione determinati istituti (f.o.s., sgravi contributivi); Qualifica lavoratore (D., Q., I., O.); Tipologia lavoro (part time, job sharing; tempo determinato, apprendistato, contratti di inserimento).
ENTITA’ DEL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO Una volta individuazione fondo speciale: F.S. per gli impiegati esattoriali; F.S. per personale del credito; F.S. per personale delle assicurazioni; F.S. per personale di Poste Italiane Spa; F.S. per personale pubblici servizi di trasporto; F.S. per dipendenti ENEL e aziende elettriche private; F.S. per personale di volo; F.S. per telefonici; F.S. per aziende private del gas; F.S. per Ferrovie dello Stato Spa; F.S. per personale Ente Tabacchi Italiani.
ENTITA’ DEL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO Il datore di lavoro versa i contributi: FPLD (33 %); NASPI (1,61 %); Fondo Garanzia TFR (0,20 %); CUAF (0,68 %); CIGO (1,70 - 2 %); in edilizia x operai 4,70 % CIGS (se dovuta 0,90 %); Mobilità (se dovuta 0,30 %); Malattia (2,22 %); Maternità (0,46 %).
CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI Serve conoscere: Le aliquote contributive da applicare all’imponibile previdenziale; l’ammontare del reddito imponibile; gli eventuali benefici (riduzioni, esoneri); Si calcolano i contributi dovuti, si applicano le aliquote sulle quote a carico di dipendenti e datore, si determinano i benefici, sgravi e le prestazioni che il dat.lav. anticipa (somme a credito del dat.lav.). Somme a debito del dat.lav. – somme a credito del dat.lav. = contributo dovuto
MODALITA’ DELLA DENUNZIA CONTRIBUTIVA Obbligo di denunciare i propri dipendenti entro la fine del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono (al mese di competenza). Se l’ultimo giorno è festivo il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. Per i committenti l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.
SOGGETTI TENUTI ALLA DENUNZIA CONTRIBUTIVA Datori di lavoro tenuti a versare i ctr i.v.s. o minori; Committenti; Associanti in partecipazione (ora non più); Esclusi: Datori di lavoro domestico; Datori di lavoro agricolo per OTD e OTI.
SOGGETTI A FAVORE DEI QUALI SI EFFETTUA LA DENUNZIA CONTRIBUTIVA Lavoratori subordinati; Iscritti alla Gestione Separata; Lavoratori iscritti solo per ctr minori (x es. tempo determinato nelle PP.AA.); Giornalisti iscritti all’INPGI.
MODALITA’ DELLA DENUNZIA CONTRIBUTIVA CRONOLOGIA Marche (anni ‘60 / ‘70); Modello O1/M (anni ’80 / ‘90); CUD (dal 1998); EMENS (dal 1/2005): dati retributivi ed informazioni necessarie per calcolo contributi, implementazione posizioni contributive individuali, erogazione prestazioni; UNIEMENS (dal 2009) unificazione flussi DM10 ed EMENS, raccoglie a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive.
MODALITA’ DELLA DENUNZIA CONTRIBUTIVA VANTAGGI Aggiornamento continuo archivio lavoratori; Maggior tempestività nell’erogare prestazioni (c.d. tempo reale); Rilascio tempestivo estratto conto individuale.
MODALITA’ DEL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO Entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi
BASE IMPONIBILE La retribuzione a fini previdenziali è diversa da quella prevista da leggi e CCNL; Retribuzione imponibile: art. 12 L 153/1969: «per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro».
BASE IMPONIBILE RETRIBUZIONE Indici strutturali, in assenza di un concetto legale di retribuzione: Determinatezza (artt. 2099 e 1346 c.c.); Obbligatorietà; Corrispettività (causale); Continuità.
