Docente: Rag. Nicola D’Orazio

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Transcript della presentazione:

Docente: Rag. Nicola D’Orazio Corso Agenti 2004 L’I.V.A. Docente: Rag. Nicola D’Orazio

IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) L'IVA colpisce il valore aggiunto (la differenza tra il prezzo di acquisto di un bene e il suo prezzo di vendita) in ciascuna fase,del ciclo produttivo o commerciale: l'IVA dovuta sul prezzo finale del bene non dipende dal numero dei passaggi intermedi.

Calcolo dell’IVA a) Costo della merce 100,00 Imponibile b) IVA pagata al fornitore 10,00 10% sull’imponibile (Iva a credito) Totale pagato 110,00 Imponibile + IVA Prezzo di vendita 300,00 IVA 10% su corrispettivi 30,00 Iva 10% sui corrispettivi (iva a debito) Prezzo finale 330,00 Imponibile + IVA = Corrispettivo IVA da versare (iva adebito – iva a credito) 20,00 Iva Incassata – Iva pagata al fornitore

Iva a credito e Iva a debito L'IVA pagata ai fornitori costituisce un credito che il commerciante ha nei confronti dello Stato mentre quella incassata con le vendite costituisce un debito verso lo Stato.

Chi è il soggetto passivo L'IVA non rappresenta un costo ma solo una partita di giro. L'IVA è un costo solo per il consumatore finale in quanto quest'ultimo non potrà rivalersi su nessuno per il recupero dell'imposta pagata.

Le operazioni soggette ad IVA sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o di arti e professioni; le importazioni da chiunque effettuate (anche privati) da Paesi fuori CEE (Comunità Economica Europea).

Aliquote IVA L'IVA si calcola con l'applicazione di un'aliquota alla base imponibile: 4% per alcuni generi alimentari (latte fresco, burro, formaggi, latticini, ecc.); 10% per somministrazioni di alimenti e bevande, ecc.; 20% aliquota ordinaria per tutte le voci non soggette alle aliquote precedenti.

Volume d'affari Il volume d'affari ai fini IVA è costituito dall'ammontare complessivo delle vendite (o delle prestazioni di servizio) effettuate in un anno solare al netto dell'IVA addebitata al cliente. Dall'ammontare del volume d'affari dipende la periodicità della liquidazione dell'IVA, che può essere mensile (regime ordinario) o trimestrale (imprese minori) a seconda che il volume d'affari sia superiore o inferiore a € 309.874,14 (L. 600.000.000) nelle prestazioni di servizi oppure a € 516.456,90 (L. 1.000.000.000) nella produzione e/o commercializzazione di beni.

Scadenze dei versamenti periodici I versamenti periodici dell'IVA sono, di regola, mensili. Per le imprese minori è prevista la possibilità di versamenti trimestrali che sono maggiorati dell'1% a titolo di interesse. L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione d'inizio attività o nella dichiarazione annuale. La scadenza per il versamento periodico dell'IVA è fissata entro il 16 del mese successivo al mese di riferimento ovvero entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

DICHIARAZIONI IVA Inizio attività Variazione Cessazione attività Comunicazione annuale dati IVA Dichiarazione Annuale

Dichiarazione di Inizio attività Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività tutti i contribuenti IVA devono presentare una dichiarazione all'Ufficio IVA ( ora Agenzia delle Entrate) della circoscrizione in cui hanno la residenza (persone fisiche) o la sede legale (società). Nella dichiarazione occorre indicare: il nome della ditta e il domicilio fiscale; il tipo e l'oggetto dell'attività svolta e il luogo in cui viene esercitata; l'indicazione del luogo in cui sono tenuti tutti i documenti relativi all'IVA; (il presunto volume d'affari che si intende realizzare) : abolito l'eventuale opzione per il regime contabile ordinario o per i versamenti IVA trimestrali (abolito)

Dichiarazione di variazione Ogni variazione degli elementi contenuti nella dichiarazione iniziale deve essere comunicata all'Ufficio IVA entro 30 giorni.

