Il diritto: nozioni generali
Dalla famiglia allo Stato, l’uomo vive in società. IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / LE NORME LE NORME Dalla famiglia allo Stato, l’uomo vive in società. Perché una società funzioni è necessario che ci siano regole di comportamento condivise.
Le norme
Ci sono norme religiose, della buona educazione e morali. IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / LE NORME LE NORME SOCIALI Le regole di comportamento sono le norme sociali che i membri di una società seguono per convivere pacificamente e realizzare i propri scopi, individuali e collettivi. Ci sono norme religiose, della buona educazione e morali.
La loro applicazione è obbligatoria. IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / LE NORME LE NORME GIURIDICHE Le norme giuridiche sono quelle che vengono imposte a tutti i membri della società da un’autorità che ha il potere e gli strumenti per punire chi le trasgredisce. La loro applicazione è obbligatoria.
LE NORME GIURIDICHE La norma giuridica si compone di due parti. IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / LE NORME LE NORME GIURIDICHE La norma giuridica si compone di due parti. Il precetto Dispone l’obbligatorietà di un comportamento La sanzione Stabilisce la misura punitiva da applicare a chi non segue il comportamento prescritto. La sanzione svolge tre funzioni: preventiva, è imposta per evitare eventuali infrazioni; repressiva, ha lo scopo di punire i trasgressori; riparatoria, risarcisce il danno procurato dal trasgressore.
IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / LE NORME LE NORME GIURIDICHE La norma giuridica ha cinque caratteristiche fondamentali. Generalità La norma giuridica si applica a un insieme di persone e non a singoli. Coattività Deve essere osservata obbligatoriamente dai cittadini. Astrattezza Non fa riferimento a casi concreti, ma a situazioni ipotetiche e generiche. Positività È imposta e fatta valere dello Stato (positivo dal latino pònere, cioè porre). Relatività È relativa nello spazio e nel tempo, perché non esistono norme uguali da un Paese a un altro e possono cambiare con l’evolvere delle condizioni e dei bisogni delle persone e della società nel suo complesso.
IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / LE NORME L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE L’interpretazione è il procedimento che serve a chiarire il significato della norma e a stabilire a quali casi essa debba essere applicata.
Tipo di interpretazione IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / LE NORME L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE La norma può essere interpretata da vari soggetti. Interprete Tipo di interpretazione Efficacia Legislatore autentica È vincolante per tutti e tutti devono rispettarla. Giudice giudiziale Vincola solo le parti che hanno chiesto l’intervento del giudice per risolvere una controversia. Studioso del diritto dottrinale Non vincola nessuno, ma aiuta il giudice a interpretare la norma.
L’interpretazione segue due criteri: IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / LE NORME L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE L’interpretazione segue due criteri: l’interpretazione letterale dà alla norma il significato proprio; l’interpretazione logica serve a capire la ragione (la ratio legis) per cui la norma è stata emanata.
L’EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / LE NORME L’EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE Una volta emanata una norma, bisogna stabilire tre aspetti. Quando diventa efficace Da quale momento si applica Dove è efficace Le leggi devono essere pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione. Il periodo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore è detto vacatio legis. In genere le leggi sono irretroattive, non si applicano a eventi avvenuti prima della loro entrata in vigore. Solo in certi casi possono essere retroattive (norme derogative che dichiarano la loro retroattività, le norme interpretative e le norme penali che mitigano le pene precedentemente in vigore). Le leggi penali e di polizia seguono il principio della territorialità: valgono, cioè, nel territorio dello Stato che le ha emanate.
Referendum abrogativo IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / LE NORME LA PERDITA DI EFFICACIA Una legge perde efficacia quando è abrogata. Abrogazione tacita Abrogazione espressa Referendum abrogativo Una nuova norma interviene a regolare tutti i rapporti disciplinati dalla norma precedente. Il legislatore emana una nuova norma in cui dichiara chiaramente che la precedente è abrogata in parte o del tutto. Una consultazione diretta degli elettori può eliminare una norma.
IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI Il diritto è l’insieme delle norme emanate e fatte valere dallo Stato al fine di disciplinare la vita della società. Esso impone precise regole di condotta e determina quali diritti devono essere protetti.
