I PROFILI FISCALI E CONTABILI

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IRAP.
Advertisements

La nuova normativa per l’Impresa Sociale
Aumento aliquota Iva normale al 21 per cento (art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 138/2011) - Decorrenza: Operazioni effettuate dal 17 settembre 2011 (data di.
COSA SUCCEDE IN CLASSE ?. TUTTO INIZIA DA QUI: IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 133.
La società per azioni personalità giuridica responsabilità limitata
LE RETI DI IMPRESE FRAMEWORK NORMATIVO E ASPETTI APPLICATIVI Seminario Confindustria Siracusa,
Bilancio sociale per l’Impresa sociale
DECRETO LEGGE 31/05/2010 n. 78 Art. 42 RETI DI IMPRESE.
Il bilancio di esercizio: profili civilistici e tributari 6 dicembre 2006 Avv. Alberto Bianco Università degli Studi di Trento a.a. 2006/2007.
6. Il Capitale Il calcolo del Reddito
Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2008/2009 anno accademico 2008/2009 corso di diritto.
Il reddito d’impresa I componenti negativi Silvia Mencarelli.
Disposizioni varie. 1 C – AGENTI IMMOBILIARI Gli agenti immobiliari sono SOLIDALMENTE tenuti al pagamento dellimposta per le scritture private.
Corso Breve sul TRUST A cura del Gruppo Trust
LE NOVITA FISCALI IN MATERIA DI TRUST FABIO ZUCCHETTI DOTTORE COMMERCIALISTA 29 Novembre 2007 ORE – ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Circoscrizioni.
Esonero dal pagamento dell'ICI Circ. Min. Economia e Finanze 26. 1
LE RETI DI IMPRESE: ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI
D.L. 13/08/2011 – N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative.
Comma All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo.
L’ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DEI
S.p.a. unipersonali Patrimoni destinati
IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il regime dei dividendi
Area Finanza e Fiscale – Ufficio Finanza e Contabilità 21 OTTOBRE 2010 Area Finanza e Fiscale – Ufficio Finanza e Contabilità 21 OTTOBRE 2010 UNIVERSITA.
DIREZIONE REGIONALE DELLEMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELLACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE La pianificazione fiscale concordata art. 1, comma 387 e seg.,
ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI
Elenco operazioni Iva da in su (c.d. spesometro) Fonti normative - Art. 21 del D.L. 31/5/2010, n. 78 (convertito c.m. dalla legge 30/7/2010, n. 122)
Sussidiarietà orizzontale e agevolazioni fiscali
FINANZIARIA 2008 TASSAZIONE SEPARATA IMPRESE IRPEF E ALTRO dott. GINO MANFRIANI Siena, 27 FEBBRAIO 2008.
Il contratto di rete: disciplina e fiscalità
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA DI CAPITALE MASSIMO MASTROGIAGIACOMO ROBERTO PROTANI LATINA, 10 MAGGIO 2010.
Corso bilancio e controllo di gestione Firenze, 16 ottobre 2012 ASPETTI CONTABILI DEL CONTRATTO DI RETE R. Galardi – S. Guidantoni.
Le implicazioni di natura fiscale
Tecnica Amministrativa
Riduzione aliquota IRES e IRAP
IL NUOVO CONTRATTO DI RETE Profili tributari
Le Reti dImpresa: un nuovo strumento per la competitività Napoli, 22 settembre 2011 A Cura dellArea Economia dImpresa ed Internazionalizzazione.
1 Le operazioni in valuta estera Commissione di Studio Fiscalità Interna 5 Aprile 2005 Patrizia Gorini.
In ambito fiscale. Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria, ma viene identificato come contratto atipico. Nella legislazione.
Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a Sezione 17 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli 1.
DL 70/2011: CREDITO DI IMPOSTA ALLA RICERCA A cura dell Ufficio Fiscale dell Università di Pisa Giugno 2011.
Nozioni Generali Reddito (Reddito di Impresa) Bologna, 7 dicembre 2013.
Le imposte Lezione 13 Lezione 13- Le imposte.
AMMORTAMENTI IMMOBILI Immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 Sono deducibili le quote di ammortamento Immobili acquistati o costruiti dal.
COMUNE DI VIGNOLA VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. Aspetti contabili e fiscali.
Rete d'Imprese
Dal contratto di rete di imprese alla rete soggetto
Relazione di Emilio Abruzzese Società tra professionisti ex art. 10, 3° comma, Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disciplina Tributaria.
del revisore contabile
1 Le Circolari Ministeriali di riferimento 1. La Circolare n. 48/E del La Circolare n. 3/E del La Circolare n. 61/E del
Imposte dirette società di capitali. PRINCIPI GENERALI REDDITO D’IMPRESA TUIR (D.P.R. 917/1986) Art. 55: Redditi d’impresa  derivano dall’esercizio di.
L’ABC DELL’ECONOMIA AZIENDALE
Conto economico Evidenzia i proventi e i costi di competenza dell’esercizio e il risultato economico conseguito Ha una struttura scalare in modo da evidenziare.
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
Reddito d’esercizio e reddito fiscale
Il bilancio di esercizio
COSTITUZIONE ASD e SSD ASD Atto Costitutivo Atto Pubblico
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
LA VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA’
A GEVOLAZIONE F ISCALI PER LE AZIENDE : CREDITO D ’ IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA (C ONTRATTI CONTO TERZI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE ) Articolo.
Bilancio in forma abbreviata e Bilancio per le microimprese
Dott. Giorgio Sangiorgio Giarre, 31 marzo 2007 La tassazione nel settore immobiliare e il reverse charge.
OIC 26 OPERAZIONI, ATTTIVITA’ E PASSIVITA’ IN VALUTA ESTERA.
Le modifiche al Codice Civile
Galizia & Pinna Associati AGENTI IMMOBILIARI NUOVE REGOLE.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
OIC 14 DISPONIBILITA’ LIQUIDE. OIC 14 – DISPONIBILITA’ LIQUIDE DEFINIZIONI fornite dal OIC 14 Le disponibilità liquide, come previsto dall’articolo 2424.
OIC 22 CONTI D’ORDINE. OIC 22 CONTI D’ORDINE AMBITO DI APPLICAZIONE Il principio non affronta la trattazione degli aspetti connessi a: patrimoni e finanziamenti.
Agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete Articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni.
Transcript della presentazione:

I PROFILI FISCALI E CONTABILI DEL CONTRATTO DI RETE

L’agevolazione Fiscale 2010 – 2012 MODELLO RETI QUADRO A QUOTA UTILI QUOTA UTILI AGEVOLABILI 1 2 MODELLO UNICO Incentivo fiscale Art. 42, c. 2 quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti d’impresa) RS 108 QUOTA UTILI QUOTA UTILI AGEVOLABILI 1 2

L’agevolazione Fiscale A fronte della scadenza della misura prevista dalla legge n. 122-2010 per i redditi del triennio 2011-2013, Confindustria  ha proposto di prorogare per altri tre anni il regime di sospensione d’imposta sugli utili reinvestiti nella realizzazione dei programmi di rete fissando un plafond di 100 milioni di euro 

L’agevolazione Fiscale Grazie al regime di sospensione sugli utili previsto dalla legge n. 122-2010, conversione del decreto-legge 78/2010, lo Stato ha messo a disposizione nel periodo 2011-2013 48 milioni di euro, di cui 20 milioni nel 2011, 14 milioni nel 2012 e 14 milioni nel 2013, agevolando gli investimenti finalizzati alla realizzazione del programma di rete. Il provvedimento ha favorito investimenti in innovazione e beni strumentali, e di riflesso anche l’occupazione

Agevolazioni Fiscali – Aiuto di stato ? Rete contratto: no aiuto di stato – decisone Commissione Europea C 8939 (2010) Rete soggetto: aiuto di stato -Circolare 20 /E Agenzia Entrate 18 Giugno 2013

Possibilità per le reti di acquistare la soggettività giuridica Reti contratto: prive di soggettività giuridica Reti soggetto: possibilità, su base volontaria, di acquisire le soggettività giuridica ( introdotte dal decreto crescita e decreto crescita bis del 2012)

Reti - contratto In questo caso l’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e fiscale, comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. Ne consegue che, ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal Testo Unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi.