Dichiarazione di cessazione attività Entro 30 giorni dall’avvenuta, cessazione dell'attività il contribuente deve darne comunicazione all'Ufficio IVA.

Dichiarazione annuale IVA Tutti i contribuenti (compresi coloro che non hanno effettuato operazioni imponibili) devono presentare annualmente la dichiarazione relativa all'IVA dovuta per l'anno solare precedente. Dal 1° gennaio 1998 questa dichiarazione può essere unificata con la dichiarazione dei redditi nel modello Unico.

Comunicazione dati IVA (annuale) Ha sostituito l'abrogata Dichiarazione periodica IVA. Deve indicare: L'ammontare attive e passive effettuate nell'anno di imposta al netto dell'IVA L'ammontare delle operazioni intracomunitarie L'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili L'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni  in oro e argento effettuate senza pagamento dell'imposta in dogana L'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio Deve essere presentata in via telematica entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Dichiarazione annuale IVA Tutti i contribuenti (compresi coloro che non hanno effettuato operazioni imponibili) devono presentare annualmente la dichiarazione relativa all'IVA dovuta per l'anno solare precedente. Dal 1° gennaio 1998 questa dichiarazione può essere unificata con la dichiarazione dei redditi nel modello Unico.

LA FATTURA La fattura è il documento che conclude una compravendita o una prestazione di servizio ed evidenzia il pagamento dell'IVA. La fattura deve essere richiesta obbligatoriamente dagli imprenditori che acquistano beni oggetto della loro attività; in caso di vendita al minuto è emessa obbligatoriamente solo su richiesta del cliente.

Fattura immediata Viene emessa entro lo stesso giorno della consegna o spedizione della merce o della ultimazione del servizio.

Fattura differita Viene emessa successivamente alla consegna o alla spedizione della merce, entro il 15 del mese solare successivo all'emissione del documento di trasporto.

Requisiti obbligatori della fattura La fattura deve contenere i seguenti elementi: denominazione e sede della ditta venditrice; codice fiscale e partita IVA della ditta venditrice; denominazione e sede della ditta compratrice; data di emissione della fattura; numero progressivo assegnato dal venditore in ordine cronologico; natura, qualità e quantità delle merci; prezzo netto unitario e prezzo netto totale di ciascuna merce;  aliquota IVA e ammontare IVA;   ammontare totale al lordo IVA dovuto dal compratore. In caso di fattura differita devono essere indicati data e numero del documento di trasporto (D.d.t.). La fattura va compilata in duplice copia.

Elementi non obbligatori della fattura Oltre al prezzo della merce talvolta vengono inserite nella fattura altre spese (costi per l'imballaggio, le spese di spedizione, il trasporto, ecc.), esse possono essere: spese documentate, per, le quali si possono presentare documenti giustificativi; questi oneri non concorrono a formare l'imponibile e quindi su di esse non si calcola l'IVA (N.I. art 15 DPR 633/72) spese non documentate, sostenute dal venditore in modo non esattamente determinabile; tali oneri concorrono a formare l'imponibile IVA.

Fatture errate Può capitare (per errore materiale, perché ci si accorge di una mancata corrispondenza tra merce inviata e merce fatturata) che sia necessario procedere a rettifiche: se la fattura errata è di importo inferiore il venditore emette una nuova fattura per la differenza, con l'IVA relativa; se la fattura errata è di importo superiore il venditore emette una nota di accredito a favore del cliente per la differenza, con l'IVA relativa.

Autofattura Deve emettere autofattura: chi non riceve fattura entro 4 mesi dall'acquisto effettuato; chi acquista rottami, carta da macero, ecc. da raccoglitori ambulanti; l’impresa individuale che destina beni acquistati per l'attività all'utilizzo personale e familiare.

