LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DALL’ALBO/ORDINE PROFESSIONALE PER PLURIME VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO DI EMETTERE IL DOCUMENTO CERTIFICATIVO.

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LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DALL’ALBO/ORDINE PROFESSIONALE PER PLURIME VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO DI EMETTERE IL DOCUMENTO CERTIFICATIVO DEI CORRISPETTIVI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www. studiotributarioleo.it 1

La sanzione amministrativa della sospensione dall’albo/ordine professionale per plurime violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi Il D.L. 138/2011 ha inserito i commi 2-sexies e 2-septies nell’articolo 12 del decreto che disciplina le sanzioni tributarie non penali (D.lgs. n. 471/1997) La prima modifica (comma 2-sexies) prevede che, a decorrere dal 13 agosto 2011, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero a Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, sia disposta dall’Amministrazione finanziaria “in ogni caso” la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. La seconda modifica (comma 2-septies) dispone la sospensione de qua per tutti i singoli associati per le violazioni commesse nell’esercizio in forma associata STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www. studiotributarioleo.it 2

La sanzione amministrativa della sospensione dall’albo/ordine professionale per plurime violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo (in deroga all’articolo 19, ultimo comma, del D.lgs 472/1997, secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo) Gli atti di sospensione sono comunicati all’Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’Albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet L’irrogazione della sanzione e, quindi, la sospensione dell’attività, è demandata alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti inerenti la sanzione accessoria devono essere notificati all’Albo o all’Ordine, oltreché naturalmente all’interessato, nel termine di sei mesi dalla contestazione dell’ultima violazione (a pena di decadenza) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www. studiotributarioleo.it 3

Soggetti interessati dalla misura della sospensione I soggetti interessati dalla nuova misura della sospensione sono esclusivamente i professionisti per i quali l’esercizio della professione è subordinato ex lege all’iscrizione in apposito Albo e/o Ordine STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www. studiotributarioleo.it 4

Estensione agli esercenti arti o professioni della sanzione prevista per le imprese ex art. 12, comma 2, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 La norma ha sganciato l’irrogazione della sanzione accessoria dall’accertamento definitivo delle violazioni Ai fini dell’attivazione del provvedimento sospensivo rileva la “contestazione” Di conseguenza, la sanzione accessoria è applicabile indipendentemente dall’intervenuta definitività dell’accertamento decorso dei termini per l’impugnazione dell’atto in contestazione o del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www. studiotributarioleo.it 5

Difficoltà nell’accertamento della violazione Per i professionisti la violazione può essere contestata solo in caso di verifica fiscale e, quindi, anche a distanza di qualche tempo da quando la violazione è stata commessa. Per gli esercenti attività commerciali è più facile constatare con immediatezza la mancata emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale (l’ipotesi usuale è quella del cliente che al controllo viene trovato senza il documento nelle vicinanze dell’esercizio in cui si svolge l’attività)   Il pagamento della prestazione professionale, che fa scattare l’obbligo di fatturazione, non è contestuale all’ultimazione del servizio ma avviene, di solito, al ricevimento del c.d. “avviso di parcella”. L’emissione della fattura deve avvenire nella stessa giornata del pagamento. 6

Decorrenza La sospensione dell’iscrizione all’Albo e/o Ordine professionale ha efficacia ex nunc (cioè per le violazioni all’obbligo di fatturazione contestate dal 13 agosto 2011- data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011-) Principio di legalità Nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione Principio di irretroattività Non opera retroattivamente né la norma che introduce nuove sanzioni né quella che rende più onerosa l’entità di una sanzione già esistente L’AE, con risoluzione 150/2007, in riferimento alla chiusura dei locali commerciali, ha chiarito che l’effetto di impedire l’irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito dell’intervenuta definizione agevolata di cui all’articolo 16 del D.lgs 472/1997, ossia dell’atto di contestazione, non può operare per la sanzione in argomento, atteso che quest’ultima gode di una disciplina speciale rispetto alla norma generale. Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr, Cassazione, sentenze 14669/2010 e 2439/2007). Avverso il provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2-sexies, D.lgs 471/1997, è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO – LECCE- www. studiotributarioleo.it 7