COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI NON INFERIORI A €

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COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI NON INFERIORI A 3.000 € (art. 21, D.L. n. 78/2010) Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, di importo non inferiore a 3.000 euro. Per l’omissione, incompletezza o inesattezza della comunicazione si applica la sanzione di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97.

Dalla relazione illustrativa: “Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti…per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di Iva (frodi carosello e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. L’analisi e l’incrocio dei dati acquisiti…permetterà una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio…per una mirata ed immediata azione di controllo. Gli stessi dati consentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d’affari e dei costi…nonché l’individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell’accertamento sintetico.”

AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (art. 27, D.L. n. 78/2010) - I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, capo II, del D.L. n. 331/93, devono esprimere tale volontà nella dichiarazione di inizio attività. - Entro 30 giorni dall’attribuzione del numero di partita Iva, l’ufficio può negare l’autorizzazione ad effettuare tali operazioni. - In assenza di diniego, dal 31° giorno il contribuente può effettuare le operazioni. - L’autorizzazione può essere revocata.

AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (art. 27, D.L. n. 78/2010) Le modalità del diniego e della revoca dell’autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (art. 27, D.L. n. 78/2010) Soggetti già in attività: Ai fini del contrasto delle frodi sull’Iva intracomunitaria, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (Ce) del 7 ottobre 2003, n. 1798 (*). (*) Attualmente è in fase avanzata la revisione del regolamento.

AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (art. 27, D.L. n. 78/2010) Relazione illustrativa: La norma in commento ha l’obiettivo di regolare in sede di registrazione ai fini Iva, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (art. 27, D.L. n. 78/2010) Commissione europea, COM (2008) 807 del 1° dicembre 2008: “Un modo per impedire le frodi consiste nel limitare le possibilità dei potenziali autori di frodi di presentarsi come soggetti passivi registrati per gli scambi intracomunitari… Per rendere più affidabili tali informazioni si potrebbero introdurre norme minime a livello UE per la registrazione e la cancellazione dei soggetti passivi in VIES. Si tratta di norme minime che riguardano i dati oggettivi che deve fornire l'operatore prima di ottenere un numero di partita IVA, l’obbligo di sopprimere il numero di partita IVA dalla base dati VIES in determinate condizioni e taluni criteri oggettivi da rispettare nelle procedure di registrazione e cancellazione”.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI SU RUOLI DEFINITIVI (art. 31, D.L. n. 78/2010) E’ preclusa la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dei debiti, di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. La disposizione sarà efficace dal 1° gennaio 2011.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI SU RUOLI DEFINITIVI (art. 31, D.L. n. 78/2010) L’inosservanza del divieto è punita con la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non è applicabile fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può comunque superare il 50% di quanto indebitamente compensato.

PAGAMENTO RUOLI MEDIANTE COMPENSAZIONE (art. 31, D.L. n. 78/2010) E’ comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze.

PAGAMENTO RUOLI MEDIANTE COMPENSAZIONE (art. 31, D.L. n. 78/2010) Dal 1° gennaio 2011 le disposizioni dell’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/73, concernenti la compensazione volontaria, su proposta dell’agente della riscossione, dei debiti a ruolo con i rimborsi d’imposta richiesti, non saranno applicabili per i ruoli di importo fino a 1.500 €.