La consulenza giudiziaria – corso 2015 esame di stato per.ind.li
La consulenza giudiziaria – corso 2011 esame di stato per.ind.li Consulente del giudice C.T.U. Consulente di parte C.T.P. CONSULENZA CIVILE PARTE ATTRICE PARTE CONVENUTA CONSULENZA PENALE IMPUTATO rinviato a giudizio PARTE OFFESA colui che ha ricevuto il danno fisico PARTI CIVILI coloro i quali dalla condotta irresponsabile dell’imputato hanno subito danni, materiali d’immagine PER LA PARTE ATTRICE COLUI CHE PROMUOVE LA CAUSA PER LA PARTE CONVENUTA COLUI CHE RICEVE L’ATTO DI CITAZIONE
La consulenza giudiziaria – corso 2015 esame di stato per.ind.li Consulente del giudice C.T.U. Consulente di parte C.T.P. 1)- E’ l’ausiliario del giudice 2)- scelto dall’albo dei consulenti del giudice presso il Tribunale o persona notoriamente stimata nel settore 3)- esercita un pubblico servizio 4)- risponde del suo operato al giudice che lo ha nominato 5)- il suo onorario deriva dalla specifica tariffa professionale uguale per tutti i professionisti emanata dal ministero della giustizia . Scelto dalla parte Attrice o Convenuta Risponde al proprio cliente Esercita una prestazione professionale che deve garantire il rispetto della deontologia professionale Il suo onorario deriva dall’applicazione della propria tariffa professionale
CONSULENTE DEL GIUDICE CONSULENTE DEL GIUDICE La figura del consulente tecnico d'ufficio è disciplinata dal codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92 disp. att. c.p.c. , art. 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502, 510 c.p.p. Il consulente tecnico è un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività, quando l'oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza. Nel giudizio civile si distingue tra consulente tecnico del giudice, o consulente tecnico d'ufficio (CTU), e consulente tecnico di parte (CTP). Il consulente tecnico d'ufficio è uno degli ausiliari del giudice la cui funzione è tesa ad integrare l’attività di quest’ultimo, sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi diretti di giudizio: proprio per tali motivi è una persona con particolare competenza in un determinato settore, chiamata a esprimere pareri, raccogliere motivazioni, effettuare verifiche, anche se non esercita mai attività decisoria che spetta invece esclusivamente al magistrato. Pertanto, quando lo ritiene necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti con particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.). Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice istruttore o dal Collegio su richiesta delle parti ovvero d’ufficio. .
Lo stesso Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'albo) nei casi in cui il consulente non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale. Il consulente tecnico, prima di svolgere il proprio compito, deve prestare giuramento; quindi il giudice formula i quesiti ai quali il CTU deve dare risposta con relazione peritale entro i termini di tempo stabiliti. In caso di ritardo, motivi adeguatamente tale decisione
Nella scelta dei consulenti tecnici d'ufficio il Giudice generalmente si avvale dell'Albo dei periti che è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il giudice può affidare l'incarico di effettuare perizie utili ai fini del giudizio. L'Albo diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline, deve essere istituito presso ogni Tribunale; è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato tra cui figurano il Presidente dell'Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti della cui iscrizione si tratta. L'iscrizione all'albo è possibile se sussistono particolari requisiti: competenza tecnica, specchiata condotta morale. L'Albo dei periti, anche se non vincolante per il giudice, costituisce il testo tipico per l'individuazione degli esperti ai quali affidare le indagini specifiche. L'interessato all'iscrizione nell'albo deve inoltrare domanda al Presidente del Tribunale e deve presentare determinati documenti relativi alla propria esperienza professionale. Esso potrà ricusato dalle parti per eventuali incompatibilità con l'incarico conferitogli. Anche i consulenti tecnici del pubblico ministero sono nominati, di regola, fra le persone iscritte negli albi dei periti. Nel corso delle indagini infatti può apparire necessario avere il giudizio di un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale: in tali occasioni si rende spesso necessario per il pubblico ministero il ricorso ad una perizia o quanto meno al parere tecnico di un esperto. Il giudice, quindi, tenuto conto della competenza specifica del consulente in relazione alla questione oggetto della consulenza, nomina il C.T.U. Una volta nominato dal giudice, il consulente tecnico è obbligato ad accettare l'incarico, e può rifiutare solo per giusti motivi valutati direttamente dal magistrato; ha il diritto di astenersi o può essere
Il consulente nominato per la perizia compie le indagini che gli sono commesse dal giudice, fornisce in udienza e in camera di consiglio i chiarimenti che il giudice gli richiede e redige una relazione denominata perizia o consulenza tecnica d'ufficio. La perizia non è del tutto vincolante per il giudice il quale, se non ritiene rilevanti gli argomenti del perito, può sempre farne disporre una nuova o può perfino non tener conto di quanto scritto dal tecnico purchè, .