La soggettività tributaria

La soggettività tributaria La risoluzione ribadisce che la Rete non ha soggettività tributaria

La soggettività tributaria La rete di imprese può ottenere la partita iva ? No, possono ottenere la partita iva solo le reti-soggetto

Fatturazione attiva e passiva Soluzioni alternative: Pluralità di fatture ai singoli partecipanti nelle quali viene addebitato il costo di loro competenza direttamente dal cedente / prestatore Fattura ad un singolo partecipante e «rifatturazione» con riaddebito pro-quota da parte del singolo partecipante alle altre impese aderenti sulla base di quanto definito dal contratto di rete o nei regolamenti interni (impresa capofila)

Fatturazione attiva e passiva In quest’ultimo caso il mandatario rileva nelle proprie scritture contabili le operazioni effettuate per conto dei «retisti». Fatturazione diretta alla rete assimilata a soggetto privato e quindi con IVA non deducibile.

Fatturazione attiva e passiva Il sostenimento dei costi è rilevante ai fini IVA, IRAP e delle imposte sui redditi, solo in capo alle imprese che hanno aderito al contratto di rete. Queste spese non assumono rilevanza diretta in capo alla rete, tenuto conto della mancanza di soggettività fiscale della stessa.

Conto corrente intestato alla rete contratto Si può aprire un C/C con il codice fiscale di rete Come attribuire interessi attivi e le ritenute operate dalla banca? PRO-QUOTA A CIASCUNA IMPRESA IN PROPORZIONE AGLI APPORTI

Reti - contratto Funzione del rendiconto annuale alle imprese contraenti: Fornire un’ adeguata informazione della consistenza e dell’impiego del fondo patrimoniale Riportare tutte le entrate (derivanti dagli apporti dei contraenti e dalle eventuali vendite a favore di terzi) e le spese di competenza dell’ anno

RENDICONTO ESERCIZIO SOCIALE ANNO 2012 Rete contratto RENDICONTO ESERCIZIO SOCIALE ANNO 2012   2011 2012 A) ENTRATE Interessi attivi su c /c 0,00  Totale entrate  B) USCITE Spese bollo su c/c Totale uscite C) RISULTATO DI GESTIONE (Avanzo/Disavanzo) D) Fonti/Impieghi della gestione finanziaria RISULTATO DI GESTIONE

Situazione patrimoniale della rete al 31/12/2012 Rete contratto Situazione patrimoniale della rete al 31/12/2012   ATTIVITA' Inizio anno Fine anno Immobilizzazioni 0,00 Rimanenze prodotti Crediti: Disponibilità TOTALE ATTIVO PASSIVITA' Patrimonio netto Fondo comune Autofinanziamento (impiego) gestione finanziaria Debiti TOTALE PASSIVO

Prospetto disponibilità al 31/12/2012 Reti contratto Prospetto disponibilità al 31/12/2012   Attività Passività Saldi esericizi precedenti Saldo cassa Esercizi Precedenti Saldo c/c Esercizi Precedenti Totale Saldi Esercizi Precedenti Risultato di gestione 2012 0,00 Fonti/impieghi della gestione finanziaria Saldi conti patrimoniali esercizio in corso Saldo cassa Saldo c/c Totale Saldi esercizio in corso Totale Disponibiltà

Le reti soggetto Per quanto concerne le c.d. “reti soggetto”, la circolare n. 20/E/2013 chiarisce che - a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese - la rete diviene un nuovo soggetto con autonoma rilevanza nei confronti del Fisco ai fini dell’imposizione IRES, IRAP e IVA. In particolare, viene precisato che le reti in questione potranno qualificarsi come enti commerciali o come enti non commerciali a seconda che svolgano o meno attività commerciali in via prevalente o esclusiva.

Le reti soggetto Riguardo alla soggettività passiva ai fini IVA, la circolare chiarisce le modalità operative per l’attribuzione del numero di partita IVA da parte delle suddette reti, le quali in sede di dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10), dovranno indicare l’apposito codice “59 - Rete di imprese”.

Le reti soggetto Viene rappresentato, inoltre, che la rete-soggetto, rientrando tra i soggetti di cui all’art. 13, D.P.R. n. 600/1973, è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e redigono il bilancio di esercizio secondo le norme previste per i consorzi con attività esterna.

