Fondazione Emanuele Casale

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Le società di persone Mario Campobasso
Advertisements

La società per azioni personalità giuridica responsabilità limitata
Società in nome collettivo
Società semplice disposizioni generali
Società nome collettivo
Cultura di impresa Concetto di azienda (art. 2555) Impresa
Prof. Bertolami Salvatore
Il contratto di società
Società in accomandita semplice
Lorenzo Benatti Parma, 12 ottobre 2011
Caratteristiche delle società di persone e di capitali
GRIGLIA CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELLATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE NO divieto.
SOCIETA’ DI PERSONE società semplice attività non commerciale
Le società in generale Il termine società è utilizzato in 2 significati: Atto costitutivo della società (vero e proprio contratto) Istituzione (ovvero.
Gli organi sociali delle s.r.l.
GLI APPORTI-CONFERIMENTI NELLE RETI CD. ASSOCIATIVE Napoli, 4 maggio 2011 Le reti di imprese.
Fondazione Emanuele Casale
I gruppi di società Società per azioni Prof. Mario Campobasso
Corso di Diritto commerciale avanzato
Corso di Diritto commerciale avanzato
Corso di Diritto commerciale avanzato
Società di Persone La costituzione
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO Anno accademico Prof. Mario Campobasso.
Conferimenti e capitale
Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Giurisprudenza Corso di Diritto commerciale avanzato anno accademico 2011/2012 Prof. Mario Campobasso.
Corso di Diritto commerciale avanzato
Istituzioni di diritto commerciale
Codice civile, Libro V, Titolo VII: dellassociazione in partecipazione Art Nozione Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219)
E.G.I Percorsi formativi per lautoimpreditorialità giovanile.
Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale anno 2007/2008 IL CAPITALE SOCIALE Lezione IX.
Il Fondo Patrimoniale.
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
L’imprenditore NON PICCOLO IMPRENDITORE (art c.c.)
SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
La forma giuridica dell’impresa
Caratteristiche della “SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO”
DIRITTO COMMERCIALE 1 MODULO 6 SOCIETA’ DI PERSONE (PARTE 1)
SOCIETA SEMPLICE S.S..
SOCIETA’ NON COMMERCIALI
Associazione in partecipazione Dell'associazione in partecipazione Art c.c.(come modificato dalla L. 92/2012) Nozione. Con il contratto di associazione.
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
Università degli Studi di Pavia Facoltà di Economia
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
LA SOCIETA’ SEMPLICE.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
L’operatore socio-sanitario
UD 1.1 Il sistema azienda UD 1.2 La gestione aziendale
INDIVIDUALE SINGOLA PERSONA Impresa COLLETTIVA PLURALITA’ DI PERSONE.
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
LA SOCIETA’.
1 LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 2 La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone in cui vi sono due categorie di soci: i.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa societaria.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
L’impresa societaria.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
LE SOCIETÀ.
Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 1 IL CONTRATTO DI SOCIETÀ (LO SCOPO MEZZO) C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza a.a
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
Classificazione aziende ed aggregazioni aziendali Corso di Economia Aziendale.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
PER UN PAESE MIGLIORE 21/22/23 OTTOBRE 2010 MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.
Società Dr. Mariasofia Houben. Società Art : “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune.
S.p.a. unipersonali Patrimoni destinati
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Conferimenti Con il conferimento ciascun socio vincola una parte del proprio patrimonio allo svolgimento in comune dell'attività economica: questi apporti.
IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per.
L'impresa collettiva Sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distinguono: a) imprese individuali b) imprese collettive.
Transcript della presentazione:

Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale anno 2012/2013 Mario Campobasso I CONFERIMENTI IN S.P.A.

- Esercizio in comune di attività economica Art. 2247: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. - Conferimenti - Esercizio in comune di attività economica - Scopo lucrativo

L’attività comune (Criterio sostanziale) condivisione dei risultati economici dell’attività ? (Criterio formale) Imputazione al gruppo di cui i soci sono partecipi ?

Art. 2549. Associazione in partecipazione E’ il contratto con cui l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa maniera in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

Società e comunione Art. 2248. La comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del Libro III

Principi societari Regole comunione Art. 2256: Il socio non può servirsi senza consenso degli altri delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società Art. 1102. Ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di fare altrettanto. Art. 2272 + 2484: Il socio non può provocare a discrezione lo scioglimento della società Art. 1111: Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione Art. 2270: Il creditore particolare del socio non può soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società. Art. 599 c.p.c.: possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

IMPRESA CONIUGALE Art. 177: Costituiscono oggetto della comunione: d) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

Art. 189 c.c. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi Art. 180 c.c. Amministrazione dei beni della comunione L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Art. 189 c.c. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Distinzione in base alla natura della attività esercitabile Società semplice Art. 2249: oggetto limitato ad attività non commerciali Società Commerciali

Distinzione in base allo scopo fine Società lucrative Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società per azioni Società a responsabilità limitata Società in accomandita per azioni Società europea Società Mutualistiche Società cooperative Mutue assicuratrici Società cooperativa europea Società Consortili (art. 2615-ter)

Distinzione in base all’organizzazione Società di persone Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società di capitali Società per azioni Società a responsabilità limitata Società in accomandita per azioni Società europea

Società di Persone Società di capitali Organizzazione corporativa non prevista nel modello legale. I soci illimitatamente responsabili hanno potere diretto di amministrazione. Organizzazione corporativa prevista nel modello legale. I soci non hanno potere diretto di amministrazione. Modificazioni atto costitutivo: A maggioranza di capitale Modificazioni atto costitutivo: all’unanimità Intrasferibilità della partecipazione nel modello legale Libera trasferibilità della partecipazione nel modello legale Autonomia patrimoniale imperfetta Autonomia patrimoniale perfetta

Distinzione in base alla personalità giuridica Società senza personalità giuridica Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società con personalità giuridica Società per azioni Società a responsabilità limitata Società in accomandita per azioni Società cooperative Mutue assicuratrici Società europea Società cooperativa europea

La soggettività delle società di persone Art. 2266. La società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. Art. 2659 Gli acquisti immobiliari sono trascritti a nome della società e non dei soci. Art. 2839. Le ipoteche si iscrivono a nome della società e non dei soci

Principio di tipicità delle società Art. 2249. Tipi di società. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa, sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.