La tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE

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La tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE

La disciplina della concorrenza art. 3 n. 3 del TUE: “economia sociale di mercato fortemente competitiva” Politica di concorrenza connessa alla politica di coesione sociale, ricerca e sviluppo e politica ambientale Le norme a tutela della concorrenza possono distinguersi in : Norme relative alle imprese private; Norme relative alle imprese pubbliche; Norme relative agli aiuti di Stato

Le attività soggette alle predette norme Tutte le attività economicamente rilevanti che non vi siano sottratte (comprese le attività del settore bancario e del settore delle assicurazioni; dei trasporti e del settore carbosiderurgico) Tra le attività espressamente sottratte : Produzione e commercio dei prodotti agricoli (art. 42 TFUE) : deroghe finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 39 del Trattato (interpretazione restrittiva) difesa e sicurezza nazionale (art. 346 TFUE)

Le norme relative alle imprese private Artt. 101 e 102 TFUE: Norme provviste di effetto diretto ed azionabili davanti al giudice nazionale da parte del singolo; Decentramento amministrativo dei poteri antitrust (art. 103 TFUE e Reg. N. 1 del 2003)

La nozione di impresa nel Trattato : manca la definizione Nella giurisprudenza comunitaria : valutazione caso per caso In termini ampi: qualsiasi entità – persona giuridica o fisica – che svolga un’attività economicamente rilevante consistente nell’offrire beni o servizi su un certo mercato Approccio di tipo funzionale (valutazione circa la possibilità che una certa attività economica sia svolta in equilibrio fra costi e ricavi e quindi possa essere svolta da un’impresa privata)

segue irrilevanza della forma giuridica dell’impresa e delle modalità di finanziamento (anche quella pubblica è impresa ove operi in regime di concorrenza)

Il divieto delle intese restrittive art. 101 TFUE: Oggetto della norma: Rapporti concorrenziali sia orizzontali che verticali (tra imprese operanti allo stesso stadio del processo economico ovvero a stadi diversi) Nozione di intesa “sostanziale”: concertazione fra imprese altrimenti indipendenti

segue Tipologie di intese: Accordo : sia scritto che verbale, non necessariamente tradotto in un contratto decisioni di associazioni di imprese : adottate da raggruppamenti di imprese o sindacati professionali nei riguardi degli associati pratica concordata : qualsiasi comportamento coordinato fra imprese (coordinamento e collaborazione)

Intesa rilevante pregiudizio al commercio fra gli Stati membri alterazione delle condizioni di concorrenza all’interno del mercato comune natura indipendente dei comportamenti anticoncorrenziali delle imprese

Le esenzioni individuali al divieto delle intese restrittive art. 101 n. 3 esenzioni individuali decise da: Commissione autorità nazionale di concorrenza Giudici nazionali (v. Comunicazione del 2004)

segue Alla Commissione la valutazione della compatibilità dell’intesa restrittiva con il diritto antitrust nei casi di “ragioni di interesse pubblico comunitario” Sono possibili applicazioni decentrate da parte delle autorità nazionali del diritto comunitario

Esenzioni per categoria Il Consiglio dei ministri ha autorizzato la Commissione ad adottare regolamenti di esenzione per categorie individuate di accordi. Fra di essi : accordi relativi alle restrizioni verticali (idonee ad incrementare l’efficienza economica nell’ambito di una catena produttiva in assenza di potere di mercato delle imprese interessate) Oggi : il regolamento di esenzione ha natura dichiarativa Nel 2010: modifica normativa . La Commissione può revocare l’esenzione per categoria a quegli accordi che, pur rientrando nell’ambito del regolamento, producano effetti gravemente distorsivi della concorrenza

L’abuso di posizione dominante Art. 102 TFUE Il divieto non riguarda la posizione dominante ma l’abuso della stessa Condotte “tipiche” indicate a livello esemplificativo Pregiudizio al commercio fra gli Stati membri

Come si valuta la “posizione dominante”? Potenza economica che consente all’impresa di ostacolare, per un consistente periodo di tempo, il permanere di una concorrenza effettiva nel mercato preso in considerazione e di tenere comportamenti non condizionati da quelli di concorrenti, clienti e consumatori Elemento determinante : il “mercato rilevante”

Lo “sfruttamento abusivo”: È abusivo il comportamento dell’impresa in posizione dominante che incide sulla struttura del mercato e ne riduce il livello di concorrenzialità a proprio vantaggio (es : acquisizione di un concorrente con conseguente condizionamento del comportamento delle altre imprese : così Continental Can)

Il controllo delle concentrazioni da due o più imprese : un’impresa comune un’impresa si fonde con un’altra o ne acquisisce il controllo Necessità di una valutazione ex ante Mercato rilevante Nel TFUE e nel TUE : silenzio Regolamento n. 4064/89, poi Regolamento 139/2004