NOTE E SCHEMI OPERATIVI ARTT BIS e 187 CDS

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NOTE E SCHEMI OPERATIVI ARTT. 186-186BIS e 187 CDS NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS NOTE E SCHEMI OPERATIVI ARTT. 186-186BIS e 187 CDS A cura del Dott. Massimiliano SINCERI Docente di Polizia Stradale presso la U.O. Scuola del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale

Art. 186 C.d.S. comma 1 dell’uso di bevande alcoliche”. Il testo recita: “E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. Come evidenziato in grassetto, e come opportunamente più volte ribadito anche dalla giurisprudenza totalitaria, la prescrizione della norma è rivolta solo ed esclusivamente a chiunque si ponga alla guida di un veicolo di cui agli artt. 46 (nozione di veicolo) e 47 (classificazione dei veicoli) C.d.S. (N.B.: anche il velocipede è un veicolo e, pertanto, la presente disciplina è perfettamente applicabile). Al riguardo, appare utile ricordare che si guidano i veicoli e si conducono gli animali da tiro, da soma o da sella, gli armenti, le greggi (art. 115 C.d.S.). Da ciò, dunque, risulta assai evidente come la norma sia contestabile solo al primo caso e, non già, anche al secondo. 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS Pertanto, le disposizioni di cui agli art. 186, 186bis e 187 C.d.S. NON SONO APPLICABILI a: pedoni; chi conduce animali da tiro, soma o sella, armenti e greggi; chi utilizzi macchine per uso di bambini aventi caratteristiche non superiori ai limiti stabiliti dal Reg. Esec. C.d.S.; chi utilizzi macchine per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore; chiunque utilizzi tavole, pattini e/o altri acceleratori di andatura (sebbene il loro uso sia vietato sulle carreggiate delle strade – art. 190 cc. 8-9 C.d.S.); N.B.: Nei casi in cui si dovesse sottoporre ad accertamenti urgenti chi si trovasse nella condizione di esclusione dell’applicabilità degli artt. 186, 186bis e 187 C.d.S. si procederà con le medesime modalità con cui si opera per questi (e che di seguito vedremo), ma ai sensi degli artt. 92,94, 95 o 688 c.p. 05/12/2019

Una volta chiarito questo primo punto si deve focalizzare l’attenzione sul termine “uso”. Ebbene, la norma, nel suo più generico senso, non fa assolutamente riferimento all’eventuale abuso delle sostanze alcoliche, ma al loro più semplice e generico uso. La errata credenza di taluni operatori porta ad operare solo in presenza di abuso, ma non è così. Alla presente norma soggiacciono TUTTI coloro che si pongono alla guida di un veicolo, sia che si tratti di persone “avvezze” all’assunzione di alcool, sia che si tratti di chi lo ha fatto senza abitudine. 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS Art. 186 C.d.S. comma 2 Il testo recita: “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; 05/12/2019

Art. 186 C.d.S. comma 2 C) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter”. 05/12/2019

A tale inciso segue quello dell’ “in stato di ebbrezza”, ossia, la Anche il comma 2 si apre con la ripetizione, a mo’ di sottolineatura, dell’inciso “chiunque guida”, proprio a rimarcare quanto precedentemente esposto nel comma 1 e sopra già spiegato. A tale inciso segue quello dell’ “in stato di ebbrezza”, ossia, la specificazione del modo, o, meglio, dello stato, in cui si trova il guidatore di un veicolo: “stato di ebbrezza”. Ecco, dunque, che il legislatore ha ben indicato e definito che chiunque faccia uso di bevande alcoliche e si ponga, in conseguenza di tale azione, alla guida di un veicolo, debba considerarsi avente uno stato di alterazione psico-fisica chiamato “ebbrezza” e non “ubriachezza”. Tale distinzione è, dunque, netta ed essenziale per comprendere quale sia lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di bevande alcoliche posta in essere da chi circoli su strada alla guida o non alla guida di un veicolo. 05/12/2019

Si parlerà, quindi, di “guida in stato di ebbrezza” per coloro che circolano su strada alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di alcool e di “ubriachezza” (nelle sue varie forme) per chiunque circoli in luogo pubblico o aperto al pubblico NON alla guida di un veicolo. In considerazione degli effetti prodotti dall’alcool sul corpo e sulla psiche umana lo stato di ebbrezza si caratterizza come intossicazione di grado inferiore rispetto all’ubriachezza che resta di grado superiore in quanto più complessa – si tratta, infatti, di uno stato più avanzato nell’abuso di alcool. N.B.: “Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”. (comma 6) 05/12/2019

NON E’, quindi, considerato in stato di ebbrezza chi presenta un tasso alcolemico inferiore o uguale a 0,5!!! Si ricorda che il tasso uguale a 0,5 g/l non integra la violazione della lett. “a” tanto quanto il tasso uguale a 0,8 non integra quella della lett. “b” e quello uguale a 1,5 g/l quella della lett. “c”. E’ necessario per la classificazione delle violazioni che i limiti siano superati. 05/12/2019

Il terzo elemento da analizzare nel primo periodo del testo del comma 2 è il verbo “è punito”. Il Codice della Strada, ossia una Legge Speciale di Pubblica Sicurezza, fonda la sua costruzione su una legge cardine dell’ordinamento giuridico italiano: la L. 24 Novembre 1981 n. 689, meglio conosciuta come “Legge sulla Depenalizzazione”. Ebbene, il C.d.S., quindi, prevedendo norme dalle quali scaturiscono sanzioni pecuniarie e/o accessorie amministrative recita, di norma: “chiunque viola le disposizioni di cui al comma x, y, z è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro x a euro y”. Non dice, quindi, “è punito”. Questo tempo verbale e queste parole sono, infatti, utilizzate per tutte le violazioni di natura penale previste dal codice penale e poi, di conseguenza, da tutte le altre leggi dello Stato che prevedono illeciti di natura penale. 05/12/2019

Alla luce di quanto detto ci troviamo, quindi, di fronte ad un illecito di natura penale con la sola eccezione della previsione di cui alla lettera “a” del comma 2 (depenalizzata nel tempo). Le pene previste dalle lettere “b” e “c” , in quanto reati, sono comminate dal Giudice Monocratico del Tribunale Ordinario (comma 2ter), quella di cui alla lettera “a” dagli stessi operatori di Polizia Stradale accertatori dell’illecito. Le pene previste per i reati sono quelle dell’ammenda e dell’arresto. Già dal tipo di sanzione penale ben si può evincere la tipologia di illecito davanti al quale ci troviamo: una Contravvenzione. Ebbene, tale reato è caratterizzato dall’elemento psicologico della “colpa”, ossia “un evento che, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” (art. 43 c. 3 c.p.). 05/12/2019

Ma di che tipo di colpa si tratta? NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS Ma di che tipo di colpa si tratta? Di una colpa specifica perché viola norme, regolamenti, ordini e discipline e di una colpa cosciente poiché il soggetto prevede l’evento, ma è quasi certo che non si verificherà, perché si ritiene in grado di impedirne la realizzazione. Come indicato, nelle lettere “a”, “b” e “c” le pene previste in caso normale (no incidente) sono dunque: lett. “a”: una sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 544 a Euro 2.174) + sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; + lett. “b”: una sanzione penale (ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e arresto fino a sei mesi) la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS + una sanzione penale (ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 e arresto da sei mesi a un anno) la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni se il conducente e il proprietario coincidono se NON coincidono la sospensione della patente di guida è raddoppiata lett. “c”: E’ prevista recidiva nel biennio con sanzione accessoria della revoca della patente di guida. E’ prevista confisca del veicolo con sentenza di condanna (si procede a sequestro amministrativo secondo le disposizioni di cui all’art. 224ter c. 1 C.d.S. se e solo se conducente e proprietario coincidono); N.B.: In ogni caso di violazione di natura penale (lettere “b” e “c”) commessa tra le ore 22 e le ore 7 le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà (comma 2-sexies). Al riguardo, per opportuna conoscenza, si precisa che l’aumento notturno era previsto anche per la violazione di cui alla lett. “a” quando ancora l’illecito aveva natura penale. Con l’avvenuta depenalizzazione operata dalla L. 120/2010, invece, nella determinazione della sanzione amministrativa, il legislatore ha omesso, o, meglio, “dimenticato”, di prevedere tale aggravante tra le fattispecie citate dall’art. 195 c. 2bis C.d.S. Pertanto, ora, ne resta escluso. 05/12/2019

SCHEMA RIASSUNTIVO COMMA 2 NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS SCHEMA RIASSUNTIVO COMMA 2 NORMALE CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE (NO INCIDENTE) Sanzione di riferimento Natura sanzione Tipologia sanzione Sanzioni accessorie Tipo sanzione accessoria Aumento notturno (tra le 22 e le 7) Recidiva nel biennio Lett. “a” Tasso > 0,5 e ≤ 0,8 g/l Amm.va da € 544 a € 2.174 SI Sospensione patente da 3 a 6 mesi NO Lett. “b” 0,8 e ≤ 1,5 g/l Penale Ammenda da € 800 a € 3.200 Arresto fino a 6 mesi Sospensione patente da 6 mesi a un anno Lett. “c” Tasso > 1,5 g/l da € 1.500 a € 6.000 Arresto da 6 mesi a un anno Sospensione patente da 1 a 2 anni se cond./propr. coincidono. Se non coincidono da 2 a 4 anni. Revoca patente in caso di recidiva nel biennio. Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr. coincidono. 05/12/2019

SCHEMA PRATICO-OPERATIVO NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS SCHEMA PRATICO-OPERATIVO NORMALE CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE (NO INCIDENTE) Comma 2 Violazione V A N PG Ritiro patente per sospensione Dec. Punti Aum. Nott.no tra le 22 e le 7 Elez. Domicilio Fermo amm.vo Sequestro amm.vo Lett. “a” Tasso > 0,5 e ≤ 0,8 g/l SI NO Lett. “b” 0,8 e ≤ 1,5 g/l Lett. “c” Tasso > 1,5 g/l SI* *La misura cautelare del sequestro ai sensi dell’art. 224ter C.d.S. si applica solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo. Se il proprietario è estraneo all’illecito la misura cautelare del sequestro NON SI APPLICA. 05/12/2019

Art. 186 C.d.S. comma 2 Bis Il testo recita: “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”. Con il comma 2bis il legislatore ha voluto prevedere una fattispecie sanzionatoria più pesante nei confronti di chi si pone alla guida in stato di ebbrezza provocando incidente stradale. 05/12/2019

CHI PROVOCA UN SINISTRO STRADALE E’ proprio sul verbo “provoca” che appare opportuno soffermarsi. Infatti, a tale previsione normativa soggiace chi e soltanto chi, pur guidando in stato di ebbrezza alcolica, provoca un sinistro stradale, ossia chi ha responsabilità o corresponsabilità nel fatto perché a causa del suo stato di alterazione ha commesso altre violazioni alla disciplina della circolazione stradale (Norme di Comportamento di cui al Titolo V C.d.S.), anche senza il coinvolgimento di terzi (se fa tutto da solo è comunque punito). Le sanzioni di cui al comma 2bis NON SI APPLICANO a chi resta coinvolto in un incidente stradale non avendone la responsabilità. 05/12/2019

ESEMPI: Marco guida in stato di ebbrezza il suo veicolo e attraversa un incrocio con semaforo proiettante luce rossa provocando un sinistro stradale. Marco è responsabile del sinistro poiché ha violato la norma di cui all’art. 41 c. 11 rif. art. 146 c. 3 C.d.S. 2) Marco guida in stato di ebbrezza il suo veicolo e attraversa in un centro abitato un incrocio non regolato a velocità sostenuta restando coinvolto in un sinistro stradale. Marco è corresponsabile del sinistro poiché ha violato la norma di cui all’art. 141 c. 3 e 8 C.d.S. 3) Marco guida in stato di ebbrezza il suo veicolo e viene tamponato restando coinvolto in un sinistro stradale. Marco NON è responsabile del sinistro poiché non ha violato alcuna norma comportamentale e la responsabilità dell’evento è da attribuirsi alla disattenzione della controparte. 05/12/2019

APPARATO SANZIONATORIO Art.186 Comma 2 Bis L’apparato sanzionatorio relativo a questa previsione di legge comporta il raddoppio delle pene pecuniarie previste e delle sanzioni accessorie (sospensione patente) per le violazioni di cui al comma 2 aggiungendo, però, una ulteriore sanzione accessoria per le violazioni di cui alla lettera “a” e “b” del medesimo comma 2: il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che questo appartenga a persona estranea all’illecito. Per ciò che concerne, invece, il dettato di cui alla lettera “c”, oltre al già citato raddoppio e alla confisca, in luogo della sospensione della patente di guida è sempre disposta la revoca della stessa ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI C.d.S. Per tutte e tre le violazioni è sempre fatta salva l’applicazione dell’art. 222 C.d.S. (nel caso si provochino lesioni stradali ex artt. 589bis e 590bis c.p.) N.B.: In ogni caso di violazione di natura penale (lettere “b” e “c”) commessa tra le ore 22 e le ore 7 le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà (comma 2-sexies).   05/12/2019

