“ Salute e Sicurezza sul lavoro.

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“ Salute e Sicurezza sul lavoro.   “ Salute e Sicurezza sul lavoro. I compiti ispettivi dei Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali: attualità e prospettive alla luce del futuro Testo Unico” Dott. Davide Ferrari Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica Azienda USL Modena Modena, 12 maggio 2005

I Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Aziende USL in Emilia-Romagna Obiettivo Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Attività Vigilanza e controllo dei luoghi di lavoro Rilascio pareri e autorizzazioni Informazione e formazione Assistenza a lavoratori e imprese Attività sanitaria

Le funzioni di vigilanza delle ASL Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione).  In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1°gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori….omissis…. Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.

Le funzioni di vigilanza delle ASL Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione).  …. spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. 

Le funzioni di prevenzione delle ASL Legge 833/1978 Art.20 (Attività di prevenzione)  Le attività di prevenzione comprendono: a) individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro… anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale b) comunicazione dei dati accertati e diffusione della loro conoscenza… c) indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro… d) formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche … e) profilassi degli eventi morbosi … f) verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori

DPCM 29/11/2001 Livelli Essenziali di Assistenza in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, negli ambienti di lavoro anche attraverso la formulazione di mappe di rischio Controllo dei fattori di rischio di tipo chimico, fisico, biologico ed organizzativo presenti negli ambienti di lavoro Controllo della sicurezza e delle caratteristiche ergonomiche e di igiene di ambienti, macchine, impianti e prestazioni di lavoro Indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro Verifica della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività lavorative con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori Compiti di vigilanza relativi alle aziende con rischi di incidenti rilevanti Indagini per infortuni e malattie professionali Controllo sull’utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori

DPCM 29/11/2001 Livelli Essenziali di Assistenza in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro Controllo della salute dei minori e adolescenti e informazione in relazione alla loro collocazione al lavoro Valutazione delle idoneità al lavoro specifico nei casi previsti dalla legge Programmi di ricerca per il miglioramento delle condizioni di salute e di igiene e sicurezza del lavoro. Informazione e formazione dell’utenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Tutela della salute della lavoratrici madri Sorveglianza epidemiologica e costruzione del sistema informativo su rischi e danni di lavoro

CONTRAVVENZIONI Violazione a norme speciali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (es. D.P.R. 547/55; D.P.R. 303/56; D.LGS. 626/94; D.LGS. 494/96)

Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro prevista dal D. Lgs In caso di riscontro di una contravvenzione l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione con: termine per la regolarizzazione (prorogabile a richiesta motivata) imposizione di specifiche misure per far cessare il pericolo

comunica la prescrizione al rappresentante legale dell’impresa Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro prevista dal D.Lgs. 758/94 L’Organo di vigilanza comunica al PM la notizia di reato che viene iscritta nel registro ma “congelata” (sospensione del procedimento) comunica la prescrizione al rappresentante legale dell’impresa entro 60 giorni verifica l’ottemperanza

Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro prevista dal D. Lgs ottemperanza: il contravventore viene ammesso al pagamento in via amministrativa, entro 30 giorni, di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per quella contravvenzione; se il pagamento avviene nei tempi dovuti il reato si estingue non ottemperanza: l’organo di vigilanza ne informa il PM e l’azione penale riprende

Verbale di Prescrizione: Procedura 758 Verbale di Prescrizione: indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di adempimento ▼ ▼ Invio al contravventore Invio ▼ Notizia di Reato Scadenza a P.M. ▼ Risposta Ditta Verifica Verifica positiva ◄ ► Verifica negativa ▼ ▼ Ammissione al pagamento sanzione Comunic. a P.M. Pagamento sanzione Continuazione azione penale Comunicazione a P.M. per estinzione reato

Disposizione (art. 10 DPR 520/55 e art. 66 DPR 303/56) Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sono esecutive. Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni stesse. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. (art. 21 L.833/78)  

Disposizione (art. 11 DPR 520/55 come sostituito dall’art. 11 D. Lgs L’ inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro è punita con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a Euro 413.