BASE IMPONIBILE Nella nozione di retribuzione vanno ricompresi: il minimo tabellare (la c.d. paga base); l’indennità di contingenza (talora fusa col minimo tabellare nella c.d. paga base conglobata); gli scatti di anzianità (biennali o triennali); l’E.D.R. (elemento distinto della retribuzione); lo straordinario diurno, notturno, festivo (attenzione alla c.d. banca delle ore); le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo; l’indennità di vacanza contrattuale (30 – 50 % tasso di inflazione dopo 3 - 6 mesi senza contratto); le mensilità aggiuntive (13a e 14a - frazionabilità); superminimi, collettivi ed individuali (fidelizzazione dipendenti).
BASE IMPONIBILE Nella nozione di retribuzione vanno ricompresi: INDENNITA’: sostitutiva delle ferie o dei permessi (ROL riduzione orario lavoro, PIR permessi individuali retribuiti, PAR permessi annui retribuiti) non goduti; di rappresentanza; di trasferimento; di trasferta; estero; di residenza (per spostamento coattivo); mensa; indennità sostitutiva del preavviso;
BASE IMPONIBILE Sono escluse dalla base imponibile: Diaria e indennità di trasferta nei limiti del 50 % dell’ammontare; Rimborsi a piè di lista; Indennità di anzianità; Indennità di cassa; Gratificazioni concesse una tantum o per liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti; Contributi di previdenza alle casse edili; Contributi a forme di previdenza complementare.
MINIMO IMPONIBILE Art. 1 D.L. 338/89 conv. in L 389/89 «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quelle previsto dal contratto collettivo e, in caso di più CCNL per la stessa categoria, si applica quello stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative nella categoria». Norma collegata con il principio di cui all’art. 36 Cost.
MINIMO IMPONIBILE Art. 1 D.L. 338/89 conv. in L 389/89 Anche i datori di lavoro che non aderiscono a specifici contratti o accordi collettivi, devono rispettare il minimo imponibile e devono versare la contribuzione sulla base della retribuzione prevista e stabilita da quella disciplina collettiva. La contribuzione non potrà dunque mai andare al di sotto di determinati parametri fissati dalle norme o dalla contrattazione collettiva. Con la crisi possono essere introdotte politiche flessibili (parzialmente) e forme di decontribuzione, ma solo su aspetti retributivi marginali.
LE PENSIONI DI BASE I lavoratori dipendenti del settore privato sono iscritti all’A.G.O., Assicurazione Generale Obbligatoria, gestita dall’INPS, il quale incassa i contributi versati dai datori di lavoro a favore dei propri dipendenti ed eroga loro le prestazioni (pensionistiche e di sostegno del reddito) che spettano agli assicurati in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge. Per i lavoratori dipendenti opera il principio dell’automatismo delle prestazioni (art. 2116 cod. civ.)
PENSIONI: METODO DI CALCOLO SISTEMA RETRIBUTIVO SISTEMA CONTRIBUTIVO MISTO
PENSIONI: METODO DI CALCOLO Retributivo: almeno 18 anni di contributi fino al 31 dicembre 1995; Misto: almeno 1 settimana, ma meno di 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995 (calcolo pro rata); Contributivo: nessun contributo prima del 31 dicembre 1995. Dal 1 gennaio 2012: contributivo per tutti Con il sistema contributivo non si ha più diritto alla integrazione al trattamento minimo (per il 2018 € 507,42). Al massimo, se privi di altri redditi, i pensionati potranno chiedere l’assegno sociale (per il 2017 € 448,07).
