A cura : Dott.ssa Alessandra Maffei

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Transcript della presentazione:

A cura : Dott.ssa Alessandra Maffei

Infortunio sul lavoro nozione E’ un evento provocato da una causa violenta e rapida, avvenuto in occasione di lavoro da cui può derivare la morte oppure un danno alla capacità lavorativa del lavoratore. Dall’ infortunio la legge fa derivare il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie. Costituisce l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria INAIL e rappresenta l’evento al cui verificarsi scatta AUTOMATICAMENTE LA TUTELA ASSICURATIVA.

La denuncia di infortunio L’assicurato deve dare subito notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche lieve, al proprio datore di lavoro:se non lo fa’perde il diritto all’indennizzo per i giorni antecedenti. Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL tutti gli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni, entro 2 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del certificato medico, indipendentemente da ogni sua valutazione. In base a recente normativa deve denunciare anche gli inf.che comportano un’assenza dal lavoro superiore ad 1 giorno per fini statistici.

La denuncia di infortunio Quando l’infortunio ha prodotto la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere preceduta da telegramma entro 24 ore. Una copia della denuncia deve essere inviata anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui è avvenuto l’infortunio. La violazione di questi obblighi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.

La denuncia di infortunio on line Dal 12 Luglio 2004,la denuncia di infortuni può essere effettuata anche on-line. I soggetti abilitati sono: - I datori di lavoro pubblici e privati (escluse le pubbliche amministrazioni) - I consulenti del lavoro autenticati presso le sedi INAIL - Altri professionisti (Avvocati, Commercialisti…) abilitati alle funzioni di consulenza del lavoro,preventivamente autenticati presso le sedi INAIL.

I.N.A.I.L. Il termine I.N.A.I.L. è l’acronimo di Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. L’I.N.A.I.L. è un ente pubblico che ha , per legge , il compito di gestire l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali causate dall’attività lavorativa.

L’INAIL gestisce: L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Le gestioni “per conto” dello stato (le c.d. “gestioni per conto”). L’assistenza ai Grandi Invalidi.

Un po’ di storia 1883 – Nasce su base volontaria , la Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro,che è il primo organismo di tutela contro gli infortuni sul lavoro 1898 – segna il passaggio dal principio della volontarietà delle varie casse assicurative a quello dell’obbligatorietà e introduce la gestione triangolare Stato-Imprenditore-Lavoratore. 1915- inaugurazione del primo ambulatorio di pronto soccorso destinato ai lavoratori infortunati

Un po’ di storia 1924- inaugurazione a Bologna del primo centro per traumatizzati del lavoro di proprietà della Cassa Nazionale Infortuni. 1927- unificazione delle residue casse che portò alla Cassa Nazionale Infortuni. 1935- sancisce il carattere pubblicistico dell’Assicuraz. contro l’infortunio e le m. prof.; 1965- Testo Unico sugli infortuni e le malattie professionali, tutt’ora vigente.

La funzione assicurativa e risarcitoria Ruolo dell’INAIL Oggetto dell’assicurazione Le prestazioni.

Ruolo dell’INAIL INAIL (soggetto assicuratore); Datore di lavoro (soggetto assicurante); Lavoratore (soggetto assicurato) Si assicura il lavoratore tutelandolo contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni o malattie causati da attività lavorative L’INAIL garantisce la riabilitazione ed il reinserimento nella vita lavorativa. “Principio dell’automaticità delle prestazioni”

Oggetto dell’assicurazione Gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro Le malattie professionali quando siano contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni L’Infortunio in itinere.

L’infortunio in itinere L’infortunio in itinere è quello che si può verificare mentre il lavoratore assicurato si reca dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

L’infortunio in itinere L’assicurazione opera per le persone assicurate, quando cioè per tali persone ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi di assicurabilità; Il tragitto casa-lavoro e viceversa può essere percorso sia a piedi che con mezzi pubblici; Il percorso “normale” affrontato dal lavoratore, per finalità ed esigenze lavorative, determina un “quid pluris” che aggrava il rischi ogenerico.

L’infortunio in itinere Per luogo di abitazione si intende la normale abitazione ma anche quella temporanea estiva o la seconda casa; Per luogo di lavoro si intende il luogo in cui il lavoratore deve recarsi per esigenze lavorative.

Infortunio in itinere Restano esclusi gli infortuni causati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione inoltre non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida.

L’infortunio sul lavoro la causa il fatto deve essere: ESTERNO (all’organismo del lavoratore,legato all’ambiente di lavoro) VIOLENTO (di forma acuta) RAPIDO (di intensità concentrata in breve spazio di tempo, al max nel turno giornaliero) EFFICIENTE(deve esercitare sul corpo umano un’efficacia causale: cioè il danno deve essere prodotto dall’evento)

L’INFORTUNIO SUL LAVORO LA CAUSA Può derivare da: ENERGIA MECCANICA: (cadute, tagli, ecc.) ENERGIA MUSCOLARE: (Sforzo abnorme) ENERGIA ELETTRICA: (folgorazione, ecc.) ENERGIATERMICA(colpo di calore,assideramento ) SOSTANZE TOSSICHE :(con inalazione massiccia/acuta)

L’INFORTUNIO SUL LAVORO LA CAUSA DI NATURA MICROBICA(carbonchio,aids,tetano,leptospirosi,brucellosi,epatite virale,sifilide dei vetrai, tbc) DI NATURA PSICHICA(nevrosi da spavento) DI NATURA DIVERSA(rissa….)

L’infortunio sul lavoro la lesione La lesione è ogni alterazione fisica o psichica dell’organismo del lavoratore da cui derivi: Una inabilità temporanea assoluta; Una inabilità permanente assoluta o parziale; La morte.

Funzione di prevenzione alla luce del d.lgs. N. 81/08 Attività di consulenza ed assistenza ed attività di formazione; Finanziamenti : progetti di investimento e formazione rivolti alle micro e piccole e medie imprese. Fondo di sostegno: per le piccole e medie imprese (anche formazione dei datori di lavoro),per il potenziamento del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Il casellario centrale infortuni E’ una Struttura che ha come obiettivo la rilevazione degli infortuni e degli incidenti , cioè una banca - dati dei diversi tipi di incidenti ed infortuni puntualmente rilevati negli ambienti lavorativi, di vita e sulle strade.