SCHEMA RIASSUNTIVO COMMA 2bis (SI INCIDENTE CON RESPONSABILITA’) NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS SCHEMA RIASSUNTIVO COMMA 2bis (SI INCIDENTE CON RESPONSABILITA’) Sanzione di riferimento Natura sanzione Tipologia sanzione Sanzioni accessorie Tipo sanzione accessoria Aumento notturno (tra le 22 e le 7) Recidiva nel biennio Lett. “a” Tasso > 0,5 e ≤ 0,8 g/l Amm.va da € 1.088 a € 4.348 SI Sospensione patente da 6 mesi a un anno; Fermo amm.vo del veicolo per 180 gg. solo se conducente e proprietario coincidono; N.B.: I 180 gg li fa tutti insieme e subito. NO Lett. “b” 0,8 e ≤ 1,5 g/l Penale Ammenda da € 1.600 a € 6.400 Arresto fino a 12 mesi Sospensione patente da 12 mesi a 2 anni; N.B.: Si fanno subito 30 gg. di fermo e gli altri 150 gg a sentenza di condanna. Lett. “c” Tasso > 1,5 g/l da € 3.000 a € 12.000 Arresto da uno a 2 anni Revoca patente di guida. Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr. coincidono. 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS SCHEMA PRATICO-OPERATIVO CASO: INCIDENTE STRADALE CON RESPONSABILITA’ Comma 2bis Violazione V A N PG Ritiro patente per sospensione Dec. Punti Aum. Nott.no tra le 22 e le 7 Elez. Domicilio Fermo amm.vo Sequestro amm.vo Lett. “a” Tasso > 0,5 e ≤ 0,8 g/l SI NO SI** (180 gg tutti subito) Lett. “b” 0,8 e ≤ 1,5 g/l (30 gg subito e 150 gg a sentenza di condanna) Lett. “c” Tasso > 1,5 g/l SI* *In caso di incidente stradale è sempre prevista la revoca della patente di guida per chi supera il tasso di 1,5 g/l. **La sanzione accessoria del fermo e la misura cautelare del sequestro ai sensi dell’art. 224ter C.d.S. si applicano solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo. Se il proprietario è estraneo all’illecito la sanzione accessoria del fermo o la misura cautelare del sequestro NON SI APPLICANO. 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS Art. 186 C.d.S. comma 3 c.d. “Precursore etilometrico” Il testo recita: “Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”. Come ben si evince dal testo stesso, sia nel caso di un normale controllo di Polizia Stradale che in caso di incidente, dopo aver accertato una specifica sintomatologia relativa allo stato di alterazione psico-fisica presumibilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche di un determinato conducente, gli organi di Polizia Stradale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 C.d.S., al solo scopo della ricerca, della individuazione e della conservazione degli elementi di prova per dimostrare la propria tesi sullo stato psico-fisico del conducente stesso, possono – pertanto, hanno piena facoltà decisionale e non si tratta di un obbligo – sottoporre il soggetto ad accertamenti qualitativi attraverso una informale attività di Polizia Giudiziaria. 05/12/2019

Tra tali tipi di accertamenti sono annoverate le prove come i test Tali accertamenti devono essere NON INVASIVI, esperiti secondo le modalità indicate dal Ministero dell’interno e nel pieno rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica del soggetto Tra tali tipi di accertamenti sono annoverate le prove come i test alcolemici monouso (c.d. “palloncino”), e quelle effettuate attraverso l’utilizzo di apparecchi portatili, il più comune dei quali è: l’Alcoblow o Precursore etilometrico 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS Tale apparecchio ha forma cilindrica molto simile a quella di un “microfono”. Funziona a batteria e presenta un orifizio attraverso il quale entra l’aria espirata dal soggetto che si sta esaminando che vi deve soffiare normalmente per pochi secondi all’interno. L’aria espirata e insufflata consente ai sensori presenti di far accendere una delle due luci colorate presenti sul dorso dell’apparecchio sopra il pulsante dell’accensione. I colori delle luci sono identici a quelli di una comune lanterna semaforica: verde, giallo e rosso. Verde significa che il soggetto non ha assunto sostanze alcoliche o ne ha assunte in quantità ridotta tale da non costituire violazione di legge. Il test è negativo. Giallo significa che il soggetto ha assunto sostanze alcoliche tali da poter configurare un illecito meglio verificabile con etilometro. Il test è positivo. Rosso implica, di per sé, una già esistente positività al futuro accertamento con l’etilometro e serve per allertare l’organo di Polizia procedente sullo stato di alterazione del soggetto esaminando. Il test è positivo. 05/12/2019

Per ciò che concerne gli aspetti procedurali relativi alla Polizia I precursori etilometrici in dotazione sono tarati a 0,5 g/l e, pertanto, NON RILEVANO tassi inferiori. Non sono, quindi, utilizzabili per l’accertamento della violazione di cui all’art. 186bis comma 2 C.d.S. (ossia per il tasso compreso tra 0 e 0,5 g/l). In quest’ultimo caso si dovrà procedere direttamente con l’accertamento di cui all’art. 186 comma 4 o comma 5. Per ciò che concerne gli aspetti procedurali relativi alla Polizia Giudiziaria giova evidenziare che l’accertamento effettuato con Precursore Etilometrico NON EQUIVALE ad un accertamento qualitativo con valore legale ma si identifica come mero accertamento di tipo “preliminare” a seguito del quale l’organo di Polizia procedente continuerà la fase di indagine e di raccolta degli elementi di prova attraverso la sottoposizione del soggetto agli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 186. 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS In tale fase, in quanto “preliminare”, NON E’ RICHIESTA l’informativa di cui all’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p. circa la facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia poiché non rientrante nella categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 c. 3 c.p.p.: “… l'obbligo di dare l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att., cod. proc. pen., non sussiste nel caso in cui il conducente del veicolo sia sottoposto agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall'art. 186, comma terzo, cod. strada: essi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e,come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263025). L'esame mediante il c.d. "precursore", infatti, costituisce un'attività informale della Polizia Giudiziaria, diretta ad assicurare le fonti di prova mediante un'azione di ricerca, individuazione e conservazione, sostanzialmente libera nei modi del suo svolgimento in quanto, non riguardando direttamente la formazione della prova, non è necessario assicurare che essa non trasmodi in arbitrio [cfr., in motivazione, sez. 4 n. 40755 del 12/07/2017 (in fattispecie nella quale la Corte ha fatto applicazione dei principi rinvenibili nella sentenza delle Sez. U. n. 15453 del 29/01/2016, Giudici)”. (Sentenza Corte di Cassazione del 9/11/2017 n. 51284). 05/12/2019

SCHEMA RIASSUNTIVO Accertamento preliminare ex art. 186 c. 3 C.d.S. Avviso orale facoltà di farsi assistere dal legale di fiducia Etilometro (acc.to ex art. 186 c. 4 C.d.S.) Alcoblow o Precursore Etilometrico NO Luce verde: NO Luce gialla: SI Luce rossa: SI N.B.: Anche il rifiuto all’accertamento preliminare con precursore costituisce violazione di cui al c. 7. 05/12/2019

SINTOMATOLOGIA All’inizio della fase di indagine volta ad accertare le violazioni di cui all’art 186 o all’art. 186bis C.d.S. vi è un aspetto essenziale e non trascurabile che, piuttosto sovente, viene sottovalutato dagli operatori di Polizia Stradale: la sintomatologia del soggetto. Poiché, come già si è detto, la guida in stato d’ebbrezza comporta uno stato di alterazione psico-fisica causato dall’assunzione di sostanze alcoliche, è compito degli agenti accertatori rilevare il maggior numero di sintomi evidenti presentati dal soggetto al fine di fornire elementi indiziari utili alla definizione della violazione nonché per supportare la successiva sottoposizione del soggetto stesso agli accertamenti di cui ai commi 4 e 5, o, nei casi di impossibilità di svolgimento di accertamenti di qualsivoglia tipo, di elemento base per la contestazione dell’illecito. 05/12/2019

Lo stato di ebbrezza si presenta sotto forma di annebbiamento delle facoltà mentali e si manifesta sotto forma di esaltazione o di stordimento. Ne vengono, infatti, compromesse l’acutezza visiva, la capacità di discernimento, di valutazione delle distanze e l’equilibrio generale della guida. La persona in stato di ebbrezza è normalmente capace di guidare ma è molto pericolosa poiché ritiene di saper controllare il proprio stato al fine di evitare qualsivoglia evento. 05/12/2019

I sintomi più comuni dello stato di ebbrezza sono: NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS I sintomi più comuni dello stato di ebbrezza sono: Alito vinoso; - Occhi gialli o rossi o fuori delle orbite o lucidi; - Pupille dilatate; - Euforia; - Eccessiva loquacità; - Attacchi di ira; - Alternanza tra momenti di calma e di rabbia; - Difficoltà di deambulazione (es. andatura barcollante, equilibrio precario); - Difficoltà di coordinamento dei movimenti; - Eccessivo tremore; - Eccessiva sudorazione; Linguaggio sconnesso; - Non capacità di articolazione delle parole; - Aggressività; - Forte disinibizione; - Intossicazione; - Nausea e vomito; - Sonnolenza - Coma; 05/12/2019

RILEVAZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA Per rilevare tale sintomatologia non è affatto necessario essere medici o infermieri. Si tratta, infatti, di elementi perfettamente percepibili e rilevabili da chiunque concernenti oggettivi aspetti della fisicità del soggetto o comportamenti/atteggiamenti da questi posti in essere. Compito della Polizia Giudiziaria procedente è, dunque, quello di riferire (art. 347 c.p.p.) riportando tanto nei verbali redatti all’uopo (ex art. 354 c. 3 c.p.p.) quanto nel V.A.V. o nella Annotazione di Polizia Giudiziaria (art. 357 c.p.p.) tutti quegli elementi sintomatici dai quali si è compreso che il soggetto stesse guidando un veicolo essendo in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. 05/12/2019

Non si tratta di una mera operazione dettagliata svolta da taluni operatori piuttosto che da altri, ma di una precisa e chiara previsione di legge che ritroviamo nell’art. 379 c. 3 Reg. Esec. C.d.S.: “Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”. 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS Art. 186 C.d.S. comma 4 Il testo recita: “Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento”. Il testo è piuttosto chiaro. L’organo di Polizia Stradale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 C.d.S. può – anche qui è una facoltà e non un obbligo – decidere di sottoporre il soggetto a verifica del tasso alcolemico con le apparecchiature indicate nel Regolamento di Esecuzione al C.d.S. attraverso procedure stabilite dal Regolamento stesso, dal codice penale, dal Ministero dell’Interno: 05/12/2019

ETILOMETRO “L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro [e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico]. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale”(art. 379 c. 4 Reg. Esec. C.d.S.). 05/12/2019

L’etilometro deve essere esaminato presso il CSRPAD prima della sua messa in uso (visita preventiva di cui all’art. 379 c. 7 Reg. Esec. C.d.S.) e, successivamente, deve essere revisionato annualmente con esito appositamente trascritto sul libretto metrologico (art. 379 c. 8 Reg. Esec. C.d.S.). N.B.: Il libretto metrologico in originale deve sempre essere aggiornato e accompagnare l’etilometro. L’uso del macchinario senza il libretto può comportare la nullità dell’operazione. A richiesta delle parti il libretto può essere visionato e ne può essere anche richiesta copia (art. 366 c.p.p.). 05/12/2019

Quando si effettua l’accertamento con etilometro? Quando: Il soggetto è stato già sottoposto a test preliminare (precursore etilometrico) che ha dato esito positivo; In ogni caso di incidente stradale; Quando il soggetto ha una evidente sintomatologia caratterizzante lo stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool; Dove si svolge il test con l’etilometro?? sul luogo del fatto, ossia nella località del normale controllo di Polizia Stradale o in quello dell’incidente; accompagnando il soggetto presso il Comando più vicino al luogo del fatto. 05/12/2019

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO sottoporre soggetti all’etilometro in località diverse da quelle sopra citate (es. in ospedale, ecc.) o presso Comandi lontani dal luogo dell’evento (es. se il fatto avviene a Ostia il Comando più vicino è quello di Ostia e non quello di Parioli che coincide con quello di appartenenza degli operanti). 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS Come si utilizza questo apparecchio e come si svolge tecnicamente l’accertamento? L’apparecchio deve essere collegato ad una presa elettrica o all’alloggiamento dell’accendino dei veicoli; Una volta acceso bisogna attendere che si riscaldi (circa 10/15 minuti. N.B.: quando si sa di doverlo utilizzare è bene premunirsi di accenderlo per tempo per evitare lunghe attese). Durante la fase di riscaldamento l’apparecchio effettua il lavaggio; Non appena sul display compare la scritta “pronto/pronto all’uso” l’operatore che procede effettua una prova sul regolare funzionamento dell’apparecchio di fronte al soggetto che deve essere sottoposto all’accertamento; Una volta provato il corretto funzionamento dell’etilometro l’operatore procedente (uno) invita il soggetto che deve essere sottoposto all’accertamento a scartare il boccaglio confezionato precedentemente fornitogli e ad inserirlo con la parte più larga all’interno del tubo; Quando il boccaglio è stato scartato e inserito l’operatore procedente invita il soggetto a soffiare in modo lento e continuo all’interno del tubo tenendo le labbra ben aderenti al boccaglio; Durante il soffio l’etilometro (a seconda del modello in dotazione) emette un suono lungo per tutta la durata della prova o fa comparire sul display una serie di asterischi (*); 05/12/2019

Al termine della prova il macchinario rilascerà uno scontrino con le risultanze del test. Lo scontrino andrà poi compilato nei vari campi dall’operatore procedente e sottoscritto sia da questi che dal soggetto sottoposto; E’ sempre opportuno stampare due copie. Alcuni modelli di etilometro lo fanno automaticamente, mentre in altri, più vecchi, bisogna premere il pulsante in alto a destra per ottenere una seconda copia; Le prove cui il soggetto deve essere sottoposto sono DUE. Devono avere un intervallo di 5 minuti esatti. Al riguardo si evidenzia che molti operatori ritengono, errando, che si tratti di “almeno” 5 minuti, ma non è così. La norma (art. 379 c. 2 Reg. Esec. C.d.S.) prevede un intervallo prestabilito che, salvo casi particolari, può essere variato. Qualora sia cambiato deve esserlo sempre in eccesso e mai in difetto (non sono lecite e consentite due prove ad un intervallo inferiore ai 5 minuti). La giurisprudenza si è anche espressa in favore degli organi di Polizia Stradale comprendendo le difficoltà che a volte si incontrano nell’effettuazione di tali accertamenti, stabilendo che l’intervallo dei 5 minuti non sia così categorico e rigoroso, purché non diventi la norma e non sia una libera scelta degli operatori di Polizia Stradale. 05/12/2019

