IL RICORSO IN CARENZA (I PRESUPPOSTI) ART. 232.1 “QUALORA, IN VIOLAZIONE DEL PRESENTE TRATTATO, IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO O LA COMMISSIONE SI ASTENGANO DAL PRONUNCIARSI, GLI STATI MEMBRI E LE ALTRE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA’ POSSONO ADIRE LA CORTE DI GIUSTIZIA PER FAR CONSTATARE TALE VIOLAZIONE” INERZIA OBBLIGO (MANCANZA DI DISCREZIONALITA’) L’OMISSIONE PUO’ RIGUARDARE QUALSIASI TIPO DI ATTO
IL RICORSO IN CARENZA: I LEGITTIMATI ATTIVI I RICORRENTI PRIVILEGIATI: STATI, ISTITUZIONI E BCE (NEI SETTORI DI SUA COMPETENZA) I RICORRENTI NON PRIVILEGIATI: PERSONE FISICHE O GIURIDICHE SOLO ATTI VINCOLANTI + L’ATTO DOVEVA ESSERE EMANATO NEI LORO CONFRONTI
LE CONDIZIONI DI PROPONIBILITA’ DEL RICORSO MESSA IN MORA DELL’ISTITUZIONE + MANCATA PRESA DI POSIZIONE DELL’ISTITUZIONE ENTRO DUE MESI DALLA MESSA IN MORA (LA PRESA DI POSIZIONE TARDIVA RENDE IL RICORSO IRRICEVIBILE O PRIVO DI OGGETTO)
LE AZIONI DI RESPONSABILITA’ ART. 235 LA CORTE DI GIUSTIZIA E’ COMPETENTE A CONOSCERE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL RISARCIMENTO DEI DANNI DI CUI ALL’ART. 288, SECONDO COMMA. ART. 288.2 LA COMUNITA’ DEVE RISARCIRE, CONFORMEMENTE AI PRINCIPI GENERALI COMUNI SI DIRITTI DEGLI STATI MEMBRI, I DANNI CAGIONATI DALLE SUE ISTITUZIONI O DAI SUOI AGENTI NELL’ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI AUTONOMIA RISPETTO AGLI ARTT. 230 E 232
LA RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITA’ TRA COMUNITA’ E AUTORITA’ NAZIONALI DANNO DISCENDENTE DA COMPORTAMENTO DELLE AUTORITA’ NAZIONALI CONCORSO DI RESPONSABILITA’ TRA AUTORITA’ COMUNITARIE E AUTORITA’ NAZIONALI ATTUAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA’ NAZIONALI DI ATTI COMUNITARI ILLEGITTIMI GIUDICE NAZIONALE PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ GIURISDIZIONALE
LE CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ IMPUTABILITA’ DELL’ATTO ALLA COMUNITA’ CONFERIMENTO DI DIRITTI AI SINGOLI GRAVITA’ DELLA VIOLAZIONE NESSO DI CAUSALITA’ TRA VIOLAZIONE E DANNO SE IL COMPORTAMENTO DELL’ISTITUZIONE E’ CARATTERIZZATO DA UN AMPIO MARGINE DI DISCREZIONALITA’, IL REQUISITO DELLA GRAVITA’ DELLA VIOLAZIONE E’ VALUTATO IN MODO PARTICOLARMENTE SEVERO (SENTENZA MULDER)