PENSIONI: METODO DI CALCOLO Retributivo: sistema di ripartizione; calcolo della retribuzione media settimanale degli ultimi 10 anni che viene moltiplicato per l’anzianità contributiva maturata e per un rendimento annuo (max 2 % - min 0,9 %). Non garantito l’equilibrio attuariale annuale, dal momento che non viene (rectius non veniva) effettuata una revisione annuale del premio, cioè dell’aliquota contributiva. Non è previsto un massimale di retribuzione pensionabile (tutta la retribuzione percepita viene considerata per il calcolo della prestazione finale). Contributivo: sistema di capitalizzazione; calcolo basato su tutti i contributi versati alla previdenza pubblica (ogni anno i contributi sono rivalutati). Garantito l’equilibrio attuariale annuale, perché ciò che uno versa si vedrà direttamente inserito nella propria posizione contributiva e forma annualmente la base su cui verrà poi liquidata la prestazione pensionistica. Al momento del pensionamento il montante dei contributi versati viene convertito in pensione applicando una serie di coefficienti stabiliti per legge che dipendono dall’età dell’interessato e garantiscono un assegno maggiore con li crescere dell’età a parità di montante. I coefficienti sono rivisti periodicamente (biennale) per adeguarli all’evoluzione dell’aspettativa di vita media della popolazione italiana. È previsto un massimale di retribuzione pensionabile.
LE PENSIONI DI BASE Pensione di vecchiaia: Requisito anagrafico (già 60 U 55 D; poi 65 U 60 D; nel 2017 66 anni e 7 mesi U, 65 anni e 7 mesi D priv., 66 anni e 1 mese D aut.; con uniformità UU. E DD. dal 2018 66 anni e 7 mesi); Minimo 20 anni di contributi (1040 c.s.) - una volta bastavano 15 anni; Cessazione dal rapporto di lavoro. Deroga per particolari categorie: invalidi civili al 80 %; chi ha un’anzianità di assicurazione di 25 anni e almeno 10 anni con meno di 52 c.s. (c.d. vecchiaia in deroga); chi aveva 15 anni ctr ante 31.12.1992.
LE PENSIONI DI BASE
LE PENSIONI DI BASE Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo: Inizio lavoro dopo il 1 gennaio 1996; Requisito anagrafico come sopra (con uniformità UU. E DD. dal 2018 66 anni e 7 mesi); Minimo 20 anni di contributi (1040 c.s.); Cessazione dal rapporto di lavoro; Avere una pensione superiore a 1,5 volte l’ammontare dell’assegno sociale (€ 448,07 e quindi € 672,11). Deroga per chi non ha tali requisiti: servono 5 anni di contributi e un’età che all’inizio era di 70 anni e ora di 70 anni e 7 mesi.
LE PENSIONI DI BASE
LE PENSIONI DI BASE Pensione anticipata: Una volta definita pensione di anzianità (ora, post Legge Fornero n. 214/2011, anticipata): Minimo 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini); Minimo 41 anni e 10 mesi di contributi (donne); Una volta bastavano 35 anni di ctr (1820 c.s.); Poi 40 anni di ctr; Poi sistema delle c.d. finestre. Si prescinde dal requisito anagrafico !
LE PENSIONI DI BASE Pensione anticipata per lavoratori precoci: Dal 1 maggio 2017 l'art. 1, c. 199 L. 232/2016 ha ridotto il requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall'età anagrafica) per UU. E DD. che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in uno dei cinque specifici profili meritevoli di tutela (disoccupati a seguito di licenziamento, invalidi con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti, addetti a lavori rischiosi e gravosi). Anche il requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi è soggetto ai futuri adeguamenti alla speranza di vita e l'agevolazione in questione è fruibile entro un determinato vincolo di bilancio annuo). L'agevolazione consente agli assicurati di ottenere la pensione anticipata con un anticipo di un anno e 10 mesi rispetto ai requisiti sopra indicati.
LE PENSIONI DI BASE Pensione anticipata per lavorati usuranti: Destinata a persone che hanno svolto lavori o attività usuranti o di notte per almeno la metà della vita lavorativa o per 7 anni negli ultimi 10. Vi sono compresi i conducenti di veicoli non inferiori a 9 posti per servizio di trasporto pubblico. Non è prevista alcuna penalizzazione per i lavoratori. È sospeso l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita fino al 2026.