In tutti i casi in cui un giudice nomina un perito, le parti si possono far assistere da periti di parte. I consulenti tecnici di parte formulano le loro deduzioni sull'operato del perito d'ufficio e possono depositare relazioni a sostegno o a critica della perizia di ufficio. All'atto della consegna in cancelleria della relazione, il consulente tecnico allega la richiesta di liquidazione del compenso. Il C.T.U. dovrà elencare le spese sostenute nella propria parcella che verrà depositata presso la cancelleria del giudice competente La parcella così presentata viene analizzata dal Giudice che provvede a liquidarla, previe eventuali decurtazioni, con decreto che pone l'onere del pagamento a carico di una o più parti in causa
Come già sopra precisato il CTU nell' espletamento del suo incarico potrà essere affiancato da CTP ovvero consulenti tecnici di parte; all'atto della nomina del consulente tecnico d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 201 del cod. proc.civ., il giudice assegna alle parti un termine per la nomina del proprio CTP. Tale nomina è facoltativa ma è comunque "subordinata" all'intervento nel processo di un consulente tecnico d'ufficio. Per la nomina del C.T.P. è sufficiente la dichiarazione resa al cancelliere. Il consulente di parte può assistere allo svolgimento delle operazioni peritali svolte dal C.T.U., partecipare alle udienze e può essere ammesso in camera di consiglio per chiarire al Presidente le proprie osservazioni tecniche. Il C.T.P. presenta una relazione che può o essere inserita nella relazione del consulente d'ufficio, oppure può essere presentata autonomamente, ma in questo caso non costituisce mezzo di prova.
Consulente di parte ctp ctp Consulente Tecnico di Parte per Cause Civili - CTP Spesso il Magistrato, per poter ricostruire accuratamente i fatti e le relative responsabilità inerenti una causa, necessita della consulenza tecnica di un professionista esperto in un determinato settore: il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU). Il Magistrato, una volta nominato il CTU, ai sensi dell’art. 201 del Codice di Procedura Civile, da alle parti in causa la possibilità di incaricare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP). Le prestazioni richieste al Consulente Tecnico di Parte in genere non sono identiche in tutti i procedimenti; esistono comunque alcuni adempimenti basilari e considerati fondamentali, che si elencano qui di seguito: prendere visione degli atti processuali, anche antecedenti al proprio incarico, ed analizzare eventuali perizie e/o sentenze già depositate;
redigere una perizia di parte con le proprie valutazioni e modalità di risoluzione delle problematiche oggetto della causa ed eventualmente, se richiesto dall'Avvocato, depositarla in Tribunale. redigere delle controdeduzioni alla perizia tecnica del CTU, segnalando eventuali errori e proponendo modalità di intervento che, a parità di efficacia, possano essere più vantaggiose per il proprio cliente partecipare ai sopralluoghi disposti dal CTU e suggerire fatti, circostanze o modalità di intervento che possano risultare vantaggiose per il proprio cliente; La nomina di un Consulente Tecnico di Parte non è obbligatoria, ma fortemente raccomandata, specialmente se la parte opposta nomina un suo consulente.
Consulente di parte ctp ctp Per poter espletare correttamente il mandato di CTP è -- a giudizio dello scrivente, che ha svolto l'attività di Consulente Tecnico in diversi procedimenti giudiziari – fondamentale non solo possedere le competenze tecniche necessarie, sia a livello progettuale che realizzativo, ed in particolare nel settore disciplinare oggetto della consulenza; è importante avere anche una adeguata conoscenza della pratica giudiziaria, e quindi avere gli strumenti per poter valutare gli atti processuali, per rispettare puntualmente gli adempimenti richiesti e vigilare attentamente sul corretto operato del CTU.
LA PERIZIA MEDICO-LEGALE ed altre forme di partecipazione Sia nel giudizio penale che nel giudizio civile il giudice può dover risolvere particolari problemi tecnici che esigono l'apporto di un competente specifico denominato rispettivamente perito e consulente tecnico d'ufficio. Perizia in materia penale. Il giudice si avvale del perito per il rilievo e la valutazione di elementi attinenti il processo penale; la perizia non è un mezzo di prova vincolante per il giudice, ma rappresenta un'indagine sussidiaria diretta ad illustrare il valore di una prova. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 222 n.c.p.p.), è disposta d'ufficio dal giudice con ordinanza motivata (224), sia durante le indagini preliminari che in fase di dibattimento (220, 508), scegliendo il perito fra gli iscritti negli appositi albi (art. 67 e ss. norme di attuazione n.c.p.p.) o tra persone fornite di particolare competenza. In caso di indagini particolarmente complesse possono essere incaricate più persone.