Documento di trasporto delle merci viaggianti (D.D.T.) L'impresa che vuole avvalersi della fatturazione differita deve emettere, prima dell'inizio del trasporto o della consegna della merce, il documento di trasporto delle merci viaggianti.

Nel DDT devono essere indicati la data di effettuazione dell'operazione; le generalità del venditore, dell'acquirente e dell'eventuale incaricato del trasporto; la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

Numerazione e conservazione del D.d.t. Occorre inoltre numerare progressivamente il documento in quanto è previsto che nella fattura differita vi sia l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto o consegna. Tutti i D.d.t. devono essere conservati sia dal venditore che dall'acquirente sino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta.

Registri IVA Registro degli acquisti Registro delle fatture Registro dei corrispettivi

Registro degli acquisti Deve essere tenuto da tutti i commercianti. In esso vengono annotate le fatture relative ai beni ed ai servizi acquistati, tenendo conto dell'ordine di arrivo, entro il termine previsto per le liquidazioni IVA periodiche e/o annuali. Per ciascuna fattura vanno annotati: il numero progressivo, la data diemissione, la ditta fornitrice, il prezzo netto e l'ammontare IVA, in distinte colonne a seconda delle aliquote.

Registro delle fatture È utilizzato dagli operatori economici obbligati a rilasciare fattura per ogni vendita da essi effettuata (produttori, grossisti). Per ciascuna fattura emessa vanno annotati: il numero progressivo, la ditta cliente, e in distinte colonne, secondo l'aliquota applicata, - il prezzo netto della merce venduta - l'ammontare IVA.

La fattura viene registrata entro 15 giorni dalla data di emissione se immediata; entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione, se differita. In uno spazio apposito vanno annotati i versamenti periodici dell'IVA, con gli estremi dell'attestazione di versamento.

Registro dei corrispettivi È utilizzato dai commercianti al minuto, dagli ambulanti, dai pubblici esercizi: in pratica dai commercianti che si rivolgono al consumatore finale. Vengono annotati i ricavi delle vendite giornaliere (gli incassi comprensivi di IVA), entro il giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuta la vendita, compresi gli incassi ottenuti con l'emissione di fattura.

Registro di prima nota I commercianti al minuto che tengono il registro dei corrispettivi fuori dal luogo in cui esercitano l'attività, devono avere nell'esercizio un registro di prima nota nel quale annotano i ricavi entro il giorno successivo.

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti IVA I registri IVA prima di essere usati vanno numerati progressivamente in ogni pagina E’ stato abolito l’obbligo di vidimazione Vanno conservati per almeno 10 anni dall'ultima registrazione. Per lo stesso periodo di tempo vanno conservate fatture, bollette doganali e altri documenti.

Scontrino fiscale e registratore di cassa Per commercianti al minuto, compresi gli ambulanti è obbligatorio rilasciare al cliente uno scontrino fiscale attraverso speciali registratori di cassa o bilance elettroniche conformi a modelli approvati dal Ministero delle Finanze. Lo scontrino va rilasciato alla consegna o alla spedizione del bene.

Lo scontrino deve contenere il contrassegno e il numero di matricola che identificano il registratore di cassa o la bilancia elettronica; il numero di partita IVA del commerciante e l'ubicazione del negozio; il numero progressivo e la data di emissione; i corrispettivi per ogni prodotto e l'ammontare complessivo dell'operazione

Scontrino e fattura Lo scontrino non è obbligatorio se viene emessa fattura immediata, ma va rilasciato se la fattura è differita.

Imposte di fabbricazione e di consumo Alla produzione e all'importazione di alcune specifici prodotti (spiriti, fiammiferi, prodotti petroliferi, gas metano) sono applicate imposte indirette di fabbricazione e di consumo. I produttori di questi beni sono assoggettati al controllo degli UTIF (Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione) che rilasciano le "licenze di esercizio" e controllano la produzione. La prova dell'assolvimento dell'imposta di fabbricazione e consumo è data dall'apposizione di speciali contrassegni sul prodotto o sul contenitore.