Procedura disposizione Verbale di Disposizione: indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di adempimento ▼ Invio al soggetto interessato Scadenza Risposta Ditta Verifica Verifica positiva ◄ ► Verifica negativa ▼ ▼ Pratica conclusa Comunicazione a P.M per attivazione sanzione penale Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi alla Regione)

Un aspetto importante: la delega delle funzioni Per essere valida la delega deve possedere alcuni requisiti: conferimento a persona idonea per capacità tecnica ed esperienza conferimento dei poteri e dei mezzi necessari (potere di spesa) accettazione del delegato espressa e rigorosamente provata disposta per iscritto giustificata dalle dimensioni aziendali

Art. 2087 C.C. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Quale è lo stato di applicazione della normativa di prevenzione nelle aziende italiane? Ci ha aiutato a conoscerlo il progetto nazionale di monitoraggio e controllo sull’applicazione del D.Lgs. 626/94 condotto tra il 2000 e il 2002 in un campione di oltre 8.000 aziende.

Monitoraggio 626: il campione di aziende

Risultati Monitoraggio 626: RSPP nominati, in totale e per fasce di addetti

Risultati Monitoraggio 626: Aziende che hanno nominato gli addetti ai compiti speciali

Risultati Monitoraggio 626: Aziende con sistemi di responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Risultati Monitoraggio 626: Aziende che hanno attivato procedure in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Risultati Monitoraggio 626: Aziende che avendone l’obbligo hanno nominato il Medico competente

Risultati Monitoraggio 626: Presenza del RLS per fasce di addetti

Risultati Monitoraggio 626: Consultazione dei RLS

Risultati Monitoraggio 626: Consultazione dei RLS per fasce di addetti

Risultati Monitoraggio 626: Possibilità dei RLS di svolgere la propria attività

Risultati Monitoraggio 626: Aziende che a seguito della valutazione dei rischi hanno formalizzato il programma degli interventi

Risultati Monitoraggio 626: Aziende che hanno provveduto all’aggiornamento della valutazione dei rischi

Risultati Monitoraggio 626: Consultazione dei soggetti della prevenzione

Risultati Monitoraggio 626: Coerenza della valutazione dei rischi con la realtà aziendale

Risultati Monitoraggio 626: Informazione dei lavoratori per fasce di addetti

Risultati Monitoraggio 626: Formazione dei lavoratori

Risultati Monitoraggio 626: Verifica di apprendimento della formazione dei lavoratori

Risultati Monitoraggio 626: Coordinamento dei lavori in caso di appalti

Risultati Monitoraggio 626: Risultati complessivi

Risultati Monitoraggio 626: Risultati complessivi

Risultati Monitoraggio 626: Risultati complessivi Elementi negativi Maggiori criticità nelle piccole aziende Aspetti più critici: formazione, procedure, programmazione interventi Adesione più formale che di sostanza Scarsa integrazione tra gestione della prevenzione e gestione aziendale

Risultati Monitoraggio 626: Distribuzione delle aziende in base al giudizio complessivo (A: insoddisfacente B: sufficiente C: soddisfacente)

Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro : da dove nasce? Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale Art. 24 (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita edi omologazioni).  Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge.

Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro Struttura della bozza in fase di approvazione Titolo I : Disposizioni generali Titolo II : Luoghi di lavoro Titolo III : Attrezzature di lavoro Titolo IV : Impianti ed apparecchiature elettriche Titolo V : Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale Titolo VI : Segnaletica di sicurezza Titolo VII : Movimentazione manuale di carichi Titolo VIII : Uso di attrezzature munite di videoterminali Titolo IX : Protezione da agenti chimici pericolosi Titolo X : Agenti biologici Titolo XI : Agenti fisici Titolo XII : Cantieri temporanei o mobili Titolo XIII : Sanzioni Titolo XIV : Disposizioni finali 187 articoli e 16 allegati

Testo Unico : aspetti positivi Unificazione della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro Estensione del campo di applicazione anche al di fuori del rapporto di lavoro subordinato (pur con importanti riserve) Valorizzazione della bilateralità (pur con forti riserve rispetto alla certificazione di conformità alla normativa di sicurezza)

Testo Unico : principali criticità Possibile abbassamento dei livelli delle misure di prevenzione Riduzione degli obblighi sanzionati penalmente con trasformazione di parte delle vecchie norme penali in norme di buona tecnica Mancanza di coordinamento tra gli Organi di Vigilanza e possibili limitazioni dei compiti di prevenzione delle ASL Ridimensionamento del ruolo del RLS

