“FONDO DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI" Valutazione della pensione secondo la ipotesi di riforma formulata dalle Organizzazioni Sindacali Roma, 15 Luglio 2010
2 La modifica normativa proposta Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della riscossione dei tributi hanno formulato ipotesi al fine di rendere vantaggiosa la contribuzione versata nella gestione del trattamento integrativo di pensione, in aggiunta a quella dell’AGO.
3 Alcuni aspetti qualificanti della ipotesi di modifica normativa La reiterazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo per tutti i lavoratori del settore” “La garanzia per tutti gli iscritti, pre riforma e post riforma, di una effettiva prestazione accessoria dell’AGO” Il riconoscimento della “Pensione di anzianità, considerato che l’attuale disciplina dell’ordinamento prevede solo quella di vecchiaia”
“ La valorizzazione e la rivalutazione annua del 100% della contribuzione versata fin dal primo momento di iscrizione al Fondo” “La conferma della misura della contribuzione (sulla retribuzione mensile il 3,30% a carico delle aziende e 2,20% a carico dei lavoratori)” “La riduzione, dal 1% allo 0,10% del contributo dovuto per l’assicurazione temporanea di gruppo – come da lettera d’intenti firmata dalle parti rappresentative del settore in data 13 luglio 2001 e riportata nell’appendice del CCNL 9 aprile e previsione dell’utilizzo della differenza dello 0,90% per alimentare la previdenza di settore” Alcuni aspetti qualificanti della ipotesi di modifica normativa
“La salvaguardia delle pensioni integrative in essere presso il Fondo, al momento dell’avvio della riforma, mediante l’individuazione di una specifica aliquota di copertura, …” “Nella fase di avvio della riforma, un regime transitorio di salvaguardia dei diritti maturati” Alcuni aspetti qualificanti della ipotesi di modifica normativa
66 “L’importo della pensione annua è calcolato, secondo i criteri di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione in rendita vigente e relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento”. La formula di calcolo della pensione
7 L’intero ammontare dei contributi versati nel Fondo è rivalutato annualmente mediante i coefficienti calcolati come media geometrica quinquennale del PIL ai prezzi correnti. Il Fondo conferisce all’iscritto e agli aventi diritto una pensione che si aggiunge a quella dell’AGO I requisiti necessari per il riconoscimento della pensione sono i medesimi vigenti per le pensioni dell’AGO
8 L’art. 23 della legge n. 377/1958 prevede per la determinazione della pensione del Fondo con la formula di calcolo retributiva un numero massimo di anni di contribuzione pari a 35. Per la determinazione della pensione del Fondo con la formula contributiva, si potrebbe prevedere di effettuare versamenti di contributi per un numero di anni, coincidenti con quelli nell’AGO e corrispondenti al servizio effettivo prestato nelle aziende che esercitano la riscossione dei tributi, anche superiori a 35. Criticità da superare
9 Obiettivo della valutazione Stimare alcuni esempi di pensione aggiuntiva del Fondo Esattoriali che deriverebbero dall’applicazione della normativa proposta e di ipotesi di lavoro attualmente formulabili.