IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

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IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Cenni storici Il negozio giuridico Il contratto Il contratto di assicurazione I protagonisti del contratto di assicurazione Le circostanze influenti sul rischio Il principio indennitario Il sinistro La durata del contratto di Ass. >

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE NELLA STORIA PRIME FORME MUTUALISTICHE 1400 IN ITALIA I° LEGGE ASSICURATIVA COPERTURE MARITTIME NELLA REALTA’ GIURIDICA MONDIALE NELLA REALTA’ GIURIDICA ITALIANA LA COLLOCAZIONE NEL CODICE CIVILE IL RAPPORTO CON LE LEGGI SPECIALI SULL’ASSICURAZIONE (Poste al di fuori del Cod.civ.) Cenni storici < >

NEGOZIO GIURIDICO DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ CON LA QUALE I PRIVATI REGOLAMENTANO I LORO RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI E NON Il negozio giuridico > >

GLI ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO VOLONTA’ FORMA (orale, scritta, tacita o prescritta dalla legge) CAUSA (Lo “scopo lecito” che anima la volontà es. Nella compravendita scambio cosa-prezzo) ELEMENTI ESSENZIALI OGGETTO (Contenuto della volontà. Es. nell’assicurazione l’oggetto è il rischio) Il negozio giuridico < > >

GLI ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO CONDIZIONE TERMINE MODO OD ONERE ELEMENTI ACCIDENTALI CLAUSOLE NEGOZIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DEROGABILI (Riferite ad un determinato tipo di negozio) ELEMENTI NATURALI Il negozio giuridico < > >

LA PATOLOGIA DEL NEGOZIO GIURIDICO NULLITA’ MANCANZA O INDETERMINATEZZA DI ELEMENTI ESSENZIALI ANNULLABILITA’ Volontà esistente ma viziata ERRORE VIOLENZA DOLO RELATIVA ASSOLUTA SIMULAZIONE Il negozio giuridico < >

IL CONTRATTO ACCORDO DI DUE O PIU’ PARTI PER COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE Il contratto > >

IL CONTRATTO ELEMENTI PATOLOGIA RISOLUZIONE COME PER NEGOZIO GIURIDICO INADEMPIMENTO (es. art 1901) ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA DELLE PRESTAZIONI (Pronuncia giudiziale) IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA (Risoluzione di diritto) RISOLUZIONE Il contratto < > >

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione ART.1882 COD. CIVILE Contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. DANNI (Principio indennitario) VITA (Principio previdenziale) Il contratto di assicurazione < > >

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione PER L’ASSICURATORE: ESERCIZIO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE PER L’ASSICURATO: SODDISFACIMENTO DI UN BISOGNO DI SICUREZZA LA CAUSA SCRITTA “AD PROBATIONEM” NON ”AD SUBSTANTIAM” (Se occorre deve essere provato da forma scritta ma il contratto è valido anche se in forma diversa) LA FORMA Il contratto di assicurazione < > >

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione PER L’ASSICURATORE: TRASFERIMENTO DI UN RISCHIO PER L’ASSICURATO: PAGAMENTO DI UN PREMIO L’OGGETTO Il contratto di assicurazione < > >

L’OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L’ASSICURATORE:TRASFERIMENTO DI UN RISCHIO IL CONTRATTO E’ NULLO SE: MANCA L’OGGETTO CIOE’ IL RISCHIO L’OGGETTO NON E’ LECITO CIOE’ QUANDO SI TRASFERISCE UN RISCHIO ILLECITO IL SINISTRO E’ PROVOCATO DOLOSAMENTE DALL’INTERESSATO PER ASSICURATO: PAGAMENTO DI UN PREMIO ART. 1901 RAMO DANNI: STABILISCE LE CONSEGUENZE PER IL CONTRAENTE MOROSO ED I DIRITTI DELL’ASSICURATORE Il contratto di assicurazione < >