Nell’intervallo tra le due prove o al termine di un accertamento (quando si debbano sottoporre più persone al test) è necessario premere il pulsante affinché il macchinario effettui il lavaggio e sia nuovamente pronto per il successivo accertamento; Terminata la prima prova invitare il soggetto sottoposto al test a rimuovere il boccaglio e a conservarlo per la seconda prova; Per la seconda prova ripetere l’operazione descritta per la prima; Al termine della seconda prova effettuare il lavaggio dell’apparecchio, spegnere e riporre o passare al soggetto successivo (qualora vi siano più persone); Se l’etilometro non ha la funzione di cambio automatico dell’ora da solare a legale e viceversa correggere a penna l’orario sullo scontrino: “Non è indice di malfunzionamento l’orario posto a penna sullo scontrino a causa del mancato aggiornamento dell’orologio strumentale” (Cass. Pen. IV – sentenza del 25/03/2014 n. 13998). 05/12/2019

ATTENZIONE al soggetto prima e durante la fase di accertamento: Costui: NON si deve allontanare; NON deve fumare; NON deve masticare o mangiare caramelle o chewing-gum alla menta; NON deve bere o mangiare; NON deve assumere alcuna sostanza; Tutte queste azioni possono provocare una interferenza con lo strumento in fase di accertamento e alterare i risultati. 05/12/2019

Imprevisti durante le operazioni: Se il soggetto non riesce a terminare la prova per mero errore si rispiega meglio come farla e si ripete l’operazione; Se il soggetto pone in essere volontariamente comportamenti ostativi atti ad impedire o a ritardare l’esecuzione delle prove (es. nonostante invitato a soffiare non lo fa, oppure nonostante invitato a soffiare in un certo modo lo fa in modo che l’apparecchio non rilevi e analizzi l’aria alveolare, oppure rifiuti, oppure perda tempo ritardando l’accertamento) si contesterà direttamente la violazione di cui al comma 7. Se il soggetto minaccia gli operatori concorre il reato di cui all’art. 337 c.p.; 05/12/2019

Se durante l’esecuzione di una prova il risultato indica la dicitura “volume insufficiente” l’operatore può procedere (ne ha facoltà ma non è obbligato) ad effettuare una ulteriore prova – ovviamente non all’infinito in quanto trattasi di accertamento urgente ed irripetibile – oppure può decidere di contestare la violazione sulla base della sola sintomatologia o sulla base di una eventuale precedente risultanza del test, attribuendo, nel caso di violazione amministrativa, la sanzione minore per il principio del “favor rei” o, nel caso di sanzione penale, indicare nella Annotazione di Polizia Giudiziaria il fatto, così che il Giudice, col proprio libero convincimento, possa decidere di applicare la pena più congrua: “In mancanza di un'espressa segnalazione di errore, la dicitura "volume insufficiente" prova soltanto il fatto che la quantità d'aria introdotta nell'etilometro è stata minore di quella occorrente per una rilevazione ottimale, ma evidentemente sufficiente per fornire un dato affidabile”. (Corte di cassazione - sentenza 22/07/2019 n. 32504). 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS “In assenza di documentate patologie che impediscono un’adeguata espirazione, la registrazione di un alto tasso alcolemico pur con la dicitura “volume insufficiente” è rilevante ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza” (Cassazione penale IV – sentenza del 11/03/2013 n. 11499). “Tassi alcolemici superiori alle soglie di punibilità possono configurare lo stato di ebbrezza anche se lo scontrino mostra la dicitura “volume insufficiente”. (Cass. Pen. IV – sentenza del 18/07/2018 n. 33421). Se durante l’effettuazione delle due prove si verifica qualche accadimento per cui si riesce ad ottenere una sola risultanza anziché due, se la prova effettuata è superiore al limite indicato dalla norma, si potrà procedere comunque indicando bene nell’informativa i motivi che hanno reso impossibile l’effettuazione della seconda prova. “Se dopo la prima prova con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l il conducente, a causa del suo stato, non riesce ad effettuare la seconda, si considera quell’unico risultato prova sufficiente”. (Cass. Pen. IV – sentenza del 14/03/2017 n. 12199). Se termina l’inchiostro provvedere a sostituire la cartuccia/nastro inchiostrato con altra/o in dotazione; Se termina il nastro di carta sostituire con altro in dotazione. 05/12/2019

Atti di Polizia Giudiziaria Il verbale di accertamento urgente sulle persone: L’art. 354 c.p.p. prevede ai commi 2 e 3: “2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. 05/12/2019

Ebbene, in presenza del rischio concreto che le tracce o gli elementi utili ai fini dell’indagine non si conservino e si disperdano o svaniscano la Polizia Giudiziaria svolge accertamenti e rilievi sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Lo stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche è soggetto a svanimento col passare del tempo e secondo il normale assorbimento dell’alcool da parte del soggetto medesimo. E’ in quest’ottica che l’accertamento sulle persone diviene urgente ed indifferibile per la opportuna verifica del tasso alcolemico. Esso si presenta, dunque, come un atto di Polizia Giudiziaria per il quale chi opera deve seguire precise procedure rispettando le garanzie di legge. Sebbene la norma, al comma 3, dica esplicitamente che “gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono” è opportuno ricordare che, secondo il dettato dell’art. 113 disp. att. cod. proc. pen. “nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria”. 05/12/2019

Tale verbale deve contenere tutti gli elementi necessari quali: Qualora, quindi, si proceda a svolgere accertamenti urgenti sulle persone diviene obbligatorio redigere verbale di accertamento urgente sulle persone ai sensi dell’art. 354 c. 3 c.p.p. Tale verbale deve contenere tutti gli elementi necessari quali: la data e l’orario in cui si redige l’atto; da cosa scaturisce l’accertamento (descrizione dettagliata della sintomatologia, eventuale accertamento preliminare con precursore che ha dato esito positivo, indicazione del fatto – ossia se si tratta di un normale controllo di Polizia Stradale o di un incidente –); il luogo in cui viene effettuato l’accertamento (se sul posto o con accompagnamento presso il Comando più vicino o in ospedale) N.B.: in assenza di lesioni non è consentito svolgere accertamento presso le strutture ospedaliere (“la P.G. può ricorrere alla misurazione mediante etilometro anche in caso di conducenti coinvolti in incidente stradale e che non sussista, in tali ipotesi, alcun obbligo di delegare l'accertamento del tasso alcolemico ad un presidio sanitario”. Corte di Cassazione – sentenza 09/11/2017 n. 51284); come viene effettuato l’accertamento (indicare il tipo di macchinario specificando l’omologazione e il numero di serie); 05/12/2019

l’indicazione delle due prove con le risultanze riportando gli orari di inizio e fine di ciascuna prova; la sottoscrizione autografa degli accertatori e del soggetto sottoposto ad accertamento;   N.B.: Al soggetto sottoposto ad accertamenti NON VA MAI rilasciata copia del verbale poiché trattasi di atto di Polizia Giudiziaria!!! 05/12/2019

Atti di Polizia Giudiziaria L’informativa del diritto di essere assistito dal difensore di fiducia: L’art. 356 c.p.p. e l’art. 114 disp. att. c.p.p. prevedono rispettivamente: “Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2” e “Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”. All’atto della richiesta al soggetto di essere sottoposto ad accertamento attraverso apparecchiatura etilometrica sul luogo del fatto o con accompagno presso il Comando più vicino o presso l’ospedale (nel caso di accertamento ai sensi del comma 5 del 186) l’organo di Polizia che procede ha l’obbligo di informare il soggetto della facoltà di essere assistito da un legale di fiducia. In merito a questo punto è opportuno chiarire, innanzitutto, che la facoltà è solo per il soggetto presente in loco ed è relativa alla sola assistenza di un difensore di fiducia. 05/12/2019

L’accertamento sulle persone di cui all’art. 354 c. p. p L’accertamento sulle persone di cui all’art. 354 c.p.p. in relazione agli artt. 186, 186bis e 187 C.d.S. NON PREVEDE la nomina di un legale d’ufficio ai sensi dell’art. 97 c. 3 c.p.p. proprio perché il legale NON deve essere preventivamente avvisato. Tale imposizione normativa deriva semplicemente dal fatto che l’atto di Polizia Giudiziaria che si sta compiendo è un atto di natura endoprocessuale che sarà utilizzato durante il dibattimento. E’ proprio in considerazione della sua natura che è imposto l’obbligo dell’assistenza legale affinché sia consentito il diritto di difesa. Tale obbligo, però, si risolve giuridicamente, in un mero avviso orale che deve essere sempre dato nei casi richiesti e per il quale non è obbligatorio attendere sul posto l’avvocato di fiducia. Infatti, come lo stesso art. 356 c.p.p. recita il legale non deve essere preventivamente avvisato. 05/12/2019

Inoltre, appare opportuno ripetere che, trattandosi di accertamenti urgenti ed irripetibili, qualsiasi azione volta a ritardare le operazioni costituisce ostativa al compimento di un atto indifferibile. Pertanto, se anche il soggetto decidesse di voler essere assistito dal legale di fiducia e quest’ultimo (caso assai più che raro) decidesse di intervenire, l’accertamento sul soggetto dovrà essere comunque immediatamente effettuato. Il legale, una volta giunto, si limiterà a verificare la correttezza dello svolgimento delle operazioni non avendo, così come la richiamata norma dell’art. 356 c.p.p. dice, diritto di essere previamente avvertito. 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS Giurisprudenza: “… pare utile un richiamo al co. 4 citato, nel quale il legislatore indica i casi nei quali la P.G. procede a verifica mediante le apparecchiature in dotazione (vale a dire: nel caso di positivo esito dell'esame speditivo di cui al precedente co. 3; nel caso, per l'appunto, di incidente; quando abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool). Se ne ricava, come logico corollario, che la P.G. può ricorrere alla misurazione mediante etilometro anche in caso di conducenti coinvolti in incidente stradale e che non sussista, in tali ipotesi, alcun obbligo di delegare l'accertamento del tasso alcolemico ad un presidio sanitario. Sgombrato il campo da tale iniziale equivoco, l'attenzione deve ora spostarsi sul piano della natura degli accertamenti cui il soggetto, coinvolto in un incidente stradale, può essere sottoposto e dai quali emergano elementi di valutazione dello stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcool, a seconda cioè che tali esiti siano contenuti nella documentazione rilasciata dall'apparecchio in dotazione della polizia giudiziaria, oppure in una certificazione sanitaria, eventualmente estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Trattasi - in entrambi i casi - di atti certamente utilizzabili nel processo penale ai fini dell'accertamento di una condotta del conducente rilevante ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. b) o c) C.d.S. [sul punto, è sufficiente un rinvio all'orientamento consolidato di questa sezione, rinvenibile in varie pronunce, tra le quali, con riferimento all'apparecchio etilometro, cfr. sez. 4 n. 32631 del 07/06/2017, Rv. 270422; n. 15187 dell'08/04/2015, Rv. 263154; n. 45514 del 07/03/2013, Rv. 257696; n. 41084 del 04/10/2011, Rv. 251117;mentre, con riferimento agli accertamenti in ambito sanitario, cfr. sez. 4 n. 10605 del 15/11/2012 Ud. (dep. 07/03/2013), Rv. 254933; n. 1522 del 10/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014), Rv. 258490]; Nel primo caso, infatti, si tratta di un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, equiparabile a quelli previsti negli artt. 352 e 354 del codice di rito, al quale, pertanto, ha facoltà di assistere il difensore dell'indagato e soltanto in relazione al quale, proprio in considerazione della sua vocazione probatoria e della conseguente necessità di un controllo sulla regolarità dell'operato della polizia giudiziaria, il legislatore ha previsto l'avviso ex art. 114 disp. att., cod. proc. pen. (cfr. Sez. U. n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, Rv. 266335), norma che va ad integrare la previsione di cui all'art. 356 cod. proc. pen., rendendo concretamente esercitabile il diritto ivi previsto, attraverso l'avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 05/12/2019

Tale apparato di facoltà e garanzie è direttamente collegato alla natura dell'atto (un accertamento, cioè, che s'inserisce nel corso di un'attività endoprocessuale), alla qualità dei soggetti che lo pongono in essere e alla posizione dialettica che costoro assumono rispetto all'indiziato di un reato e si giustifica in ragione del fatto che le fonti di prova così assicurate verranno acquisite al dibattimento attraverso i meccanismi propri del processo penale. Esso è, peraltro, coerente con il disposto di cui all'art. 220 disp. att., cod. proc. pen., secondo cui, quando "nel corso di attività ispettive o di vigilanza [...] emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova [...] sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice" (cfr., sul punto, in motivazione, Sez. U., n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi). Ciò spiega perché l'obbligo di dare l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att., cod. proc. pen., non sussiste nel caso in cui il conducente del veicolo sia sottoposto agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall'art. 186, comma terzo, cod. strada: essi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263025). L'esame mediante il c.d. "precursore", infatti, costituisce un'attività informale della Polizia Giudiziaria, diretta ad assicurare le fonti di prova mediante un'azione di ricerca, individuazione e conservazione, sostanzialmente libera nei modi del suo svolgimento in quanto, non riguardando direttamente la formazione della prova, non è necessario assicurare che essa non trasmodi in arbitrio [cfr., in motivazione, sez. 4 n. 40755 del 12/07/2017 (in fattispecie nella quale la Corte ha fatto applicazione dei principi rinvenibili nella sentenza delle Sez. U. n. 15453 del 29/01/2016, Giudici)] (Corte di Cassazione - sentenza 09/11/2017 n. 51284)”. “Il c.d. alcoltest costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, al quale il difensore ha facoltà di assistere senza avere diritto a essere previamente avvisato”. (Corte di cassazione – sentenza 09/10/2019 n. 41402); 05/12/2019