ed altre forme di partecipazione Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio salvo astenersi per le circostanze previste dall'art. 36 (221). Disposta la perizia il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici (225). Il conferimento dell'incarico da parte del giudice avviene in base all'art. 226 n.c.p.p., mediante la richiesta delle generalità, l'ammonimento sulle condizioni di incompatibilità e ricusazione del perito ed il giuramento; in questa fase il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero ed i difensori presenti (art. 76 norme di attuazione del n.c.p.p.).
ed altre forme di partecipazione Il giudice fissa la data, non oltre i 90 giorni, entro la quale il perito dovrà rispondere ai quesiti, salvo proroga di 30 in 30 giorni fino al massimo di 6 mesi complessivi (art. 227 n.c.p.p.). Il perito indica il giorno, l'ora ed il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale (art. 221). Per la risoluzione dei quesiti il perito può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotte dalle parti, ad assistere all'esame delle parti ed all'assunzione delle prove, nonchè chiedere notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone (228 n.c.p.p.).
ed altre forme di partecipazione Quando non sia disposta la perizia le parti possono ugualmente nominare dei consulenti tecnici che esporranno al giudice il loro parere presentando eventualmente memorie scritte (233 n.c.p.p.). Le perizie psichiatriche hanno un duplice scopo: 1) accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto (220, 508 n.c.p.p.; 85, 88, 89 c.p.); 2) accertare un'infermità mentale sopravvenuta al fatto, che impedisca all'imputato di partecipare coscientemente al procedimento (70, 71 n.c.p.p.). Nella seconda evenienza devono essere disposti ulteriori accertamenti ogni 6 mesi per l'eventuale revoca della sospensione del procedimento (72 n.c.p.p.), mentre l'imputato può essere curato presso il servizio psichiatrico (art. 1, 2, 3 L. 13/05/78, n. 180; L. 23/12/78, n. 833), anche se dovesse essere disposta la custodia cautelare (73, 286 n.c.p.p.; 206 c.p.)
Consulenza tecnica in materia civile Consulenza tecnica in materia civile. Consiste in un parere non vincolante su speciali problemi tecnici, nell'ambito di un processo civile, che il giudice non è in grado di risolvere da solo. La consulenza tecnica viene disposta dal giudice istruttore della causa scegliendo, di norma, in Albi speciali, espressamente istituiti presso il Tribunale (art. 61 c.p.c.). Il consulente scelto fra gli iscritti dell'albo ha l'obbligo (366 c.p.) di prestare il suo ufficio, a meno che il giudice non riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione o che le parti non lo abbiano ricusato. Il conferimento dell'incarico comprende il giuramento, la proposta dei quesiti ed il termine ultimo per il deposito della relazione scritta. Il C.T.U. ha la qualifica di pubblico ufficiale. Quando il consulente è autorizzato a compiere le indagini senza la presenza del giudice deve comunicare per iscritto alle parti l'ora, il luogo ed il giorno d'inizio delle operazioni peritali.
Il consulente può riferire verbalmente o con relazione scritta entro un termine non superiore ai 20 gg., salvo concessione di proroga (art. 424 c.p.c.). Il C.T.U. deve depositare il proprio parere almeno 10 giorno prima della nuova udienza (art. 441 c.p.c.) Anche nel processo civile è ammessa la nomina di un consulente tecnico di parte, il quale, oltre a presenziare alle operazioni peritali, può presentare le sue osservazioni al giudice. Ai consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari previste che vanno dall'avvertimento alla sospensione ed alla cancellazione dall'albo dei tecnici. Le consulenze tecniche in materia civile sono richieste per la valutazione medico-legale del danno a persona ai fini del risarcimento, oppure nelle controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nei procedimenti di riconoscimento/disconoscimento della paternità.
ed altre forme di partecipazione Sono espressamente vietate le perizie psicologiche e criminologiche per stabilire l'abitualità (102-104 c.p.) o la professionalità nel reato (105 c.p.), la tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalità dell'imputato, e in genere le qualità psichiche (133 c.p.) indipendenti da cause patologiche in quanto, essendo chiaramente definite e delimitate dai rispettivi art. c.p. sono rimandate alla esclusiva competenza del giudice. La perizia medica può compiersi su una persona vivente, su un cadavere, su materiali biologici, su oggetti vari oppure soltanto sugli atti processuali. Possono essere necessari sia accertamenti di laboratorio che specialistici.