LE PENSIONI DI BASE
LE PENSIONI DI BASE Contributi solo dal 1.1.1996; Pensione anticipata nel sistema contributivo: Contributi solo dal 1.1.1996; Minimo 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne). Si prescinde dal requisito anagrafico ! IN ALTERNATIVA Età anagrafica 63 anni e 7 mesi (in origine 63 anni); Minimo accredito di 20 anni di contributi effettivi (no ctr figurativi); L’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (1.254,60 euro al mese per il 2017).
LE PENSIONI DI BASE
LE PENSIONI DI BASE Ipotesi ancora allo studio Quota 100: Ipotesi ancora allo studio Somma di età anagrafica e contributi. Requisito minimo 62 anni di età e 38 anni di contributi. Per chi chiede la pensione a 62 anni con la c.d. quota 100, vi sarà un divieto di cumulo con i redditi di lavoro per i successivi 5 anni, periodo che si contrae in misura inversamente proporzionale all’età anagrafica. Pare venga introdotta questa misura per soli 3 anni per poi generalizzare la pensione anticipata per tutti a 41 anni di età.
LE PENSIONI DI BASE Ipotesi ancora allo studio Quota 100: Ipotesi ancora allo studio Si parla di introdurre uno slittamento dell’entrata in vigore della norma e della concreta applicazione di 3 mesi per il settore privato e di 6 mesi per il settore pubblico. Potenziale penalizzazione tra il 5 e il 30 per cento. Copertura finanziaria 7 miliardi di euro. Contrasto Governo – INPS. Rapporto deficit / PIL (2,4 – 2,1 – 1,9). Reddito di cittadinanza.
LE PENSIONI DI BASE Pensione ai superstiti: Dirette o di reversibilità (già pensionato il de cuius) o indirette (non ancora pensionato). Per la pensione di reversibilità si prescinde dal requisito contributivo Per la pensione indiretta servono 15 anni di ctr o un minimo 5 anni di contributi (di cui 3 nell’ultimo quinquennio) in capo all’assicurato deceduto; Deroga per c.d. superstiti da inabile; E’ un diritto che sorge iure proprio (non divento erede).
LE PENSIONI DI BASE Spetta a: Pensione ai superstiti: Spetta a: Coniuge, anche se separato. Se separato con addebito solo se avente diritto agli alimenti. Non spetta al coniuge divorziato, salvo sia titolare di assegno divorzile e non sia risposato. Figli, minorenni (fino a 18 anni); maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni, a carico del deceduto e non prestanti attività lavorativa; 3) maggiorenni studenti universitari per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del deceduto e non prestanti attività lavorativa; 4) inabili di qualsiasi età a carico del deceduto e conviventi con lo stesse alla data della morte; Nipoti, se a carico del nonno deceduto; Genitori, di età inferiore a 65 anni e a carico del figlio morto; Fratelli / sorelle, in mancanza degli altri e a carico del de cuius.
LE PENSIONI DI BASE
LE PENSIONI DI BASE Art. 2 Legge n. 222/1984 Pensione di inabilità: Art. 2 Legge n. 222/1984 Minimo 5 anni di contributi (di cui 3 nell’ultimo quinquennio); Totale inabilità a svolgere un lavoro in occupazioni confacenti. 100 per cento di invalidità lavorativa.
LE PENSIONI DI BASE Art. 1 Legge n. 222/1984 Assegno di invalidità: Art. 1 Legge n. 222/1984 Minimo 5 anni di contributi (di cui 3 nell’ultimo quinquennio); Riduzione capacità di lavoro in occupazioni confacenti per oltre due terzi. 67 per cento di invalidità lavorativa.
LE PENSIONI COMPLEMENTARI Fondi a CONTRIBUZIONE definita Fondi a PRESTAZIONE definita
LE PENSIONI COMPLEMENTARI Fondi a contribuzione definita: Quando è fissata la misura dei contributi da versare al fondo pensione, la cui capitalizzazione costituisce un importo (montante maturato) dal quale si determinano le prestazioni. In questo caso la prestazione finale non è conosciuta a priori, ma dipende dalla gestione finanziaria del fondo.