Imposta di bollo È l'imposta applicata sugli atti, documenti e registri su cui sono redatti gli atti civili ed amministrativi. L'imposta si corrisponde in uno dei seguenti modi: impiego di carta bollata; annullamento di marche da bollo apposte sull'atto; apposizione del bollo a punzone o del visto per bollo; pagamento all'Ufficio del Registro o ad altri uffici autorizzati.

Imposta di registro Viene corrisposta per poter "registrare" nei pubblici registri determinati atti; la registrazione può avvenire per precise disposizioni di legge o perché le parti interessate la ritengono utile. Gli atti soggetti a registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto, sono: atti notarili riguardanti il trasferimento di proprietà di beni immobili; contratti di cessione o affitto d'azienda. I contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere registrati entro 30 giorni.

Tasse sulle concessioni governative Sono soggetti alle tasse di concessione governativa alcuni atti: rilascio patenti, passaporti; vidimazione libri contabili. Queste tasse possono essere relative a rilascio, rinnovo e vidimazione.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle affissioni e alle altre forme di pubblicità visive o acustiche esposte o effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o visibili in tali luoghi. L'imposta è dovuta da chi la effettua e da chi vende o produce il bene pubblicizzato. Le tariffe variano a seconda delle dimensioni del Comune e del tipo di pubblicità. Sono esenti le forme pubblicitarie e gli avvisi al pubblico all'interno di negozi quando si riferiscono all'attività esercitata e quelle esposte nelle vetrine o ingressi (escluse le insegne) che non superino complessivamente il mezzo metro quadrato per vetrina.

ICI (imposta comunale sugli immobili) L'ICI è dovuta dai proprietari e usufruttuari di immobili e terreni, qualunque uso ne facciano. Il calcolo si effettua sulla base della rendita catastale rivalutata con coefficienti diversi per categorie di immobili, e moltiplicata per una aliquota che va dal 4 al 7 per mille a scelta dei Comuni. Dal 2001 sono previste nuove modalità di versamento dell'imposta. Il versamento si effettua in due rate: entro il 30 giugno per il 50% dell'importo calcolato applicando alla rendita catastale rivalutata l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno precedente; entro il 20 dicembre il saldo per l'intero anno. È previsto un abbattimento di imposta di € 103,29, L. 200.000 (che i singoli Comuni possono aumentare fino a € 258,23, L. 500.000) nel caso di prima abitazione realmente utilizzata dal proprietario.

IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) L'IRAP sostituisce altre imposte e contributi: contributi per il Servizio sanitario nazionale - tassa sulla salute; contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; Imposta Locale sui Redditi (ILOR); Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese e di Arti e Professioni (ICIAP); tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA; imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Presupposto dell’imposta L'IRAP si applica allo svolgimento abituale di un'attività diretta alla produzione e allo scambio di beni o prestazione di servizi.

Sono assoggettati all'IRAP società di capitali; enti commerciali; società di persone e società equiparate ad esse; imprenditori individuali; professionisti (anche in forma associata); produttori agricoli; enti pubblici; amministrazioni pubbliche.

I metodi di calcolo della base imponibile IRAP tengono conto degli obblighi contabili che variano da soggetto a soggetto: imprese in contabilità ordinaria: la determinazione dell'imponibile IRAP avviene in base alle risultanze del conto economico ed è data dalla differenza tra il valore della produzione e alcuni costi di produzione; imprese in contabilità semplificata: il dato di partenza per il calcolo della base imponibile è rappresentato dai dati risultanti della dichiarazione dei redditi. L'imposta dovuta si ottiene applicando alla base imponibile (data dal valore della produzione netta e determinata in modo differente per ciascuna categoria di contribuenti) l'aliquota del 4,25%