LA TUTELA LEGALE POSSIBILE NELLE SEDI ADEGUATE

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LA TUTELA LEGALE POSSIBILE NELLE SEDI ADEGUATE Convegno MALPRACTICE… VERA O PRESUNTA? Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena LA TUTELA LEGALE POSSIBILE NELLE SEDI ADEGUATE Avv. GIORGIO FREGNI www.fregni.it Modena, 22/10/05 Aula Magna - Centro Servizi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Policlinico

1 2 3 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO ARGOMENTI L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE 1 LA COLPA 2 IL CONSENSO INFORMATO 3

L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE 1 L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE RESPONSABILITÀ PENALE È PERSONALE LA PENA NON SI PUÒ FARE SCONTARE AD ALTRI RESPONSABILITÀ CIVILE LE CONSEGUENZE POSSONO ESSERE “SCARICATE” SU TERZI SE TITOLARI DI POLIZZA ASSICURATIVA Il tema del convegno è piuttosto vasto e lo è anche il titolo del mio intervento. Dunque ho dovuto fare delle scelte ed ho scelto di svolgere qualche considerazione su tre argomenti che mi sembrano di particolare importanza. Quali sono questi tre argomenti.

L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI devono provvedere di loro iniziativa ed a loro spese a stipulare una polizza MEDICI DIPENDENTI di regola sono le strutture sanitarie ad essere assicurate per i danni provocati dagli operatori sanitari Il rischio per i dipendenti è il diritto di rivalsa per dolo o colpa grave Può quindi essere necessaria una copertura assicurativa integrativa La polizza, in ogni caso, va esaminata con la massima attenzione!

2 LA COLPA

PRESUNTA PER IL PROCESSO CIVILE LA COLPA MALPRACTICE… VERA O PRESUNTA? PRESUNTA PER IL PROCESSO CIVILE AZIONI LEGALI INTRAPRESE Per ERRORI REALI? Per ALTRE RAGIONI?

LA COLPA REGNO UNITO E IN ITALIA? Il paziente vince la causa solo nel 17% dei casi1 Mancano statistiche precise E IN ITALIA? 1 Si vedano i dati contenuti in M. Stauch – K. Wheat . J, Tingle, Sourcebook on Medical Law, 2nd ed. Cavendish Publishing, London, 2002, 357.

LA COLPA ►12 mila cause pendenti ►2,5 miliardi di euro ►320 mila su 8 milioni di pazienti (4% circa) DENUNCIA DANNI subiti durante il ricovero negli ospedali italiani ►12 mila cause pendenti ►2,5 miliardi di euro valore dei risarcimenti richiesti Fonte: Cineas (Consorzio universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni)

Fonte: ANIA (Associazione Italiana Imprese Assicuratrici) LA COLPA 1994-2002 il numero dei sinistri denunciati è raddoppiato da circa 8 mila a quasi 15 mila casi incremento più rilevante della R.C. professionale +148%: da 3.150 a 7.800 denunce Fonte: ANIA (Associazione Italiana Imprese Assicuratrici)

1994-2002 crescita costo medio dei sinistri LA COLPA 1994-2002 crescita costo medio dei sinistri +21% (17.550 €) R.C. PROFESSIONALE MEDICA +67% (26.750 €) R.C. STRUTTURE SANITARIE

è stata riconosciuta la responsabilità del professionista LA COLPA PROFESSIONI PIÙ A RISCHIO 1. Ostetricia/ginecologia 16% 2. Chirurgia generale 13,7% 3. Ortopedia e traumatologia 12,4% 4. Medicina generale 6,0% 5. Anestesia e rianimazione 5,2% Inoltre nel 70% dei casi segnalati all’Osservatorio dell’Università di Napoli è stata riconosciuta la responsabilità del professionista

LA COLPA DATI IN CONTROTENDENZA TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO Elevata percentuale di riscontri con esito a favore del danneggiato, Corrispondenti al 46,6% dei casi totali segnalati dai pazienti Punta che raggiunge l’88,7% nella specialità dell’ortopedia e traumatologia INDAGINE 2004 RASINI VIGANO ASSICURAZIONI IN LOMBARDIA DATI IN CONTROTENDENZA Ortopedia e Traumatologia 16% (la metà delle volte per errori chirurgici) Chirurgia generale (10% dei casi) Pronto Soccorso (12% delle richieste di risarcimento danni)

LA COLPA 1. L’INTERVENTO NON ERA DI SPECIALE DIFFICOLTÀ LA COLPA È PRESUNTA IL PAZIENTE DEVE SOLO DIMOSTRARE 1. L’INTERVENTO NON ERA DI SPECIALE DIFFICOLTÀ 2. HA PORTATO AD UN PEGGIORAMENTO DELLE PREGRESSE CONDIZIONI DI SALUTE

