La riforma del Titolo V della Costituzione

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La riforma del Titolo V della Costituzione Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3 Giorgetti Daniele

Italia Stato federale? La legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato RADICALMENTE il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ma non ha trasformato l’ordinamento della Repubblica italiana in un ordinamento federale. ► lo Stato italiano è ancora uno Stato autonomista come previsto dall’art. 5 Cost. Tale riforma ha attuato piuttosto un decentramento politico o costituzionale, che consiste in un amplissimo trasferimento di poteri e risorse dallo Stato alle varie autonomie.

La struttura della Repubblica italiana: art. 114, c. 1, Cost. Gli elementi costitutivi della Repubblica sono: Comuni Province Città metropolitane Regioni Stato Le principali novità: Pluralismo cooperativo: adesso sono gli enti territoriali a formare la Repubblica. Ordine di grandezza inversa: è un’applicazione del principio di sussidiarietà. Città metropolitane: questa nuova categoria (ancora inattuata) era prevista già dalla legge 142 del 1990. Repubblica ≠ Stato: lo Stato è definito come un ente pubblico che insieme agli altri enti territoriali compone la Repubblica.

La “pari autonomia” di enti locali e regioni: art. 114, c. 2, Cost. Art. 114, c. 2, Cost. : l’autonomia di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni è garantita dalla Costituzione. ► Di notevole rilevanza è la costituzionalizzazione dell’autonomia statutaria di tali enti. L’autonomia degli enti locali è però temperata dal successivo art. 117, c. 2, lett. p, Cost. che assegna al legislatore statale il compito di disciplinare le funzioni fondamentali, la legislazione elettorale e gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane. Inoltre la competenza legislativa concorrente Stato-Regioni copre alcune materie di interesse per le autonomie locali. Ex art. 115 Cost.* : l’autonomia regionale era garantita dalla Costituzione. Ex art. 128 Cost.* : l’autonomia di Comuni e Province si esplicava secondo i principi dettati dalle “ leggi generali della Repubblica”. * Entrambi gli articoli sono stati abrogati.

L’autonomia amministrativa: art. 118, Cost. Art. 118, c. 1, Cost. : sussidiarietà verticale Fine del parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative ▼ le funzioni amministrative sono ora assegnate in via preferenziale ai Comuni salvo i casi in cui siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato “ sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. ► il principio di sussidiarietà viene costituzionalizzato, dopo esser stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla prima “legge Bassanini”. Art. 118, c.4, Cost. : la sussidiarietà orizzontale È assegnato all’iniziativa privata un ruolo fondamentale nel perseguimento delle funzioni di interesse generale, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà. ► anche questo criterio è derivato dalla legge n. 59/1997.

L’autonomia amministrativa degli enti locali: art. 118, c. 2, Cost.

Il sistema di finanza mista individuato dall’art. 119 Cost. L’autonomia finanziaria di entrata e di spesa riguarda i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni. ► il vecchio art. 119 Cost. prevedeva soltanto l’autonomia finanziaria delle regioni. Gli enti locali e le regioni hanno a disposizione: risorse proprie (tributi ed entrate) compartecipazioni al gettito di tributi erariali un fondo perequativo senza vincoli di destinazione risorse aggiuntive per scopi predeterminati. ► Tali enti sono inoltre dotati di un proprio patrimonio e possono indebitarsi solo al fine di finanziare spese d’investimento.

La potestà legislativa di Stato e Regioni: art. 117 Cost. Ex art. 117 Cost. : ►Elencazione delle materie di competenza legislativa concorrente delle Regioni. ►Competenza legislativa esclusiva-residuale dello Stato. Art. 117 Cost. : ►Elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. ►Elenco delle materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. ►Potestà legislativa residuale delle Regioni.

La potestà legislativa esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2 Alcune delle materie statali: - Politica estera e relazioni internazionali dello Stato Immigrazione Rapporti con le confessioni religiose Difesa e forze armate Sistema tributario e contabile dello Stato Ordine pubblico e sicurezza Giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa Previdenza sociale Funzioni fondamentali di Comuni, province e Città metropolitane. Il legislatore statale può intervenire solo dove tale norma gli attribuisce il potere (limite generale di materia). Lo Stato mantiene la competenza legislativa nelle ◄ materie più importanti.

La potestà legislativa concorrente delle Regioni: art. 117, c. 3, Cost. Le Regioni hanno la potestà legislativa nelle materie elencate, mentre alla legislazione dello Stato spetta il compito di determinare i “principi fondamentali”. ▼ Omissione dei limiti relativi al contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni. Alcune delle materie di legislazione concorrente: Commercio estero Tutela e sicurezza del lavoro Protezione civile Governo del territorio Ordinamento sportivo Valorizzazione dei beni culturali ed ambientali

La potestà legislativa esclusiva-residuale delle Regioni: art. 117, c La potestà legislativa esclusiva-residuale delle Regioni: art. 117, c. 4, Cost. Le regioni esercitano una potestà legislativa esclusiva in tutte le materie che non sono incluse né nell’elenco delle materie di competenza esclusiva statale, ne in quello comprendente le materie concorrenti. ► ex. agricoltura, servizi sociali La potestà legislativa esclusiva riconosciuta alle regioni a statuto ordinario dalla riforma del 2001 è inedita.

La potestà regolamentare di Stato e Regioni: art. 117, c. 6, Cost. Parallelismo fra potestà legislativa e potestà regolamentare. ▼ La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione statale esclusiva (può comunque delegarla alle Regioni). Le Regioni hanno potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente ed in quelle di legislazione esclusiva regionale.

I poteri sostitutivi dello Stato: art. 120, c. 2, Cost. Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nei seguenti casi: Mancato rispetto di norme e trattati internazionali Mancato rispetto della normativa comunitaria Pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica Necessità di tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica Necessità di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ► Il potere sostitutivo del governo è una novità per l’art. 120 Cost. , che precedentemente contemplava solamente i limiti alle attività delle regioni (limiti ancora esistenti).

L’abolizione dei controlli su regioni ed enti locali Gli articoli abrogati sono: ► l’ art. 130 Cost. : controllo regionale di legittimità sugli atti di comuni, province ed altri enti locali. ► l’art. 124 Cost. : figura del commissario del Governo. ► l’art. 125, c. 1, Cost. : controlli statali sulle leggi regionali. ● permane solo il controllo sostitutivo dell’art. 120 Cost.

I consigli delle autonomie locali: art. 123, c. 3, Cost. ► Sono organi di consultazione fra la regione e gli enti locali. (mutuati dal simile istituto statale della Conferenza Stato-città-autonomie locali) ● L’art. 123/3 “obbliga” gli statuti regionali ad istituire e disciplinare tali organi, anche se nulla è detto in merito alla loro composizione e al loro funzionamento (ampia discrezionalità del legislatore regionale). ► è comunque pacifico che questi siano composti da membri regionali e locali.