Firenze 23 Novembre 2009 ARSIA - Settore Promozione e Gestione della Formazione – Animazione Rurale Autore: Andrea Bordo
Normativa Comunitaria Regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuto comunitari In precedenza i diversi regimi di aiuto a superficie venivano gestiti e controllati secondo norme proprie a ciascun regime. Visto il quadro della riforma della politica agricola comune, avendo sempre come fine principale quello di tutelare il bilancio comunitario, il presente regolamento getta le basi per creare un nuovo sistema integrato di gestione e di controllo, adeguando i meccanismi dei vecchi regimi alla nuova situazione. I sistemi integrati di gestione e controllo nascono per i premi a superficie con l'obbiettivo di uniformare i contenuti e le metodologie di controllo al fine principale di tutelare il bilancio comunitario.
Normativa Comunitaria In seguito l'Unione Europea impone agli stati membri la costituzione di un Sistema integrato di Controllo anche nel campo delle misure a investimento sempre al fine di maggior tutela dei fondi e di unificare le modalità di gestione degli stessi. Reg. (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune Articolo 9 (Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari) Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di: - accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari, - prevenire e perseguire le irregolarità, - recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. A tale scopo gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace...
4 Normativa Comunitaria In sintesi il Sistema Integrato così come definito dalla normativa comunitaria citata consiste di 5 elementi: Basi di dati informatizzate, Un sistema di identificazione delle parcelle agricole, Un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, Le domande di aiuto, Un sistema integrato di controlli amministrativi e in loco. Il sistema integrato riguarda quindi l'insieme delle domande di aiuto presentate e riguarda i controlli amministrativi, i controlli in loco e se del caso, le verifiche mediante telerilevamento aereo o spaziale.
5 Normativa Nazionale D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173 recante Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole Titolo VI Art. 14 (Snellimento delle procedure di accesso ai fondi strutturali) D.P.R. 01 dicembre 1999 n. 503 recante Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole Articolo 1 (Anagrafe delle aziende agricole) Articolo 2 (Iscrizione delle aziende all'anagrafe) Articolo 3 (Contenuti informativi dell'anagrafe) Articolo 4 (Servizi dell'anagrafe) Articolo 5 (Interconnessione con il sistema delle camere di commercio) Articolo 6 (Accesso all'anagrafe) Articolo 9 (Fascicolo aziendale)
Il D.Lgs. n. 173/98 istituisce allart.14 comma 3 lanagrafe delle aziende agricole; Il D.P.R. n. 503/99 in attuazione dellarticolo suddetto, individua le caratteristiche fondamentali ed i contenuti base dell'anagrafe delle aziende agricole: Articolo 1 Lidentificazione dellazienda avviene tramite il Codice Fiscale dellazienda detto CUAA; A ciascuna azienda fanno capo le unità tecniche –economiche (UTE): per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nellambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. Articolo 3 Ai soggetti abilitati lanagrafe rende disponibili una serie di dati anagrafici, legali, consistenze, diritti, domande di ammissione e relativi controlli amministrativi, erogazioni di contributi. Normativa Nazionale