Atti di Polizia Giudiziaria Il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio: L’art. 161 c.p.p. prevede che il Giudice, il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria redigano un primo atto all’indagato nel quale lo invitano a dichiarare o a eleggere domicilio per la notificazione degli atti inerenti il procedimento penale cui è sottoposto. Orbene, compito degli operatori di Polizia Stradale è quello di redigere apposito verbale ex art. 161 c.p.p. ogni qualvolta il soggetto commetta un illecito di natura penale. Nel caso in trattazione ogni qualvolta ci si imbatta in violazioni della lett. “b” e “c” del comma 2 dell’art. 186 C.d.S., sia in presenza che in assenza di aggravante del comma 2bis. 05/12/2019

Il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio consta di: Data, luogo e ora della redazione; Data, luogo e ora del fatto; Identificazione completa del soggetto; Recapiti del soggetto; Indicazione del reato commesso; Eventuale nomina del difensore di fiducia o riserva alla nomina; Eventuale chiamata al Call Center per la nomina del difensore d’ufficio (solo nei casi previsti); Dichiarazione o elezione del luogo ove si intendono ricevere le notifiche degli atti riguardanti il processo; Dichiarazione di comprensione della lingua italiana o indicazione della traduzione effettuata dall’interprete (compiutamente identificato); Sottoscrizione autografa dei verbalizzanti e della parte; N.B.: A differenza del verbale di cui all’art. 354 c. 3 c.p.p., una copia del verbale ex art. 161 c.p.p. deve essere consegnata al soggetto. 05/12/2019

Atti di Polizia Giudiziaria L’Annotazione di polizia giudiziaria: La polizia giudiziaria (ufficiali e agenti) ha l’obbligo di riferire ai sensi dell’art. 357 c.p.p. le attività svolte ai fini delle indagini e della individuazione delle fonti di prova. Il verbale viene redatto secondo le disposizioni di cui all’art. 373 c.p.p. in riferimento agli artt. 135, 136 e 137 c.p.p. Esso deve contenere: “… la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico ufficiale che egli assiste” (art. 136 c. 1 c.p.p.). Oltre questi elementi essenziali deve contenere dettagliatamente tutte le operazioni svolte dalla P.G. (sintomatologia, tipo di accertamento strumentale con risultanze, ecc.) e deve essere messo a disposizione del Pubblico Ministero senza ritardo. 05/12/2019

N. B. : Quando si scrive una annotazione di P. G N.B.: Quando si scrive una annotazione di P.G. per il reato di guida in stato di ebbrezza è sempre opportuno indicare: - che per tutta la permanenza in loco degli operanti il soggetto non si è mai allontanato e non ha mai assunto sostanze alcoliche; - che nelle immediate vicinanze del luogo del controllo (o del sinistro) non vi sono attività di somministrazione bevande aperte o che, nel caso vi fossero, il soggetto non vi è mai entrato e nessuno gli ha mai portato o offerto qualcosa; - come si è accertato che TIZIO fosse alla guida del veicolo; - che TIZIO era alla guida del veicolo; 05/12/2019

Esempio di annotazione di P.G.: Oggetto: Annotazione di Polizia Giudiziaria a carico di TIZIO (indicare le generalità e l’identificazione completa). L’anno …, addì ... del mese di … alle ore … i sottoscritti UU.P.G./AA.P.G. … appartenenti al Comando in epigrafe riferiscono quanto segue: Alle ore … gli scriventi venivano inviati in (oppure a seguito di controllo di Polizia Stradale notavamo che…) … DESCRIZIONE DEL LUOGO E DEL FATTO. Accertato che il soggetto (TIZIO), conducente del veicolo XY targato AA000BB o AA12345 o X4ABC (indicare come si è accertato che il tizio fosse alla guida di quel veicolo), presentava la seguente sintomatologia (descrivere dettagliatamente la sintomatologia) … procedevamo ad accertamento preliminare con precursore etilometrico in dotazione (se disponibile) il quale dava esito positivo. Constatati lo stato di alterazione psico-fisica del soggetto (TIZIO) e la positività all’accertamento preliminare (qualora disponibile) gli scriventi, sospettando una recente assunzione di sostanze alcoliche, invitavano TIZIO a sottoporsi ad accertamento qualitativo a mezzo apparecchio Etilometro Modello … Serie … Matricola … debitamente omologato e revisionato. Prima di procedere con l’accertamento strumentale TIZIO veniva informato della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia e dichiarava di volere farsi assistere/non volere farsi assistere (se dice sì indicare nome, cognome e foro di appartenenza del legale e indicare se interverrà e a che ora o no, se dice no indicare che non intende essere assistito). 05/12/2019

TIZIO veniva sottoposto ad una prima prova iniziata alle ore … e terminata alle ore… la quale dava esito positivo con un valore pari a X g/l e ad una seconda prova iniziata alle ore … e terminata alle ore … la quale dava esito positivo con un valore pari a Y g/l; Le risultanze delle due prove costituiscono documentazione allegata alla presente annotazione. In considerazione dello stato di ebbrezza accertato si procedeva a redigere con separati atti: Verbale di dichiarazione o elezione di domicilio; Verbale di ritiro patente di guida; Verbale di fermo/sequestro del veicolo (quando conducente e proprietario coincidono e solo nei casi previsti) con deposito presso la Depositeria (indicare nome e luogo) o affidandolo a CAIO (indicare le generalità e l’identificazione) che lo custodirà presso …; Si evidenzia che per tutta la permanenza dei sottoscritti in loco TIZIO non si è mai allontanato dal luogo dell’accertamento e non ha mai fumato né assunto sostanze alcoliche e/o cibi e nelle vicinanze non vi sono attività di somministrazione alcolici aperte/vi sono attività di somministrazione alcolici aperte ma nessuno si avvicinava a TIZIO offrendogli alcol e/o cibi né TIZIO è entrato in uno di essi per consumarne. La patente di guida viene ritirata e sarà trasmessa all’U.T.G. di Roma. La presente violazione comporta la decurtazione di n. … (10 o 20 se neopatentato) punti dalla patente di guida. I VERBALIZZANTI 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS SCHEMA RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTO CON ETILOMETRO (c.4) CASO: NORMALE CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE Comma 2   Violazione Avviso Legale V A N PG Ritiro patente per sospensione Dec. Punti Aum. Nott. tra le 22 e le 7 Elez Domicilio Fermo amm.vo Sequestro amm.vo Lett. “a” Tasso > 0,5 e ≤ 0,8 g/l SI NO Lett. “b” 0,8 e ≤ 1,5 g/l Lett. “c” Tasso > 1,5 g/l SI* * La misura cautelare del sequestro ai sensi dell’art. 224ter C.d.S. si applica solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo. Se il proprietario è estraneo all’illecito la misura cautelare del sequestro NON SI APPLICA. 05/12/2019

CASO: INCIDENTE STRADALE CON RESPONSABILITA’ Comma 2bis Violazione Avviso Legale V A N PG Ritiro patente per sospensione Dec. Punti Aum. Nott. tra le 22 e le 7 Elez Domicilio Fermo amm.vo Sequestro amm.vo Lett. “a” Tasso > 0,5 e ≤ 0,8 g/l SI NO SI** (180 gg tutti subito) Lett. “b” 0,8 e ≤ 1,5 g/l (30 gg subito e 150 gg a sentenza di condanna) Lett. “c” Tasso > 1,5 g/l SI* *In caso di incidente stradale è sempre prevista la revoca della patente di guida per chi supera il tasso di 1,5 g/l. **La sanzione accessoria del fermo e la misura cautelare del sequestro ai sensi dell’art. 224ter C.d.S. si applicano solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo. Se il proprietario è estraneo all’illecito la sanzione accessoria del fermo o la misura cautelare del sequestro NON SI APPLICANO. 05/12/2019

Art. 186 C.d.S. comma 5 Il testo recita: “Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187”. 05/12/2019

Come ben si può leggere dal testo, l’accertamento del tasso alcolemico di cui alla presente disposizione può essere effettuato dalle strutture sanitarie su richiesta dell’organo di Polizia Stradale di cui all’art. 12 cc. 1 e 2 C.d.S. ai conducenti che risultino: Coinvolti in sinistro stradale; Sottoposti alle cure mediche; N.B.: Quando il soggetto non ha riportato o provocato ad altri lesioni, ancorché coinvolto in sinistro stradale, l’accertamento di cui al presente comma NON PUO’ essere effettuato poiché lesivo della libertà personale dell’individuo. Ogni eventuale rifiuto posto in essere dal soggetto in questo caso NON COSTITUISCE violazione di cui al comma 7. La P.G. in questi casi dispone della previsione normativa di cui al precedente comma 4 e DEVE PROCEDERE secondo le disposizioni già precedentemente citate (ossia con etilometro sul posto o presso il Comando più vicino o sulla base della sola sintomatologia). Il rifiuto agli accertamenti di cui al comma 4 COSTITUISCE violazione del comma 7. 05/12/2019

“L'art. 186 co. 5 C.d.S., nel disciplinare il metodo di accertamento del tasso alcolemico mediante esami clinici e analitici, prevede espressamente le concomitanti condizioni del coinvolgimento dei soggetti in un incidente stradale e della loro sottoposizione a cure mediche. Da ciò è lecito dedurre che la seconda condizione non sia inscindibilmente legata alla prima e che, ove non ci sia stato il trasporto presso una struttura sanitaria, la verifica del tasso alcolemico avvenga con le forme di cui al co. 4 del medesimo articolo da parte della P.G., che si avvarrà, quindi, della strumentazione in dotazione, secondo le procedure stabilite nel regolamento. A conferma di tale assunto, pare utile un richiamo al co. 4 citato, nel quale il legislatore indica i casi nei quali la P.G. procede a verifica mediante le apparecchiature in dotazione (vale a dire: nel caso di positivo esito dell'esame speditivo di cui al precedente co. 3; nel caso, per l'appunto, di incidente; quando abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool). Se ne ricava, come logico corollario, che la P.G. può ricorrere alla misurazione mediante etilometro anche in caso di conducenti coinvolti in incidente stradale e che non sussista, in tali ipotesi, alcun obbligo di delegare l'accertamento del tasso alcolemico ad un presidio sanitario.”. (Corte di Cassazione - sentenza 09/11/2017 n. 51284) 05/12/2019

E’ evidente dalla lettura del testo del comma 5 che ogni qualvolta l’organo di Polizia Stradale sia chiamato ad effettuare i rilievi di un sinistro per il quale i conducenti abbiano riportato lesioni, gli agenti operanti stessi possono richiedere alla struttura sanitaria, presso cui sono stati trasportati o si sono recati, gli accertamenti tossicologici sull’eventuale assunzione di sostanze alcoliche. La richiesta degli accertamenti viene inoltrata dalla Centrale Operativa al nosocomio e i medici provvedono ad evaderla rilasciando, poi, all’organo di Polizia procedente, la certificazione delle risultanze dei test nonché della prognosi delle lesioni subite. L’accertamento sanitario consiste nel prelievo di materiale ematico che sarà poi analizzato. A seguito della entrata in vigore della L. 41/16 e della riorganizzazione sanitaria avvenuta al fine di soddisfare le previsioni normative, si è creata la c.d. “catena di custodia” attivata da alcuni nosocomi appositamente indicati nelle disposizioni regionali o, come nel caso del Lazio, nel Decreto del Commissario ad Acta 27 settembre 2016, n. U00288 della Regione Lazio. 05/12/2019

La “catena di custodia” consiste nella conservazione di campioni ematici del soggetto ai fini dell’utilizzo durante le fasi del processo penale. Si attiva con il prelievo del sangue al soggetto per un numero di 3 provette, una delle quali immediatamente utilizzata per un primo screening (c.d. cut-off), la seconda impiegata per l’analisi di secondo livello (ossia quella che conferma le risultanze del test), mentre la terza viene custodita per l’eventuale ulteriore analisi richiesta dal legale di fiducia o d’ufficio del soggetto o dal Pubblico Ministero. Tale prassi della catena di custodia, si ripete nata per ottemperare alle norme della Legge 41/16 per i reati di lesioni stradali gravi o gravissime o per l’omicidio stradale, si è poi estesa a tutti i casi di accertamento richiesto a seguito di sinistro con feriti (anche lievi). E’ a questo punto che possiamo parlare di tre distinte modalità di accertamento sanitario: Accertamento svolto all’interno del protocollo medico; Accertamento svolto fuori del protocollo medico; Accertamento coattivo sui campioni biologici disposto dal PM (art. 359bis c. 3bis c.p.p.); N.B.: In tutti i casi la Polizia Giudiziaria deve recarsi presso la struttura sanitaria. 05/12/2019

1) Accertamento svolto all’interno del protocollo medico: Tale tipo di accertamento avviene mediante prelievo ematico già richiesto e voluto dal medico ai fini della cura del paziente ferito. Per questo tipo di accertamento, essendo già avvenuto il prelievo ed effettuato il test per espressa richiesta del medico, la P.G. NON DEVE fare nulla. NON è richiesto alla P.G. alcun avviso al soggetto della facoltà di essere assistito dal legale (di cui all’art. 356 c.p.p. e all’art. 114 disp. att. c.p.p.) proprio perché l’azione invasiva del prelievo è stata già effettuata dal medico a fini terapeutici secondo il protocollo per le cure mediche e non è finalizzato alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura del soggetto. Le risultanze di tale accertamento POSSONO essere normalmente utilizzate durante il dibattimento e costituiscono un documento e non un atto di P.G. “… l'accertamento del tasso alcolemico avviene nel diverso contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo 05/12/2019

dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica. Tale attività non è finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e nulla ha a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. sez. 4 n. 53293 del 27/09/2016; Rv. 268690; sez. 6 n. 43894 del 13/09/2016, Rv. 268505). La successiva utilizzabilità dell'atto in sede processuale va quindi equiparata a quella di un documento e non può considerarsi atto di polizia giudiziaria, anche ove l'acquisizione sia avvenuta ad iniziativa di questa, ma dopo che l'accertamento sanitario sia già stato avviato, esclusivamente nell'ambito di quel protocollo”. (Corte di Cassazione - sentenza 09/11/2017 n. 51284). Giova, tuttavia, precisare che, nel concetto del “melius abundare quam deficere” la Procura della Repubblica di Roma con nota prot. n. 2368/18 Prot. Gab. Disp. P.G. 6 del 14/06/2018 a firma del Dott. Michele PRESTIPINO GIARRITTA, ribadisce che, anche se non necessario in questo caso, è sempre opportuno procedere ad informare il soggetto del diritto di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. Ciò deriva, probabilmente, dalla difficoltà oggettiva dell’organo di Polizia – che non è medico - di sapere se il prelievo ematico è un atto contemplato nel protocollo sanitario o no, a meno che la P.G. stessa non riesca ad intervistare il medico per averne contezza. 05/12/2019

