LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tipologie di responsabilità Essere responsabile di qualcosa significa, sotto il profilo giuridico, essere chiamato a rispondere di un certo fatto e a sopportarne le conseguenze previste dalla legge. La responsabilità giuridica può essere civile, penale o amministrativa. In particolare: la responsabilità civile si concreta nel risarcimento del danno provocato ad un soggetto e sorge quando ricorra una delle fattispecie di cui agli articoli 2043 e ss. del codice civile; la responsabilità penale insorge quando il comportamento di una persona integri una fattispecie di reato, in quanto lesivo di particolari interessi o beni pubblici tutelati dall’ordinamento; la responsabilità amministrativa si concreta quando l’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporti un danno patrimoniale all’amministrazione (sanzione amministrativa e disciplinare)

Responsabilità giuridica La responsabilità giuridica può ricadere anche sulla P.A.: questa può essere responsabile sia civilmente che amministrativamente (non penalmente: art. 27 Cost.) In tema di responsabilità della P.A. si verificano esigenze contrapposte: a) consentire alla P.A. un’azione amministrativa efficiente e rapida, salvaguardando le finanze della P.A. da risarcimenti considerevoli; b) tutelare quelli che entrano in contatto con la P.A. da azione illecita che arrechi danni ingiusti. Anche per la teoria del rapporto tra P.A. e dipendente come immedesimazione organica, la Costituzione, con gli articoli 28, 103 e 113, ha fissato il principio della responsabilità diretta della P.A.

Responsabilità civile Per responsabilità civile si intende il dovere giuridico, imposto ad un soggetto, di risarcire il danno prodotto ad un altro soggetto, in conseguenza della lesione della sfera giuridica di quest’ultimo. La responsabilità civile si distingue in: responsabilità contrattuale, quando l’obbligo di risarcimento del danno deriva dalla violazione di un obbligo derivante da preesistente rapporto obbligatorio; responsabilità extracontrattuale, quando un soggetto, in violazione del principio del neminem laedere, provoca a terzi un danno ingiusto (art. 2043 c.c.). In materia di responsabilità contrattuale della P.A. non sorgono particolari problemi: trovano applicazione i principi generali previsti dal codice civile. Ugualmente per la responsabilità extracontrattuale: si basa sugli stessi principi di diritto privato. L’art. 2043 c.c. recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Elementi dell’art. 2043 a) La condotta può consistere tanto in una azione che in una omissione della P.A. dalla quale sia derivato un danno. Deve essere riferibile alla P.A., occorre cioè che sia stata compiuta da autorità amministrativa nell’esercizio delle sue funzioni. b) L’antigiuridicità della condotta si concreta nella violazione della sfera giuridica di un soggetto e sorge per la violazione di norme giuridiche di relazione. c) L’evento dannoso, che deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante da lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. E’ necessaria la riferibilità del fatto all’ amministrazione nell’esplicazione dell’attività istituzionale. d) Imputabilità (elemento psicologico). L’art. 2043 richiede che il fatto dannoso sia riferibile a titolo di dolo o colpa alla volontà del soggetto che agisce. La colpa dell’agente deve essere provata in concreto. e) Nesso di causalità. Una condotta può dirsi causa di un evento quando senza di essa l’evento non si sarebbe verificato, e l’evento al momento della condotta era prevedibile come verosimile conseguenza di essa ART. 28 Cost.> la responsabilità diretta del danneggiante nei confronti del danneggiato sussiste solo dove sia espressamente prevista dalla legge, mentre quella della P.A. deve sussistere in ogni caso (concorrenza alternativa).

Responsabilità amministrativa La responsabilità amministrativa verso la P.A. deriva da attività dolose o colpose dell’impiegato che arrechino un danno patrimoniale alla P.A. E’ una responsabilità contrattuale derivante dal mancato adempimento di obblighi e doveri che l’impiegato ha nei confronti dello Stato, e della P.A., e presuppone un rapporto di servizio. La forma tipica di tale responsabilità è quella contabile: riguarda gli agenti contabili per il maneggio di pubblico denaro. Gli accertamenti e i giudizi sono demandati alla Corte dei Conti. E’ da considerare anche la responsabilità disciplinare, connessa al rispetto dei doveri e del codice di comportamento.

RESPONSABILITA’ PENALE La legge 26 aprile 1990, n. 86, modificando il codice penale ha inasprito le pene relative ai delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. La competenza a giudicare tali reati è del Tribunale. Art. 357. (Pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi; Art. 358. (Persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine meramente materiale». Agendo in nome e per conto del SSN, per il tramite del quale è garantito ad ogni cittadino il diritto costituzionale alla salute, l’educatore professionale svolge comunque un pubblico servizio (art. 358 c.p.) e talora una pubblica funzione (art. 357 c.p.) amministrativa.

Peculato – Abuso d’ufficio Art. 314. (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Art. 323. (Abuso d'ufficio). – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Concussione - corruzione Art. 317. (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. N.B.: la condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero, nei casi meno gravi, l’interdizione temporanea. Art. 318. (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve (per accordo) la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno. Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Rifiuto di atti d’ufficio Art. 328. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

ABUSO DI PROFESSIONE L’educatore professionale può incorrere nell’abusivo esercizio di professione, previsto dall’art. 348 del codice penale, quando compia atti che sono dalla legge riconosciuti di pertinenza esclusiva di una professione, il cui esercizio è sottoposto a particolare disciplina. La norma tutela la società contro il pericolo derivante dall’esercizio professionale da parte di chi, sprovvisto dei titoli adeguati, non dia garanzia di competenza. L’educatore professionale può commettere il reato quando svolga attività professionali che non siano comprese fra quelle indicate dal DM 520/98 e, ad esempio, somministri una terapia farmacologica ad un assistito. A chiusura dell’argomento e delle possibili responsabilità penali, ricordiamo anche la norma, di riferimento per qualsiasi persona, volto a “rafforzare” il dovere di solidarietà nei confronti delle persone in difficoltà: l'articolo 593 del codice penale punisce infatti l'omissione di soccorso.

È la fine…