Il diritto
IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / IL DIRITTO DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO La parola “diritto” può essere intesa in due modi: come insieme di norme giuridiche, diritto oggettivo; come facoltà che ha ciascuno di pretendere la tutela di un proprio interesse, diritto soggettivo.
L’ambito del diritto si suddivide in due grandi aree. IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / IL DIRITTO DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO L’ambito del diritto si suddivide in due grandi aree. Diritto pubblico Diritto privato È il complesso delle norme che regolano i rapporti tra: lo Stato e gli enti pubblici; i cittadini e lo Stato o gli enti pubblici. privati cittadini; cittadini e lo Stato o gli enti pubblici quando la legge li pone in posizione di parità.
IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / IL DIRITTO LE FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti attraverso cui le norme giuridiche sono create, modificate o abrogate. Per il nostro Paese le fonti sono di due ordini Fonti di diritto nazionale Fonti di diritto sovranazionale Basate sulla sovranità dello Stato, cioè sulla sua autorità piena e indipendente da altri poteri. Basate sui poteri attribuiti a enti o organizzazioni internazionali, come per esempio l’Unione europea.
Le leggi non sono tutte equivalenti. IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / IL DIRITTO LE FONTI DEL DIRITTO Le leggi non sono tutte equivalenti. Esse si trovano in un preciso rapporto gerarchico che stabilisce quale norma è di grado superiore e quale di grado inferiore. Le prime vincolano l’efficacia delle norme contenute nelle fonti di grado inferiore.
LE FONTI DEL DIRITTO Costituzione e leggi costituzionali Leggi europee IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / IL DIRITTO LE FONTI DEL DIRITTO Costituzione e leggi costituzionali Leggi europee (regolamenti comunitari) Leggi italiane (e fonti equiparate alle leggi: decreti-legge, decreti legislativi, leggi regionali) Regolamenti italiani Usi o consuetudini
I soggetti e l’oggetto del diritto
I soggetti del diritto sono quindi: persone fisiche; IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO I SOGGETTI DEL DIRITTO: PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE I soggetti del diritto sono gli individui e le organizzazioni a cui sono rivolte le norme giuridiche. I soggetti del diritto sono quindi: persone fisiche; persone giuridiche.
IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO LE PERSONE FISICHE La persona fisica è ogni individuo inteso come centro di interessi, di diritti e di doveri. Capacità giuridica Capacità di agire Capacità naturale Essere titolare di diritti e di doveri implica avere capacità giuridica. Tale capacità si acquista con la nascita e si perde solo con la morte. La capacità di agire consiste nella condizione per cui una persona fisica può compiere atti giuridicamente validi. La capacità giuridica si acquista con la nascita; acquista la capacità di agire soltanto dopo la maggiore età. Per compiere un atto giuridicamente valido è necessaria la capacità di agire ma bisogna avere anche la capacità naturale, essere cioè pienamente coscienti di ciò che si sta compiendo.
Amministrazione di sostegno IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO LE PERSONE FISICHE In alcuni casi la capacità di agire può essere ridotta in tutto o in parte. Incapacità assoluta Incapacità relativa Amministrazione di sostegno Non possono compiere atti giuridicamente validi: i minori di età; gli interdetti giudiziali; gli interdetti legali. Possono compiere atti di ordinaria amministrazione: i minori emancipati; gli inabilitati. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario l’intervento di un curatore. Per soggetti deboli fisicamente o psichicamente, privi in tutto o in parte di autonomia, è previsto un amministratore di sostegno, nominato da un giudice.
IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO LE PERSONE GIURIDICHE La persona giuridica è un insieme di persone fisiche o di beni riconosciuto dallo Stato organizzato per perseguire uno scopo consentito dal diritto. Gli elementi costitutivi delle persone giuridiche Insieme di persone fisiche o di beni Scopo lecito da perseguire Riconoscimento da parte dello Stato
Possono prendere la forma di: IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO LE PERSONE GIURIDICHE Possono prendere la forma di: associazioni, insieme di persone fisiche che mediante un accordo si uniscono per raggiungere uno scopo; fondazioni, insieme di beni destinati a uno scopo. Si distinguono in: pubbliche, se perseguono interessi collettivi; private, se perseguono interessi di gruppi di persone.
IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO IL RAPPORTO GIURIDICO Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più parti regolata dal diritto oggettivo. Per superare ogni conflitto tra gli interessi delle parti la legge assegna particolari situazioni giuridiche soggettive, ovvero la possibilità di fare o il dovere di non fare determinate azioni riguardo a un proprio interesse.
Le situazioni giuridiche soggettive si dicono: IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO IL RAPPORTO GIURIDICO Le situazioni giuridiche soggettive si dicono: attive, quando comportano la pretesa di una parte alla tutela del proprio interesse; passive, quando comportano la subordinazione dell’interesse di una parte a quello di un’altra.
I diritti soggettivi si distinguono in IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO IL RAPPORTO GIURIDICO Le situazioni giuridiche attive riconoscono un diritto soggettivo. I diritti soggettivi si distinguono in Non patrimoniali Patrimoniali Riguardano interessi di carattere morale. Per esempio, il diritto all’integrità fisica. Riguardano esclusivamente interessi economici. Si distinguono in: Diritti reali, che attribuiscono potere su una cosa. Sono diritti assoluti, in quanto si possono far valere verso tutti, e trasmissibili ad altre persone; Diritti di obbligazione, che attribuiscono al titolare il diritto di pretendere una prestazione da un altro soggetto.
I diritti soggettivi si distinguono anche in: IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO IL RAPPORTO GIURIDICO I diritti soggettivi si distinguono anche in: diritti soggettivi privati, riconosciuti a una parte nei confronti di un’altra (diritto di proprietà); diritti soggettivi pubblici, riconosciuti a una parte nei confronti dello Stato o di un ente pubblico (diritto di libertà).
Le situazioni giuridiche passive impongono una condotta. IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO IL RAPPORTO GIURIDICO Le situazioni giuridiche passive impongono una condotta. Possono comportare: un dovere, cioè un comportamento che deve essere osservato da tutti al fine di tutelare un diritto soggettivo assoluto; un obbligo, cioè un comportamento che deve essere osservato da un determinato soggetto al fine di tutelare un diritto soggettivo relativo.
I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI Fatti giuridici Atti giuridici Eventi che, verificandosi, producono effetti nel campo del diritto Atti volontari di un soggetto destinati a produrre effetti giuridici Alcuni fatti giuridici avvengono senza che vi sia la volontà dell’uomo. Per esempio: eventi naturali completamente indipendenti dalla volontà della persona, come un terremoto; eventi umani collegati a comportamenti non intenzionali. Per esempio: il ritrovamento di un oggetto smarrito. Possono essere di tre tipi: unilaterali, per produrre effetti giuridici necessitano della dichiarazione di volontà di una sola parte (testamento); bilaterali, necessitano della volontà di due parti (contratto di vendita); Plurilaterali, necessitano della dichiarazione di volontà di più parti (contratto di società).
Molte norme hanno per oggetto i beni. IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI Molte norme hanno per oggetto i beni. I beni sono cose che gli uomini hanno interesse a fare oggetto di un proprio diritto. Non sono beni giuridici le cose comuni, come l’aria e l’acqua.
Il diritto distingue due categorie di beni. IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI Il diritto distingue due categorie di beni. Beni immobili Beni mobili Il suolo e tutti gli elementi naturali o artificiali a esso incorporati Tutti i beni che non siano quelli immobili Si possono trasferire a un altro proprietario solo con un atto scritto che deve essere annotato in un pubblico registro. Possono passare da un proprietario a un altro senza bisogno di formalità. Esiste la categoria di beni mobili registrati, ossia beni il cui trasferimento deve essere annotato in appositi registri (come l’auto).
Un’altra distinzione è fra: IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI Un’altra distinzione è fra: beni privati, che appartengono a soggetti privati e possono essere alienati; beni pubblici, che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici e sono destinati a soddisfare direttamente gli interessi della collettività.
IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI / I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL DIRITTO L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI I beni pubblici possono essere alienati solo con particolari procedure a seconda che si tratti di: Beni demaniali, cioè di uso collettivo, sono inalienabili; Beni patrimoniali, costituiscono il patrimonio dello Stato (come le foreste o le sedi di uffici pubblici) e sono indisponibili; Beni patrimoniali disponibili, tutti gli altri beni.