I PROTAGONISTI I protagonisti > >

I PROTAGONISTI Casi particolari ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA Art.1891 Gli obblighi derivanti dal contratto spettano al contraente mentre i diritti all’assicurato. Es. Polizza Infortuni del datore di lavoro stipulata per i dipendenti o “Glob uff.” Tecnocasa POLIZZE ALL’ORDINE O AL PORTATORE ART. 1889 All’ordine: “Girata” ad un altro soggetto Al portatore: semplice consegna della polizza Es. Merci trasportate I protagonisti < > >

I PROTAGONISTI Casi particolari ASSICURAZIONE IN NOME ALTRUI ART. 1890 Facoltà di un soggetto di stipulare una polizza in nome di un altro soggetto Al contraente spettano gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento della ratifica dell’interessato. I protagonisti < > >

L’ASSICURANDO (IL CLIENTE) FORMULA LA PROPOSTA ART.1887 Rimane ferma per 15 o 30 giorni (per visita medica) Se l’assicuratore entro 15 o 30 giorni dichiara di accettare, il contratto è concluso. DESCRIVE IL RISCHIO Perché è l’unico a sapere tutto sul rischio stesso I protagonisti < >

Riprendiamo tra 20 MINUTI BREAK !!!!!!!!!!!!!! Riprendiamo tra 20 MINUTI

CIRCOSTANZE INFLUENTI SUL RISCHIO Circostanze influenti sul rischio DICHIARAZIONI VERITIERE IL CONTRATTO E’ SANO DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI CON DOLO O COLPA GRAVE DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI SENZA DOLO O COLPA GRAVE Circostanze influenti sul rischio > >

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI Circostanze influenti sul rischio CON DOLO O COLPA GRAVE L’ASSICURATORE PUO’ (ART. 1892): IMPUGNARE (ANNULLARE) IL CONTRATTO ENTRO 3 MESI DA QUANDO CONOSCE L’INESATTEZZA NON PAGARE IL SINISTRO AVVENUTO NEI 3 MESI SUDDETTI Circostanze influenti sul rischio < > >

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI SENZA DOLO O COLPA GRAVE RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO 3 MESI DA QUANDO CONOSCE L’INESATTEZZA PAGARE IL SINISTRO (AVVENUTO PRIMA CHE L’ASSICURATORE CONOSCESSE L’INESATTEZZA O ENTRO I 3 MESI) IN MISURA RIDOTTA PROPORZIONALMENTE AL PREMIO PAGATO/DA PAGARE L’ASSICURATORE PUO’ (ART. 1893): Circostanze influenti sul rischio < > >

ALTERAZIONE DELL’EQUILIBRIO TRA RISCHIO E PREMIO (SINALLAGMATICITA’) Circostanze influenti sul rischio < > >

ALTERAZIONE DELL’EQUILIBRIO TRA RISCHIO E PREMIO (SINALLAGMATICITA’) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO ART.1898 L’assicuratore può recedere dal contratto Non paga il sinistro se non avrebbe assunto il rischio altrimenti la somma dovuta è ridotta in proporzione al rapporto premio pagato/da pagare DIMINUZIONE DEL RISCHIO ART.1897 L’assicuratore può recedere dal contratto oppure ridurre il premio dalla successiva scadenza Circostanze influenti sul rischio < >

IL PRINCIPIO INDENNITARIO LA DEFINIZIONE DI INTERESSE ART. 1904 Il contratto è nullo se non esiste un interesse economico dell’assicurato al risarcimento del danno. Si distinguono così tre elementi: ELEMENTO SOGGETTIVO (attiene alla persona che è in relazione con un bene ) ELEMENTO OGGETTIVO (la cosa assicurata) RELAZIONE PATRIMONIALE TRA ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO LA RELAZIONE RISCHIO/INTERESSE Se non c’e’ rischio automaticamente non c’e’ interesse Il principio indennitario > >