SCHEMA RIASSUNTIVO ACCERTAMENTO PRESSO L’OSPEDALE ALL’INTERNO DEL PROTOCOLLO SANITARIO Richiesta accertamento La P.G. va presso l’ospedale Nomina sanitari ausiliari di P.G. Avviso orale assistenza legale di fiducia SI NO NON PREVISTO 05/12/2019

2) Accertamento svolto fuori del protocollo medico: Questo tipo di accertamento avviene, invece, quando il soggetto, pur trasportato in ospedale a seguito del sinistro, per la cura delle lesioni subite, non è sottoposto a trattamento invasivo poiché non richiesto dal medico (es. il medico non ritiene di dover sottoporre il paziente a prelievo ematico per le cure che necessita). In tal caso la Polizia Giudiziaria può comunque richiedere gli accertamenti tossicologici sul soggetto, ma secondo le garanzie di legge e informando il soggetto stesso del proprio diritto alla difesa. Perché la P.G. possa compiere questo atto è necessario: Richiedere alla struttura sanitaria l’accertamento tossicologico sul soggetto; Nominare il personale sanitario ausiliario di P.G. (art. 348 c. 4 c.p.p.); N.B.: per la nomina ad ausiliario di PG non occorrono particolari accortezze. E’ sufficiente anche l’avviso orale. Informare il soggetto della facoltà di essere assistito da un legale di fiducia (art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.); N.B.: Si confronti quanto già detto a proposito del c. 4. N.B.: qualora non sia possibile dare avviso orale redigere verbale di impossibilità di dare avviso orale (è un atto senza il quale l’intera operazione sarebbe nulla ab origine – art. 178 c.p.p.) 05/12/2019

“L'obbligo di dare l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. , cod “L'obbligo di dare l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att., cod. proc. pen., sussisterà, pertanto, non solo nel caso - del tutto pacifico - in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell'art. 186 co. 4 C.d.S.,all'accertamento del tasso alcolemico mediante apparecchiatura in dotazione (c.d. etilometro), ma anche in quello, apparentemente dissimile, in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ai sensi dell'art. 186 co. 5 stesso codice, allorché il conducente di un veicolo, coinvolto in incidente stradale, sia cioè sottoposto alle cure mediche. In tale ipotesi, ove l'esame clinico sia stato condotto su richiesta dell'organo di polizia nei confronti di soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell'art. 186 C.d.S., l'accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto d'indagine, per il quale, quindi, opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l'obbligo dell'avviso ex art.114 disp. att. Quando, invece, la richiesta sia giustificata dalla necessità di ricercare le prove del reato, nei confronti di soggetto che risulti già indiziato, che sia sottoposto alle cure mediche del caso e versi in condizioni di comprendere il significato dell'avviso ex art. 144 disp att., la necessità di tale preventivo adempimento sorgerà solo allorquando l'esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato. 05/12/2019

Sotto tale profilo, non si apprezza, invero, nella locuzione "protocollo sanitario" alcuna equivocità: ai fini d'interesse, infatti, rileva unicamente la circostanza che la verifica del tasso di concentrazione alcolica abbia determinato l'esecuzione di un esame clinico non necessitato dalle finalità terapeutiche proprie del caso concreto, ciò che solo il personale sanitario stesso può evidentemente attestare. Tale conclusione, peraltro, si pone solo in apparente contrasto con quanto già affermato da questa sezione a proposito dei presupposti in base ai quali la polizia giudiziaria può richiedere al personale sanitario l'accertamento del tasso alcolemico a norma dell'art. 186 co. 5 C.d.S.: se è vero che la norma non richiede che siano emersi indizi di reità a carico del soggetto sottoposto ad accertamento, ma solo che si tratti di soggetti coinvolti in un sinistro stradale e sottoposti a cure mediche (cfr. sez. 4 n. 53293 del 27/09/2016, Scuri), l'assunto non esime il giudice dalla necessaria verifica della necessità dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Cosicché, può formularsi il seguente principio di diritto: "nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell'art. 186 co. 5 C.d.S., sussiste l'obbligo di dare l'avviso di cui all'art. 114 disp. att., cod. proc. pen., allorché il conducente sia già indiziato di reato, al momento in cui la P.G. ha inviato al personale sanitario la richiesta di procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico, e se l'accertamento non venga espletato a fini di cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche del caso concreto e unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato".(Corte di Cassazione - sentenza 09/11/2017 n. 51284). 05/12/2019

“Ove, invece, l'esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 più volte richiamato [cfr., in termini, sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23 /01/2017), Tolazzi]. In tale ipotesi, cioè, la polizia giudiziaria non farebbe altro che avvalersi di una facoltà espressamente attribuita dalla legge: l'art. 348 co. 4, cod. proc. pen., prevede, per l'appunto, che "La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera", precisandosi che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l'osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero [cfr. sez. 3 n. 16683 del 05/03/2009, Rv. 243462; n. 5818 del 10/11/2015 Cc. (dep.12/02/2016), Rv. 266267]. 05/12/2019

In altri termini, la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall'art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l'esame spirometrico, ma di delegare l'accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto. L'avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto (cfr. sez. 4 n. 15189 del 18/01/2017, Rv. 269606; sez. 3 n. 23697 dell'01/03/2016, Rv. 266825)”. (Corte di Cassazione - sentenza 09/11/2017 n. 51284).   05/12/2019

ACCERTAMENTO PRESSO L’OSPEDALE FUORI DEL PROTOCOLLO SANITARIO Richiesta accertamento La P.G. va presso l’ospedale Nomina sanitari ausiliari di P.G. Avviso orale assistenza legale di fiducia SI SI* SI, OBBLIGATORIO** *Per la nomina non occorrono particolari accortezze. E’ sufficiente avviso orale.   **Nel caso in cui vi sia oggettiva impossibilità di dare avviso orale della facoltà di essere assistito da un legale di fiducia (art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.) È OBBLIGATORIO redigere verbale indicando i motivi che hanno reso impossibile l’operazione. 05/12/2019

3) Accertamento coattivo su campioni biologici disposto dal P.M.: L’art. 359bis c. 3bis c.p.p. recita: “Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore 05/12/2019

Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis”. Con l’entrata in vigore della Legge 23 Marzo 2016 n. 41 concernente le lesioni stradali gravi o gravissime e l’omicidio stradale è stato aggiunto il comma 3bis all’art. 359 c.p.p. In tutti i casi in cui a seguito di un sinistro stradale si verifichino lesioni gravi o gravissime o la morte di uno dei soggetti coinvolti l’organo di Polizia procedente può effettuare accertamenti urgenti sulle persone coinvolte ai fini della verifica dello stato di alterazione derivante dall’uso di alcol o droga o sostanze psicotrope secondo le previsioni di cui agli artt. 186 cc. 4 e 5 o 187 cc. 3, 4 e 5 come già precedentemente indicato. Qualora, però, il soggetto rifiuti l’accertamento, l’Ufficiale di P.G., avvertito il P.M. di turno e su delega del medesimo, accompagna l’interessato presso la struttura sanitaria più vicina al luogo del fatto per l’accertamento sanitario. Qualora il soggetto rifiuti ancora l’accertamento il P.M. disporrà il prelievo coattivo del materiale biologico autorizzando, anche oralmente, l’U.P.G. procedente. Il P.M. dovrà, poi, entro 48 ore, richiedere la convalida del Decreto al G.I.P. dandone tempestivamente avviso al difensore del soggetto e il G.I.P., entro le successive 48 ore, emetterà provvedimento di convalida o non convalida dandone notizia al P.M. e al difensore. 05/12/2019

Come ben si può evincere, a seguito di sinistro stradale con esito grave o mortale i soggetti coinvolti NON POSSONO rifiutare di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica o sull’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Nel caso di rifiuto l’Ufficiale di P.G. DEVE darne tempestiva notizia al P.M. di turno il quale può disporre: Accompagno coatto presso la struttura sanitaria più vicina al luogo del fatto; Prelievo coattivo del materiale biologico; In questo caso è fatto obbligo all’U.P.G. procedente di fornire l’avviso dell’assistenza legale al soggetto con le modalità previste e di nominare ausiliario di P.G. il sanitario che avrà l’obbligo di controllare lo svolgimento delle operazioni di accertamento. Il difensore, in questo caso, DEVE ESSERE tempestivamente avvertito dal P.M. (art. 364 c. 5 e art. 365 cc. 1 e 2 c.p.p.), ha facoltà di assistere alle operazioni, ma senza che ciò comporti ritardo o pregiudizio al compimento delle stesse. In sostanza, tale avviso funziona come quello di cui all’art. 356 c.p.p. e all’art. 114 disp. att. c.p.p. di cui si è ampiamente parlato in relazione agli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S. L’unica differenza con le disposizioni precedenti è che in questo caso, ove il soggetto fosse privo di un legale di fiducia, il P.M. deve provvedere a nominare un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 c. 3 c.p.p. 05/12/2019

Si ribadisce ancora una volta che la comunicazione al P. M Si ribadisce ancora una volta che la comunicazione al P.M. del rifiuto all’accertamento e l’accompagnamento coattivo per il prelievo coatto disposti dal P.M. stesso sono compiti riservati all’UFFICIALE di P.G.   Si ricorda che le aggravanti di cui all’art. 589bis cc. 2, 3 e 4 c.p. e all’art. 590bis cc. 2, 3 e 4 c.p. costituiscono reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p. e non sono fattispecie di reato distinte dall’omicidio o dalla lesione stradale di cui alla L. 41/16. 05/12/2019

SCHEMA RIASSUNTIVO ACCERTAMENTO COATTIVO DISPOSTO DAL P.M. Chi esegue la disposizione del P.M. Come e dove Prelievo coattivo Avviso orale assistenza legale di fiducia o nomina difensore d’ufficio L’Ufficiale di P.G. Accompagno coatto presso la struttura sanitaria più vicina al luogo del fatto SI, se il soggetto rifiuta ancora l’accertamento SI, OBBLIGATORIO (se non in possesso di difensore di fiducia informare il P.M. che provvede alla nomina d’ufficio) 05/12/2019

RITIRO PATENTE IN VIA CAUTELARE Nell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 186 C.d.S. si legge: “Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187”. Ebbene, ogni qualvolta la P.G. procedente abbia fondato motivo di ritenere che il soggetto sottoposto a cure mediche a seguito di incidente stradale sia in evidente stato di alterazione per l’assunzione di alcol o droghe o sostanze psicotrope, può procedere a trattenere la patente di guida del soggetto tenendola agli atti dell’Ufficio per un periodo non superiore a 10 giorni in attesa che la struttura sanitaria invii le risultanze dei test estese alla prognosi delle eventuali lesioni subite. 05/12/2019

SCHEMA RIASSUNTIVO RITIRO PATENTE IN VIA CAUTELARE Evento Lesioni al conducente soggetto ad accertamento Considerazione P.G. in attesa risultanze dei test Ritiro patente di guida Incidente stradale SI Il soggetto è in evidente stato di alterazione (presenta sintomatologia) per assunzione di alcool o droghe o sostanze psicotrope SI, per un massimo di 10 gg con deposito agli atti d’ufficio in attesa esito test tossicologici N.B.: NON SI TRATTA della sanzione accessoria prevista dalla norma, ma di una misura cautelare temporanea posta in essere dalla P.G. in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari. 05/12/2019

Art. 186 C.d.S. comma 7 Il testo recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI”. 05/12/2019

Al conducente di un veicolo che presenta una sintomatologia tale da far ritenere all’organo di Polizia che si trovi in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, dopo la richiesta degli operanti secondo le modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S., NON E’ consentito rifiutare l’accertamento. Il soggetto che proponesse formale rifiuto sarà ritenuto colpevole della violazione e soggiacerà alla pena di cui al presente comma, ossia alla pena massima stabilita alla lett. “c” del comma 2. E’ sempre opportuno informare il soggetto che l’eventuale rifiuto alla sottoposizione all’accertamento equivale ad un illecito di natura penale per il quale è prevista la pena più grave tra quelle indicate nel comma 2 dell’art. 186 C.d.S. Ferma restando la contestazione della violazione di cui al comma 7, in presenza di evidente sintomatologia nulla osta anche alla contestazione della violazione di cui al comma 2. Nel caso di specie è opportuno indicare dettagliatamente la sintomatologia così che il Giudice possa eventualmente contestare l’ulteriore sanzione più grave (oltre quella del rifiuto). 05/12/2019

