LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA E L’IMPRESA ARTIGIANA
DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE UE con RACCOMANDAZIONE N. 96/280/CE del 03/04/1996 COMUNICAZIONE N° 96/C 213/04 del 23/07/96 richiamata nel Reg. CE 70/2001 Recepita dallo Stato con DM 18\09\1997
DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA Raccomandazioni e Comunicazioni non sono atti comunitari vincolanti per gli stati membri o per i destinatari. Si è infatti reso necessario un atto normativo (quindi vincolante) nazionale di adeguamento della normativa interna rispetto a quella comunitaria
DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA Tuttavia il fatto che parte del contenuto della raccomandazione è stato inserito all’interno del Reg.to CE 70\01, fa sì che, ai fini dell’applicazione del regolamento di esenzione, la definizione comunitaria risulti vincolante. Tale fatto è rilevante poiché con Raccomandazione della Commissione n. 1422 del 06\03\2003 sono stati modificati i parametri di identificazione delle micro, piccole e medie imprese, mentre ancora il DM di adeguamento non è ancora stato emanato .
DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA Ciò significa che per tutti i regimi di aiuto che si “appoggiano” sul Reg.to CE 70\01, la nuova definizione di micro, piccole e medie imprese è già operante. Tuttavia a giorni dovrebbe venire emanato il DM di recepimento (già pronto in bozza circa un mese fa, ed alla firma del Ministro)
RACC. del 03/04/1996: PMI sono quelle imprese che presentano i seguenti requisiti
RACC. del 03/04/1996: PMI sono quelle imprese che presentano i seguenti requisiti Che sono in possesso del requisito dell’indipendenza: Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
RACC. del 03/04/1996: PMI sono quelle imprese che presentano i seguenti requisiti se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull’impresa
RACC. del 03/04/1996: PMI sono quelle imprese che presentano i seguenti requisiti se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile, determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso
RACC. del 03/04/1996: PMI sono quelle imprese che presentano i seguenti requisiti I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza), sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Inoltre in caso di gruppi di imprese occorre sommare “percentualmente” i dati relativi ai tre parametri.
RACC. del 03/04/1996: PMI sono quelle imprese che presentano i seguenti requisiti Quando un’impresa alla data di chiusura del bilancio supera verso l’alto o verso il basso le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati perde o acquisisce la qualifica di PMI , “media impresa”, ”piccola impresa”, “microimpresa” solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi
RACC. del 03/04/1996: PMI sono quelle imprese che presentano i seguenti requisiti Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell’ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un impresa di nuova creazione la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell’esercizio
RACC. del 06/05/2003 recepita dal DM Attività Produttive 18/05/2005 : PMI sono quelle imprese che presentano i seguenti requisiti Le soglie relative ai dipendenti rimangono invariate modificato il criterio del fatturato: micro: meno di 2 M€ piccole: meno di 10 M€ (anziché 7 M€) medie: meno di 50 M€ (anziché 40 M€)
RACC. del 06/05/2003: PMI sono quelle imprese che presentano i seguenti requisiti modificato il criterio dell’attivo di bilancio: micro: meno di 2 M€ piccole: meno di 10 M€ (anziché 5 M€) medie: meno di 43 M€ (anziché 27 M€)
RACC. del 06/05/2003: PMI sono quelle imprese che presentano i seguenti requisiti Non modificato il criterio dell’indipendenza Tuttavia la modifica di alcune definizioni in materia di imprese controllate\collegate (allineate alla Direttiva CE sui bilanci consolidati), fa sorgere dubbi circa la partecipazione di persone fisiche in PMI, allorché le prime siano socie in grandi imprese.
DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA legge n. 443 dell'8.8.1985 (legge quadro sull'artigianato) Art. 3 - definizione di impresa artigiana: “ E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui atta presente Legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, é costituita ed esercitata in forma di società (Snc), anche cooperative escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale
DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA Ai sensi della legge 20 maggio 1997. n. 133 è ammissibile l’ impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice
DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA Ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57 diventa ammissibile anche l’impresa artigiana esercitata nella forma di s.r.l. non unipersonale.
DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA Poiché in base alla Legge Quadro stabilisce che l’impresa artigiana possa avere fino ad un massimo di 40 dipendenti (solo certe attività), l’impresa artigiana è per definizione “piccola” o “micro” impresa, ai sensi della definizione comunitaria.