IL PRINCIPIO INDENNITARIO Il principio indennitario IL DANNO IL PROFITTO SPERATO ART.1905 (indennizzato solo se è previsto Es. Merci al prezzo di vendita) DA VIZIO INTRINSECO DELLA COSA ART. 1906 (non indennizzato) EVENTI ECCEZIONALI ART 1912 (non indennizzati salvo patto contrario) ACCERTAMENTO DEL DANNO ART.1908 (vieta di dare un valore superiore ai beni colpiti da sinistro) LA SOTTO E LA SOVRASSICURAZIONE ART. 1907 E 1909 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI ART.1910 LA COASSICURAZIONE Il principio indennitario < >

IL SINISTRO GLI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO AVVISO ART. 1913 SALVATAGGIO ART. 1914 LE CONSEGUENZE DELL’INOSSERVANZA ART. 1915 Il sinistro > >

IL SINISTRO LA SURROGA DELL’ASSICURATORE ART. 1916 PER TUTELARE QUANDO HA PAGATO IL SINISTRO VERSO I TERZI RESPONSABILI (escluso figli, affiliati, parenti o affini conviventi e domestici) PER L’IMPORTO PAGATO ALL’ASSICURATO PER TUTELARE IL PRINCIPIO INDENNITARIO (INDEBITO ARRICHIMENTO) IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ART. 2043 L’EQUO IMPORTO DEI PREMI (Recuperando una parte dei risarcimenti ottiene una diminuzione di costi che gli consente di diminuire o quantomeno di non aumentare le tariffe). Il sinistro < >

LA DURATA DEL CONTRATTO DI La durata del contratto di Ass. ASSICURAZIONE LA DURATA PUO’ ESSERE FORMALE O SOSTANZIALE Formale = ore 24 del giorno della conclusione del contratto Sostanziale = ore 24 del giorno del pagamento premio E’REGOLAMENTATA DALL’ART. 1899 FINE NATURALE DEL CONTRATTO SENZA TACITO RINNOVO REGOLARE DISDETTA La durata del contratto di Ass. > >

LA FINE PREMATURA DEL CONTRATTO La durata del contratto di Ass. NORME LEGISLATIVE PREMIO NON PAGATO E NON RECLAMATO DALL’ASSICURATORE: STORNO ART.1901 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE: ANNULLAMENTO ART.1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO E COLPA GRAVE: RESCISSIONE ART. 1893 CESSAZIONE DEL RISCHIO: SCIOGLIMENTO ART. 1896 DIMINUZIONE DEL RISCHIO: RECESSO ART. 1897 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO: RECESSO ART. 1898 segue La durata del contratto di Ass. < > >

LA FINE PREMATURA DEL CONTRATTO La durata del contratto di Ass. NORME LEGISLATIVE SOVRASSICURAZIONE DOLOSA: ANNULLAMENTO ART.1909 ALIENAZIONE DEL BENE ASSICURATO ART.1918 ASSICURAZIONE VITA PREMIO NON PAGATO: STORNO ART.1924 ASSICURAZIONE VITA CAMBIAMENTO DI PROFESSIONE ART.1926 RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO NORME CONTRATTUALI CLAUSOLA DI DISDETTA PER SINISTROSITA’ La durata del contratto di Ass. < > >

CONCETTI CONCLUSIVI LA RIASSICURAZIONE ART. 1932 DEFINIZIONE : L’ASSICURAZIONE DELL’ASSICURATORE LE NORME GIURIDICHE: ART. 1928 - 1931 ART. 1932 LE DISPOSIZIONI DI ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE SOLO DEROGABILI SOLO A FAVORE DELL’ASSICURATO < > >

L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE ART. 1917 Cod.Civ. TUTELA IL PATRIMONIO DELL’ ASSICURATO COMPRENDE I DANNI PROVOCATI DA “COLPA GRAVE” COMPRENDE LE SPESE LEGALI DEL DANNEGGIATO PREVEDE LE SPESE LEGALI PER RESISTERE > >

THE END .