Software : i diritti “patrimoniali ” d’autore Trasferibilità dei diritti di utilizzazione economica delle opere (art. 64 bis – 64 quater – art. 2577 c.c.) -riguarda l’opera nel suo insieme -nelle sue singole parti -(art. 12) diritto esclusivo di pubblicare l’opera, utilizzarla economicamente in ogni forma e modo (art. 2577 c.c.) analoga previsione
Software : i diritti “patrimoniali ” d’autore Diritto di inedito -valutazione dell’autore (diffusione o no dell’opera realizzata) 1. è possibile rivedere il proprio consenso alla pubblicazione (prima della pubblicazione 2. per “gravi ragioni morali”
Software : i diritti “patrimoniali ” d’autore Pubblicazione del software - per il solo “codice oggetto” - “programma sorgente” di per se votato all’inedito- evitare rischi di divulgazione
Software : i diritti “patrimoniali ” d’autore Riproduzione - (art. 13) “moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento” - per i software (art. 64 ter) consente di “effettuare o autorizzare terzi alla riproduzione, permanente o temporanea …….”
Software : i diritti “patrimoniali ” d’autore - l’art. 64 bis individua una gamma di comportamenti fra loro diversificati - diversificazione di tutela del software rispetto alle opere letterarie - disciplina più dettagliata e adeguata alle caratteristiche dei programma - diritto di riproduzione si estende al materiale preparatorio funzionale alla progettazione degli stessi - non riguarda i manuali di uso o di manutenzione del software (salvo riproducano parti sostanziali che costituiscono forme di espressione tutelabili) - è irrilevante la forma utilizzata per la riproduzione
Software : i diritti “patrimoniali ” d’autore - sono precluse ai terzi (salva deroga art. 64 ter) le attività: di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione, memorizzazione del programma quando richiedono la riproduzione dello stesso Violazione dell’esclusiva - rilevata con riferimento dal tipo di operazione posta in essere - livello di originalità dell’opera in oggetto - riproduzione parziale di un programma può essere vietata quando il segmento riprodotto presenta, in sé una propria originalità
Software : i diritti “patrimoniali ” d’autore Diritto esclusivo di elaborazione del software (art. 64 bis lett. b) facoltà esclusiva del titolare di effettuare o autorizzare “la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio di chi modifica il programma” riconosciuto all’elaboratore il titolo di autore anche se nei limiti del lavoro svolto l’elaborazione deve essere autorizzata dall’autore dell’opera (cui spetta il diritto)
Art. 64 ter , comma 1 e 2 “divieto di riproduzione e di l’elaborazione dei programmi” - correzione di errori, e le operazioni indicate art. 64 bis a) e b) possono essere esercitate dal legittimo acquirente dei programmi per elaboratore senza necessità di autorizzazione del soggetto cui spettano i diritti di utilizzazione economica, quando si rendano indispensabili per l’uso del software conformemente alla sua destinazione - al soggetto cui spetta il diritto di usare la copia del programma spetta anche la legittimazione a effettuare una copia di riserva, se necessaria per l’uso
- necessità di interventi necessari agli adattamenti - la deroga al divieto di riproduzione (art. 64 ter comma 1) è dettata dalla necessità di garantire agli acquirenti dei programmi per elaboratore la possibilità di fruire del software in funzione delle necessità)
- possibilità per i terzi di acquisire informazioni relative alla struttura, all’organizzazione, alle modalità operative dei programmi per elaboratore - (art. 64 ter comma 3) l’utente autorizzato ha la facoltà di trarre informazioni tecniche dal programmo - definizione delle regole e dei principi di funzionamento - non è consentita la realizzazione di operazioni di riproduzione e traduzione del programma non funzionali all’uso e finalizzate al raggiungimento di fini diversi (es. ricostruzione del “codice sorgente”)
Decompilazione - attività di decompilazione dei dati (disciplina del segreto in riferimento agli elementi del software non direttamente accessibili (se non con una attività di decompilazione) - possibile quando il software è destinato all’applicazione con altri programmi – necessità del fruitore di acquisire, attraverso la decompilazione, i dati necessari – funzione comunicativa
Decompilazione - consentita solo ai soggetti che hanno acquisito il diritto di utilizzare il programma - uso diretto o tramite terzi - consentita se le informazioni sono già accessibili “facilmente e rapidamente” (es. tramite osservazione delle modalità di funzionamento del programma art. 64 quater, comma 1 lett. b)
Decompilazione - limiti: -divieto di comunicazione a terzi delle informazioni - l’autore del nuovo programma può rendere note le informazioni acquisite tramite decompilazione solo quando servono a mettere i terzi nelle condizioni di dialogare con il programma autonomamente creato con altri sistemi - le informazioni non possono essere usate per lo sviluppo di altri software - violazione: nullità