Le reti soggetto Per quanto concerne i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, invece, la circolare chiarisce che essi debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società. Conseguentemente, i conferimenti operati al fondo patrimoniale dovranno essere trattati alla stregua di “partecipazioni” assunte nel soggetto.

Le reti soggetto Nel caso in cui le reti-soggetto esercitino l’attività commerciale in via principale o esclusiva, le stesse rientrano tra gli enti commerciali di cui al citato articolo 73, comma 1, lettera b), e si rendono applicabili le disposizioni relative alla «Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti», di cui agli articoli 81 e seguenti del Tuir; Nel caso in cui le reti-soggetto non esercitino l’attività commerciale in via principale o esclusiva, rientrano tra gli enti non commerciali di cui alla lettera c), e si rendono applicabili le disposizioni relative agli « Enti non commerciali residenti», di cui agli articoli 143 e seguenti del Tuir.

La rete soggetto Ai fini Irap, le reti soggetto – in quanto rientrano tra gli enti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 73, comma 1, del Tuir – sono, in ogni caso, soggetti passivi d’imposta in relazione all’attività esercitata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446. se rientrano tra gli enti commerciali di cui alla lettera b), al fine di determinare la base imponibile Irap verranno applicate le disposizioni dell’articolo 5 del Dlgs n.446 del ‘97. Se rientrano tra gli enti non commerciali di cui alla lettera c) verranno applicate le disposizioni dell’articolo 10 del Dlgs del ‘97

Costituzione rete d’imprese STIPULA DEL CONTRATTO/ATTO DI RETE: atto pubblico o scrittura privata autenticata (necessaria dunque l’intermediazione di un notaio); REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO: presso l’agenzia delle entrate con versamento dell’imposta di registro (attività anche questa eseguita dal notaio che ha partecipato alla redazione del contratto).

Iscrizione nel registro delle imprese ISCRIZIONE: solamente nel Registro delle imprese in cui ha sede la rete (se rete con soggettività giuridica ) ISCRIZIONE: nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, con efficacia a decorrere dal momento dell’esecuzione dell’ultimo di tali adempimenti, posti a carico di tutti i sottoscrittori originari.

Iscrizione nel registro delle imprese Per evitare inutili duplicazioni è necessario che le imprese partecipanti scelgano l’IMPRESA DI RIFERIMENTO (esclusivamente ai fini della registrazione in CCIAA), la quale sarà l’unica obbligata all' iscrizione completa del nuovo contratto di rete, mentre le altre imprese partecipanti riporteranno nella modulistica solo gli estremi di registrazione, il nome del contratto e il codice fiscale dell'impresa di riferimento;

Attribuzione del codice fiscale Dove: Presso un qualsiasi ufficio dell’agenzia delle entrate, presentando il modello AA5. Data di costituzione: per uniformità di registrazione si ritiene corretto indicare, la data di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese.

Attribuzione del codice fiscale Denominazione: deve contenere la locuzione “Rete di imprese” seguita dalla descrizione identificativa della rete. Natura Giuridica: codice “59 – Rete di imprese”. Sede Legale: luogo indicato nel contratto di rete.

Attribuzione del codice fiscale Codice attività: qualora alla rete non possa essere fatto corrispondere un unico codice identificativo desunto dalla Tabella dei codici di classificazione ATECO 2007, si suggerisce di indicare il codice “94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca”. Può comunque essere utilizzato un codice diverso da quello “generico” il che può essere utile al fine di poter partecipare a finanziamenti di varia natura.

Attribuzione del codice fiscale Rappresentante: viene indicato l’organo comune (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica). In caso di modifica di uno degli elementi registrati in capo alla rete in Anagrafe Tributaria, il modello AA5 verrà presentato per comunicare la variazione dati, così come alla conclusione del contratto di rete, sempre con il modello AA5, verrà effettuata la comunicazione di estinzione.