L’OBBLIGAZIONE DEL MEDICO È ANCORA DI MEZZI LA COLPA SPETTA AL MEDICO FORNIRE LA PROVA CONTRARIA CIOÈ DIMOSTRARE 1. LA PRESTAZIONE È STATA ESEGUITA IDONEAMENTE (CON DILIGENZA) 2. L'ESITO PEGGIORATIVO È STATO CAUSATO DAL SOPRAVVENIRE DI UN EVENTO IMPREVISTO ED IMPREVEDIBILE OPPURE DALLA PREESISTENZA DI UNA PARTICOLARE CONDIZIONE FISICA DELL’AMMALATO, NON ACCERTABILE CON IL CRITERIO DELLA ORDINARIA DILIGENZA PROFESSIONALE * L’OBBLIGAZIONE DEL MEDICO È ANCORA DI MEZZI E NON DI RISULTATO? *Cass. 16/11/93, n. 11287, Cass. 16/11/88 n. 6220

3 IL CONSENSO INFORMATO

1. DELLA SITUAZIONE CLINICA IL CONSENSO INFORMATO IL MEDICO DEVE INFORMARE IL PAZIENTE In modo proporzionato al livello di cultura e di emotività del paziente 1. DELLA SITUAZIONE CLINICA 2. DELLA NATURA E DELLE DIFFICOLTÀ DELL'INTERVENTO 3. DEI RISCHI E DELLE COMPLICAZIONI PREVEDIBILI*, CON ESCLUSIONE SOLAMENTE DEGLI ESITI ANOMALI, PER EVITARE CHE IL PAZIENTE SIA INDOTTO AL RIFIUTO DELLE CURE PER IL TIMORE DI EVENTI INFAUSTI DI REMOTA VERIFICAZIONE 4. DELLE POSSIBILITÀ, PORTATA ED ESTENSIONE DEI RISULTATI CONSEGUIBILI 5. DELLE ALTERNATIVE * Cass. Civ. 364/97

IL CONSENSO INFORMATO MODULO SCRITTO SOCIETÀ DI ALBUQUERQUE, NEW MEXICO (http://www.in-forms.com) 1. BREVI SPIEGAZIONI SULL’ORGANO SOTTOPOSTO A OPERAZIONE (ES. COLLOCAZIONE, FUNZIONE ECC.), 2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 3. ELENCO DEI RISCHI E LORO FREQUENZA STATISTICA 4. POSSIBILI EVOLUZIONE DELLA PATOLOGIA IN ASSENZA DELL’INTERVENTO 5. RISCHI ADDIZIONALI ED ALTERNATIVI

IL CONSENSO INFORMATO IN DIFETTO DI ADEGUATA INFORMAZIONE, IL MEDICO VIOLA UN PRECISO OBBLIGO DI DILIGENZA ULTERIORE RISPETTO A QUELLO CONNESSO ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO MEDICO

IL CONSENSO INFORMATO COME SI QUANTIFICA IN QUESTI CASI IL DANNO? LESIONE DELLA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE NON VIENE LESO IL DIRITTO ALLA SALUTE MA IL DIRITTO A DECIDERE DELLA PROPRIA SALUTE O, MEGLIO, A COME SI VUOLE VIVERE DANNO PARI AL DANNO BIOLOGICO ►QUALORA IL SOGGETTO LESO PROSPETTASSE E DIMOSTRASSE CHE UN'ESATTA INFORMAZIONE CIRCA I RISCHI CONNESSI AL TRATTAMENTO MEDICO LO AVREBBE DETERMINATO A NEGARE IL RELATIVO CONSENSO IN TUTTI GLI ALTRI CASI LA LIQUIDAZIONE NON PUÒ COINCIDERE CON L’ENTITÀ DEL DANNO BIOLOGICO ► MISURA IN TERMINI PROBABILISTICI DELL'EVENTUALITÀ CHE IL PAZIENTE NEGASSE IL CONSENSO ► RISARCIMENTO ADEGUATO ALLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE DEL DOVERE D‘INFORMAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO ALTRI ARGOMENTI ► PECULIARITÀ DEI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE DI MEDICO (MEDICO OSPEDALIERO, DENTISTA, MEDICO DI MEDICINA GENERALE, CHIRURGO ESTETICO ECC.), ► IL NESSO DI CAUSALITÀ ► IL LAVORO IN EQUIPE ► L’INCIDENZA DELL’ATTUALE SISTEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SUI PROGRESSI MEDICI E SCIENTIFICI ► L’ORGANIZATIONAL FAILURE ► IL RISK – MANAGEMENT ► LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

CONSIGLIO

ASSICURATEVI!

LA TUTELA LEGALE POSSIBILE NELLE SEDI ADEGUATE Convegno MALPRACTICE… VERA O PRESUNTA? Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena LA TUTELA LEGALE POSSIBILE NELLE SEDI ADEGUATE Avv. GIORGIO FREGNI www.fregni.it Modena, 22/10/05 Aula Magna - Centro Servizi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Policlinico