LE PENSIONI COMPLEMENTARI Fondi a prestazione definita (o beneficio definito): Quando è fissato l’obiettivo pensionistico da raggiungere (per esempio una data percentuale dell’ultima retribuzione) e le contribuzioni da versare nel corso dell’attività lavorativa vengono calcolate in funzione di questo obiettivo e devono essere tali da garantire l’equilibrio della gestione (secondo il principio di equilibrio attuariale). I fondi a prestazione definita fanno riferimento o al livello del reddito o al livello di previdenza obbligatoria: nel primo caso si ha un piano a prestazione aggiuntiva; nel secondo si ha un piano a prestazione integrativa.
LE PENSIONI COMPLEMENTARI In entrambi i casi (fondi a contributo o a prestazione definita) alla fase di accumulo del capitale, di natura esclusivamente finanziaria in quanto ogni iscritto al fondo ha un suo conto individuale costituito dalla somma dei contributi versati e dei rendimenti conseguenti al loro investimento, segue la fase di erogazione della pensione complementare, di natura assicurativa. Il capitale assicurato è tale da verificare l’equilibrio finanziario con il flusso dei contributi versati durante il periodo di attività lavorativa, mentre nella fase di erogazione della pensione resta verificato il principio di equilibrio attuariale individuale.
LE PENSIONI COMPLEMENTARI Prima di parlare di previdenza complementare non va dimenticato il c.d. tasso di sostituzione: È il rapporto tra l’ultimo stipendio percepito (o l’ultimo reddito da lavoro per i lavoratori autonomi) e il primo rateo della pensione pubblica; Può essere calcolato al lordo o al netto delle ritenute (fiscali e contributive); Dipende da molti fattori: età, tipologia di lavoro svolto (sub. o aut.), andamento del PIL, anni di contribuzione, dinamica della carriera lavorativa, inflazione; per un lavoratore dipendente, il tasso di sostituzione è pari a circa il 70%. per un lavoratore autonomo: il tasso di sostituzione è pari a circa il 60%.
TASSO DI SOSTITUZIONE PENSIONAMENTO A 67 ANNI (fonte elaborazioni Aon Hewitt Retirement & investment consulting) RETRIBUZIONE 30.000 70.000 150.000 Età 65 anni 79 % 69 % 54 % Età 55 anni 64 % 49 % 39 % Età 45 anni 37 % 26 %
TASSO DI SOSTITUZIONE PENSIONAMENTO A 70 ANNI (fonte elaborazioni Aon Hewitt Retirement & investment consulting) RETRIBUZIONE 30.000 70.000 150.000 Età 65 anni 86 % 75 % 60 % Età 55 anni 73 % 55 % 44 % Età 45 anni 63 % 43 % 31 %
FONDI COMPLEMENTARI: TIPOLOGIE Fondi pensione chiusi (contrattuali, negoziali): solo per appartenenti ad un certo comparto, categoria, azienda Fondi complementari aperti (istituiti da SIM, SGR, banche, imprese di assicurazione) F.I.P. o P.I.P. (contratti fatti con imprese di assicurazione autorizzate IVASS) Percentuale di adesione: ca. 25 %
FONDI COMPLEMENTARI: DESTINATARI Lavoratori dipendenti, pubblici e privati Soci lavoratori e lavoratori di cooperative di produzione e lavoro Lavoratori autonomi e liberi professionisti Quivis de populo
FONDI COMPLEMENTARI: FORME DI FINANZIAMENTO T.F.R. Contributo lavoratore Contributo datoriale (non x FIP)
LE PENSIONI COMPLEMENTARI: FORME DI FINANZIAMENTO T.F.R. Trattasi di retribuzione, a carattere differito, accumulata annualmente nel corso del rapporto di lavoro di natura subordinata; Art. 2120 cod. civ.; Viene liquidato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto (tranne anticipazioni).