Ma come si perpetra il rifiuto? E’ considerato rifiuto: Il diniego immediato dichiarato dal soggetto ad effettuare l’accertamento; Il diniego dichiarato dal soggetto a continuare l’accertamento; Ogni atteggiamento/comportamento volto ad evitare l’accertamento; Ogni atteggiamento/comportamento volto a ritardare le operazioni; Ogni atteggiamento/comportamento volto ad impedire le operazioni; La fuga dal luogo dell’accertamento; Il “non rispondere a chiamata” presso il nosocomio durante il periodo di osservazione per le cure a seguito di sinistro; “Può essere perseguito anche il rifiuto indiretto, cioè non espressamente dichiarato ma evidenziato da un comportamento volontario del conducente (es. simulata incapacità di poter soffiare) che rende impossibile l’accertamento. Detto comportamento(mancanza di collaborazione, errata o ritardata o finta esecuzione delle istruzioni, ecc.) va, comunque, adeguatamente descritto”. (Cass. Pen. IV – sentenza del 29/04/2015 n. 18093) “E’ stato riconosciuto reato il rifiuto anche se fatto con l’ammissione di essere in stato di ebbrezza” (Cass. Pen. IV – sentenza del 09/10/2014 n. 42245). 05/12/2019

“Pur potendo, dall’evidenza dei sintomi, essere sanzionato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 c. 2 lett. “a” non è invece perseguibile per il reato di rifiuto dell’accertamento il soggetto che, senza volersi sottrarre al controllo, non è in grado per le sue condizioni fisiche (soggetto asmatico) di effettuare il test alcolimetrico”. (Cass. Pen. IV – sentenza del 27/06/2012 n. 25399) “Il rifiuto di effettuare la seconda prova dopo avere regolarmente effettuato la prima può comportare il reato di rifiuto dell’accertamento e vale l’unico valore acquisito: della cosa si darà atto nel verbale o nella notizia di reato”. (Cass. Pen. IV – sentenza del 10/03/2017 n. 11695) “Il rifiuto è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento stesso in cui il soggetto ha espresso indisponibilità a sottoporsi all’accertamento, a nulla rilevando un postumo ripensamento”. (Cass. Pen. IV – sentenza del 06/03/2015 n. 9848) “Il reato di rifiuto si configura anche quando, dopo inutili tentativi di effettuare il test con l’etilometro, il conducente rifiuta di recarsi al pronto soccorso per i necessari prelievi in grado di evidenziare l’alterazione alcolemica” (Cass. Pen. IV – sentenza del 11/04/2014 n. 16062) 05/12/2019

Recidiva La recidiva di cui al comma 2 lett. “c” deve avvenire nei due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna della precedente violazione. (Cass. Pen. IV – sentenza del 23/01/2017 n. 3348) E’ considerato recidiva anche il nuovo rifiuto all’accertamento qualora il conducente sia stato già condannato per analoga violazione nei due anni precedenti. (Cass. Pen. IV – sentenza del 22/03/2013 n. 13548) 05/12/2019

SANZIONI ACCESSORIE DEL FERMO E DEL SEQUESTRO AMM.VO 1) Nel caso di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo a seguito di accertamento di violazione di cui al comma 2bis per il tasso di cui al comma 2 lett. “a” l’organo di Polizia procede immediatamente a trascrivere il fermo per tutti i 180 giorni della durata notiziando il soggetto che sconterà la sanzione accessoria in un’unica soluzione continuativa.   Per ciò che concerne la sanzione accessoria si ricorda che per la sua applicazione il conducente e il proprietario del veicolo devono coincidere. E’ altresì applicabile la sanzione accessoria del fermo quando il proprietario del veicolo, pur non essendo alla guida, è a bordo del veicolo e non può dichiararsi estraneo all’illecito. Per le procedure del fermo amm.vo, secondo il disposto dell’art. 224ter c. 3, si applicano le disposizioni di cui all’art. 214 C.d.S. con affidamento immediato al trasgressore o a persona idonea e, ove vi sia rifiuto alla custodia o impossibilità all’affidamento, con convogliamento presso uno dei soggetti di cui all’art. 214bis. 05/12/2019

2) Nel caso di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo a seguito di accertamento di violazione di cui al comma 2bis per il tasso di cui al comma 2 lett. “b” l’organo di Polizia procede immediatamente a trascrivere il fermo per 30 giorni mentre i restanti 150 giorni saranno scontati a sentenza di condanna. Per ciò che concerne la sanzione accessoria si ricorda che per la sua applicazione il conducente e il proprietario del veicolo devono coincidere. E’ altresì applicabile la sanzione accessoria del fermo quando il proprietario del veicolo, pur non essendo alla guida, è a bordo del veicolo e non può dichiararsi estraneo all’illecito. Per le procedure del fermo amm.vo, secondo il disposto dell’art. 224ter c. 3, si applicano le disposizioni di cui all’art. 214 C.d.S. con affidamento immediato al trasgressore o a persona idonea e, ove vi sia rifiuto alla custodia o impossibilità all’affidamento, con convogliamento presso uno dei soggetti di cui all’art. 214bis. 05/12/2019

3) Nel caso di applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo a seguito di accertamento di violazione di cui al comma 2 lett. “c”, al comma 2bis per il tasso di cui al comma 2 lett. “c” o al comma 7 l’organo di Polizia provvede immediatamente all’apprendimento del veicolo.   Per ciò che concerne il sequestro si ricorda che per la sua applicazione il conducente e il proprietario del veicolo devono coincidere. E’ altresì applicabile il sequestro quando il proprietario del veicolo, pur non essendo alla guida, è a bordo dello stesso e non può dichiararsi estraneo all’illecito. Per le procedure del sequestro amm.vo, secondo il disposto dell’art. 224ter c. 1 C.d.S., si applicano le disposizioni di cui all’art. 213 C.d.S. con affidamento immediato al trasgressore o a persona idonea e, ove vi sia rifiuto alla custodia o impossibilità all’affidamento, con convogliamento presso uno dei soggetti di cui all’art. 214bis. Sebbene la norma dell’art. 224ter c. 1 preveda l’obbligo del convogliamento presso il custode-acquirente, con la Circolare del Ministero dell’Interno del 1.8.2014, n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 (indicazione confermata anche dall’ultima circolare ministeriale in argomento in linea con le norme introdotte dal “Decreto Sicurezza” del Dicembre 2018) si è stabilito l’immediato affidamento del veicolo al proprietario, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS secondo le normali procedure di cui all’art. 213 C.d.S. in luogo del convogliamento obbligato presso il custode-acquirente.   N.B.: Sia nel caso dell’applicazione del fermo amm.vo che nel caso di quella del sequestro amm.vo, qualora il proprietario del veicolo sia a bordo dello stesso, pur non guidando, soggiacerà alla violazione di cui all’art. 115 c. 5 C.d.S. (incauto affidamento del veicolo), non potendosi egli dichiarare estraneo all’illecito (la sanzione comporta il fermo amm.vo del veicolo per 30 gg). 05/12/2019

Illeciti amministrativi in conseguenza di ipotesi di reato Per ciò che concerne il problema della verbalizzazione delle violazioni amministrative alle norme comportamentali (Titolo V) previste dal C.d.S. giova precisare che a norma dell’art. 221 del medesimo codice competente a decidere sulla predetta violazione amministrativa è il Giudice chiamato a decidere del reato. Ergo, quando a seguito di una violazione di natura penale ai sensi degli artt. 186, 186bis e 187 si debba procedere alla verbalizzazione anche di una violazione amministrativa alle norme comportamentali del Titolo V C.d.S. (es. semaforo rosso, mancata precedenza, eccessiva velocità, perdita di controllo, ecc.) gli agenti operanti possono redigere V.A.V. indicando anche nella Annotazione di P.G., dettagliatamente, la violazione amministrativa commessa, rimandando la sua irrogazione al Giudice competente del reato che, con sentenza di condanna, si esprimerà anch in merito all’illecito amministrativo. 05/12/2019

Tale disposizione è consentita solo qualora non si sia già provveduto al pagamento in misura ridotta. Pertanto, qualora, invece, gli operanti abbiano redatto V.A.V. e contestato l’illecito al trasgressore e questi abbia già effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 C.d.S., il Giudice è chiamato a decidere del solo reato. 05/12/2019

Dichiarazioni rese a seguito di sinistro da soggetti in stato di ebbrezza o alterati per assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope Nei casi di illecito di natura penale a seguito di accertamento delle violazioni di cui agli artt. 186, 186bis e 187 C.d.S. (con esclusione della fattispecie di cui al comma 2bis rif. c. 2 lett. “a” dell’art. 186 e dei commi 2 e 3 primo periodo dell’art. 186bis) le dichiarazioni del conducente coinvolto nel sinistro in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool o droghe o sostanze psicotrope possono anche NON essere raccolte dalla Polizia Giudiziaria. N.B.: L’eventuale raccoglimento della dichiarazione spontanea della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini deve essere svolto a norma dell’art. 350 c. 7 c.p.p. ed il suo utilizzo è vietato in dibattimento, salvo quanto disposto dall’art. 503 comma 3 c.p.p. 05/12/2019

Le eventuali dichiarazioni per cui è consentito l’uso in dibattimento devono essere raccolte dalla Polizia Giudiziaria a norma dell’art. 350 cc. 2, 3 e 4 c.p.p. in presenza del legale di fiducia o d’ufficio. Le notizie e le indicazioni assunte dalla P.G. in assenza del difensore di fiducia o d’ufficio NON POSSONO essere documentate e utilizzate. (art. 350 cc. 5 e 6 c.p.p.). 05/12/2019

Art. 186bis C.d.S. Comma 1 Il testo recita: “E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati”. 05/12/2019

età anagrafica inferiore agli anni 21; Il presente articolo è stato inserito nel C.d.S. dalla L. 29 Luglio 2010 n. 120 e, come ben si può leggere, è rivolto a particolari categorie di conducenti: aventi: età anagrafica inferiore agli anni 21; meno esperienza alla guida poiché hanno conseguito la patente B da meno di tre anni; o esercitanti: Attività di trasporto persone (fino al numero di 8 posti escluso il conducente) ai sensi degli artt. 85, 86 e 87 C.d.S. (taxi, NCC, ecc.); Attività di trasporto cose ai sensi degli artt. 88, 89 e 90 C.d.S. (per conto terzi, in servizio di linea o di piazza); o alla guida di: Autoveicoli superiori a 3,5 t con o senza rimorchio tale che la massa complessiva a pieno carico superi le 3,5 t; Autobus o autoveicoli per trasporto persone con numero di posti superiore a 8 escluso il conducente; Autoarticolati; Autosnodati; 05/12/2019

Per ciò che concerne le fattispecie di cui alle lettere “b” e “c” del comma 1 giova precisare che la norma si applica solo ed esclusivamente se la violazione avviene durante l’espletamento dell’attività di trasporto persone o cose. Al di fuori di tale fattispecie si applicano le sanzioni di cui all’art. 186. 05/12/2019

Art. 186bis C.d.S. Comma 2 Il testo recita: “I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate”.   05/12/2019

In questa norma il legislatore ha voluto inserire una ulteriore fattispecie sanzionatoria di natura amministrativa prevedendo per chi guida nelle condizioni di cui al comma 1 il non superamento della soglia zero del tasso alcolemico. Tale nuova fascia di rispetto è compresa tra il limite di 0 e 0,5 g/l, è di natura amministrativa e NON COSTITUISCE stato di ebbrezza. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell’art. 186 c. 6 “Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”. Ergo, la violazione di cui al comma 2 dell’art. 186bis costituisce un mero illecito amministrativo immediatamente contestabile dall’operatore di Polizia Stradale. Tale violazione NON prevede alcuna sanzione accessoria ma soltanto una sanzione pecuniaria da € 168 a € 679. 05/12/2019

La seconda previsione del comma 2 indica che qualora un conducente in stato di alterazione nella fascia compresa tra 0 e 0,5 g/l provochi un sinistro stradale le sanzioni siano raddoppiate. Come già si è ampiamente detto a riguardo dell’art. 186 si ripete che il raddoppio delle sanzioni DEVE avvenire SE E SOLTANTO SE il conducente è responsabile o corresponsabile dell’evento e NON è applicabile se il conducente è solo coinvolto nel sinistro ma non ne è causa. (cfr esempi a pag. 8 e 9). Si ribadisce che il raddoppio delle sanzioni si applica anche quando nell’incidente NON VI E’ il coinvolgimento di terzi (es. il trasgressore fa tutto da solo). Ma come si effettua il controllo nella fascia tra 0 e 0,5 g/l? Il controllo si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 186. 05/12/2019

ATTENZIONE!!! I precursori etilometrici in dotazione sono tarati a 0,5 g/l e, pertanto, NON RILEVANO tassi inferiori. Non sono, quindi, utilizzabili per l’accertamento della violazione di cui all’art. 186bis comma 2 C.d.S. (ossia per il tasso compreso tra 0 e 0,5 g/l). 05/12/2019

Come si procede all’accertamento preliminare quando non è utilizzabile il precursore? In quest’ultimo caso si dovrà procedere direttamente con l’accertamento di cui all’art. 186 comma 4 o comma 5. Qualora si utilizzi l’etilometro in dotazione dovranno essere effettuate tre prove ad intervallo di 5 minuti l’una dall’altra di cui la prima costituisce accertamento preliminare ai sensi del comma 3 dell’art. 186 e le altre due l’accertamento definitivo ai sensi del comma 4 dell’art. 186. Nel caso di violazione del comma 2 dell’art. 186bis NON E’ consentita la contestazione dell’illecito attraverso la sola sintomatologia, poiché una evidente sintomatologia sottolinea già di per sé uno stato di alterazione superiore allo 0,5 g/l e, pertanto, non rientrante nella sfera più bassa amministrativa del comma 2 dell’art. 186bis stesso. 05/12/2019

Art. 186bis C.d.S. Comma 3 Il testo recita: “Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà”. La norma prevede l’entità delle sanzioni per i conducenti di cui al comma 1 che violano le disposizioni di cui all’art. 186 c. 2: Lett. “a” vi è l’aumento di un terzo; Lett. “b” e “c” vi è l’aumento da un terzo alla metà; N.B.: Nella determinazione della sanzione per i conducenti di cui al comma 1 dell’art. 186bis NON SI APPLICA l’aumento notturno previsto dal comma 2-sexies dell’art. 186 per le violazioni commesse tra le 22 e le 7 in quanto non previsto. 05/12/2019