Imposta di registro Reti contratto: Imposta fissa 168,00 Euro ( In quanto si ritengono applicabili i principi espressi con circolare n°32/E del 22 gennaio 2008 in merito alla costituzione di vincoli di destinazione non traslativi ) Reti soggetto: conferimento di beni immobili : (8%) + imposte ipotecarie e catastali apporto di denaro o beni mobili : In caso di svolgimento di attività commerciale o agricola in via esclusiva principale: imposta in misura fissa (168 Euro ) In caso in cui non è previsto lo svolgimento di attività commerciale o agricola in via principale: 3% (art.9 Tariffa)

Modifiche al contratto di rete A livello normativo è ammessa la possibilità di variazione del contratto di rete anche senza l’intervento notarile, difatti il DL n.5 10/02/2009 all’art. 4 c.4ter, come modificato dalla Legge 134/2012, recita:

Modifiche al contratto di rete «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese ATTRAVERSO IL MODELLO TIPIZZATO con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.»

Modifiche al contratto di rete Alla data attuale i suddetti modelli tipizzati non risultano però ancora pubblicati, pertanto agli Uffici della Camera di Commercio per il momento vengono accettate esclusivamente pratiche che in allegato presentano atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Modifiche al contratto di rete soluzioni semplificative Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. Sarà poi l’ufficio del registro delle imprese a provvedere alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica.

Modifiche al contratto di rete In buona sostanza nel caso di ingresso di nuove imprese al momento occorre l’intervento del notaio, e l’indicazione nell'atto di quale delle imprese partecipanti alla rete ha l'onere di redigere e depositare presso il registro delle imprese la modifica al contratto di rete. Sarà cura e onere della CCIAA iscrivere e comunicare l'avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete a tutti gli altri uffici del registro delle imprese a cui sono iscritte le altre partecipanti, limitando quindi notevolmente i costi amministrativi dell'atto.

Rappresentazione in bilancio da parte delle aziende facenti parte della rete Stato Patrimoniale La quota del fondo patrimoniale comune assegnato all’impresa appartenente al network costituisce un’immobilizzazione finanziaria, da iscriversi, quindi, nella voce B)III) dell’attivo dello stato patrimoniale. Il criterio di valutazione è, pertanto, rappresentato dal costo originario del conferimento iniziale. 

Conti d’ordine Ai sensi dell’art. 2447-septies, ultimo comma, c.c., qualora dalla partecipazione alla rete derivi l’assunzione di una responsabilità illimitata per le obbligazioni della società è necessario indicare, con specifica denominazione, il relativo impegno in calce allo stato patrimoniale, per l’importo massimo del rischio.

Conto economico Il principio contabile nazionale OIC 2 raccomanda la distinta indicazione dei ricavi e costi relativi al patrimonio destinato alla rete, pur non essendo prescritta dalla disciplina civilistica, in quanto fornisce una più immediata ed intelligibile visione d’insieme dei componenti dell’unitario risultato economico della società. In mancanza, è comunque opportuno riportare una specifica illustrazione nella nota integrativa, nella sezione in cui sono commentati i dati della società.

Nota integrativa Il principio contabile nazionale OIC 2 raccomanda che l’informativa di bilancio deve, inoltre, comprendere l’indicazione di elementi utili a descrivere la partecipazione al contratto di rete, ed in particolare: a) il valore e la tipologia dei beni e rapporti giuridici apportati alla rete, inclusi quelli eventualmente conferiti da terzi;

Nota integrativa b) i criteri adottati per l’imputazione degli elementi comuni di costo e ricavo, previsti dai principi contabili nazionali OIC 13 ed OIC 23; c) gli utili destinati alla rete, e l’esistenza della riserva ( La riserva deve essere mantenuta in bilancio anche a seguito dell’avvenuta realizzazione degli investimenti, in relazione ai quali è stato accantonato l’utile, attesa la natura di sospensione d’imposta dell’agevolazione fiscale).

Distacchi in rete semplificati Con una disposizione aggiunta al Decreto lavoro (Dl 76/13) in sede di conversione nella legge 99/13, è stata introdotta una particolare disciplina per il distacco del lavoratore tra aziende legate da un contratto di rete. Nei distacchi tra imprese contrattualmente collegate in rete, non sarà più necessario dimostrare la sussistenza del principale requisito di legittimità del distacco, l’interesse del distaccante, che vale a differenziarlo dalla somministrazione.