GOVERNO DELLA REPUBBLICA 07-03-2012 GOVERNO DELLA REPUBBLICA Riferimento agli articoli della costituzione dal numero 92 al 100 G. Donati; D. Marghella; T. Romagnino; L. Sangaletti; N. Tonazzi.
Governo della repubblica Ottiene la Presidente della repubblica Consiglio dei ministri Fiducia È formato da delle Nomina il Presidente del consiglio dei ministri Camere Ministri Propone i Prestano un Presta un Giuramento, al presidente della repubblica
Presidente del consiglio Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri
Ministri Sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio dei ministri Sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri
Applicazione della giurisdizione al Governo Il Presidente del consiglio dei ministri ed i ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercitare le loro funzioni, previa autorizzazione del Senato e della Camera
Pubblici uffici Organizzati secondo disposizioni di legge Ordinati secondo le diverse sfere di competenza Si accede mediante concorso Sono al servizio esclusivo della nazione Se sono membri del Parlamento non possono avere promozioni se non per anzianità Le leggi possono limitare il diritto di iscrizione ai partiti politici
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro È composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive È organo di consulenza delle camere e del Governo nel suo ambito governativo Ha l’iniziativa legislativa Può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale
Consiglio di Stato È organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione
Corte dei Conti Esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo ed anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato Partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce Riferisce direttamente alle Camere il risultato ottenuto LA LEGGE ASSICURA L’INDIPENDENZA DEI DUE ISTITUTI DI FRONTE AL GOVERNO
Dati ottenuti da una precedente presentazione a Power Point, successivamente modificata e migliorata, e direttamente dalla Costituzione Italiana. Autori: Giacomo Donati; Davide Marghella; Tommaso Romagnino; Luca Sangaletti; Nicholas Tonazzi.