La relazione peritale consta di tre parti: 1) descrizione delle circostanze del fatto sul quale verte l'indagine; 2) l'esposizione particolareggiata ed obiettiva delle indagini compiute; 3) il giudizio valutativo motivato in base ai dati di fatto rilevati e descritti, comprensivo sia delle conclusioni medico-legali che della risposta ai quesiti. Oltre alla sostituzione sono previste delle sanzioni disciplinari contro il perito che non osserva le disposizioni date dal giudice o è negligente nell'adempimento dell'ufficio (grave ritardo nel deposito della perizia) (70 n.c.p.p.). Il perito può andare incontro a sanzioni penali quando ottiene l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio con mezzi fraudolenti (art. 366 c.p.) o quando renda una falsa perizia che oltre alla condanna importa sia l'interdizione dai pubblici uffici che l'interdizione dalla professione. Le perizie più frequenti sono le necroscopiche, per lesioni personali, le tossicologiche, ginecologiche, ematologiche, infortunistiche, previdenziali e psichiatriche.
ed altre forme di partecipazione La perizia in materia canonica. La materia giudiziaria concernente i procedimenti di nullità o di dispensa del matrimonio segue le norme del Codex juris canonici (27/11/83) ed è competenza dei Tribunali ecclesiastici. Le sentenze dei tribunali ecclesiastici sono soggette soltanto a "delibazione" da parte della Corte d'Appello competente per territorio, che, con ordinanza, conferisce alle sentenze stesse esecutività agli effetti civili. Nel processo canonico la perizia è un mezzo istruttorio ed ha valore puramente consultivo in quanto il giudice deve motivare sia il dissenso che l'adesione alle conclusioni della perizia.
ed altre forme di partecipazione Il giudice sceglie e nomina i periti e formula i relativi quesiti; la scelta ha luogo in base alla competenza ed ai requisiti morali e religiosi del perito. Il perito presta giuramento all'atto del conferimento dell'incarico, alla consegna della relazione scritta ed all'interrogatorio da parte del difensore del vincolo. Nelle cause di nullità per impotenza ed in quelle di dispensa "super rato et non consummato" è obbligatorio l'intervento di due periti, che operano separatamente e con divieto di corrispondere tra di loro in merito alla perizia; se le conclusioni delle due perizie sono difformi e non si conciliano in sede di chiarimenti possono essere nominati due nuovi periti. Con il consenso del giudice anche la parti possono nominare periti propri, autorizzati ad esaminare gli atti, assistere alle operazioni peritali formulando proprie osservazioni e quesiti.
ed altre forme di partecipazione Arbitrato. E' il giudizio deferito ad uno o più privati, detti arbitri, che le parti scelgono e designano per risolvere una loro controversia. Sono escluse dal giudizio arbitrale le controversie individuali in materia di lavoro o di assistenza e previdenza obbligatorie, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi ed altre che non possono formare oggetto di transazione (art. 806 c.p.c.). Gli arbitrati rituali si svolgono in conformità dalle norme previste dal c.p.c e si esauriscono con il lodo, cui il giudice con suo decreto, conferisce efficacia esecutiva. Gli arbitrati irrituali avvengono secondo il volere delle parti, le quali danno facoltà agli arbitri di emettere un giudizio vincolante.
ed altre forme di partecipazione Qualunque sia la forma prescelta necessita l'accordo delle parti per ricorrere alla decisione arbitrale, accordo che prende il nome di compromesso, se stipulato a lite già insorta e di clausola compromissoria, se invece è previsto dal contratto per le liti che possono sorgere. Nel compromesso deve essere indicato l'oggetto della controversia, il numero ed il modo di nominare gli arbitri che possono essere uno o più, purchè in numero dispari. Sono scelti fra gli esperti della materia oggetto della controversia.
ed altre forme di partecipazione Il lodo arbitrale può essere impugnato per nullità (art. 828-829 c.p.c.) o per revocazione (831) quando ricorrano difetti di forma ovvero sussista il dolo, la falsità o l'errore. Il ricorso all'arbitrato è previsto dall'assicurazione privata contro gli infortuni, le cui condizioni di polizza obbligano le parti a conferire mandato ad un collegio di tre medici per decidere, in caso di divergenza, circa la natura delle lesioni, la durata dell'inabilità temporanea ed il grado dell'inabilità permanente. Nelle controversie in materia di previdenza e di assicurazione obbligatorie i procedimenti arbitrali (arbitrati rituali, irrituali, collegiali mediche, conciliazioni stragiudiziali) sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, per le parti, senza pregiudizio delle parti stesse di adire l'autorità giudiziaria.