Sanzione di riferimento Tipo sanzione accessoria SCHEMA RIASSUNTIVO COMMI 2 e 3 rif. art. 186 c. 2 NORMALE CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE (NO INCIDENTE) Sanzione di riferimento Natura sanzione Tipologia sanzione Sanzioni accessorie Tipo sanzione accessoria Aumento notturno (tra le 22 e le 7) Recidiva nel triennio c. 2 Tasso > 0 e ≤ 0,5 g/l Amm.va da € 168 a € 679 NO Nessuna c. 3 rif. 186 c. 2 Lett. “a” >0,5 e ≤ 0,8 g/l da € 725,33 a € 2898,66 SI Sospensione patente da 4 a 8 mesi c. 3 rif. 186 c. 2 Lett. “b” >0,8 e ≤1,5 g/l Penale Ammenda da € 1066,67 a € 4800 Arresto fino a 9 mesi Sospensione patente da 8 a 18 mesi Lett. “c” > 1,5 g/l da € 2000 a € 9000 Arresto da 8 mesi a un anno e mezzo Sospensione patente da 1 anno e 4 mesi a 3 anni; Revoca patente in caso di recidiva nel triennio o per i conducenti del c. 1 lett. “d”; Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr. coincidono. 05/12/2019

NOTE E SCHEMI OPERATIVI SUGLI ARTT. 186-186BIS-187 CDS SCHEMA PRATICO-OPERATIVO Commi 2 e 3 rif. art. 186 c. 2 CASO: NORMALE CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE (NO INCIDENTE) Violazione V A N PG Ritiro patente per sospensione Dec. Punti Aum. Nott.no tra le 22 e le 7 Elez. Domicilio Fermo amm.vo Sequestro amm.vo c. 2 Tasso > 0 e ≤ 0,5 g/l SI NO SI (5) c. 3 rif. 186 c. 2 Lett. “a” >0,5 e ≤ 0,8 g/l SI (10) c. 3 rif. 186 c. 2 Lett. “b” >0,8 e ≤1,5 g/l Lett. “c” > 1,5 g/l SI* * La misura cautelare del sequestro ai sensi dell’art. 224ter C.d.S. si applica solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo. Se il proprietario è estraneo all’illecito la misura cautelare del sequestro NON SI APPLICA. 05/12/2019

Sanzione di riferimento Tipo sanzione accessoria SCHEMA RIASSUNTIVO COMMI 2 e 3 rif. art. 186 c. 2bis (SI INCIDENTE CON RESPONSABILITA’) Sanzione di riferimento Natura sanzione Tipologia sanzione Sanzioni accessorie Tipo sanzione accessoria Aumento notturno (tra le 22 e le 7) Recidiva nel triennio c. 2 Tasso > 0 e ≤ 0,5 g/l Amm.va da € 336 a € 1358 NO . Nessuna c. 3 rif. 186 c. 2bis e c. 2 Lett. “a” >0,5 e ≤ 0,8 g/l da € 1450,66 a € 5797,32 SI Sospensione patente da 8 a 16 mesi; Fermo amm.vo del veicolo per 180 gg. solo se conducente e proprietario coincidono; N.B.: I 180 gg li fa tutti insieme e subito. c. 3 rif. 186 c. 2bis e c. 2 Lett. “b” >0,8 e ≤1,5 g/l Penale Ammenda da € 2133,34 a € 9600 Arresto fino a 18 mesi Sospensione patente da 16 mesi a 3 anni; N.B.: Si fanno subito 30 gg. di fermo e gli altri 150 gg a sentenza di condanna. Lett. “c” > 1,5 g/l da € 4000 a € 18000 Arresto da 16 mesi a 3 anni Revoca patente di guida. Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr. coincidono. 05/12/2019

Ritiro patente per sospensione SCHEMA PRATICO-OPERATIVO CASO: INCIDENTE STRADALE CON RESPONSABILITA’ Commi 2 e 3 rif. art. 186 c. 2bis Violazione V A N PG Ritiro patente per sospensione Dec. Punti Aum. Nott.no tra le 22 e le 7 Elez. Domicilio Fermo amm.vo Sequestro amm.vo c. 2 Tasso > 0 e ≤ 0,5 g/l SI NO SI (5) c. 3 rif. 186 c. 2bis e c. 2 Lett. “a” >0,5 e ≤ 0,8 g/l SI (10) SI** (180 gg tutti subito) c. 3 rif. 186 c. 2bis e c. 2 Lett. “b” >0,8 e ≤1,5 g/l (30 gg subito e 150 gg a sentenza di condanna) Lett. “c” > 1,5 g/l SI* *In caso di incidente stradale è sempre prevista la revoca della patente di guida per chi supera il tasso di 1,5 g/l. **La sanzione accessoria del fermo e la misura cautelare del sequestro ai sensi dell’art. 224ter C.d.S. si applicano solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo. Se il proprietario è estraneo all’illecito la sanzione accessoria del fermo o la misura cautelare del sequestro NON SI APPLICANO. 05/12/2019

Art. 186bis C.d.S. Comma 6 Il testo recita: “Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”. 05/12/2019

La prima previsione del seguente comma è che, come già si è detto, per l’accertamento delle violazioni si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S., disposizioni per le quali NON E’ consentito il rifiuto. In caso di rifiuto le pene previste sono quelle di cui al comma 2 lett. “c” dell’art. 186 aumentate da un terzo alla metà. Per quanto attiene al rifiuto valgono le medesime disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 186. (cfr. rifiuto e giurisprudenza alle pagg. 49 e 50). Anche per i conducenti di cui al comma 1 dell’art. 186bis si applicano le medesime disposizioni dell’art. 359bis c. 3bis c.p.p. in riferimento agli artt. 589bis e 590bis del c.p. così come previsto dalla L. 41/16. (cfr. pagg. 44-46) 05/12/2019

Art. 186bis C.d.S. Comma 7   Il testo recita: “Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età”. Nella presente disposizione è prevista una pena diversa dalle altre consistente nel ritardo imposto per il conseguimento della patente di categoria B per i conducenti minori di anni 18 che: Risultano avere un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l; Risultano avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l; Per la prima fattispecie il conseguimento è rimandato al compimento degli anni 19, per la seconda a quello degli anni 21. 05/12/2019

Art. 187 C.d.S. Comma 1 Il testo recita: “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter”. 05/12/2019

Anche per questa norma l’inciso recita “chiunque guida” Anche per questa norma l’inciso recita “chiunque guida”. Si applica pertanto quanto già spiegato a proposito dell’art. 186 c. 1 alle pagg. 1 e 2. La violazione, però, è commessa solo ed esclusivamente da chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Cosa si intende? Il C.d.S. non punisce chi si pone alla guida avendo assunto droghe o sostanze psicotrope, ma chi, dopo l’uso, manifesta ancora uno stato di alterazione dovuto ad esso. Come ben si sa, le tracce dell’assunzione di droghe o di sostanze psicotrope restano anche per lungo tempo nell’organismo umano e diverrebbe, così, difficile accertare il momento esatto della loro assunzione con la conseguente difficoltà per la P.G. di contestare la presente violazione. 05/12/2019

verificarne, ovviamente, l’assunzione; Dunque, il legislatore ha ben voluto chiarire che ciò che l’organo di Polizia deve fare quando si imbatte in un conducente che si ritiene abbia assunto droghe o sostanze psicotrope è: verificarne, ovviamente, l’assunzione; indicare dettagliatamente come si è giunti a ritenere che il soggetto fosse in stato di alterazione dovuto a questo uso;   Per ciò che concerne il primo punto vedremo più avanti le possibilità di accertamento. Preme ora, invece, analizzare il secondo punto. Intanto, giova precisare che l’indicazione dettagliata NON CONSISTE nella descrizione della sola sintomatologia presentata dal soggetto – a seguito della quale l’accertatore può avvalersi di apparecchiature in loco o ha facoltà di accompagnare il soggetto presso una struttura secondo le previsioni dei commi 2, 2bis e 3 –, ma anche nella esatta indicazione della condotta di guida o degli altri elementi utili che fungano da elementi di prova. Si pensi, ad esempio, a: precedenti specifici a carico del soggetto; ritrovamento di siringhe; ritrovamento di attrezzature per l’assunzione; ritrovamento di dosi di droghe; ritrovamento di residui della sostanza; 05/12/2019

tracce di buchi vecchi o recenti; E’ perciò NECESSARIO che, ogni qualvolta l’organo di Polizia contesti l’illecito di cui all’art. 187 C.d.S., nell’Annotazione di P.G. e nell’informativa all’A.G. compaiano, esplicitamente indicati, gli elementi sopra descritti e l’indicazione dello stato fisico del soggetto rilevabile a occhio nudo dagli accertatori: accentuazione nella colorazione della pelle vicino alle vene negli arti; tracce di buchi vecchi o recenti; tumefazione delle estremità (mani o piedi); arrossamento della mucosa nasale; bruciature cutanee da sigaretta (utilizzate per arrestare emorragie); pupille ristrette; prurito; disattenzione; mancanza di senso critico; mancanza di memoria (difficoltà a ricordare cose dette poco prima); difficoltà a rispondere a domande banali; discorsi confusi; sonnolenza; alterazione dell’umore (dall’allegria alla tristezza); indifferenza totale;  Chiarito questo punto, è opportuno analizzare quale sia la sintomatologia più comune riscontrata nei soggetti di cui sopra. 05/12/2019

SINTOMATOLOGIA: 1) Derivati della canapa indiana (Marijuana, Hashish. Olio di Hashish: Trattasi delle c.d. “droghe leggere”, generalmente fumate in pipe o sigarette. I sintomi sono: Stato sognante con alterazione della coscienza; Alterazione delle percezioni; Stati di benessere puerili associati a risate incontrollate ed immotivate; Allucinazioni e psicosi; 2) Cocaina e suoi derivati: Trattasi delle c.d. “droghe pesanti”. Producono alterazioni psico-fisiche profonde e danno assuefazione e una volta terminato l’effetto i soggetti cadono in profonda depressione con pessimismo ed irritabilità. Sono assunte per “sniffata”. I sintomi sono: Eccitazione mentale e particolare lucidità; Sensazione di eccessiva sicurezza con movimenti frenetici; Loquacità ed accresciuta comunicabilità sociale 05/12/2019

3) Eroina e altri oppiacei: Trattasi di droghe assunte per via endovenosa o in forma di pillole o compresse che producono gravi alterazioni psico-fisiche e assuefazione. Dopo un iniziale senso di euforia con eccitazione, loquacità e senso di sicurezza i sintomi divengono: Depressione; Nausea e vomito; Bradicardia e abbassamento della pressione arteriosa, tremore degli arti; 4) Anfetamine e derivati sintetici (ecstasy): Trattasi di droghe in pillole o compresse che producono gravi alterazioni psico-fisiche e assuefazione. Dopo un iniziale senso di euforia con eccitazione, loquacità e senso di sicurezza i sintomi divengono: Tachicardia e aumento della pressione arteriosa, tremore degli arti; 05/12/2019

Forte distorsione della realtà con allucinazioni; 5) Allucinogeni (LSD): Trattasi di droghe in pillole o compresse che producono gravi alterazioni psico-fisiche e assuefazione anche in assenza di assunzione. Gli effetti sono: Forte distorsione della realtà con allucinazioni; Delirio e modificazione delle percezioni e delle emozioni; Visioni; 6) Astinenza dall’uso di droghe o di sostanze psicotrope. E’ possibile contestare la violazione di cui all’art. 187 anche in caso di astinenza in presenza di: Forte agitazione; Irritabilità; Ansia; Nausea, vomito; Crampi allo stomaco, alle gambe e alla schiena; Forte sudorazione, lacrimazione e muco che fuoriesce dal naso; Febbre con alternanza di sensazione tra caldo e freddo; Respiro affannoso e frequente; Pelle d’oca; Dilatazione delle pupille; 05/12/2019

Come per l’art. 186 C.d.S. anche qui ritroviamo un apparato sanzionatorio corrispondente ad un illecito di natura penale di tipo contravvenzionale per il quale sono previste le pene dell’ammenda e dell’arresto cui conseguono le sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida (a seconda dei casi) e il sequestro amm.vo del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea all’illecito. Competente a giudicare del reato è il Giudice del Tribunale in composizione monocratica. (comma 1-ter) 05/12/2019

Sanzione di riferimento Tipo sanzione accessoria  SCHEMA RIASSUNTIVO COMMA 1 NORMALE CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE (NO INCIDENTE)   Art. 187 rif. ai conducenti normali (NO 186bis c. 1)   Sanzione di riferimento Natura sanzione Tipologia sanzione Sanzioni accessorie Tipo sanzione accessoria Aumento notturno (tra le 22 e le 7) Recidiva nel triennio c. 1 Cond. = Propr. Penale Ammenda da € 1500 a € 6000 Arresto da 6 mesi a un anno SI Sospensione patente da uno a 2 anni. Revoca patente in caso di recidiva nel triennio. Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr coincidono. diverso da da € 1.500 a € 6000 Arresto da 6 mesi a un anno Sospensione patente da 2 a 4 anni. Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr. coincidono. 05/12/2019

Sanzione di riferimento Tipo sanzione accessoria NORMALE CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE (NO INCIDENTE)   Art. 187 rif. ai conducenti di cui all’art. 186bis c. 1   Sanzione di riferimento Natura sanzione Tipologia sanzione Sanzioni accessorie Tipo sanzione accessoria Aumento notturno (tra le 22 e le 7) Recidiva nel triennio Art. 187 c. 1 rif. 186bis c. 1 lett. “a”, “b” e “c”. Penale Ammenda da € 2250 a € 9000 Arresto da 9 mesi a un anno e mezzo SI Sospensione patente da un anno e mezzo a 3 anni. Revoca patente in caso di recidiva nel triennio. Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr coincidono. lett. “d” Arresto da 9 mesi a un anno e mezzo Revoca patente di guida. Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr. coincidono. 05/12/2019