LE PENSIONI COMPLEMENTARI: FORME DI FINANZIAMENTO T.F.R. Per i lavoratori già attivi alla data di entrata in vigore del Dec. Lgs. n. 252/2005 è prevista la destinazione di una quota del TFR al fondo pensione (di solito già stabilita dalle fonti collettive del fondo pensione); Per i neo assunti il TFR viene destinato nella sua interezza.
LE PENSIONI COMPLEMENTARI: differenze tra TFR ex art. 2120 c. c LE PENSIONI COMPLEMENTARI: differenze tra TFR ex art. 2120 c.c. e TFR conferito ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Modalità di rivalutazione; Disciplina delle anticipazioni; Tassazione.
LE PENSIONI COMPLEMENTARI: FORME DI FINANZIAMENTO CONTRIBUTO DEL LAVORATORE Viene stabilito in base a una percentuale della retribuzione che viene posta alla base del trattamento di fine rapporto; La retribuzione è determinata per ogni categoria e mansione dalla contrattazione collettiva. La retribuzione viene erogata al lavoratore mensilmente, ma il contributo si calcola su base annua.
LE PENSIONI COMPLEMENTARI: FORME DI FINANZIAMENTO CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO Erogato solo se il prestatore destina alla previdenza complementare una parte della sua retribuzione; Erogato nella percentuale massima dell’uno per cento delle retribuzioni spettanti al lavoratore.
SCELTA DEL LAVORATORE Entro 6 mesi dal 1 gennaio 2007 o dall’assunzione, se successiva; Opzione per: A) mantenimento TFR presso datore di lavoro; B) conferimento al fondo complementare (scelta irrevocabile, anche se muta il dat. lav.);
OMESSA CONTRIBUZIONE DELL’IMPRESA AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Domanda del lavoratore allo specifico Fondo di Garanzia c/o INPS (art. 5 Dec. Lgs. n. 80/1992) che integra: Il contributo che il dat. lav. avrebbe dovuto versare al fondo di previdenza complementare; La quota parte del contributo del lavoratore che l’impresa gli ha trattenuto ma non ha versato al fondo di previdenza complementare; Quota di TFR che l’impresa ha trattenuto al lavoratore ma non ha versato al fondo di previdenza complementare.
Fondo di Garanzia per T.F.R. ex art. 2120 cod. civ.: DOPPIO BINARIO Prestazione chiesta all’INPS dal lavoratore; Pagata dal Fondo al lavoratore. Fondo di Garanzia per T.F.R. ex art. 2120 cod. civ.: Pagato dal Fondo di Garanzia direttamente al fondo previdenziale. Fondo di Garanzia per quota TFR (ed eventuale contribuzione) conferite alla previdenza complementare:
PREVIDENZA COMPLEMENTARE DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE Normalmente coincide con la decorrenza della pensione obbligatoria, nel senso che fino a quando non ho diritto a percepire il trattamento con il primo pilastro non posso godere della pensione complementare. Serve un minimo di iscrizione al fondo pensione di almeno 5 anni o diversa previsione (pensione complementare di vecchiaia); In taluni casi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con almeno 15 anni di appartenenza al fondo e a condizione che manchino non più di 10 anni al raggiungimento dell’età pensionabile (pensione complementare di anzianità).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE MODALITA’ DI PERCEZIONE Le prestazioni erogate dal fondo pensione (sulla base della posizione individuale maturata, frutto della contribuzione versata e delle auspicabili rivalutazioni) possono essere corrisposte integralmente sotto forma di rendita, oppure in parte con la rendita e in parte in forma di capitale, che tuttavia non può essere superiore al 50 % del montante maturato.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE REVERSIBILITA’ Reversibilità della prestazione: solo se previsto contrattualmente e a condizione che si sia provveduto, in sede di stipula, a indicare il beneficiario.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE La riforma Monti Fornero ha prodotto potenziali risparmi per 80 miliardi di euro in 10 anni; Obiettivo far corrispondere sempre di più le entrate contributive con le prestazioni; Scontro infragenerazionale; I conti pubblici sono tenuti a bada, ma non sempre è garantita la sostenibilità sociale e la potenziale apertura del mercato del lavoro alle persone più giovani; Ipotesi maggior flessibilità, con l’assicurato che, pagando di tasca propria, potrebbe scegliere di anticipare la pensione, acquistando tempo; Garantire l’equilibrio contabile del sistema pensionistico.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE A.P.E.: Fonti art. 1, commi 166 – 178, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (APE volontaria); art. 1, comma 172, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (APE aziendale); art. 1, commi 179 – 186, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – DPCM 88/2017 (APE sociale). È stato istituito in via sperimentale dal 1.5.2017 al 31.12.2018