Testo Unico e Vigilanza: cosa potrebbe cambiare Art.2 comma 2 - Campo di applicazione oggettivo e art. 4 Computo dei lavoratori. Il significato della formale estensione, operata dal Testo Unico, delle categorie di soggetti tutelati è fortemente ridimensionato dalla esclusione di molte tipologie di lavoratori dalla determinazione del numero da cui il decreto fa discendere particolari obblighi. Le tutele in materia di igiene e sicurezza non vengono estese a tutte le nuove tipologie di lavoro.

Testo Unico e Vigilanza: cosa potrebbe cambiare Art.6 comma 1 lettera b) – Misure generali di tutela. Secondo questo articolo, l’eliminazione o la riduzione dei rischi deve essere realizzata mediante “misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili… in quanto generalmente utilizzate”. Ciò rappresenta un arretramento rispetto al principio della “massima sicurezza tecnicamente possibile” posto dall’art.2087 del C.C. e riconfermato dal D.L.vo 626/94 e da una consolidata giurisprudenza.

Testo Unico e Vigilanza: cosa potrebbe cambiare Art. 5 L’articolo trasforma le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nei decreti precedenti a norme di buona tecnica. Si conviene con la necessità di abrogare le parti obsolete dei Decreti, mantenendo in vigore quelle ancora attuali, con pari efficacia normativa rispetto alle norme di più recente emanazione. Ai precetti contenenti misure essenziali per la sicurezza e la salute (sicurezza macchine, impianti, attrezzature, opere provvisionali, sostanze chimiche pericolose, ecc.) dovrebbero sempre essere affiancati procedimenti penali.

Testo Unico e Vigilanza: cosa potrebbe cambiare Art.7 - Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti. Il datore di lavoro deve,in relazione alla natura della attività della azienda o della unità produttiva, valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori ….; all'esito della valutazione elaborare un documento contenente: 1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità…. 2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali. Nota … il documento di valutazione dei rischi è efficace se ed in quanto ne sia riconosciuta la natura di documento di lavoro e, come tale, i suoi contenuti non siano sanzionati, indipendentemente da riscontri probatori in ordine a effettive omissioni di adempimenti di sicurezza.

Testo Unico e Vigilanza: cosa potrebbe cambiare Art.17 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi. Il datore di lavoro può assumere la funzione di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione in aziende fino a 50 dipendenti (il 98% delle imprese italiane) Ciò comporterebbe un abbassamento del livello di qualità nella gestione della prevenzione in azienda.

Osservazioni sul ruolo e competenze delle Regioni e delle ASL Art.31 – Vigilanza E’ prevista l’eliminazione del coordinamento esercitato dalle Regioni e Province Autonome previsto dall’art. 27 del D.L.vo 626/94. Questo rischia di accentuare il dualismo della vigilanza tra le Aziende USL e le Direzioni Provinciali del Lavoro, condizione che crea conflitti tra Enti e il mondo produttivo per le possibili duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli ispettivi.

Testo Unico e Vigilanza: cosa potrebbe cambiare Art. 32 – Potere di disposizione La inosservanza alle norme di buona tecnica (es. parte del DPR 547/55 e del DPR 303/56) può essere oggetto di provvedimenti di disposizione (e non di prescrizione) . Le violazioni a misure essenziali per la sicurezza e la salute (sicurezza macchine, impianti, attrezzature, opere provvisionali, sostanze chimiche pericolose, ecc.) dovrebbero invece sempre essere sostenute da un sistema sanzionatorio di natura penale.

Principali criticità del Testo Unico Il punto di vista dei Servizi di Prevenzione delle ASL Aspetti relativi al ruolo degli organismi bilaterali e dei Rappresentanti dei lavoratori. Art.27 – Enti bilaterali. Viene affidato agli Organismi bilaterali un ruolo di “certificazione” della sicurezza (validazione buone prassi, indicazioni sulla modalità accettabile di redazione del documento di valutazione dei rischi, primo livello di controllo sulla formazione) che va nei fatti a sovrapporsi alle competenze istituzionali.

Grazie per l’attenzione !