Ritiro patente per sospensione SCHEMA PRATICO-OPERATIVO CASO: NORMALE CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE (NO INCIDENTE) Comma 1 Violazione V A N PG Ritiro patente per sospensione Dec. Punti Aum. Nott.no tra le 22 e le 7 Elez. Domicilio Fermo amm.vo Sequestro amm.vo Art. 187 c. 1 NO SI SI (10) SI* * La misura cautelare del sequestro ai sensi dell’art. 224ter C.d.S. si applica solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo. Se il proprietario è estraneo all’illecito la misura cautelare del sequestro NON SI APPLICA.   N.B.: In ogni caso di violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7 le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà (comma 1-quater). 05/12/2019

Art. 187 C.d.S. Comma 1Bis Il testo recita: “Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”. Come per quanto indicato nell’art. 186 c. 2bis – già ampiamente spiegato nelle pagg. 8 e 9 – anche per l’art. 187 è prevista una aggravante sanzionatoria per i conducenti che a causa del loro stato di alterazione provocano un sinistro stradale. Si coglie l’occasione per ricordare che il verbo “provoca” sottintende una responsabilità o corresponsabilità nel fatto che è ben diversa dal solo coinvolgimento nel sinistro. Chi è solo coinvolto NON SOGGIACE a queste disposizioni. Alla medesima stregua delle sanzioni previste per l’art. 186 c. 2bis anche qui le pene sono raddoppiate.   05/12/2019

Sanzione di riferimento Tipo sanzione accessoria SCHEMA RIASSUNTIVO COMMA 1bis INCIDENTE STRADALE CON RESPONSABILITA’  Art. 187 rif. ai conducenti normali (NO 186bis c. 1) Sanzione di riferimento Natura sanzione Tipologia sanzione Sanzioni accessorie Tipo sanzione accessoria Aumento notturno (tra le 22 e le 7) Recidiva nel triennio c. 1bis Cond. = Propr. Penale Ammenda da € 3000 a € 12000 Arresto da un anno a 2 anni SI Revoca patente di guida.. Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr coincidono. diverso da da € 6000 a € 24000 Arresto da 2 a 4 anni Revoca patente di guida. Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr. coincidono. 05/12/2019

Sanzione di riferimento Tipo sanzione accessoria INCIDENTE STRADALE CON RESPONSABILITA’   Art. 187 rif. ai conducenti di cui all’art. 186bis c. 1   Sanzione di riferimento Natura sanzione Tipologia sanzione Sanzioni accessorie Tipo sanzione accessoria Aumento notturno (tra le 22 e le 7) Recidiva nel triennio Art. 187 c. 1bis rif. 186bis c. 1 lett. “a”, “b” e “c”. Penale Ammenda da € 4500 a € 18000 Arresto da 18 mesi a 3 anni SI Revoca patente di guida. Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr coincidono. lett. “d” Arresto da 18 mesi a 3 anni Confisca veicolo a sentenza di condanna se cond e propr. coincidono. 05/12/2019

Ritiro patente per revoca SCHEMA PRATICO-OPERATIVO CASO: INCIDENTE STRADALE CON RESPONSABILITA’  Comma 1bis Violazione V A N PG Ritiro patente per revoca Dec. Punti Aum. Nott.no tra le 22 e le 7 Elez. Domicilio Fermo amm.vo Sequestro amm.vo Art. 187 c. 1bis NO SI SI (10) SI* * La misura cautelare del sequestro ai sensi dell’art. 224ter C.d.S. si applica solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo. Se il proprietario è estraneo all’illecito la misura cautelare del sequestro NON SI APPLICA.   N.B.: In ogni caso di violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7 le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà (comma 1-quater). 05/12/2019

Art. 187 C.d.S. Comma 2 Il testo recita: “Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”. 05/12/2019

La presente disposizione ricalca in pieno quella di cui al comma 3 dell’art. 186 C.d.S. Le modalità di esecuzione sono le medesime dell’art. 186 c. 3 C.d.S. e anche in questo caso si tratta di un accertamento di tipo “preliminare” attraverso cui l’organo di Polizia procedente inizia l’attività di indagine volta ad accertare le prove del reato ed è, pertanto, escluso dagli accertamenti urgenti sulla persona di cui all’art. 354 c. 3 c.p.p. che, al contrario, prevedono le già note garanzie di legge. Tali prove si effettuano con strumenti in dotazione agli organi di Polizia di cui all’art. 12 cc. 1 e 2 C.d.S. comunemente appellati “drug-test” come, ad esempio, il Drogometro HRDR 200_ALC o il Cozart RapiScan. Anche in questo caso si tratta di una facoltà dell’organo di Polizia e non di un obbligo. Il soggetto al quale viene richiesta la sottoposizione all’accertamento NON PUO’ rifiutare. In caso di rifiuto si contesterà la violazione di cui al comma 8. 05/12/2019

Art. 187 C.d.S. Comma 2Bis Il testo recita: “Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale”. 05/12/2019

l’uso di strumenti per analisi clinico-tossicologiche; Quando a seguito dell’accertamento “preliminare” si ha esito positivo o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione dovuto all’uso di droghe o sostanze psicotrope l’organo di P.G. procedente può sottoporre ad accertamento clinico-tossicologico e strumentale o all’analisi di campioni di mucosa o di fluido del cavo orale svolti dal personale sanitario ausiliario delle Forze di Polizia.   Ebbene, se dal test preliminare si ottiene già positività o se dopo attenta e dettagliata descrizione (così come citata a proposito del comma 1 dell’art. 187 alle pagg. 65-68) si ottengono elementi di reità a carico del soggetto la P.G. ha facoltà di svolgere l’accertamento urgente sulla persona di cui all’art. 354 c. 3 c.p.p. , con le modalità previste1, attraverso: l’uso di strumenti per analisi clinico-tossicologiche; analisi di campioni della mucosa o del fluido del cavo orale; Tali accertamenti devono essere esperiti dal personale sanitario ausiliario delle Forze di Polizia. 1 In questo caso è sempre fatto obbligo di dare avviso orale al soggetto ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e dell’art. 114 disp. att. c.p.p. Al riguardo, giova precisare che è vero che le Polizie Locali non appartengono alle Forze di Polizia e non dispongono di personale sanitario ausiliario, ma è anche vero, che è possibile, sempre e comunque, richiedere collaborazioni agli altri organi di Polizia dello Stato. 05/12/2019

Art. 187 C.d.S. Comma 3 Il testo recita: “Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso”. 05/12/2019

strutture sanitarie fisse che appartengono all’organo di Polizia; Quando non sia possibile effettuare l’accertamento secondo le previsioni del comma 2bis o quando il soggetto lo rifiuti (nel caso si contesta direttamente la violazione di cui al comma 8) l’organo di Polizia che procede può accompagnare il soggetto presso: strutture sanitarie fisse che appartengono all’organo di Polizia; strutture sanitarie mobili che appartengono all’organo di Polizia; strutture sanitarie pubbliche, accreditate o equiparate; Quivi il soggetto è sottoposto al prelievo di campioni di liquidi biologici (urina) per l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 05/12/2019

Come si effettua l’accompagno? Non vi sono particolari accortezze da dover adottare. si fa anche in caso di sinistro con o senza feriti compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso; si può fare col medesimo veicolo di servizio degli operatori; NON PUO’ essere coatto, salvo i casi di cui all’art. 359bis c. 3bis c.p.p. in relazione agli artt. 589bis e 590bis c.p. su disposizione del P.M.; Nelle ipotesi diverse dalle violazioni di cui agli artt. 5898bis e 590bis c.p. l’accompagno può essere effettuato solo ed esclusivamente se il soggetto acconsente. Qualora il soggetto rifiutasse si concretizzerà il reato di rifiuto di cui al comma 8. 05/12/2019

Art. 187 C.d.S. Comma 4 Il testo recita: “Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186”. 05/12/2019

Le strutture sanitarie di cui al comma 3 svolgono, altresì, su richiesta dell’organo di P.G., o secondo il consueto protocollo sanitario ai fini della cura delle lesioni subite dal soggetto, gli accertamenti sull’assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle medesime modalità con cui si effettuano gli accertamenti per il tasso alcolemico di cui al comma 5 dell’art. 186 C.d.S. (cfr. spiegazione alle pagg. 36-46). Anche per questo tipo di verifica sono obbligatorie le garanzie di legge al soggetto consistenti nell’avviso della facoltà di essere assistito da un legale di fiducia ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e dell’art. 114 disp. att. c.p.p. 05/12/2019

Come per il comma 5 dell’art. 186 C. d. S Come per il comma 5 dell’art. 186 C.d.S. gli accertamenti si svolgono: all’interno del protocollo sanitario; al di fuori del protocollo sanitario; in modo coattivo ai sensi dell’art. 359bis c. 3bis c.p.p.; Le diverse modalità sono state già spiegate nelle pagine da 36 a 46. In questa sede preme solo rilevare che ai fini della c.d. “catena di custodia” il primo livello di accertamento viene normalmente effettuato dalle strutture sanitarie sull’analisi dell’urina del soggetto, mentre il secondo e il terzo sull’analisi della materia ematica. Anche qui la terza prova viene appositamente custodita e resta a disposizione del P.M. o del difensore del soggetto. Anche per gli accertamenti ex art. 187, per la Regione Lazio, vi sono apposite indicazioni sul Decreto del Commissario ad Acta 27 settembre 2016, n. U00288 della Regione Lazio stessa. Le risultanze degli accertamenti tossicologici contengono anche l’eventuale prognosi delle lesioni subite e vengono trasmesse quanto prima all’organo di Polizia procedente che li invierà, poi, al prefetto del luogo della commessa violazione (comma 5). 05/12/2019

Art. 187 C.d.S. Comma 5Bis Il testo recita: “Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore”. 05/12/2019

gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non siano ancora pervenuti; All’organo di Polizia che procede è consentito il ritiro della patente di guida sino all’esito degli accertamenti e per un periodo non superiore a dieci giorni quando: gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non siano ancora pervenuti; gli accertamenti “preliminari” di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo; vi siano fondati motivi di ritenere che il soggetto sia in stato di alterazione a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; In questi casi il documento è trattenuto presso il Comando dal quale dipendono gli accertatori e: ritirato ai sensi dell’art. 216 C.d.S. quando, giunti i risultati, sia accertata la positività ai test; restituito all’avente diritto quando, giunti i risultati, sia evidenziata non positività ai test; Questa misura cautelare si applica alle condizioni sopra riportate sia in caso di un normale controllo di Polizia Stradale che in caso di incidente, sia esso con o senza feriti.   05/12/2019

Art. 187 C.d.S. Comma 8 Il testo recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119”. Anche in questo caso, così come avviene per la violazione dell’art. 186 c. 7 C.d.S., il rifiuto di sottoporsi all’accertamento “preliminare” di cui al comma 2 o agli accertamenti di cui ai commi 2bis, 3 e 4 è un reato di natura contravvenzionale per il quale vengono inflitte le pene più gravi ai sensi dell’art. 186 c. 7 medesimo. Quanto detto a proposito della violazione di cui all’art. 186 c. 7 C.d.S., giurisprudenza inclusa, si applica al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 8 dell’art. 187 C.d.S. 05/12/2019

Sequestro amm.vo Per ciò che concerne la misura cautelare del sequestro in conseguenza all’ipotesi di reato di cui all’art. 187 C.d.S. si applicano le medesime disposizioni di cui all’art. 224ter secondo le procedure dell’art. 213 C.d.S. (si confrontino le pagg. 51 e 52) 05/12/2019

L’identificazione dei conducenti per le violazioni di cui agli artt L’identificazione dei conducenti per le violazioni di cui agli artt. 186, 186bis e 187 Per ciò che concerne il problema identificazione è opportuno scindere la questione in due parti: accertamento reale del conducente di un veicolo; generalizzazione e identificazione compiuta del soggetto; 1) Accertamento reale del conducente   Accade sovente che l’organo di Polizia che interviene in un secondo momento per i rilievi di un sinistro stradale trovi sul luogo del fatto più persone o non trovi nessuno. A seguito dell’arrivo postumo dell’organo di Polizia sul luogo del fatto non vi è certezza di chi fosse realmente alla guida dei veicoli coinvolti. Da ciò, il dubbio su chi sia realmente alla guida e su chi, eventualmente, svolgere indagini ai fini dell’accertamento dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti o psicotrope 05/12/2019

L’accertamento dell’identità di un conducente può verificarsi: E’ sempre opportuno indicare nel VAV o nell’Annotazione di P.G. le modalità attraverso cui si è capito che TIZIO fosse il conducente di tale veicolo. Il tutto per donare identità certa al conducente di un veicolo e per consentire al Giudice di comprendere e valutare con più certezza i fatti. Una delle prime domande che durante un processo penale il Giudice o il difensore fanno è proprio chiedere alla P.G. in quale modo abbia accertato l’identità del soggetto alterato.   L’accertamento dell’identità di un conducente può verificarsi: attraverso l’escussione della controparte del sinistro; attraverso l’escussione di persone informate sui fatti; attraverso la visione di immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti in loco; attraverso la verifica presso l’ospedale intervistando il soggetto sottoposto a cure e/o i sanitari intervenuti; 05/12/2019

2) Generalizzazione e identificazione compiuta del soggetto Una volta stabilito chi sia il conducente del veicolo bisogna procedere all’identificazione compiuta del soggetto. Ciò avviene: attraverso la dichiarazione delle generalità da parte del soggetto e la conseguente esibizione di un documento attestante la veridicità di quanto dichiarato; attraverso la garanzia sulle generalità prodotta da persona compiutamente identificata che attesta la veridicità delle generalità dichiarate dal soggetto; attraverso le risultanze dei rilievi foto-dattiloscopici esperiti sul soggetto privo di documenti; N.B.: Sottovalutare tali aspetti equivale a scagionare il soggetto dal fatto. Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione. 05/12/2019

05/12/2019