Articolo 4 Ai soggetti abilitati lanagrafe rende disponibili una serie di servizi di consultazione, predisposizione di documenti, identificazione anagrafica, verifica catastale, supporto a decisioni, cooperazione sui controlli. Articolo 5 In relazione al CUAA avviene linterscambio dei dati con la Camera di Commercio. Articolo 6 Laccesso allanagrafe è limitato alle P.A., alle aziende in relazione al proprio CUAA e ai soggetti dalle stesse delegate, ognuno per lutilizzo e la consultazione di determinati servizi. Gli accessi e le operazioni sono registrati nel rispetto della L. 675/96. Articolo 8 Il CUAA è lelemento fondamentale di ogni comunicazione. Deve essere garantito la connessione fra i dati presenti ed il relativo CUAA. Articolo 9 E istituito il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3. Normativa Nazionale
Il SIGC di ARTEA, sviluppato nel rispetto delle finalità previste dalla Regolamentazione comunitaria, consente lidentificazione univoca delle aziende agricole, delle proprie unità produttive e delle relative domande. Il sistema è totalmente integrato e si compone dei seguenti macro- ambienti: Anagrafe delle aziende Anagrafe delle unità produttive Anagrafe delle particelle e relative coltivazioni, con applicazione GIS Anagrafe dei registri di stalla con relativi capi bestiame Anagrafe delle domande Il Sistema Gestionale di Artea
9 I controlli amministrativi che Artea esegue sono basati su elementi del Sistema Integrato costituito da un archivio informatizzato di dati che a loro volta costituiscono lanagrafe aziendale. Relativamente alle misure ad investimento: le domande di aiuto e le domande di pagamento; Lindividuazione univoca delle operazione attraverso lassegnazione di un codice univoco (CupArtea); le determine dirigenziali di approvazione delle graduatorie e gli atti di assegnazione del contributo; i soggetti che hanno emesso fattura, le fatture ed i pagamenti; i verbali di ammissibilità e accertamento finale; gli elenchi di liquidazione; i decreti di autorizzazione al pagamento e recupero; Il Sistema Gestionale di Artea
10 I controlli amministrativi effettuati sulla base degli elementi del sistema gestionale permettono: il rispetto dei criteri di ammissibilità fissati (criteri di selezione, conformità operazione mediante tipologie di investimenti ammissibili tabellati); La possibilità di presentare domanda di pagamento solo a chi è stato ammesso a finanziamento; la conformità delloperazione completata con loperazione per la quale era stata presentata e ammessa la domanda di aiuto (univocità del CUP); la verifica e l'applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare (es. applicazione art. 31 del Reg. CE 1975/06); la registrazione nell'anagrafe dei soggetti che hanno emesso fattura e il controllo sulla temporalità della spesa; la verifica delle operazioni svolte da altri enti (art. 36 Reg. 1975/06); verificare e monitorare il rispetto nel tempo, dei criteri di ammissibilità di unoperazione cofinanziata mediante la registrazione delle verifiche amministrative e il maggior numero possibile di controlli e di validazioni. Il Sistema Gestionale per Artea
11 Attraverso l'anagrafe i soggetti autorizzati (art. 6 D.P.R. 503/99) possono: Monitorare la stato d'essere delle aziende e consultare informazioni (anche grazie ai servizi di web-service con Anagrafe tributaria e Camere di commercio); Fare verifiche e tenere aggiornate le consistenze catastali e zootecniche; Monitorare lo stato di avanzamento di domande relative a finanziamenti comunitari/nazionali/regionali in essa registrati; Verificare i pagamenti ed i recuperi; Registrare documentazione utile e consultare quella esistente; Il Sistema Gestionale per i soggetti utilizzatori
12 Normativa Regionale L.R. n. 45/07 – Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola; Capo IV Semplificazione amministrativa Art. 11 (Dichiarazione unica aziendale) Capo V Disposizioni transitorie e finali Art. 16 (Sostituzione dell'art. 3 della L.R. 23/00) E' istituita presso Artea l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.