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE A.P.E.: anticipo pensionistico. È un prestito concesso a favore di lavoratori (iscritti alla gestione obbligatoria e alla gestione separata dell’INPS, nonché delle forme sostitutive ed esclusive) con i seguenti requisiti: Essere prossimi alla pensione di vecchiaia (max 3 anni e 7 mesi, min 6 mesi). Avere almeno 63 anni di età. Poter vantare almeno 20 anni di contributi; Non esser titolari di un trattamento pensionistico diretto.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE A.P.E.: l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesto, non deve essere inferiore a 1,4 volte l’importo del trattamento minimo (per il 2017 € 702,65). ITER domanda all’INPS che certifica (o meno) il possesso dei requisiti, comunicando l’importo (minimo e massimo) della prestazione di anticipo concedibile; domanda del lavoratore per ottenere l’APE prima e la pensione di vecchiaia poi (domande irrevocabili); convenzione (accordo quadro) tra banche e INPS e Ministeri; scelta del finanziatore (Istituto di credito) e dell’impresa di assicurazione per la stipula della polizza assicurativa da parte del lavoratore contro il rischio di premorienza. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento; finanziatori e imprese assicurative forniscono all’INPS la documentazione necessaria; il finanziatore trasmette all’INPS e al richiedente il contratto di prestito o la reiezione dello stesso; Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento; raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia l’INPS eroga la pensione trattenendo dalla stessa l’importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa all’Istituto finanziatore.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE A.P.E.: chi percepisce l’anticipo pensionistico rimborsa il prestito (finanziamento) prima durante l’APE e poi con la pensione di vecchiaia per un massimo di 20 anni. Tasso annuo finanziamento al 2,75 % fisso. L’APE è esente da imposizione fiscale e al percettore viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 % del ventesimo degli interessi e del premio dovuti. Se il beneficiario muore durante il periodo di anticipo o dopo il pensionamento, ma prima di aver completato la restituzione del finanziamento, l’assicurazione ripaga il debito residuo e la pensione di reversibilità eventuale sarà corrisposta nella integrale misura dovuta, senza recuperi dell’anticipo, grazie all’intervento dell’assicurazione che copre tale evenienza. Dopo 20 anni dal pensionamento, il trattamento previdenziale tornerà al suo importo originario.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE A.P.E.: difficile calcolarne la convenienza. PRO: reddito netto percepito immediatamente; CONTRO: pensione di vecchiaia ridotta (perché ci sono minori contributi nell’ultimo periodo e perché sulla pensione incide la rata ventennale). Graduazione dell’Ape richiesta sulla pensione rispetto alla durata dell’anticipo: Anticipi fino a 43 mesi: 75 %; Anticipi da 24 a meno di 36 mesi: 80 %; Anticipi da 12 a meno di 24 mesi: 85 %; Anticipi di meno di 12 mesi: 90 %.