Status e forme complementari di protezione Caterina Boca
La protezione internazionale La protezione internazionale è lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. Art. Art. 2 comma 1 lett. a) D.lgs. 251/07
Perché la protezione internazionale? La convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati. Le conclusioni di Tampere precisano inoltre che lo status di rifugiato dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.
Status di rifugiato Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato.
Chi è il rifugiato? «Il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.» Art. 1 Convenzione di Ginevra 1951
Lo status di protezione sussidiaria Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria.
Chi è Il beneficiario della protezione sussidiaria? «Cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (…) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese» Art. 2 Dlgs 251/2007
Il contenuto della protezione internazionale La protezione dall’espulsione Il rilascio del permesso di soggiorno I documenti di viaggio Il mantenimento dell’unità familiare L’accesso all’occupazione L’assistenza sanitaria e sociale La libera circolazione
Diritti del titolare dello status di rifugiato Permesso di soggiorno della durata di 5 anni. Il permesso è rinnovabile. Documento di viaggio (durata 5 anni) ex Conv. Ginevra (colore grigio). Può essere ritirato se sussistono «gravissimi motivi» attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico E’ consentito il ricongiungimento familiare senza la dimostrazione dei requisiti altrimenti richiesti ex art. 29 TUI
Diritti del titolare dello rifugiato – 2 Il titolare di status di rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di accesso al lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione albi professionali, formazione professionale e tirocinio sul luogo del lavoro. E’ consentito l’accesso al Pubblico Impiego con le medesime modalità e limitazioni previste per i cittadino dell’UE. E’ possibile richiedere il rilascio del pds di lungo periodo.
Diritti del titolare dello status rifugiato - 3 E’ consentito l’accesso agli studi in ogni ordine e grado sia per i minori che per i maggiorenni. In materia di assistenza sociale e sanitaria il titolare di status di rifugiato ha il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano. E’ consentito l’accesso agli alloggi di edilizia pubblica («case popolari») in parità di trattamento con il cittadino italiano. Non si paga il contributo di rinnovo del pse.
Diritti del protetto sussidiario Il pse ha una durata di 5 anni. E’ consentito il ricongiungimento familiare senza la dimostrazione dei requisiti altrimenti richiesti ex art. 29 TUI Il pse rilasciato consente l’accesso al lavoro (subordinato, autonomo, formazione professionale, tirocinio) ed allo studio ed è convertibile in motivi di lavoro se sussistono i requisiti. E’ consentito l’accesso agli studi in ogni ordine e grado sia per i minori che per i maggiorenni. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato. Il rilascio è rifiutato o il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.
Diritti del protetto sussidiario In materia di assistenza sociale e sanitaria il titolare di protezione sussidiaria ha il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano. E’ consentito l’accesso agli alloggi di edilizia pubblica («case popolari») in parità di trattamento con il cittadino italiano. Non è previsto il pagamento del contributo di rinnovo del pse E’ possibile richiedere il rilascio del pds di lungo periodo
Quando si ricorre alla protezione umanitaria Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il TUI E LA PROTEZIONE UMANITARIA Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati (…) salvo che non ricorrano seri motivi in particolare, di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98 Per quanto concerne, infine, il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari si ritiene che, a parte specifiche indicazioni dell'Autorità di Governo, tale fattispecie possa ricorrere nei casi in cui la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, pur ritenendo che non ricorrano tutte le condizioni richieste per il riconoscimento in parola, ritenga nondimeno di segnalare alla Questura competente l'opportunità di rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno per motivi umanitari per le motivazioni di cui all'art. 5 comma 6 del T.U. Circolare Ministero dell’interno del 23.12.1999
Il TUI e la protezione umanitaria - 2 Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale; Art. 11 comma 1 let. C-ter DPR 394/99
Status e forme complementari a confronto La protezione umanitaria non è uno status ma è un’autorizzazione al soggiorno in Italia. «Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.» art. 3 disposizioni più favorevoli – Direttiva 2001/83/CE
Sulla protezione umanitaria... Linee guida per la valutazione delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato – Commissione Nazionale Asilo – Ministero dell'interno Casi umanitari: Condizioni di salute, familiari o legate all’età, ad esempio bambini; Pena sproporzionatamente severa per la renitenza alla leva e diserzione; Severa punizione in conseguenza della fuga dal paese o della presentazione di una domanda di asilo all’estero. Dette circostanze, non ipotizzate dalla Convenzione di Ginevra del 1951, sono tali da ingenerare ugualmente la necessità di protezione del richiedente. Lo strumento di protezione internazionale che accoglie la variegata casistica delle circostanze residuali a quelle previste dalla Convenzione di Ginevra è definita Protezione umanitaria, appunto per evidenziarne la natura “complementare” rispetto a quella principale offerta dallo Status di Rifugiato.
Diritti del titolare di pds per protezione umanitaria Il pse è rilasciato per la durata di 2 anni. Il suo rinnovo è subordinato alla verifica della sussistenza dei motivi che hanno portato la Commissione a richiedere il rilascio del pse. Il pse consente l’accesso al lavoro subordinato, lavoro autonomo, formazione, tirocinio. Il pse può essere convertito in motivi di lavoro subordinato previo possesso dei requisiti richiesti per la conversione. Non è possibile richiedere il ricongiungimento familiare.
Diritti del titolare del permesso per protezione umanitaria Non c’è equiparazione con il cittadino italiano rispetto all’assistenza sociale, anche per l’accesso agli alloggi di residenza pubblica (necessita il possesso della carta di soggiorno). E’ prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. Non è previsto il pagamento del contributo di rinnovo del pse.