Decreto 142/06 – Dichiarazione Unica Aziendale nell'ambito delle richieste di aiuti, sovvenzioni ed agevolazioni per le imprese in ambito rurale operanti in Toscana. Con l'entrata in vigore della L.R. 45/07 la Dichiarazione Unica Aziendale acquisisce la veste definitiva e viene adottata e modificata con i seguenti Decreti del Direttore: Decreto 142/07 – Adozione delle procedure per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA); Decreto 191/08 – Modifica al decreto 142/07: modifica all'allegato; Decreto 155/09 – Procedure per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale: modifiche relative alla modalità di sottoscrizione di cui all'art. 17 dell'allegato; Decreto 220/09 - Procedure per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale: proroga sui termini di sottoscrizione di cui all'art. 17 dell'allegato. Normativa Artea
In relazione a quanto disposto dal pacchetto di norme indicate in precedenza la DUA si inserisce nel contesto della semplificazione e nella facile e immediata reperibilità di dati e di interscambio di informazioni fra le P.A.. La registrazione dell'azienda nell'anagrafe e la costituzione del fascicolo aziendale sono operazioni fondamentali poiché propedeutiche all'accesso ai finanziamenti pubblici e la DUA è lo strumento con il quale l'azienda ha facoltà di richiedere tali finanziamenti. Le P.A. nonché i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), sulla base di apposite convenzioni stipulate con Artea, hanno il compito di conservare e tenere aggiornato il fascicolo aziendale e di dare assistenza procedimentale per la risoluzione di eventuali anomalie riferibili al mancato aggiornamento dei dati presenti nel fascicolo aziendale. Normativa Artea
Il fascicolo aziendale contiene le copie di tutta la documentazione necessaria all'identificazione dell'azienda: fotocopia di un documento di identità valido, fotocopia tesserino del Codice Fiscale, fotocopia del certificato di attribuzione della Partita Iva o Dichiarazione Sostitutiva dellesonero della Partita Iva, visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A. di appartenenza, copia dello statuto societario o dell'atto costitutivo o del Registro prefettizio, copia visure catastali valide, copia dei documenti che comprovano il titolo di possesso, fotocopia del registro di stalla e passaporto animali, E' stabilito che i documenti originali devono essere tenuti presso la sede dell'azienda e che tali documenti dovranno essere reperibili entro due giorni lavorativi dalla richiesta. La DUA – il fascicolo aziendale
Nel sistema informativo di Artea viene costituito il fascicolo elettronico che raccoglie in documenti informatici, dotati di codice e di una numerazione univoca (C.U.Doc.), tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti essenziali dell'azienda. La P.A. può inserire dati, atti ed autorizzazioni di propria competenza in modalità digitale al fine di documentare determinate situazioni e semplificare l'iter amministrativo (es. documento I.A.P.). I dati presenti nel fascicolo elettronico sono, a seconda delle necessità, trascritti nei rispettivi campi della Dichiarazione Unica Aziendale al fine di ridurre i tempi ed i possibili errori palesi di compilazione. La DUA – il fascicolo elettronico
Nell'allegato al decreto 191/08 si definiscono i contenuti essenziali ed i contenuti complementari ed eventuali. Per essenziali si intendono i dati anagrafici e giuridici dell'azienda e delle unità produttive ed i dati caratterizzanti il ciclo produttivo (piano delle coltivazioni). Per complementari si intendono le richieste inviate alla pubblica amministrazione riconducibili ad uno o più procedimenti relativi ad accesso a premi/contributi o iscrizioni ad albi/elenchi. Per ogni procedimento esiste almeno una apposita sezione della DUA. La DUA – i contenuti
La DUA può essere compilata esclusivamente in modalità telematica. Una volta chiusa, per essere valida, deve essere presentata attraverso le modalità previste. Fino al 31/12/2009 la DUA può essere presentata mediante apposizione di firma elettronica qualificata/digitale (D.Lgs. 82/05 Codice dell'amministrazione digitale) oppure stampata, firmata dal richiedente e consegnata agli uffici preposti alla ricezione; successivamente sarà ammessa la sola firma elettronica qualificata/digitale. All'apposizione di tale firma o attraverso l'attestazione della ricezione da parte degli uffici preposti il sistema avvia automaticamente la procedura di protocollo e quindi l'avvio del procedimento (L.241/90). Per i procedimenti che lo richiedono la DUA determina la produzione di un modulo istruttorio (detto spacchettato) accessibile, sempre in modalità telematica, alla competente amministrazione. La DUA – il procedimento amministrativo
Gestione del procedimento fasi – soggetti attuatori - prodotti
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