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE Oltre all’APE volontario è previsto l’APE sociale a favore dei disoccupati a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale (a condizione che abbiano esaurito gli ammortizzatori da almeno 3 mesi e possiedano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni); di chi assiste, da almeno 6 mesi, coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave (a condizione che possiedano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni); di chi ha una riduzione della capacità lavorativa oltre il 74 % (a condizione che possiedano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni); di chi svolge da almeno 6 anni un’attività rischiosa in modo continuativo (a condizione che possiedano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni), come operai dell’industria estrattiva, edilizia, conduttori di gru o macchine perforatrici, conciatori di pelli, conducenti treni, camion e mezzi pesanti, professioni sanitarie infermieristiche, insegnanti scuola infanzia e asili nido, facchini. Viene pagata per 12 mensilità e non può superare la somma di € 1.500,00. È tassata ai fini IRPEF. Qui banche e assicurazioni non sono coinvolte.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE Previsione infine dell’APE aziendale: accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro. I costi sono a carico del datore di lavoro (e sono pari almeno alla contribuzione volontaria, ossia il 32,87 % della retribuzione imponibile dell’ultimo anno lavorato) e vanno dal momento di accesso all’APE alla maturazione della pensione pubblica (per es. per un lavoratore con una retribuzione imponibile di 40.000 euro il datore verserà un contributo minimo di circa 13.000 € per ogni anno di anticipo). La provvista va versata all’INPS in un’unica soluzione entro la scadenza contributiva del mese da cui poi verrà erogata l’APE). Se vi è ritardo c’è una sanzione pari alla omissione (5,5 % annuo). Il lavoratore ha diritto a un credito di imposta pari alla metà degli interessi sul prestito e del costo della polizza contro la premorienza. Una volta ottenuta la pensione l’assicurato deve ripagare ratealmente l’anticipo con trattenute sulla pensione. Il datore può accollarsi una parte del contributo, anziché procedere a licenziamenti con tutte le problematiche che conseguono agli esuberi di personale (è una forma autogestita di gestione degli esodi flessibile e con costi contenuti).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE R.I.T.A.: rendita integrativa temporanea anticipata. In forma sperimentale (fino a fine 2018) possibilità per i lavoratori di ricevere dal fondo pensione cui sono iscritti (escluso quelli a prestazione definita) l’erogazione di una rendita temporanea fino al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche dell’INPS. Stessi requisiti dell’APE (almeno 63 anni di età e 20 di contributi e maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi). Anche qui serve la certificazione dell’INPS.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE R.I.T.A.: la prestazione consiste in una erogazione frazionata del montante accumulato, che potrà essere riscosso dal lavoratore in tutto o in parte. La tassazione della rendita anticipata segue i criteri di favore delle prestazioni erogate dai fondi pensione (15 % – 9 %). Anche i dipendenti pubblici, aderenti a forme di previdenza complementare, possono percepire la RITA. Avrà successo solo nei confronti di chi ha redditi alti e ha versato con una certa continuità.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE BILANCIO SOCIALE INPS 2017: Risparmiati 130 milioni € (sui 300 stanziati) per l’APE sociale; Risparmiati 630 milioni € (sui 2.500 stanziati) per l’accesso al prepensionamento a 41 anni per i precoci; Accolte 33.623 domande di APE sociale (media 42 mesi di anticipo, importo medio € 1.250 mensile); Presentato 26.145 domande di APE volontario, ma solo 4.850 (18,60%) sono andate a buon fine con il prestito oneroso.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE BILANCIO SOCIALE INPS 2017: Totale gettito contributivo: 224.626 milioni €; Gettito da fiscalità generale: 110.278 mil. €; Assicurati c/o INPS 2017: 22.523.260 (dipendenti + 2,6%; autonomi -1,2% sul 2016) Pensionati 2017: 15.477.672 (-0,5% sul 2016) Beneficiari prestazioni sociali e assistenziali 2017: 3.525.011 (+8,6% sul 2012) Domande all’INPS nel 2017: 17.337.470
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NOVITA’ LEGISLATIVE BILANCIO SOCIALE INPS 2017: Imprese 2017: 5.278.426 di cui 76,1% con 1 dipendente; 20% da 2 a 9 dipendenti; 2,2% fino a 19 dipendenti; 1,1% da 20 a 49 dipendenti; 0,5% da 50 a 249 dipendenti; 0,1% oltre 250 dipendenti.